Sentenza 10 giugno 2014
Massime • 1
Ai fini dell'esercizio del diritto di querela da parte del curatore speciale, non assume alcun rilievo il conflitto di interessi tra i genitori della persona offesa (minore o inferma di mente), in quanto l'unico possibile conflitto di interessi previsto dall'art. 121 cod. pen. è quello tra il curatore speciale e la persona rappresentata e non quello tra il rappresentante-curatore speciale ed altri soggetti, come l'imputato. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto valida, pur se in assenza di un'autorizzazione del giudice tutelare, la querela sporta da un genitore, nei confronti dell'altro genitore per l'inadempimento degli obblighi di assistenza gravanti su quest'ultimo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/2014, n. 41828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41828 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 10/06/2014
Dott. LEO G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 989
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 36467/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore nell'interesse di:
B.P. , nato a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 22/03/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Guglielmo Leo;
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il Difensore della parte civile, avv. Abenavoli Ivana, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza n. 1029/13 con la quale la Corte d'appello di Firenze, in data 22/03/2013, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca del 26/10/2009, che aveva dichiarato B.P. colpevole del delitto di cui all'art. 570 c.p., comma 2, per avere lo stesso B. fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore N. .
Quest'ultimo era nato, nel 2004, da una relazione di convivenza tra l'odierno ricorrente e Be.Si. . Cessata la relazione a due anni circa dalla nascita del figlio, B. avrebbe lasciato la comune abitazione, da quel momento in poi disinteressandosi quasi completamente del bambino ed omettendo di versare alla madre il necessario per il suo sostentamento, così da lasciare l'uno e l'altra in stato di vera Indigenza.
Al centro della difesa dell'imputato, l'assunto di gravi sue difficoltà economiche per la mancanza di un lavoro ed il fatto che, durante la convivenza, aveva passato alla compagna somme mensili tra i 500 ed il 1000 Euro, così che la stessa avrebbe potuto accumulare risorse da utilizzare nel periodo successivo.
La Corte territoriale ha disatteso analiticamente le allegazioni difensive.
2. Ricorre personalmente il B. , con atto segnato da molteplici argomenti di censura, illustrati in 85 paragrafi e raggruppati alla luce di variabili classificazioni, che necessitano di una severa sintesi.
2.1. A norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), si deducono vizi di motivazione e violazioni di legge in quanto la Corte territoriale non avrebbe dato risposta soddisfacente all'obiezione secondo cui la domanda civile presentata nell'interesse di N. sarebbe Inammissibile, perché proposta senza l'autorizzazione del giudice tutelare, che sarebbe stata invece necessaria, come per il giudizio civile.
2.2. Invocando l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), si osserva che lo stato di bisogno della Be. sarebbe stato ritenuto sulla base delle sole dichiarazioni della medesima, pur essendo ella una parte interessata del procedimento.
2.3. In base all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) (cui si aggiunge nel prosieguo anche la lett. c), si osserva che nessuna prova sarebbe stata acquisita circa lo svolgimento di una attività lavorativa da parte del ricorrente;
la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare la testimonianza a favore dell'accusato, così come l'infimo livello dei redditi da lui dichiarati, ed avrebbe ingiustificatamente valorizzato le dichiarazioni dei testi a favore della parte civile, a loro volta persone interessate (in quanto presunte creditrici del B. per aver sostenuto al posto suo l'ex compagna ed il figlio).
2.4. Menzionando l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), si svolgono considerazioni varie, il cui senso sembra risiedere nel fatto che il Giudici di merito non avrebbero indicato quale somma sarebbe realmente servita per il mantenimento del minore (somma per altro fissata in Euro 300 mensili dal Tribunale dei minori). D'altra parte, prima della separazione, B. avrebbe versato somme ben superiori ( 500- 1.000 Euro), e ciò dimostrerebbe addirittura ("per così dire") un disavanzo a sfavore della Be. . Infine, la Corte territoriale avrebbe trascurato che il mancato versamento dell'assegno non rileva se non quando provoca uno stato di bisogno, nella specie escluso grazie appunto all'accumulo precedente e comunque non dimostrato (con omissione di una consulenza tecnica altrimenti doverosa).
2.5. Invocando l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), si osserva che la Corte territoriale avrebbe trascurato la condizione di indigenza del ricorrente, non procurata colpevolmente e documentata, tra l'altro, dalla conseguita ammissione al patrocinio a spese dell'Erario e da testimonianze del tutto ignorate. Una condotta diversa sarebbe stata inesigibile e mancherebbe comunque la prova del dolo, anche in rapporto alla convinzione dell'interessato che le somme pagate in eccedenza prima della separazione sarebbero state sufficienti.
