CASS
Sentenza 6 novembre 2003
Sentenza 6 novembre 2003
Massime • 1
La mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche non determina in nessun caso l'inutilizzabilità delle comunicazioni intercettate, che consegue alle violazioni specificatamente previste dall'art. 271 cod. proc. pen., bensì dà luogo alla perdita di efficacia della misura cautelare applicata in base all'art. 309, commi quinto e decimo cod. proc. pen. quando essi siano stati presentati dal P.M. al G.I.P. con la richiesta di misura cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2003, n. 9170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9170 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2003 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento