Cass. pen., sez. V, sentenza 11/10/2005, n. 38968
CASS
Sentenza 11 ottobre 2005

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Massime1

È inammissibile l'istanza di rinvio dell'udienza - giustificata da impedimento dell'imputato per malattia, documentata da certificazione medica - tempestivamente proposta a mezzo fax, in quanto in relazione alle comunicazioni e alle notificazioni dei privati e dei difensori si applica la previsione di cui all'art. 121 cod. proc. pen. - per la quale le memorie e le richieste delle parti devono essere presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria -, mentre il telefax può essere utilizzato, giusto il disposto di cui all'art. 150 cod. proc. pen., solo dai funzionari di cancelleria.

Commentario1

  • 1Istanza di rinvio dell'udienza via fax? Giudice non è obbligato ad esaminarlaAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 13 settembre 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 11/10/2005, n. 38968
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38968
Data del deposito : 11 ottobre 2005

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