In sostanza, la Corte territoriale avrebbe addossato al ricorrente una inversione dell'onere della prova, chiedendogli l'impossibile prova negativa circa la mancata acquisizione di redditi, senza neppure indicare che cosa l'interessato avrebbe potuto fare se non citare testimoni e produrre le proprie dichiarazioni fiscali. Sarebbe stata indebitamente accordata fiducia ad una dichiarazione della Be. (l'imputato lavorava in nero, operando trasporti tra Italia e Spagna), disattendendo le contrarie allegazioni dei testimoni a difesa e trascurando finanche che B. aveva subito il furto del proprio camion. Trascurando, comunque, che i guadagni in nero avrebbero potuto essere appena sufficienti per il sostentamento dell'Interessato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è basato su motivi infondati, o manifestamente infondati, e deve dunque essere respinto. Da tale decisione consegue la necessaria condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Inoltre, il B. è chiamato a rifondere le spese sostenute dalla parte civile, Be.Si. , nel presente grado di giudizio. La Corte, vista la relativa richiesta di liquidazione e valutati tutti i parametri in tal senso rilevanti, stima di quantificare le spese in questione nella somma di Euro 2.000,00, che deve intendersi comprensiva della quota di legge per le spese generali nonché degli importi dovuti per l'i.v.a. ed a titolo di contribuzione previdenziale per gli avvocati.
2. Conviene esaminare i motivi di ricorso nello stesso ordine con il quale sono stati sinteticamente raggruppati ed illustrati.
2.1. La prima delle anzidette censure ripropone una tesi già sottoposta alla Corte territoriale, e da questa correttamente disattesa, con adeguata motivazione.
Va qui ribadito che il diritto di querela nell'interesse della persona minore può essere esercitato dal genitore che eserciti la relativa potestà, quando si tratti di far valere i diritti nascenti da un reato commesso in danno dello stesso minore, anche nei casi in cui l'autore dell'illecito sia l'altro genitore, senza necessità di un intervento del giudice tutelare e della designazione di un curatore speciale. Ciò che rileva ai fini dell'art. 121 cod. pen. - cioè l'eventuale conflitto di interessi tra l'esercente la potestà genitoriale ed il minore interessato - è situazione diversa da quella ricorrente nel caso di specie, ed in moltissimi analoghi: "al fine della proposizione dell'atto di querela l'unico possibile conflitto di interesse previsto da l'art. 121 cod. pen. è quello con la stessa persona rappresentata (minore o inferma di mente, parte offesa) e non già tra il rappresentante (curatore speciale) ed altri (nella specie l'imputato)" (Sez. 3, Sentenza n. 8318 del 11/01/2008, rv. 239293).
In altre parole, il conflitto riguarda il minore ed il genitore in assunto inadempiente rispetto agli obblighi su di lui gravanti in favore del minore medesimo, e non certo il genitore cui sono rimaste di fatto affidate la cura e la stessa sopravvivenza della giovane persona offesa.
La titolarità del diritto di querela è dunque regolata dall'art. 120 cod. pen., commi 2 e 3 ed il relativo esercizio è direttamente ed esclusivamente disciplinato a norma dell'art. 90 c.p.p., comma 2. 2.2. Con il secondo gruppo di osservazioni critiche il ricorrente pare ipotizzare che la testimonianza della persona offesa costituita parte civile debba essere pregiudizialmente svalutata, dato l'interesse del testimone per una soluzione processuale sfavorevole all'imputato.
Si tratta di una vecchia questione, ormai risolta dalla giurisprudenza con un orientamento stabile, e sostanzialmente contrario alla tesi difensiva. La testimonianza della vittima del reato ben può costituire la prova esclusiva del fatto e delle relative responsabilità, anche se deve essere valutata dal giudice con particolare prudenza, proprio in forza dell'interesse, anche solo morale, ad una affermazione di colpevolezza (Sez. U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, rv. 253214). La credibilità del teste può essere misurata, tra l'altro, alla luce del riscontro ottenuto nelle dichiarazioni di altri soggetti, anche se non trova applicazione necessaria la regola dell'art. 192 c.p.p., comma 3, (ad esempio, Sez. 1, Sentenza n. 29372 del
24/06/2010, rv. 248016). Ora, il tema dei riscontri alla deposizione della Be. , a proposito dell'omissione dei versamenti e della condizione di bisogno che ne era derivata, con necessità dell'intervento salvifico del nonno materno del minore, era stato esaustivamente trattato dal Tribunale, la cui sentenza è stata richiamata dalla Corte d'appello con la propria decisione di conferma. Tali riscontri erano stati individuati, oltreché nella deposizione del padre della Be. , nel racconto offerto da persone estranee alla patologica relazione familiare, come una vicina di casa della donna e, soprattutto, l'assistente sociale intervenuta in una situazione di obiettiva e grave difficoltà del minore e della madre.
