Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/2014, n. 41828
CASS
Sentenza 10 giugno 2014

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Ai fini dell'esercizio del diritto di querela da parte del curatore speciale, non assume alcun rilievo il conflitto di interessi tra i genitori della persona offesa (minore o inferma di mente), in quanto l'unico possibile conflitto di interessi previsto dall'art. 121 cod. pen. è quello tra il curatore speciale e la persona rappresentata e non quello tra il rappresentante-curatore speciale ed altri soggetti, come l'imputato. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto valida, pur se in assenza di un'autorizzazione del giudice tutelare, la querela sporta da un genitore, nei confronti dell'altro genitore per l'inadempimento degli obblighi di assistenza gravanti su quest'ultimo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/2014, n. 41828
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41828
    Data del deposito : 10 giugno 2014

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