Cass. pen., sez. V, sentenza 06/12/2005, n. 6770
CASS
Sentenza 6 dicembre 2005

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Massime1

Ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, la valutazione del pregiudizio economico subito dal soggetto passivo va fatta con riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla sottrazione, a nulla rilevando il maggior danno che possa eventualmente verificarsi o si verifichi dopo il momento consumativo del reato (fattispecie nella quale la Corte ha escluso la rilevanza dei disagi che la persona offesa avrebbe dovuto subire per ottenere il rinnovo dei documenti sottratti).

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 06/12/2005, n. 6770
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6770
Data del deposito : 6 dicembre 2005

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