Nondimeno, la Corte territoriale ha evitato di avvalersi del rinvio in termini adesivi alla motivazione della sentenza impugnata, richiamando in relativo dettaglio le deposizioni indicate e ponendone in luce il carattere disinteressato, oltreché la piena compatibilità con le ulteriori risultanze. Il tutto In un quadro ove la difesa del B. non ha di fatto contestato ne' l'abbandono del bambino (al più giustificato con pretese resistenze della madre agli incontri) ne' l'omissione dei pur contenuti versamenti che erano stati stabiliti in sede di separazione (al più giustificati con la spregiudicata teorizzazione dell'accumulo precedente, sulla quale si tornerà tra breve).
Quindi nessuna violazione delle regole del ragionamento probatorio, e nessuna carenza di motivazione. I Giudici del merito hanno affrontato le testimonianze secondo un corretto metodo di valutazione, ed hanno coerentemente ed adeguatamente illustrato le ragioni del loro convincimento. Il compito della Corte di legittimità si arresta a questo punto.
2.3. Considerazioni analoghe valgono per la terza sequenza di rilievi critici proposti riguardo alla sentenza impugnata. Va premesso, anche per il rilievo che assume in ordine ad ulteriori censure del ricorrente, come spetti all'obbligato di allegare la propria impossibilità ad adempiere, indicando elementi tali da consentire al giudice una seria indagine in proposito (ad esempio, Sez. 6, Sentenza n. 7372 del 29/01/2013, rv. 254515; Sez. 6. Sez. 6, Sentenza n. 5751 del 14/12/2010, rv. 249339). La stessa effettiva indisponibilità di mezzi non gioverebbe all'interessato, poiché dovrebbe anche risultare una sua concreta attivazione al fine di ottemperare ai doveri di assistenza economica verso i figli ed il coniuge, e dunque dovrebbe emergere che l'obbligato non è riuscito a conseguire dei redditi pur avendo usato, in proposito, ogni possibile diligenza (ad esempio, Sez. 6, Sentenza n. 11696 del 03/03/2011, rv. 249655).
Ciò detto, il ricorrente finisce nella specie per proporre una censura di merito al ragionamento dei Giudici territoriali, come tale inammissibile nella sede presente. Non è vero, in particolare, che il tema della disponibilità da parte sua dei mezzi necessari all'adempimento dell'obbligazione verso il figlio in tenerissima età non sia stato indagato. Lo è stato, attraverso la testimonianza della Be. (la quale per inciso ha riferito di come B. si vantasse di non fatturare le proprie prestazioni, e di sentirsi per questo invulnerabile rispetto ad azioni giudiziarie della ex compagna), confermata dal padre di lei ma anche dalla già citata assistente sociale, e perfino da un militare della Guardia di Finanza, il quale ha riferito quanto meno che l'uomo è contitolare di una società di trasporti. Lui stesso, del resto, aveva riferito innanzi al Tribunale dei minori di svolgere l'attività di camionista, e le sue assenze sono state giustificate anche con le frequenti trasferte in Spagna.
Queste risultanze - logiche e coerenti del resto con la disponibilità di denaro che B. aveva palesato fino alla separazione - sono state comparate criticamente con le generiche indicazioni contrarie dei testi a difesa (portatori a loro volta di un interesse almeno affettivo), e motivatamente ritenute attendibili. La doglianza del B. è particolarmente inefficace, tra l'altro, considerando come non abbia mai versato (dopo la separazione e salva la somma di 100 Euro in una occasione) il minimo contributo per il mantenimento del figlio, e come nemmeno risulti che avesse chiesto ai competenti Giudici civili una riduzione dell'assegno previsto a suo carico. Per quanto bassi fossero i suoi redditi (ed in tal senso, per quanto si è detto, le risultanze formali delle sue dichiarazioni tributarie sono prive di rilevanza), la presunta inesigibilità di un più corretto atteggiamento nei confronti del figlio, ed i pretesi riflessi di questa sull'elemento soggettivo del reato, sono stati correttamente esclusi.
Il ricorrente si lamenta in sostanza che la Corte territoriale ha giudicato attendibili le prove d'accusa, ma non v'è alcuna incoerenza nel ragionamento probatorio e nella sua rappresentazione a livello motivazionale.
