Sentenza 19 giugno 2014
Massime • 1
Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità é configurabile anche per il delitto tentato allorchè sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico, che, se il reato fosse stato riportato a compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima. (Fattispecie in tema di tentato furto in abitazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/06/2014, n. 42819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42819 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 19/06/2014
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 2008
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 40578/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LU US N. IL 09/12/1967;
LU ES TY N. IL 17/01/1969;
avverso la sentenza n. 6023/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 31/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Sante Spinaci, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sondrio, sezione distaccata di Morbegno, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Milano in data 31/5/2012, ha condannato CH SU e CH SE TY per furto in abitazione in danno di MB DE. Una delle due donne fu sorpresa dalla proprietaria a rovistare in un cassetto della camera del figlio, mentre l'altra fu bloccata mentre, scoperta, cercava di allontanarsi.
2. Contro la sentenza suddetta hanno proposto ricorso per Cassazione, con due distinti ricorsi (uno a firma dell'avv. Franco Gandolfi e l'altro a firma dell'avv. Giuseppe Romualdi), entrambe le imputate.
2.1. L'avv. Gandolfi lamenta, con unico motivo, che la Corte di merito si sia espressa, in ordine ai motivi di appello, con "una motivazione incoerente, incompiuta e parziale", poiché non ha dato ragione della sussistenza degli elementi integrativi del furto ne' degli elementi contrari alla concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4. 2.2. L'avv. Romualdi si duole di una inadeguata valutazione degli elementi probatori acquisiti al processo (perché non è stato tenuto conto del fatto che le due donne, abilitate al commercio ambulante, si erano introdotte in casa solo per un'offerta di vendita), della mancata concessione dell'attenuante dell'art. 62 c.p., comma 1, n. 4, (di cui - a suo giudizio - erano meritevoli, essendosi limitate a frugare in un cassetto), della quantificazione della pena (diminuita solo della metà, senza prendere in considerazione altre circostanze a favore delle imputate) e della mancata conversione della pena detentiva in quella pecuniaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto:
a) la Corte d'appello, come il giudice di prima istanza, ha ritenuto provato il furto perché una donna fu sorpresa dalla proprietaria a rovistare nei cassetti di un mobile della stanza da letto, mentre l'altra faceva il palo. Gli "elementi integrativi del furto" sono nella condotta descritta e non abbisognavano di alcuna ulteriore spiegazione. Nonostante ciò, la Corte d'appello ha pure spiegato che le imputate non stavano vendendo biancheria, perché avevano ben poca mercanzia al seguito e perché non si vende biancheria introducendosi furtivamente nell'abitazione altrui, ne' si gira per la casa del "clienti" rovistando nei cassetti;
b) Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (ex multis, Cass., n. 28243 del 28/3/2013). Nella specie, le donne furono sorprese a rovistare in casa della vittima, dove erano entrate per arraffare tutto ciò che avrebbero trovato. Ineccepibile, pertanto, è la decisione di escludere, finanche in ipotesi, l'attenuante suddetta;
c) i benefici di legge non sono stati concessi in considerazione dei gravi precedenti penali;
e per legge, "de hoc satis";
d) la quantificazione della pena è compito del giudice di merito e i ricorrenti si limitano a contestare il giudizio della Corte di merito senza l'allegazione di alcuna circostanza favorevole, di cui sia stata omessa la considerazione (il richiamo "ai motivi che sono stati posti a base della concessione delle attenuanti generiche" è del tutto generico e non tiene conto della motivazione spesa - al riguardo - dal giudicante, che ha inteso "premiare" il difensore più che le imputate).
Il ricorso è pertanto inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che, tenuto conto dei motivi di ricorso, si reputa equo quantificare in Euro 1.000 ciascuna.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2014