Sentenza 4 aprile 2014
Massime • 1
Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima. (Fattispecie in tema di tentata rapina).
Commentario • 1
- 1. Le attenuanti previste dall’art. 62 c.p.: vediamo in cosa consistonoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 giugno 2021
Prefazione – L'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale – La c.d. provocazione – L'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza – La speciale tenuità – L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa – La riparazione del danno e il ravvedimento operoso Prefazione Scopo del presente scritto è quello di esaminare le circostanze prevedute dall'art. 62 cod. pen.. Come è noto, per effetto di questo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/04/2014, n. 22130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22130 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 04/04/2014
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO Luigi - rel. Consigliere - N. 826
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 23619/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN DE, n. il 10.2.1977;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 21.9.2012;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Sante Spinaci, che ha concluso per l'annullamento della sentenza limitatamente al capo B) e per il rigetto del ricorso nel resto;
Udito il difensore Avv. Missori Francesco, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
AN DE ricorre personalmente per cassazione avverso la pronuncia di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del G.I.P. del locale Tribunale, che lo aveva condannato alle pene di legge per il delitto di tentata rapina e porto ingiustificato di coltello (il tentativo di rapina era stato consumato ai danni del dipendente di una rosticceria ed aveva ad oggetto un "panino").
Deduce:
1) la violazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta insussistenza della desistenza volontaria da parte dell'imputato, il quale - a dire del ricorrente - dopo aver minacciato il dipendente si sarebbe spontaneamente allontanato dall'esercizio commerciale;
2) la violazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62 c.p., n.
4. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento.
La Corte di Appello ha spiegato bene, nella motivazione della sentenza impugnata, le ragioni per le quali ha ritenuto non potersi ravvisare, nella condotta dell'imputato, la desistenza di cui all'art. 56 c.p., comma 3, sottolineando come il AN abbia interrotto l'azione criminosa solo dopo che il dipendente del locale chiese per telefono l'intervento delle forze dell'ordine. La motivazione, esente da vizi logici, è incensurabile in sede di legittimità e si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la desistenza dall'azione delittuosa può ritenersi volontaria quando la determinazione del soggetto agente sia stata libera e non coartata, ossia quando la prosecuzione dell'azione non sia impedita da fattori esterni che ne renderebbero estremamente improbabile il compimento (Cass., Sez. 6, n. 203 del 20/12/2011 Rv. 251571) e comunque quando la decisione di interrompere l'azione non risulti necessitata (fattispecie in cui la Corte ha escluso la desistenza, in quanto la ragione dell'interruzione dell'attività delittuosa era da ricollegarsi all'intervento dei Carabinieri) (Cass., Sez. 2, n. 18385 del 05/04/2013 Rv. 255919). 2. È fondato, invece, il secondo motivo di ricorso.
La Corte territoriale ha ritenuto di negare all'imputato l'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale di cui all'art. 62 c.p., n. 4, sulla base dell'indirizzo giurisprudenziale che affermava non potersi applicare l'attenuante in questione al delitto tentato. Tuttavia, le Sezioni Unite di questa Corte Suprema, con una recente pronuncia (successiva rispetto alla sentenza impugnata), hanno riconosciuto la concedibilità dell'attenuante de qua anche nel caso di delitto tentato, affermando il principio secondo cui "Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (fattispecie relativa al tentativo di furto di monete custodite in apposito cassetto di un distributore automatico di bevande)" (Cass., Sez. Un., n. 28243 del 28/03/2013 Rv. 255528).
Alla luce di tale principio di diritto, condiviso dal Collegio, va ritenuto che, nel caso di tentativo di delitto contro il patrimonio e al fine di decidere sulla concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, il giudice di merito è chiamato a verificare la possibilità di stabilire con certezza, mediante un giudizio ipotetico, l'entità del danno patrimoniale che sarebbe derivato alla persona offesa, qualora il delitto fosse stato portato a compimento, e - nel caso positivo - a valutare se il danno così individuato possa ritenersi di "speciale tenuità". Non avendo la Corte territoriale compiuto tale valutazione, necessaria ai fine del riconoscimento o del diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, non rimane che annullare la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano, perché si attenga al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo esame. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Penale, il 4 aprile 2014. Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2014