Sentenza 29 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità non si applica al delitto tentato, in quanto il danno patrimoniale non è elemento costitutivo dell'ipotesi delittuosa. (Fattispecie in tema di tentato furto).
Commentario • 1
- 1. Le attenuanti previste dall’art. 62 c.p.: vediamo in cosa consistonoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 giugno 2021
Prefazione – L'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale – La c.d. provocazione – L'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza – La speciale tenuità – L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa – La riparazione del danno e il ravvedimento operoso Prefazione Scopo del presente scritto è quello di esaminare le circostanze prevedute dall'art. 62 cod. pen.. Come è noto, per effetto di questo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2014, n. 7034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7034 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2014 |
Testo completo
7 0 34 / 14 / 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale Udienza pubblica del 29.1.2014 272/2014 Sentenza n. Reg. gen. n. 30998/2013 composta dai signori dott. Antonio Prestipino Presidente dott. Ugo De Crescienzo Consigliere dott. Luigi Lombardo Consigliere dott.ssa Giovanna Verga Consigliere dott. Andrea Pellegrino Consigliere est. ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto personalmente da OP ZO, n. a Napoli il 07.11.1946, attualmente detenuto per questa causa, rappresentato e assistito dall'avv. Ezio Vrenna, avverso la sentenza n. 7564/2012 della Corte d'Appello di Bologna, seconda sezione penale, in data 12.02.2013; rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
viste le conclusioni del Sostituto procuratore generale dott. Carmine Stabile che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
sentita la discussione della difesa che ha concluso chiedendo l'annullamento del con tutte leprovvedimento impugnato conseguenze di legge. RITENUTO IN FATTO 1 1. Con la pronuncia impugnata, la Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Rimini in composizione monocratica in data 12.03.2012 appellata dall'imputato OP ZO, rideterminava la pena in anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 1.900,00 di multa.
2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, OP ZO proponeva ricorso per cassazione per i seguenti motivi: -violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e comunque mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva contestata (primo motivo); -inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. e connesso vizio motivazionale in relazione al trattamento sanzionatorio comminato e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo); -inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e connesso vizio motivazionale (terzo motivo). In relazione al primo motivo, evidenzia il ricorrente la contraddittorietà della pronuncia di merito che non ha debitamente valorizzato il corretto comportamento processuale del prevenuto, ed in particolare la sostanziale ammissione dell'addebito. In particolare, si censura l'omessa motivazione in ordine agli elementi addotti dalla difesa a sostegno della disapplicazione della contestata recidiva: decisione che non poteva necessariamente conseguire alla valutazione della condotta di evasione. In relazione al secondo motivo, evidenzia il ricorrente come la Corte d'Appello di Bologna si fosse limitata a disattendere quanto dalla difesa arguito, ripercorrendo e ricalcando "sic et simpliciter" i fatti storici in termini strettamente negativi e riprendendo interpretazioni giurisprudenziali restrittive rispetto all'ampio respiro dell'impugnazione prospettata. Inoltre, nella fattispecie non era stato possibile comprendere il percorso argomentativo con il quale la Corte d'Appello di Bologna aveva ritenuto di non dover concedere al reo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. In relazione al terzo motivo, lamenta il ricorrente la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ed in particolare la motivazione addotta dalla Corte d'Appello di Bologna che aveva rilevato come il fatto che la vittima fosse un rappresentante di preziosi non fosse circostanza casuale e che, pertanto, l'azione fosse diretta proprio ad impossessarsi di beni di ingente valore oltre al fatto che sebbene lo zainetto contenesse in concreto solo dell'abbigliamento di mare di scarso valore, questo non giustificasse il riconoscimento dell'invocata attenuante. In ogni caso, si censurava la ritenuta inapplicabilità dell'attenuante de qua nell'ipotesi di delitto tentato orientamento superato recentemente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. un., 28/03/2013, Zonni). Ed ancora. La motivazione della sentenza in ordine alla ritenuta non casualità della vittima non trovava riscontro alcuno nell'attività investigativa e nelle conseguenti evenienze processuali e non appariva comunque idonea ad escludere l'invocata attenuante dal momento che il bene oggetto del furto, degenerato in rapina impropria, era di evidente scarso valore. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, va dichiarato inammissibile.
