Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 08/10/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01602/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00063/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 63 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura di Salerno – Sportello Unico per l’Immigrazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, 58;
per l’accertamento,
del silenzio inadempimento serbato dalla P.A. sull’istanza presentata in data 12.7.2024 dal ricorrente, avente ad oggetto la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, nonché dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 il dott. IG SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con il presente ricorso il ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dalla P.A. in merito all’istanza presentata in data 12 luglio 2024, avente ad oggetto la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
Considerato che, nel corso dell’odierna udienza, la difesa di parte ricorrente ha evidenziato l’avvenuto rilascio del richiesto titolo di soggiorno;
Ritenuto, stante l’effetto satisfattivo dell’occorsa sopravvenienza provvedimentale, che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Rilevato, quanto alle spese, di poterle compensare tra le parti, con onere del pagamento del contributo unificato a carico dell’amministrazione resistente;
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri dati idonei ad identificarlo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate, fatto salvo il contributo unificato che va posto a carico del Ministero dell’Interno.
Manda alla Segreteria per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IG SS, Presidente, Estensore
Olindo Di Popolo, Consigliere
Simona Saracino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IG SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.