Sentenza 22 maggio 2015
Massime • 2
È legittimo il rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza per impedimento dell'imputata, fondata su certificato medico recante il generico riferimento alla necessità di dover somministrare latte materno alla propria figlia neonata, senza alcuna specifica indicazione circa eventuali patologie che rendano, per entrambe o una sola di loro, impossibile o rischioso lo spostamento per raggiungere il luogo dell'udienza, non essendosi in presenza, in tal caso, di quell'assoluto impedimento fisico a comparire richiesto dalla legge.
La richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore, inviata a mezzo telefax in cancelleria, non è irricevibile né inammissibile; peraltro, l'utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua richiesta, di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che legittimamente il giudice di merito avesse rigettato una istanza di rinvio trasmessa soltanto il giorno precedente all'udienza ed in orario di chiusura degli uffici di cancelleria, nonostante la circostanza addotta fosse da tempo nota alla parte, reputando inoltre irrilevante il dato della conferma elettronica della spedizione del fax ricevuta dal difensore).
Commentari • 7
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Per poter acquisire le dichiarazioni rese nel corso delle indagini da persona residente all'estero vanno accertate, anche tramite rogatoria internazionale, la residenza della teste, la oggettiva impossibilità di esaminarla in giudizio, con verifica della prevedibilità della impossibilità di ripetizione dell'atto, e se la irreperibilità sia funzionale a favorire l'imputato. Ai fini dell'acquisizione mediante lettura dibattimentale delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini da persona residente all'estero, è necessario preliminarmente accertare l'effettiva e valida citazione del teste non comparso - secondo le modalità previste dall'art. 727 c.p.p.per le rogatorie internazionali o …
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L'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza determini il difetto di assistenza dell'imputato, che ha diritto di essere rappresentato e difeso dal professionista di sua fiducia e da lui scelto, con la conseguente nullità assoluta degli atti e della sentenza conclusiva del giudizio ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1. E' ammissibile, in linea generale, la trasmissione a mezzo telefax di istanze della parte privata, compresa quella che segnala tempestivamente un legittimo impedimento del difensore per contestuale, antecedente, impegno professionale, e la doverosità per il giudice che ne sia portato tempestivamente a conoscenza di valutare …
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L'invio a mezzo fax dell'istanza di differimento dell'udienza per legittimo impedimento non è inammissibile o irricevibile. Se però il giudice non ne sia venuto a conoscenza, ciò non comporta alcuna violazione del diritto di difesa e, quindi, alcuna nullità, in quanto la scelta di un mezzo tecnico, non autorizzato per il deposito, espone il difensore al rischio dell'intempestività con cui l'atto stesso può pervenire a conoscenza del destinatario, e in ogni caso la parte che si avvale di tale mezzo di trasmissione ha l'onere di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente. Solo in casi estremi, in cui l'impedimento sia insorto improvvisamente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2015, n. 24515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24515 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 22/05/2015
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 1129
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALMA Marco Maria - rel. Consigliere - N. 9488/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL VA, nato a [...] il giorno 21/5/1975;
RO SE, nata a [...] il giorno 15/5/1974;
avverso la sentenza n. 165/14 in data 2/5/2014 della Corte di Appello di Trento;
visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. ANGELILLIS Ciro, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 2/5/2014 la Corte di Appello di Trento ha confermato la sentenza in data 19/1/2012 del Tribunale della stessa città con la quale EL VA e RO SE sono stati dichiarati colpevoli del reato di concorso in truffa e condannati alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 100,00 di multa ciascuno con pena sospesa solo per la RO. L'azione della quale gli imputati sono chiamati è rispondere è, in sintesi, quella di avere posto in vendita un computer marca Apple mod. Ibook attraverso sistemi informatici ed in particolare il sito E-bay, di avere contrattato mediante il telefono la vendita dello stesso con l'acquirente PE ZI, di avere indicato ad esso le modalità di pagamento e di avere riscosso la somma pattuita nonché di avere assicurato il compratore circa la consegna del bene in realtà mai avvenuta, così inducendo in errore la persona offesa in ordine alla loro disponibilità del bene. I fatti risultano contestati come commessi in Trento fino al 31/7/2007.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore degli imputati con atti separati ma di fatto sovrapponibili, deducendo:
1. Illogicità dell'iter motivo ed erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato accoglimento della censura afferente l'errata applicazione della previsione normativa di cui all'art. 420- ter c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 102 cod. proc. pen., in relazione all'art. 24 Cost.; violazione del diritto di difesa all'atto del rigetto della richiesta di differimento di udienza in sede di giudizio di appello. Inosservanza delle norme processuali. Nullità di ordine assoluto.
