Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 09/02/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. 26/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del dott. AN AT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di pensione, iscritto al n. 37933 del registro di segreteria, sul ricorso presentato a istanza del sig.:
xxxxxx, nato a [...] il xxxx (xxxxxxx) e residente in xxxxx alla via xxxx n. xxx, rappresento e difeso dall’Avv. Michele Brunetti ([...]) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Taranto alla via Principe Amedeo n. 26 (brunetti.michele@oravta.legalmail.it);
contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ilaria De Leonardis ([...]) ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale in Bari alla via N. Putignani n. 108 (avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
UDITI nella pubblica udienza del 28.1.2026 l’Avv. M. Brunetti per il ricorrente e I. De Leonardis per l’INPS;
ritenuto e considerato quanto segue in FATTO e DIRITTO 1. – Con ricorso depositato il xxxxx il sig. xxxxx, sottufficiale della Marina Militare arruolato volontario il xxxxx, premesso:
· di essere transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa con decorrenza xxxxxx, ai sensi della l. 28.7.1999, n. 266 e decreto del Ministero della Difesa del 18.4.2002;
· di avere, dalla data del ridetto transito e sino al xxxxxx, lavorato in qualità di assistente sanitario – Area B (poi Area 2) - CCNL Comparto Ministeri, con sede di servizio presso l’Ospedale M.M. di xxxx e di essere stato collocato in pensione con decorrenza xxxx;
· di avere, con domanda del xxxx nr. xxxxxx, protocollo INPS.xxxxxx, chiesto all’Ente previdenziale il riscatto ai fini pensionistici della maggiorazione (valutazione mediante aumento di un quinto) dei periodi di servizio militare prestati (dal xxxxx al xxxxx), ex art. 5, comma 3, del d.lgs. 30.4.1997, n. 165;
· che con comunicazione xxxxxxxx la Direzione Provinciale di xxxx dell’Istituto ha comunicato il rigetto dell’anzidetta domanda di riscatto per i seguenti motivi: «Gli ex militari transitati all’impiego civile non possono avvalersi della facoltà di riscatto ai sensi dell’art.5 comma 3 D.lgs. 30/4/1997 nr.165 (circolare nr.119 – direzione centrale pensioni- del 18/12/2018)»;
· di avere, con istanza n. xxxxxx del xxxxxx protocollo INPS.xxxxx, presentato ricorso amministrativo avverso il predetto provvedimento; non essendo intervenuta alcuna decisione nel termine di novanta giorni, detto ricorso deve intendersi respinto;
ha chiesto di: 1) accertare e dichiarare il suo diritto al riscatto, ai fini pensionistici, della maggiorazione (valutazione mediante aumento di un quinto) dei periodi di servizio militare prestati, ai sensi del citato art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997; 2) condannare l’INPS a ogni adempimento consequenziale nonché al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, da distrarre in favore del difensore antistatario.
2. – L’INPS si è costituito con memoria depositata il xxxx, richiamando la propria circolare n. 119 del 18.12.2018 con cui sono stati forniti indirizzi per l’applicazione dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997.
In tale sede, l’Istituto – dopo aver ricordato che «L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, in vigore a far data dal 1° gennaio 1998, prevede espressamente che, per il personale militare, gli aumenti del periodo di servizio svolto con percezione dell’indennità di impiego operativo siano concessi nel limite massimo complessivo di cinque anni. Il successivo comma 3, del citato articolo 5, stabilisce che il personale militare possa riscattare, ai fini degli aumenti del servizio utile a pensione e previo pagamento di una parte dell’onere, “i periodi di servizio comunque prestato”» (§ 1) – ha puntualizzato che «Le presenti istruzioni riguardano il personale in servizio attivo nel ruolo militare. Gli ex militari transitati all’impiego civile non possono, pertanto, avvalersi della facoltà di riscatto in parola, avendo gli stessi acquisito un diverso status» (§ 2).
In relazione a ciò l’INPS ha chiesto di rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con rifusione delle spese.
3. – Alla pubblica udienza del 28.1.2026 le parti si sono riportate ai rispettivi scritti, confermando le conclusioni ivi rassegnate.
La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.
4. – Il presente giudizio ha a oggetto l’accertamento della spettanza al ricorrente, già dipendente del Ministero della Difesa, del diritto al riscatto oneroso, ai fini pensionistici, dei periodi di servizio comunque prestato dal xxxx al xxxxx al fine di ottenere gli aumenti, entro il limite massimo di cinque anni, previsti dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997.
L’art. 5 del d.lgs. n. 165/1997, per quanto di interesse in questa sede, dispone che:
· «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all’articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all’articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e all’articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni» (comma 1);
· «Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato» (comma 3).
Si tratta, in sostanza, di stabilire se, per il valido esercizio del diritto di riscatto de quo, occorra rivestire o meno lo status di personale in servizio attivo nel ruolo militare.
In proposito, questo giudice condivide l’interpretazione dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997 fornita dalla giurisprudenza di questa Corte.
