Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2003, n. 9170
CASS
Sentenza 6 novembre 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche non determina in nessun caso l'inutilizzabilità delle comunicazioni intercettate, che consegue alle violazioni specificatamente previste dall'art. 271 cod. proc. pen., bensì dà luogo alla perdita di efficacia della misura cautelare applicata in base all'art. 309, commi quinto e decimo cod. proc. pen. quando essi siano stati presentati dal P.M. al G.I.P. con la richiesta di misura cautelare.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2003, n. 9170
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9170
    Data del deposito : 6 novembre 2003

    Testo completo