2.4. Il rilievo che B. avrebbe versato "in anticipo" il denaro utile al mantenimento del figlio è privo della minima efficacia. A parte il fondamento dell'osservazione compiuta dai Giudici territoriali (cioè che le somme consegnate alla Be. durante la convivenza, oltretutto minime o comunque assai contenute, erano servite a mantenere anche lo stesso B. ), basti osservare che il versamento di 300 Euro al mese era stato ovviamente stabilito dal Giudice della separazione prò futuro, e non era stato operato. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo stabilito, d'altra parte, che l'obbligato alla prestazione di mezzi di sussistenza non ha alcuna possibilità di "scegliere" tempi e modi del sostegno stabilito in sede giudiziale a favore del figlio minore (ex multis, Sez. 6, Sentenza n. 23599 del 23/04/2013, rv. 256627; Sez. 6, Sentenza n. 8998 del 11/02/2010, rv. 246413). Il che palesemente vale, a maggior ragione, riguardo ad una sorta di pretesa compensazione con somme versate anteriormente.
Quanto alla prova che la ex compagna e comunque il figlio del B. si fossero trovati in stato di bisogno, nonostante le "elargizioni In prevenzione" erogate dal ricorrente, non è il caso di approfondire (sarebbe stato necessario accertare, tra l'altro, che dei denari fossero effettivamente avanzati). Come già detto, la Corte territoriale ha stabilito, con valutazione di merito insindacabile in questa sede, che le inadempienze di B. avevano indotto un effettivo stato di indigenza nella sua famiglia. D'altra parte lo stato di bisogno che segna l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 570 cod. pen., comma 2 non consiste in una condizione "naturalistica", segnata dall'effettiva mancanza di nutrimento e dei beni più essenziali della vita, quanto piuttosto nella carenza del mezzi necessari allo scopo di procurarsi detti beni, che siano propri o siano quelli doverosamente procurati da un diverso soggetto. Ecco perché, nel caso dei minori, lo stato di bisogno, in mancanza delle erogazioni dovute dai soggetti obbligati (in genere i genitori), sussiste comunque, a meno che gli stessi non dispongano di mezzi propri (beni patrimoniali, rendite finanziarie, redditi da lavoro, ecc.). Ed ecco anche perché non rileva affatto, quando un minore sia stato lasciato senza mezzi di sussistenza, che la sua sopravvivenza sia stata in concreto assicurata da altri soggetti, si tratti dell'altro genitore, di parenti o di istituzioni di assistenza (ex multis, Sez. 6, Sentenza n. 40823 del 21/03/2012, rv. 254168; Sez. 6, Sentenza n. 8912 del 04/02/2011, rv. 249639; Sez. 6, Sentenza n. 14906 del 03/02/2010, rv. 247022; Sez. 6, Sentenza n. 2736 del 13/11/2008, rv. 242854).
2.5. Al p.
2.5. del Ritenuta sono riassunte censure che B. aveva già prospettato in appello e riprospettato nelle pagine precedenti dello stesso ricorso.
La possibilità che egli avrebbe avuto di adempiere, anche solo in parte, ai propri obblighi di genitore è stata accertata in positivo, sulla base di prove storiche e logiche, poste a fondamento di un ragionamento probatorio correttamente sviluppato ed illustrato. Si ripropone qui una "prova" di segno contrario, già valutata e disattesa dalla Corte territoriale, da aggiungere alle "attestazioni" delle dichiarazioni fiscali (supra), e cioè che B. è stato ammesso al patrocinio a spese dell'Erario. Ma tale ammissione è prevista anche per soggetti che dispongano di un reddito non meramente simbolico, sebbene piuttosto contenuto. Soprattutto, il provvedimento si basa sulla mera autocertificazione dell'interessato, salvi i controlli successivi, e non può quindi essere presentato come una forma di certificazione ufficiale di impossidenza. Quanto poi alla convinzione del ricorrente, secondo cui i versamenti non sarebbero stati necessari alla luce delle pregresse "elargizioni", il relativo assunto è al tempo stesso inammissibile e manifestamente infondato.
A B. era stato espressamente ingiunto, dal Giudice della separazione, di versare da quel momento una somma mensile di 300 Euro, e l'eventuale convinzione che l'ordine non valesse per una pretesa compensazione con versamenti antecedenti si risolverebbe in errore sulla portata del precetto penale, non certo incolpevole, e resterebbe dunque ininfluente sul piano del dolo.
Ma, prima ancora che inescusabile, un siffatto atteggiamento della volontà appare platealmente inattendibile. D'altra parte, e per concludere (dato che ogni altro e circolare argomento del ricorso si risolve in censura di fatto), il piccolo figlio del ricorrente avrebbe dovuto comunque considerarsi, per le ragioni anzidette, privo dei necessari mezzi di sussistenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna inoltre il ricorrente a rifondere alla parte civile Be.Si. le spese sostenute nel grado che liquida in Euro 2000,00, comprensive di spese generali, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2014