In particolare, è stato affermato che «L’istituto dell’”ipervalutazione”, recte valutazione mediante aumento di 1/5 ai fini previdenziali dei periodi di servizio prestati in determinate attività in esame è inserito in seno al d. lgs. n. 165 del 1997, il cui art. 1 delimita il campo di applicazione: “Le disposizioni di cui al presente titolo armonizzano ai principi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché' del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, salva l’armonizzazione del personale non contrattualizzato di cui al successivo art. 9. Tali servizi sono quelli generalmente ritenuti particolarmente gravosi e che danno diritto a particolari indennità (indennità di impiego operativo, di imbarco, di aeronavigazione, di volo, per campagne di guerra, servizio di confine), nonché quelli prestati dal personale militare addetto dell’Esercito, Marina e Aeronautica all’estero; infine quelli per il personale di polizia e personale civile in servizio presso gli istituti penitenziari. […] Nulla dice, la legge, sulla permanenza della qualifica di militare del richiedente, essendo previsto esclusivamente il requisito di aver prestato gli specifici servizi ivi indicati; in assenza di una previsione legislativa ad excludendum, contrariamente a quanto ritenuto dall’Istituto appellante, infatti, non si può restringere l’applicazione di un beneficio a colui che, avendo prestato i servizi giudicati meritevoli di un incremento contributivo, venga poi a mutare qualifica, come nella specie, nel corso del tempo» (Corte dei conti, I^ Sez. giur. centr. app., sent. n. 272 del 10.12.2019, enfasi aggiunta).
Più di recente, in linea con tale lettura, è stato puntualizzato che: «[…] il diritto ad ottenere la maggiorazione del periodo di servizio sorge con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto, rappresentato dall’effettivo svolgimento del servizio utile a tal fine, mentre la successiva proposizione della domanda di riscatto e il pagamento del relativo onere rappresentano solo le modalità operative per l’esercizio di un diritto già presente nella sfera giuridica del destinatario; […] essendo previsto dalla legge esclusivamente il requisito di aver prestato gli specifici servizi ivi indicati ma non anche quello della permanenza, al momento della presentazione della domanda di riscatto, della qualifica di militare, non si può restringere l’applicazione del beneficio del riscatto a colui che, avendo effettivamente svolto, in qualità di militare, periodi di servizio ritenuti meritevoli di supervalutazione, venga poi a mutare qualifica nel corso del tempo (cfr. Sez. I Centrale di Appello, sent. n. 273 del 2019)» (Corte dei conti, Sez. giur. reg. Veneto, sent. n. 137 del 30.8.2024).
5. – Né a conclusioni diverse conduce la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II^, n. 8136 del 21.9.2022, richiamata dall’INPS.
Con detta sentenza il G.A. si è pronunciato sulla legittimità del provvedimento conclusivo del procedimento di transito di un dipendente nei ruoli civili dell’Amministrazione dell’Interno.
Nel respingere l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dal Ministero appellante, il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire che «La sottoscrizione del contratto di lavoro segna il definitivo ingresso del dipendente nei ruoli dell’amministrazione civile, determinando la perdita dello status di operatore di polizia. Prima di tale momento, qualunque controversia relativa al rapporto di lavoro è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63 comma 4 d.lgs 165/2001, senza che possa assumere rilievo la distinzione tra gli atti di macro o micro organizzazione. E’, quindi, con la firma del contratto individuale di lavoro che il transito del militare si considera concluso, e, contestualmente alla firma del contratto ed alla presentazione in servizio, l'interessato diviene a tutti gli effetti dipendente civile (Cons. Stato, sez. IV 5 agosto 2011 n. 4719; Cons. Stato sez. IV 13 novembre 2018 n. 6385 con riferimento alla giurisdizione del giudice amministrativo sul trattamento economico prima della sottoscrizione del contratto individuale)».
Siffatte statuizioni, del tutto condivisibili, non appaiono risolutive ai fini dell’odierna questione, limitandosi a individuare il presupposto (stipula del contratto) rilevante per l’operare del riparto di giurisdizione fra G.A. e G.O. con riferimento alle controversie inerenti al rapporto di lavoro del personale interessato dal ridetto transito.
6. – Per le ragioni illustrate, sussistono i presupposti per il riconoscimento del diritto del sig. xxxxx al riscatto degli aumenti di servizio maturati nel corso del periodo di servizio prestato, in applicazione dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997 e, per l’effetto, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37933, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la parte soccombente alla refusione delle spese di lite, da distrarre in favore dell’Avv. Brunetti dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi € 400,00 (quattrocento/00).
Così deciso in Bari, all’esito della pubblica udienza del 28.1.2026.
Il Giudice
(AN AT)
Depositata il 9.2.2026 (f.to digitalmente)
Il Funzionario
(CA IA AN)
(f.to digitalmente)
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti e aventi causa.
Il Giudice
(AN AT)
Depositata il 9.2.2026 (f.to digitalmente)
Il Funzionario
(CA IA AN)
(f.to digitalmente)
In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Bari 9.2.2026 Il Funzionario
(CA IA AN)
(f.to digitalmente)