4. Prima di passare alla trattazione dei motivi di ricorso proposti, si ritiene necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che, a parere di questo Collegio, la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione finalizzata a sovrapporre una propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. travisamento 3 della prova, purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, poi, deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivise, Cass., Sez. un., n. 24 del 24/11/1999-dep. 16/12/1999, Spina, rv. 214794; Id., n. 12 del 31/05/2000-dep. 23/06/2000, Jakani, rv. 216260; Id., n. 47289 del 24/09/2003-dep. 10/12/2003, Petrella, rv. 226074). A tal riguardo, deve tuttora escludersi sia la possibilità di un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi (Cass., Sez. 6, n. 14624 del 20/03/2006-dep. 27/04/2006, Vecchio, rv. 233621; Cass., Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008-dep. 06/05/2008, Ferdico, rv. 239789), che la possibilità per il giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass., Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006-dep. 01/08/2006, Lobriglio, rv. 234559; Id., n. 25255 del 14/02/2012-dep. 26/06/2012, Minervini, rv. 253099). Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. intenda far valere il vizio di travisamento della prova≫ (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica) deve, inoltre, a pena di inammissibilità (Cass., Sez. 1, n. 20344 del 18/05/2006-dep. 14/06/2006, Salaj, rv. 234115; Cass., Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010-dep. 22/12/2010, Damiano, rv. 249035): (a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza;
(b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. Il giudice di legittimità ha, ai sensi del novellato art. 606 cod. proc. pen., il compito di accertare (Cass., Sez. 6, n. 35964 del 28/09/2006- dep. 26/10/2006, Foschini ed altro, rv. 234622; Cass., Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009-dep. 12/10/2009, Belluccia ed altro, rv. 244623; Cass., Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007-dep. 23/10/2007, Casavola ed altri, rv. 238215): (a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati); (b) la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione); (c) l'esistenza di una radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto (non essendo il giudice di legittimità obbligato a prendere visione degli atti processuali anche se specificamente indicati, ove non risulti detto requisito); (d) la sussistenza di una prova omessa o inventata, e del c.d. travisamento del fatto», ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non S sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico quindi, anche contraddittorio). Anche il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Cass., Sez. 6, n. 1307 del 26/09/2002-dep. 14/01/2003, Delvai, rv. 223061). In presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, va, peraltro, ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass., Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993-dep. 04/02/1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; Cass., Sez. 3, n. 13926 del 10/12/2011-dep. 12/04/2012, Valerio, rv. 252615). Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione «oltre ogni ragionevole dubbio», presente nel testo novellato dell'art. 533 cod. proc. pen. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale. Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il ragionevole dubbio» sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530, comma 2 cod. proc. pen., sicché non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per tutte, cfr. Cass., Sez. un., n. 30328 del 10/07/2002-dep. 11/09/2002, Franzese, rv. 222139 e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 cod. - proc. pen.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (cfr. Cass., Sez. 2, n. 19575 del 21/04/2006-dep. 07/06/2006, Serino ed altro, rv. 233785; Id., n. 16357 del 02/04/2008-dep. 18/04/2008, Crisiglione, rv. 239795; Id., n. 7035 del 09/11/2012-dep. 13/02/2013, De Bartolomei ed altro, rv. 254025).
5. Alla luce di queste necessarie premesse va esaminato l'odierno ricorso.
6. Ritiene il Collegio come si sia in presenza di doglianze, in parte aspecifiche, con le quali si muovono non già precise contestazioni di illogicità argomentativa bensì censure di merito già disattese dal - giudice di secondo grado con motivazione congrua e scevra da vizi - che muovono dalla non condivisione delle conclusioni attinte e propongono versioni più persuasive di quelle dispiegate nella sentenza impugnata: da qui la loro manifesta infondatezza.
