Sentenza 11 ottobre 2005
Massime • 1
È inammissibile l'istanza di rinvio dell'udienza - giustificata da impedimento dell'imputato per malattia, documentata da certificazione medica - tempestivamente proposta a mezzo fax, in quanto in relazione alle comunicazioni e alle notificazioni dei privati e dei difensori si applica la previsione di cui all'art. 121 cod. proc. pen. - per la quale le memorie e le richieste delle parti devono essere presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria -, mentre il telefax può essere utilizzato, giusto il disposto di cui all'art. 150 cod. proc. pen., solo dai funzionari di cancelleria.
Commentario • 1
- 1. Istanza di rinvio dell'udienza via fax? Giudice non è obbligato ad esaminarlaAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 13 settembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/10/2005, n. 38968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38968 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI BR - Presidente - del 11/10/2005
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 1993
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 6106/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MA RU N. IL 26/06/1939;
avverso SENTENZA del 01/10/2004 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CALABRESE RENATO LUIGI;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Gioacchino Izzo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Avverso la sentenza indicata in epigrafe - che ne ha confermato la dichiarazione di colpevolezza in ordine al confezionamento e all'uso di cambiali a firma apocrifa (artt. 81-455-491 cp) - IN BR ha proposto ricorso per Cassazione per i seguenti motivi:
- nullità del giudizio di primo grado perché il processo è stato trattato malgrado l'impedimento di esso imputato per malattia, documentato da certificazione medica e tempestivamente comunicato a mezzo fax;
- mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità: la corte di merito non ha neanche preso visione della perizia calligrafica della quale fa richiamo il giudice precedente;
se lo avesse fatto si sarebbe resa conto che il IN non è stato neppure convocato dal perito;
non esiste dunque la prova che autore del lamentato falso sia il ricorrente, il quale in realtà non aveva alcun interesse alla falsificazione, atteso che il rapporto sottostante ai titoli era venuto meno e questi, presentati all'incasso, erano stati richiamati;
- mancata assunzione di una prova decisiva: vale a dire della invocata nuova perizia calligrafica, da condursi sulla base della calligrafia dell'imputato e sue scritture comparative. Il ricorso non merita accoglimento.
La nullità eccepita con il primo motivo non sussiste. È indiscusso in giurisprudenza che, in tema di notificazioni, per i privati e i difensori non c'è alternativa alla adozione delle forme espressamente previste dalla normativa processuale, costituita dall'art. 121 cpp, che stabilisce che le memorie e le richieste delle parti devono essere presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria. L'art. 150 c.p.p., che contempla l'uso di forme particolari, quali il telefax, indica nei funzionari di cancelleria gli unici soggetti abilitati ad avvalersene. Ne deriva che il mezzo in questione non può essere utilizzato per chiedere il rinvio dell'udienza (Sez. 2^, 18.12.03, Russo, rv. 227806; Sez. 5^, 20.1.00, Sgambato, rv. 215579). Resta da dire che, trattandosi di istanza inammissibile, non rileva che il giudice di primo grado su di essa non abbia pronunziato. Vanno parimenti disattesi i profili di doglianza esposti con il motivo successivo.
La consulenza tecnica calligrafica risulta acquisita al processo nel pieno consenso delle parti, ai sensi dell'art. 493 c. 3 c.p.p., e, comunque, la decisione dei giudici di merito poggia anche sulla "ampiamente dettagliata e argomentata" esposizione dei fatti, proveniente dalla persona offesa, corredata da apposita documentalo ne e ritenuta univocamente contrastante la profferta di innocenza avanzata dall'imputato, io modo meramente assertivo. L'ultimo motivo è inammissibile.
La perizia non può ricondursi al concetto di prova decisiva la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 606, c. 1^ lett. d) cpp. Ed invero la perizia non può essere considerata alla stregua di un mezzo di prova a discarico stante il suo carattere "neutro", come tale sottratto alla disponibilità delle parti in quanto rimesso essenzialmente al potere discrezionale del giudice (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 14, 12.12.02, Bovicelli, rv. 225345).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, l'11 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2005