Sentenza 6 dicembre 2005
Massime • 1
Ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, la valutazione del pregiudizio economico subito dal soggetto passivo va fatta con riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla sottrazione, a nulla rilevando il maggior danno che possa eventualmente verificarsi o si verifichi dopo il momento consumativo del reato (fattispecie nella quale la Corte ha escluso la rilevanza dei disagi che la persona offesa avrebbe dovuto subire per ottenere il rinnovo dei documenti sottratti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/12/2005, n. 6770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6770 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE ND - Presidente - del 06/12/2005
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 2398
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 8160/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER AN nato l'[...];
avverso la sentenza emessa il 16/12/2004 dalla Corte di appello di Milano, sezione per i minorenni. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEBBRAIO AN che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 18/3/03 il G.U.P. presso il Tribunale per i minorenni di Milano, a seguito di giudizio abbreviato, dichiarava TU AN responsabile di furto ex artt. 110 e 624 c.p., art. 625 c.p., n. 1 di un portafoglio contenente documenti e circa L. 45.000,
fatto commesso in data 30/08/1998 all'interno dell'ospedale di Morbegno, in concorso con ED ND maggiorenne (giudicato separatamente), in danno di Cartoni Ave;
con le attenuanti generiche equivalenti, con la diminuente della minore età e con la riduzione del rito condannava il predetto a pena ritenuta di giustizia. Tale decisione veniva confermata dalla Corte di appello, sez. per i minorenni, con pronuncia 16/12/2004 avverso la quale ha ora proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando:
1 - violazione degli artt. 350 e 440 c.p.p.;
2 - violazione del D.P.R. n. 488 del 1988, art. 7 e art. 350 c.p.p.;
3 - mancanza di motivazione in ordine alla valutazione delle fonti di prova;
4 - violazione dell'art. 62 c.p., n.
4. La Corte osserva:
I primi due motivi - con i quali si è dedotta rispettivamente la non utilizzabilità a carico dell'imputato delle dichiarazioni rilasciate dal coindagato nell'immediatezza dei fatti e di quelle spontaneamente rese dal TU alla P.G. - sono inconferenti. Invero, il giudice di secondo grado non ha preso in considerazione ai fini della propria decisione le dichiarazioni del ED e si è limitato ad indicare le stesse quale dato storico utilizzato, nell'ambito della notizia di reato, a fini investigativi.. Per quanto attiene alle dichiarazioni dell'imputato rese alla P.G., si rileva che esse risultano prive di incidenza nell'ambito dell'impianto motivazionale della impugnata sentenza: ciò perché la ragione decisiva di quest'ultima va individuata nelle accuse e nel riconoscimento fotografico del TU effettuato dalla persona offesa mentre le dichiarazioni spontanee in questione si palesano richiamate ad abundantiam e dopo il già sviluppato percorso argomentativo che, prescindendo dalle medesime, era valso a giustificare l'affermazione di responsabilità. Sotto codesto ultimo profilo e con specifico riguardo al riconoscimento fotografico va ribadito che tale incombente non è soggetto alle specifiche formalità della ricognizione di cui all'art. 213 c.p.: esso pertanto è utilizzabile quale accertamento di fatto in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice il quale dovrà fondarsi precipuamente sull'attendibilità che viene accordata a chi ha operato l'identificazione (Cass. 13/01/1996 n. 0 2662 RV. 204515; Cass. 02/07/1997 n. 0 6404 RV. 208010). Venendo al caso in esame il riconoscimento de quo, legittimamente effettuato dinnanzi alla P.G., ben poteva essere utilizzato nel giudizio abbreviato e d'altro canto la Corte territoriale ha evidenziato l'attendibilità della RT alla luce della certezza da lei dimostrata e delle modalità osservate nel realizzare l'esperimento: il tutto è stato inoltre valutato unitamente al racconto della vicenda ed alla circostanza che le caratteristiche del giovane ladro fossero state compiutamente descritte dalla persona offesa prima ancora che le fosse stata rammostrata la di lui fotografia. Orbene, rispetto alla riportata motivazione la conclusione adottata si prospetta siccome consequenziale e tanto vale a sottrarla a possibilità di sindacato in questa sede, al contempo rendendo inammissibile la diversa lettura del contesto che il ricorrente vorrebbe proporre. Fondata è invece l'ultima denuncia. L'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 è stata negata affermandosi apoditticamente che L. 45.000 non rappresentavano una somma modesta, senza rapportare in alcun modo la stessa al livello economico medio della generalità dei cittadini e neppure alle condizioni economiche del soggetto passivo;
inoltre si è fatto riferimento ai disagi che la persona offesa avrebbe dovuto subire per ottenere il rinnovo dei documenti sottratti. Siffatta ultima argomentazione è in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, nei reati che offendono il patrimonio, ai fini dell'attenuante del danno di speciale tenuità, la valutazione del pregiudizio economico subito dal soggetto passivo va fatta valutando la diminuzione patrimoniale determinata dalla sottrazione, a nulla rilevando il maggior danno che possa eventualmente verificarsi o si verifichi dopo il momento consumativi del reato (Cass. S.U. 21/11/1984 n. 10445 RV. 166805). S'impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla esclusa applicabilità dell'attenuante citata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano la quale dovrà procedere a nuovo esame sul punto, senza incorrere negli evidenziati errori ed in particolare operando le valutazioni pretermesse, senza considerare il danno successivo al fatto.
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano sez. Minori, dichiara nel resto inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2006