Si duole, al riguardo, la difesa dei ricorrenti della mancata concessione da parte del Giudice di prime cure del differimento di udienza a fronte di un'istanza di rinvio legata al legittimo impedimento dell'imputata RO evidenziando che la Corte di Appello avrebbe risposto a tale motivo di gravame in modo illogico non valutando adeguatamente la documentazione prodotta a sostegno dell'istanza di rinvio legata al fatto che la donna aveva partorito da pochi giorni e che non era in grado di affrontare con la figlia il viaggio fino al luogo di celebrazione del processo.
I Giudici di merito non avrebbero valutato il concreto carattere dell'impedimento a comparire in udienza dell'imputata che - asseritamente - si estenderebbe al marito coimputato. Il verbale riassuntivo dell'udienza sarebbe incompleto non contenendo nè l'orario di inizio, ne' quello di conclusione dell'udienza ed inoltre lo stesso fa riferimento ad un difensore nominato sostituto da entrambi i difensori di fiducia non specificando che invece si trattava di un difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4, essendo la mancata presenza del difensore di fiducia dovuta unicamente alla certezza dell'accoglimento dell'istanza di differimento dell'udienza. Il tutto si sarebbe riverberato anche in una violazione del diritto di difesa.
2. Omessa notifica dell'atto di impugnazione del magistrato del Pubblico Ministero avverso la sentenza di primo grado. Violazione degli artt. 595 e 584 cod. proc. pen. e dell'art. 24 Cost.. Impossibilità a poter esercitare in maniera corretta il diritto di difesa. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606, lett. b.
Secondo la difesa dei ricorrenti l'omissione de qua avrebbe creato un vulnus nelle attività defensionali non essendo il difensore stato posto in grado di predisporre tempestivamente un atto da opporre al Pubblico Ministero impugnante. La Corte di Appello avrebbe respinto la relativa eccezione con motivazione illogica senza concedere il richiesto rinvio dell'udienza.
3. Mancanza ed illogicità motivazionale.
Si duole la difesa dei ricorrenti del fatto che la Corte di Appello valutando erroneamente il compendio probatorio non ha pronunciato sentenza assolutoria nei confronti dei propri assistiti e non ha affrontato la problematica relativa al fatto che non si vertesse in ipotesi di truffa ma in vicenda legata ad inadempimento contrattuale avente solo riflessi di natura civilistica.
4. Mancanza ed illogicità della motivazione nell'ambito della determinazione della pena. Violazione dell'art. 133 cod. pen.. Si duole al riguardo la difesa dei ricorrenti del fatto che la sentenza non contiene riferimenti al motivo di gravame riguardante la concessione delle attenuanti da ritenersi prevalenti nonché al contenimento della pena nel minimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La questione è già stata posta in sede di gravame innanzi alla Corte di Appello ed i giudici distrettuali vi hanno dato una risposta congrua, logica e conforme ai principi di diritto in materia. Due sono i profili dei quali si è occupata la Corte di Appello:
quello delle modalità e dei tempi di trasmissione dell'istanza e quello relativo al contenuto dell'istanza stessa.
Sotto il primo profilo si è evidenziato che l'istanza risulta essere stata inviata a mezzo telefax alla Cancelleria del Tribunale la sera precedente il giorno dell'udienza alle ore 20.18 il che ne determinerebbe l'inammissibilità.
Al riguardo deve essere ricordato che con un recente indirizzo giurisprudenziale indicato anche dalla Corte di Appello nella sentenza impugnata e condiviso dall'odierno Collegio, si è avuto modo di precisare che "la richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore, inviata a mezzo telefax in cancelleria, non è irricevibile ne' inammissibile;
peraltro, l'utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua richiesta, di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente" (Cass. Sez. 2, sent. n. 9030 del 05/11/2013, dep. 25/02/2014, Rv. 258526).
Sul punto la Corte di Appello ha precisato (pag. 12 della sentenza) che non vi è alcuna indicazione della tempestività della sottoposizione dell'istanza così presentata all'esame del Giudice, nè risulta in alcun modo che la difesa abbia curato di assicurarsi la presentazione dell'istanza "imprudentemente" inviata non soltanto il giorno precedente la celebrazione dell'udienza ma anche in orario in cui gli uffici di cancelleria sono chiusi, pur essendo il supposto impedimento di molto precedente.