7. Procedendo alla trattazione congiunta del primo e del secondo motivo di doglianza attese le parziali sovrapposizioni di censura, rileva il Collegio come la pronuncia della Corte d'Appello appaia congrua e scevra da qualsivoglia vizio motivazionale. Invero, in sentenza si dà atto come non possa essere esclusa la recidiva avendo l'imputato commesso i fatti di reato durante il periodo in cui si era sottratto alla detenzione domiciliare essendo già stato condannato per reati della stessa indole: in particolare, dopo una serie di condanne per furto, lesioni, possesso di chiavi alterate, ricettazione, detenzione di armi, falso, favoreggiamento, violazione delle misure di 7 prevenzione nei confronti delle persone pericolose, l'imputato ha riportato plurime e gravi condanne per rapina;
nel 1996 lo stesso veniva dichiarato delinquente abituale con applicazione della misura di sicurezza;
negli ultimi anni riportava infine tre ulteriori condanne per rapina (per fatti commessi tra il 2002 ed il 2009). Appariva quindi evidente alla Corte d'Appello che l'ulteriore episodio criminoso posto in essere dal OP nel luglio 2011 (oggetto del presente procedimento), dopo essere evaso da quasi un anno ed essersi procurato carta d'identità, patente e tessere sanitarie false, integra un fatto-reato concretamente significativo di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità sociale non mitigabile con le parziali ammissioni rese, di per sé stesse inidonee a giustificare la concessione delle richieste circostanze attenuanti generiche.
8. Identiche valutazioni di congruità motivazionale possono essere svolte in relazione al terzo motivo di doglianza. Osserva la Corte d'Appello che deve escludersi il riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità avendo l'imputato cercato di impossessarsi (infrangendo il cristallo posteriore, in pieno giorno) di uno zaino che si trovava a bordo di un'autovettura appartenente ad un rappresentante di preziosi: il fatto che lo zainetto contenesse, in concreto, soltanto dell'abbigliamento da mare di scarso valore, non giustifica il riconoscimento dell'attenuante in parola. Invero nel giudizio della Corte d'Appello a prescindere - - dall'entità del danno cagionato dal reato (anche alla vettura), appare del tutto credibile ritenere che l'auto e la vettura presi di mira non fossero "casuali" e che il prevenuto avesse seguito l'agente di commercio al fine di compiere il furto del campionario trasportato: l'imputato ha compiuto l'azione sottraendo una borsa senza conoscerne il contenuto. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità non si applica al delitto tentato, in quanto il danno patrimoniale non è elemento costitutivo dell'ipotesi delittuosa (Cass., Sez. 5, n. 11923 del 27/01/2010-dep. 26/03/2010, Luongo, rv. 246556). Il bene preso di mira era un contenitore che si trovava su un'auto lussuosa all'interno del quale poteva trovarsi di tutto, avendo il 0 08 OP avuto di mira il contenuto e non il contenitore: l'azione, in sostanza, non era certo diretta ad impossessarsi di un unico oggetto di valore particolarmente tenue specificamente individuato bensì di quanto, presumibilmente di valore, vi potesse trovarsi al suo interno. In ogni caso, anche a voler condividere l'orientamento meno rigoroso della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di tentato furto - l'applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone che il giudice, avuto riguardo alle concrete modalità dell'azione e a tutte le circostanze di fatto desumibili dalle risultanze processuali, accerti che il reato, qualora fosse stato consumato, avrebbe cagionato alla vittima un danno di speciale tenuità (Cass., Sez. 5, n. 35827 del 04/06/2010-dep. 06/10/2010, Borgia, rv. 248500; nello stesso senso, Cass. Sez. 2, n. 39837 del 22/05/2009- dep. 13/10/2009, De Luca, rv. 245258), nondimeno l'attenuante de qua sarebbe stata comunque inapplicabile avuto riguardo agli esiti degli accertamenti di fatto acclarati.
9. All'inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1.000,00
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 29.1.2014 Il Consigliere estensore IT Presidente Dott. Andrea Pellegrino Dott. Antonio Prestipino Velly DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 FEB 2014 CASS LOCANCELLIERE 9 Claudia Rianel E N O I P