Sentenza 11 maggio 2016
Massime • 1
L'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti. (Fattispecie di detenzione e vendita di prodotti audiovisivi privi del contrassegno SIAE da parte di cittadino extracomunitario, nella quale la Corte ha negato la configurabilità dell'esimente, osservando che alle esigenze delle persone indigenti è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale).
Commentari • 3
- 1. Ruba uno zaino per mangiare il panino, condannato (Cass.36160/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 ottobre 2021
Una situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale. Cassazione penale sez. IV, ud. 22 settembre 2021 (dep. 5 ottobre 2021), n. 36160 Presidente Piccialli – Relatore Pavich Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. U.J. ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 19 novembre 2019, la Corte d'appello di Roma ha parzialmente riformato (escludendo le aggravanti contestate e rideterminando la pena) la condanna emessa a suo …
Leggi di più… - 2. Albergatore trattiene imposta di soggiorno: peculato (Cass. 6130/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 settembre 2020
- 3. Indigenza non giustifica l'occupazione abusiva di immobileAccesso limitatoIrene Marconi · https://www.altalex.com/ · 5 marzo 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2016, n. 35590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35590 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2016 |
Testo completo
massimeno 35 5 90/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n 1515 - Presidente - Aldo Fiale sez. UP 11/05/2016 Enrico Manzon R.G.N. 25703/2015 Vito Di Nicola - Relatore - Gastone Andreazza Alessio Scarcella DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2 9 AGO 2016 ha pronunciato la seguente CANCEOLIERE SENTENZA LU Mariani sul ricorso proposto da BA AY, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 19-02-2015 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giulio Romano che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. AY BA ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato quella resa dal tribunale di Agrigento con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 200,00 di multa per i reati di cui agli articoli 648 cod. pen. (ritenuti i fatti di particolare tenuità) e 171-ter lettera c) della legge n. 633 del 1941 e 474 cod. pen. perché deteneva ai fini della vendita n. 27 DVD contenenti film e n. 27 CD contenenti musica, contraffatti e privi di marchio SIAE;
oltre a quattro cinture contraffatte con logo Armani, Gucci e Anna Borse. In Porto Empedocle il 19 novembre 2009. 2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza il ricorrente articola i quattro seguenti motivi di impugnazione, qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione va della legge penale o di altra norma giuridica di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen. dovendo essere stata applicata al ricorrente la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto introdotta nell'ordinamento penale dopo la pronuncia impugnata e sussistendo tutti i requisiti per la sua applicazione.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. per l'inosservanza della legge penale in relazione all'erronea applicazione delle norme sulla scriminate dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.).
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. per inosservanza delle norme in materia di offensività e reati di falso, sul rilievo che si verterebbe in un caso di falso grossolano e dunque di reato impossibile.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. in punto di determinazione della pena e laddove la Corte di Appello di Palermo ha ritenuto di non dover accogliere il motivo di gravame con il quale la difesa chiedeva una più mite commisurazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono. 2 2. Quanto al primo motivo, risultano per tabulas una pluralità di violazioni (tre) ricondotte dai Giudici di merito nell'ambito del reato continuato. La Corte di cassazione ha affermato che l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, e giudicati (come nel caso in esame) nel medesimo procedimento, configurando anche il reato continuato una ipotesi di "comportamento abituale", ostativa al riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 29897 del 28/05/2015, Gau, Rv. 264034). Consegue il rigetto del primo motivo.
3. Il secondo motivo è parimenti infondato. La Corte territoriale ha correttamente spiegato come l'applicabilità dell'esimente invocata dello stato di necessità è interdetta dal fatto che essa non è stata sostenuta da alcun supporto dimostrativo, dal momento che non basta ritenere, per il riconoscimento della scriminante, lo stato di disoccupazione o di va indigenza, non giustificando ciò la commissione di reati. In relazione al reato, come nella specie, di detenzione e vendita di prodotti audiovisivi privi del contrassegno della SIAE, la giurisprudenza di legittimità è nel senso che la situazione di indigenza non è di per se idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 6, n. 27049 del 19/03/2008, Niang, Rv. 241014), ribadendo che l'esimente dello stato di necessità, che postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile, non può applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di indigenza connesso alla situazione socio-economica qualora ad essa possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (Sez. 7, n. 26143 del 16/05/2006, Cissè, Rv. 234529). Le deduzioni del ricorrente si risolvono infatti in mere affermazioni di principio, che sembrano far ridiscendere automaticamente l'impossibilità di provvedere ai bisogni della vita dalla semplice qualità di extracomunitario, disancorata da ogni riferimento a specifiche circostanze di fatto attinenti alla posizione dell'imputato e all'impossibilità da parte sua di ricorrere a soluzioni alternative lecite, dovendosi ricordare che l'esimente dello stato di necessita postula la immanenza di una situazione di pericolo grave alla persona, non scongiurabile altrimenti che con l'atto penalmente illecito, con la conseguenza che deve escludersene l'applicabilità se ai pericoli connessi con la penuria di mezzi economici è possibile ovviare senza ricorrere al reato (Sez. 6, n. 179 del 3 30/01/1967, Fenili, Rv. 103819), sicché la possibilità di avvalersi dell'assistenza degli enti che la moderna organizzazione sociale ha predisposto per l'aiuto agli indigenti esclude la sussistenza della scriminante, in quanto fa venir meno proprio gli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo grave alla persona (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015,dep. 2016, Petrache, Rv. 265888).
4. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Nel respingere l'omologo motivo di appello la Corte territoriale si è uniformata al principio di diritto secondo il quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita, come nel caso in esame, di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio;
si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013 dep. 2014, Faje, Rv. 258722).
5. La stessa sorte attinge anche il quarto motivo di impugnazione, avendo la Corte distrettuale affermato che la pena - già sospesa alle condizioni di legge - è stata irrogata in misura particolarmente mite ed il ricorrente non ha indicato ragioni specifiche che avrebbero potuto comportare una ulteriore riduzione di essa. Si tratta di una valutazione di merito che, in quanto adeguatamente e logicamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/05/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Fiale Vito Di Nicola Acro fell Todirivre 4 IL CONAN WERE ani