Sentenza 16 ottobre 2014
Massime • 1
L'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo telefax in cancelleria, non è nulla o inesistente e, pertanto, il giudice è tenuto ad esaminarla, ma l'utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione espone il richiedente al rischio della intempestività, nell'ipotesi in cui detta istanza non venga portata a conoscenza del giudice procedente.
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Ammissibile e ricevibile l'istanza di rinvio per legittimo impedimento inoltrata via PEC ma .. c'è onere di verificare che questa sia effettivamente pervenuta nella cancelleria del giudice procedente e tempestivamente portata alla sua attenzione. Corte di Cassazione sez. V penale, ud. 23 giugno 2023 (dep. 22 settembre 2023), n. 38733 Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Ragusa ha dichiarato Y.F. colpevole del reato di cui all'art. 582 c.p., per avere aggredito la persona offesa con calci e spintoni, alla quale provocava lesioni personali guaribili in 10 giorni, e l'ha condannata alla pena di Euro 600 di multa. 2. L'imputata, per il tramite del difensore di …
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Per poter acquisire le dichiarazioni rese nel corso delle indagini da persona residente all'estero vanno accertate, anche tramite rogatoria internazionale, la residenza della teste, la oggettiva impossibilità di esaminarla in giudizio, con verifica della prevedibilità della impossibilità di ripetizione dell'atto, e se la irreperibilità sia funzionale a favorire l'imputato. Ai fini dell'acquisizione mediante lettura dibattimentale delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini da persona residente all'estero, è necessario preliminarmente accertare l'effettiva e valida citazione del teste non comparso - secondo le modalità previste dall'art. 727 c.p.p.per le rogatorie internazionali o …
Leggi di più… - 3. Atti difensivi inoltrati via pec: non comporta violazione del diritto di difesa anche quando il giudice non ne sia venuto a conoscenzaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 28 agosto 2021
(Ricorso rigettato) Il fatto Il Tribunale di Ravenna convalidava un provvedimento D.a.spo. del questore di Ravenna con cui si faceva divieto ad una persona di accedere a manifestazioni sportive presso impianti ubicati sul territorio nazionale, riguardanti il calcio, basket e pallavolo. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso questa pronuncia, la persona sottoposta al provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione mediante i seguenti tre motivi: vizio di omessa motivazione in relazione alla valutazione della memoria presentata con cui si rappresentavano questioni in ordine alla condotta tenuta dal ricorrente e circa la risalenza nel tempo dei Daspo precedenti, …
Leggi di più… - 4. Fax utilizzabili per rinvio di legittimo impedimento (Cass. 40037/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 ottobre 2019
L'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza determini il difetto di assistenza dell'imputato, che ha diritto di essere rappresentato e difeso dal professionista di sua fiducia e da lui scelto, con la conseguente nullità assoluta degli atti e della sentenza conclusiva del giudizio ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1. E' ammissibile, in linea generale, la trasmissione a mezzo telefax di istanze della parte privata, compresa quella che segnala tempestivamente un legittimo impedimento del difensore per contestuale, antecedente, impegno professionale, e la doverosità per il giudice che ne sia portato tempestivamente a conoscenza di valutare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2014, n. 7706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7706 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente - del 16/10/2014
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - rel. Consigliere - N. 3056
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 34126/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS ER N. IL 09/03/1974;
avverso la sentenza n. 2/2012 TRIBUNALE di SASSARI, del 13/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
udito il Procuratore Generale in persona in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13.3.2013 il Tribunale di Sassari confermava la sentenza del Giudice di Pace di Ozieri, con la quale SS RO era stato condannato alla pena di Euro 400,00 di multa, previa concessione delle generiche, oltre al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile, da liquidarsi in separata sede, per il reato di cui all'art. 594 c.p. per aver offeso l'onore di AN MO.
