Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2005, n. 6696
CASS
Sentenza 12 dicembre 2005

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Per i privati e i difensori non c'è alternativa alla adozione delle forme espressamente previste dalla normativa processuale, costituita dall'art. 121 cod. proc. pen., che stabilisce che le memorie e le richieste delle parti devono essere presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria. L'art. 150 cod. proc. pen., che contempla l'uso di forme particolari, quali il telefax, indica nei funzionari di cancelleria gli unici soggetti abilitati ad avvalersene, sicché il mezzo in questione non può essere utilizzato per chiedere il rinvio dell'udienza.

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  • 1PEC vietata per impugnazioni, ma consentita per memorie e legittimo impedimento se .. (Cass.21981/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 luglio 2020

    Nel procedimento camerale di sorveglianza costituisce una causa di rinvio dell'udienza il legittimo impedimento del difensore, purché prontamente comunicato con qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata, sicché quando una tale circostanza risulti il giudice che ne abbia conoscenza è tenuto, qualora ne ricorrano i presupposti, a rinviare l'udienza. Vietata la trasmissione delle impugnazioni via PEC in assenza dell'attuazione dell'art. 35 del D.M. n. 44/211. Memorie inoltrate all'autorità giudiziaria con modalità diverse dal deposito possono essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione. Corte Suprema di Cassazione Sezione I Penale Presidente: DI …

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  • 2Istanza di scarcerazione, comunicazione, utilizzo del fax, esclusioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 luglio 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2005, n. 6696
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6696
Data del deposito : 12 dicembre 2005

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