A ciò si aggiunga - rileva l'odierno Collegio - che alla luce del chiaro disposto dell'art. 121 cod. proc. pen. è del tutto inconferente il fatto ti fatta, che il difensore che ha spedito il fax abbia ricevuto la conferma elettronica che lo stesso era stato correttamente inviato, così come è infondata la "giustificazione" della difesa del ricorrente legata al fatto che il certificato prodotto (rectius: inviato) era stato rilasciato solo il giorno precedente all'udienza essendo la nascita della figlia risalente a molti giorni addietro ed essendo le circostanze legate all'asserito impedimento (oltretutto afferente solo la donna e non estensibile per un singolare effetto traslativo, cui la difesa fa richiamo, anche al di lei marito coimputato) riguardanti il fatto che la donna "somministra latte materno alla sua piccola" certamente note da tempo alla parte interessata. La Corte di Appello ha peraltro correttamente motivato anche circa il merito dell'asserito impedimento dell'imputata a comparire all'udienza rilevando che un certificato medito dal tenore letterale "somministra latte alla sua piccola. Per tale motivo la signora non può allontanarsi dalla figlioletta" non può certo costituire - in assenza di indicazione di patologie e di indicazione della impossibilità e dei rischi della madre o della figlia a spostarsi ed a viaggiare quell'impegno "assoluto" richiesto dalla legge per il differimento dell'udienza. Del resto - rileva l'odierno Collegio - è fatto notorio che bambini in tenerissima età, in assenza di prescrizioni mediche di carattere contrario, ben possono compiere e di fatto compiono viaggi anche di natura intercontinentale. La Corte di Appello nell'esaminare la questione de qua ha quindi correttamente operato disattendendo, con adeguata valutazione della documentazione prodotta, la rilevanza dell'impedimento a comparire dell'imputata. Le affermazioni difensive circa i possibili rischi derivanti dalla trasferta per l'imputata (e la figlia) rimangono quindi fini a sè stesse e rendono infondata la doglianza di natura processuale proposta.
Del tutto inconferente è, infine, il fatto che il difensore dell'imputato, confidando in un rinvio, non si è presentato in udienza così determinando la nomina di un difensore di ufficio. A ciò il difensore non può che fare emenda a sè stesso in quanto gli sarebbe stato sufficiente, qualora non avesse inteso affrontare una trasferta solo potenzialmente inutile per partecipare all'udienza, nominare un sostituto (il quale tra l'altro ben avrebbe potuto regolarmente presentare al giudice la certificazione ed insistere per il differimento dell'udienza). È però evidente che tale circostanza non può certo essere seriamente addotta per lamentare una violazione del diritto di difesa.
2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
Al riguardo appare sufficiente fare richiamo all'assunto di questa Corte Suprema, condiviso anche dall'odierno Collegio secondo il quale "l'appello incidentale del pubblico ministero non è inammissibile nel caso di omessa notificazione all'imputato appellante, la quale non determina la nullità della sentenza di appello, in quanto non incide in alcun modo sulle prerogative difensive dell'imputato medesimo che ha piena conoscenza del contenuto dell'atto della parte pubblica attraverso il contraddittorio instauratosi nel giudizio di secondo grado" (Cass. Sez. 4, sent. n. 3481 del 12/12/2007, dep. 23/01/2008, Rv. 239028).
3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per assoluta genericità dello stesso che contiene esclusivamente una mera doglianza relativa all'asserita insufficienza probatoria per l'affermazione della penale responsabilità degli imputati ed al fatto che la vicenda avrebbe potuto rivestire profili esclusivamente di natura civilistica. Quelle contenute nel motivo di ricorso che qui ci occupa sono solo affermazioni apodittiche prive di qualsivoglia riferimento agli elementi presi in considerazione dai Giudici del merito ai fini dell'affermazione della penale responsabilità degli imputati e debitamente illustrati nella sentenza impugnata che ha compiutamente ricostruito i fatti ed ha concluso (in conformità a quanto aveva già fatto il Giudice di prime cure) per la sussistenza in capo agli imputati degli elementi costitutivi il reato di truffa, con ciò all'evidenza implicitamente escludendo la portata meramente civilistica della vicenda.
È, infatti, giurisprudenza consolidata di questa Corte che, nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, (in questo senso v. Sez. 6, sent. n. 20092 del 04/05/2011, dep. 20/05/2011, Rv. 250105; Cass. Sez. 4, sent. n. 1149 del 24.10.2005, dep. 13.1.2006, Rv 233187).
4. Manifestamente infondato è, infine, il quarto motivo di ricorso. La Corte di Appello - peraltro anche rigettando la opposta richiesta del Pubblico Ministero contenuta nell'appello incidentale dello stesso - ha congruamente motivato sul punto sia con riguardo alle circostanze che alla determinazione della pena evidenziando (cfr. pag. 17 della sentenza impugnata) di condividere le idonee valutazioni già effettuate sul punto dal Giudice di prime cure. A ciò si aggiunga che la pena detentiva irrogata agli imputati è attestata sul minimo edittale e quella pecuniaria ne è prossima e che, per consolidato orientamento di questa Corte Suprema, "nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen." (Cass. Sez. 2, sent. n. 28852 del 08/05/2013, dep. 08/07/2013, Rv. 256464). Da quanto sopra consegue il rigetto dei ricorsi in esame, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2015