Sentenza 23 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/03/2001, n. 4187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4187 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
041 8770 1 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 6233/99 Dott. Mario CORDA Cron.9027 Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Rep. 1408 Consigliere Dott. Laura MILANI Ud. 01/12/00Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 1500. per diritti L. 1 GI UR, elettivamente domiciliato in ROMA "23 MAR 2001 -- IL CANCELLIERE VIA MONTE SANTO 25, presso l'avvocato SIBILIO G., e difeso dall'avvocato rappresentato SCARVACI IRE 1500 ANTONINO, giusta procura in calce al ricorso;
CANCELLERIA ricorrente contro 0239959 MA UR;
intimato - avverso la sentenza n. 102/98 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 18/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2000 " 2271 udienza dell'01/12/2000 dal Consigliere Dott. Bruno -1- SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Bianco, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto di precetto notificato in data 3-11- 1986 AZ IZ intimava a GN IZ il pagamento della somma di £.
3.307.700 in virtù di una cambiale emessa dallo stesso GN a favore di altro soggetto girante. Proponeva opposizione, innanzi al Pretore di Bergamo, il GN sostenendo che detto titolo cambiario era stato illecitamente sottratto dalla sede della società Linea Mobili Italia s.r.l. di cui esso GN era amministratore unico e socio e che il AZ non era suo creditore;
chiedeva, quindi, dichiararsi la nullità del precetto (oltre che del successivo pignoramento di alcuni mobili dell'arredamento della sua abitazione). L'adito Pretore, costituitosi il AZ, con sentenza n.469 del 1992, rigettava l'opposizione. A seguito dell'impugnazione proposta dal GN, il Tribunale di Bergamo, costituitosi il AZ, con la sentenza in esame, rigettava l'appello; affermava, in particolare, il Tribunale sia che spettava al GN la prova, nel caso di specie non fornita, della insussistenza della titolarità del credito cartolare del AZ, sia che quest'ultimo, in base ad una serie di girate, era legittimo portatore della cambiale. Ricorre per cassazione, con un motivo, il GN. Non ha svolto attività difensiva il AZ. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si sostiene la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 cc.p.c. e 21 e 22 1.c., e relativo difetto di motivazione, in ordine all'errata valutazione delle risultanze probatorie. Il ricorso non è fondato. I giudici dell'appello, con ampia e logica motivazione e sulla base di un completo esame delle risultanze processuali (dal controllo della regolarità delle girate sul titolo cambiario alla valutazione delle prove testimoniali), hanno respinto l'impugnazione dell'odierno ricorrente, ritenendo sussistente e valido il rapporto sottostante alla cambiale e il AZ legittimo creditore in base ad essa. Ciò premesso, l'unica doglianza del GN, che in virtù di quanto dedotto dal Tribunale non ha sufficientemente adempiuto il suo onere probatorio in ordine all'insussistenza della relativa posizione debitoria, non è meritevole di accoglimento, ove si consideri che con essa si tende, nella presente sede di legittimità, ad un non consentito riesame degli elementi di prova, già oggetto di attenta valutazione nel merito. In particolare risulta infondata la censura relativa all'omesso esame della cambiale in questione ed all'avere il Tribunale fondata la decisione impugnata unicamente sulla base di quanto esposto nell'atto di precetto: dalla motivazione, infatti, della sentenza in esame emerge che sia la cambiale che il precetto, nell'ambito del potere discrezionale spettante al giudice di merito, hanno costituito i principali elementi a sostegno di quanto affermato in sede di merito. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 aln.33533La Corte rigetta il ricorso. Regici 251JG 7002 4 750.000 132.44 10000 CENTOIR VE/44 (euro p. i Dirigento Area Servizi In Roma, il giorno 1-12-2000 (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO 270000 Il Responsabile Servizio Atti Giudizien W (Dr. M. RACCICHINI) Il PresidenteYork L'estensore CORTE SUPTE PAROCASCAZIONE WERE Depe MGR. 2001 CANCELLIERE