Sentenza 12 dicembre 2005
Massime • 1
Per i privati e i difensori non c'è alternativa alla adozione delle forme espressamente previste dalla normativa processuale, costituita dall'art. 121 cod. proc. pen., che stabilisce che le memorie e le richieste delle parti devono essere presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria. L'art. 150 cod. proc. pen., che contempla l'uso di forme particolari, quali il telefax, indica nei funzionari di cancelleria gli unici soggetti abilitati ad avvalersene, sicché il mezzo in questione non può essere utilizzato per chiedere il rinvio dell'udienza.
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- 1. PEC vietata per impugnazioni, ma consentita per memorie e legittimo impedimento se .. (Cass.21981/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 luglio 2020
Nel procedimento camerale di sorveglianza costituisce una causa di rinvio dell'udienza il legittimo impedimento del difensore, purché prontamente comunicato con qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata, sicché quando una tale circostanza risulti il giudice che ne abbia conoscenza è tenuto, qualora ne ricorrano i presupposti, a rinviare l'udienza. Vietata la trasmissione delle impugnazioni via PEC in assenza dell'attuazione dell'art. 35 del D.M. n. 44/211. Memorie inoltrate all'autorità giudiziaria con modalità diverse dal deposito possono essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione. Corte Suprema di Cassazione Sezione I Penale Presidente: DI …
Leggi di più… - 2. Istanza di scarcerazione, comunicazione, utilizzo del fax, esclusioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 luglio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2005, n. 6696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6696 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 12/12/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 2437
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 018996/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN LE, N. IL 14/06/1967;
avverso sentenza del 12/11/2003 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amato Alfonso;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Delehaye E. che ha concluso per l'inamm.tà.
MOTIVI DELLA DECISIONE
NO EL ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova, confermativa di quella del Tribunale di Sanremo, con la quale è stato condannato per il delitto di cui all'art. 483 c.p.. Egli lamenta la nullità di entrambi i gradi di giudizio, poiché il dibattimento dinanzi al Tribunale fu celebrato, malgrado fosse stato richiesto il rinvio a causa del legittimo impedimento del difensore mediante fax, del quale è stata conservata la prova di trasmissione. Il ricorrente chiarisce che l'istanza fu smarrita, onde l'impedimento non fu preso in alcuna considerazione.
Il NO lamenta, da ultimo, il diniego delle generiche e l'eccessività della pena.
Il ricorso è inammissibile.
In tema di notificazioni per i privati e i difensori, non v'è alternativa all'adozione delle forme espressamente previste dalla normativa processuale, costituita dall'art. 121 c.p.p., che stabilisce che le memorie e le richieste delle parti devono essere presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria. L'art. 150 c.p.p., che contempla l'uso di forme particolari, quali il telefax, indica nei funzionari di cancelleria gli unici soggetti abilitati ad avvalersene. Ne deriva che tale mezzo non può essere utilizzato per chiedere il rinvio dell'udienza (Cass., sez. 2^, 18/12/2003, n. 789, m. 227806; sez. 5^, 20/01/2000, n. 3313). L'ulteriore doglianza è versata in fatto.
All'inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria, determinata in Euro 500,00.
P.T.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2006