Sentenza 18 gennaio 2002
Massime • 1
In materia di smaltimento dei rifiuti, non risponde del reato di cui all'art. 51, comma 4, del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 il sindaco che abbia compiuto, in presenza di una valida delega di funzioni, i necessari atti di indirizzo e messo gli uffici in condizione di operare positivamente, atteso che allo stesso, per effetto dei decreti legislativi 3 febbraio 1993 n. 29, 25 febbraio 1995 n. 77 e 11 giugno 1996 n. 336, spetta la definizione delle politiche complessive dell'amministrazione, la individuazione degli obiettivi, la predisposizione e la ripartizione degli strumenti e delle risorse, mentre ai titolari della struttura amministrativa competono le potestà gestionali ed il dovere di corretta amministrazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/01/2002, n. 8530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8530 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO Presidente del 18/01/2002
Dott. ALDO RIZZO Consigliere SENTENZA
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI Consigliere N. 91
Dott. FRANCESCO NOVARESE Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. LUIGI MARINI Consigliere N. 24022/2001
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso presentato da:
a CASTI ICINO, NATO A S. SPERATE (CA) IL 27/4/1944
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, in data del 26 gennaio 2001, che lo ha condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di lire 3 milioni di ammenda per il reato previsto dagli artt.81 cpv. cod. pen. e 51, comma 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 (capo b della rubrica), assolvendolo dai reati contestati ai capi a) e c) della rubrica e previsti, rispettivamente, dagli artt. 81 cpv. cod.pen. e 51, comma 3 decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 e dagli artt. 81, 110 cod. pen. (ipotesi di concorso con il Sig. AC) e 51, comma 2 del decreto legislativo citato. Fatti commessi dal gennaio 1996 al 10 febbraio 1998.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. LUIGI MARINI;
Sentita la requisitoria del Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dott. G. Izzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. TI, nella sua qualità di sindaco del Comune di S. Sperate è stato tratto a giudizio per rispondere di irregolarità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e in particolare per avere effettuato un deposito di materiale senza il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione regionale n.42354 del 26 gennaio 1996. Le imputazioni mosse al Sig. TI erano rubricate sotto tre diverse ipotesi di reato: a) artt.81 cpv cod.pen. e 51, comma 3 del d.lgs. n.22 del 1997 per avere realizzato e gestito senza autorizzazione una discarica di rifiuti pericolosi speciali (accumulatori al piombo, oli esausti, oli minerali esausti); b) artt.81 cpv cod.pen. e 5 1, comma 4 del d.lgs. n.22 del 1997 per non avere osservato le prescrizioni (di quantità e tempo di ricovero) contenute nell'autorizzazione regionale relative al deposito di rifiuti;
c) artt. 110, 81 cpv cod.pen. e 5 1, comma 2 del d.lgs. n.22 del 1997 per avere, in concorso col Sig. AC, incarico dello smaltimento, effettuato senza autorizzazione un'attività di gestione di rifiuti speciali non pericolosi.
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale ha assolto gli imputati dai reati previsti al capo a) - per non avere commesso il fatto - e al capo c) - perché il fatto non sussiste- e condannato il solo Sig. TI alla pena di lire 3 milioni di ammenda in relazione al capo b) della rubrica.
Avverso tale decisione il Sig. TI ha presentato personalmente ricorso per Cassazione, lamentando la contraddittorietà della motivazione. Sostiene, in sintesi, il ricorrente che le argomentazioni adottate dal giudice per l'assoluzione dal reato contestato al capo a) avrebbero dovuto comportare l'assoluzione anche dal reato contestato nel capo b), identica essendo la posizione funzionale dell'imputato, analoghe le sue difficoltà di controllo della gestione della discarica e analoghe le procedure comunali con cui a partire dagli inizi del 1997, come sindaco, aveva delegato altre persone (e in particolare i responsabili dell'ufficio tecnico del comune) per la gestione delle attività oggetto di imputazione. Il ricorrente lamenta, infine, la contraddittorietà della motivazione sotto il profilo che erroneamente il giudice ha ritenuto provate condotte omissive che, invece, risulterebbero smentite dagli elementi acquisiti, apparendo in particolare accertato che lo smaltimento dei rifiuti aveva cadenza mensile, in linea con quanto disposto nell'autorizzazione regionale.