2. Avverso tale sentenza l'imputato a mezzo del suo difensore ha proposto ricorso per cassazione, con il quale lamenta la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) per violazione di dell'art. 420 ter c.p.p., comma 5, in relazione agli artt. 178 e 179 c.p.p., nonché carenza, contraddittorietà e vizio logico della motivazione con riferimento al rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza; in particolare, il giudizio di primo grado e gli atti successivi sono nulli per violazione del diritto di assistenza dell'imputato, in quanto, sebbene il difensore dell'imputato avesse chiesto il rinvio dell'udienza del 21 gennaio 2010, per documentato ed assoluto impedimento dovuto ad altro concomitante impegno professionale, il Giudice di Pace di Ozieri ha totalmente omesso l'esame della predetta istanza di differimento;
in data 20 gennaio 2010, alle ore 19.02, il difensore, infatti, trasmetteva alla cancelleria del Giudice di Pace di Ozieri, a mezzo fax, istanza di rinvio dell'udienza, corredata dalla necessaria certificazione, ma all'udienza del 21 gennaio 2010, fissata per l'esame dell'imputato e la discussione, il giudicante rilevava che il difensore di fiducia non aveva fatto pervenire alcuna giustificazione e, pertanto, disponeva d'ufficio la nomina di un "nuovo" difensore;
con l'appello veniva chiesta la declaratoria di nullità della sentenza impugnata per il mancato esame da parte del giudice di pace della richiesta di rinvio del dibattimento per concomitanti impegni professionali ed a sostegno di quanto affermato, la difesa provvedeva a produrre l'istanza di differimento dell'udienza del 21.01.2010 corredata dalla necessaria certificazione, nonché dalla conferma Tx, attestante l'invio della predetta istanza alla cancelleria del Giudice di Pace in data 20.01.2010 alle ore 19.02; il Tribunale di Sassari ha ritenuto infondato il predetto motivo di appello, in quanto l'attestazione del giudice in ordine al difetto di richiesta proveniente dal difensore di fiducia non può essere surrogata dalla predetta produzione, ma tale motivazione si presenta apparente non esplicando in modo compiuto e lineare le ragioni e gli elementi dai quali trae il proprio convincimento, nonché contraddittorio ed illogico, laddove ritiene, da un lato, che l'istanza per il differimento non sia mai pervenuta nonostante la prodotta certificazione, e, dall'altro, che l'utilizzo del telefax espone il richiedente al rischio di intempestività; costituisce, invece, insegnamento della S.C. quello che, anche se l'istanza che giustifica l'assenza del difensore per legittimo impedimento viene presentata via fax il giorno stesso dell'udienza, il giudice ha l'obbligo di esaminarla specie ove, come nel caso di specie, sia pervenuta prima dell'inizio dell'udienza, ed in caso di mancato esame dell'istanza si verifica una violazione del diritto all'assistenza dell'imputato con conseguente nullità dell'ordinanza che ha disposto la prosecuzione del giudizio e di tutti gli atti successivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va respinto.
1. Ed invero, non merita censure la valutazione effettuata dal giudice d'appello secondo cui, a fronte dell'assenza agli atti del processo dell'istanza di rinvio dell'udienza del 21.1.2010 innanzi al Giudice di Pace di Ozieri, per impedimento del difensore dell'imputato, non appare idonea a dimostrare l'avvenuto inoltro a mezzo fax di tale istanza di differimento, la richiesta allegata in copia all'atto di appello, con distinta e separata conferma, attestante l'invio di un documento non meglio precisato.
2.Il ricorrente in questa sede si limita a ribadire, in maniera alquanto generica, che la documentazione prodotta in appello attesterebbe l'avvenuto inoltro della richiesta di rinvio (conferma Tx), senza confrontarsi, tuttavia, con quanto evidenziato a monte dal giudice d'appello circa l'assenza di elementi che colleghino l'istanza di differimento, la distinta e separata conferma e l'inoltro del documento al fax della cancelleria del giudice. Nè in questa sede il ricorrente ha prodotto la documentazione in questione a confutazione delle valutazioni compiute dal giudice d'appello.
3. Peraltro, giova richiamare i principi affermati da questa Corte, invocati anche nella sentenza impugnata, secondo cui è inammissibile l'istanza di rinvio dell'udienza per concomitante impegno del difensore trasmessa via telefax, poiché l'art. 121 cod. proc. pen. stabilisce l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, mentre il ricorso al telefax è riservato ai funzionari di cancelleria ai sensi dell'art. 150 cod. proc. pen. (v. Sez. 6, n. 28244 del 30/01/2013; Sez. 4, n. 21602 del 23/01/2013; Sez. 5 19/11/2010 n. 11787; Cass. 13 giugno 2007 n. 35339; Cass. 12 dicembre 2005 n. 6696/06; Cass. 11 ottobre 2005 n. 38968; Cass. 16 marzo 2005 n. 14574).
4. Pur volendo considerare specificamente il principio, secondo il quale la scelta di un mezzo tecnico non previsto dalla legge per il deposito delle istanze non rende queste ultime nulle o inesistenti ed il giudice ha l'obbligo di esaminarle, tuttavia, la conseguenza scaturente da tale scelta espone nel contempo il richiedente al rischio dell'intempestività, nell'ipotesi in cui la stessa istanza non venga portata a conoscenza del giudice (Sez. 2, 08/07/2009, n. 37535), di guisa che l'omessa delibazione della richiesta di rinvio per legittimo impedimento a comparire, inoltrata dal difensore istante a mezzo fax, non comporta alcuna violazione del diritto di difesa (Sez. 3, 29/10/2009, n. 9162).
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2015