Con successivo atto, privo di data e sottoscritto personalmente dal ricorrente, sono stati depositati motivi nuovi, con i quali si chiede che, ove la Corte non intenda accogliere i motivi originari, sia dichiarata la prescrizione del reato, nelle more maturata. In particolare, si chiede che la Corte voglia ritenere cessata la condotta criminosa in data 29 gennaio 1997, data in cui - il ricorrente provvide a delegare formalmente dei controlli il responsabile dell'ufficio tecnico (sul punto si rinvia alle pagg. 16 - 19 della sentenza impugnata) e da cui deve farsi decorrere il termine prescrizionale.
MOTIVAZIONE
Osserva preliminarmente la Corte che i fatti storici posti a fondamento della decisione del- giudice di merito - e cioè i fatti relativi ai tempi di apertura e di gestione della discarica - sono nella sostanza non contestati dal ricorrente. Non si contesta, ad esempio, che le batterie di auto esauste fossero presenti nell'area e che costituiscano rifiuto speciale v., del resto, Sez. 3, sent. n. 1575 del 18/5-1/7/1998, Cauzzo M - Rv.21335), oppure che esistesse una quantità consistente di materiale ferroso accumulato - anche se il ricorso mette in dubbio le modalità e le risultanze della misurazione dei mc. riportati in sentenza.
Oggetto principale delle censure mosse alla sentenza impugnata sono, infatti, i rapporti gestionali esistenti fra il sindaco, l'ufficio tecnico comunale e coloro che in concreto raccoglievano e smaltivano i rifiuti di diversa natura accumulati nell'area interessata. A questo proposito dev'essere esaminata dalla Corte la questione circa la cessazione delle condotte contestate al ricorrente, posto che sia nei motivi principali sia nei motivi nuovi si sostiene che quanto accertato sul punto dalla sentenza con riferimento al capo A) della rubrica avrebbe dovuto portare ad escludere la sussistenza del capo B) o, comunque, avrebbe dovuto fissare la data di cessione del reato al 29 gennaio 1997, con conseguente maturazione dei termini massimi di prescrizione del reato.
La motivazione della sentenza impugnata (pag. 16) afferma che dai documenti prodotti dal Sig. TI è risultato che a partire dal 29 gennaio 1997 la giunta comunale, con separate deliberazioni, ha individuato ai sensi della legge n.142 del 1990 e del d.lgs. n.336 del 1996 i responsabili dei diversi servizi comunal;
, cui è stata
"conferita ampia autonomia organizzativa e gestionale nell'ambito del settore cui erano addetti ... Pertanto il responsabile dell'ufficio tecnico, geom. Licheri, e gli altri tecnici comunali avevano - quantomeno a decorrere dall'inizio del 1997, quando l'attività di accumulo di rifiuti nell'area comunale era iniziata da alcuni mesi - il compito di controllare il rispetto delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione regionale, da parte dei lavoratori incaricati della ricezione dei rifiuti ferrosi che venivano conferiti all'interno dell'area". Fatta questa premessa, la motivazione opera un distinzione fra l'imputazione riportata dal capo A), e cioè la realizzazione e gestione di discarica di rifiuti speciali pericolosi, e quella riportata al capo B), e cioè l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione regionale. Per il primo reato il giudice ha ritenuto che l'imputato non fosse a conoscenza dello stoccaggio dei materiali vietati, come dimostrato dall'iniziativa che egli assunse immediatamente dopo esserne venuto a conoscenza, così che la responsabilità penale dev'essere esclusa per carenza dell'elemento soggettivo. Per il secondo reato, al contrario, la omessa vigilanza sulle modalità di gestione della discarica viene dal giudice ritenuta integrare il requisito della colpa, in quanto è accertato che "l'esercizio della discarica, fin dal momento della sua attivazione è iniziato e - proseguito ininterrottamente senza il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e, quantomeno fino al 1997 (con la delega delle funzioni ai responsabili di settore) il Sindaco TI ha colpevolmente omesso i doverosi controlli sull'effettivo rispetto delle prescrizioni".
Ritiene la Corte di condividere la distinzione operata dalla sentenza impugnata fra i due diversi reati. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto nel motivo d'impugnazione, le situazioni di fatto accertate dal giudice risultano non uniformi, così che appare del tutto corretto e coerente che a situazioni fra loro diseguali corrispondano soluzioni diverse.
Ciò premesso, e considerata quindi non accoglibile la richiesta di annullamento della sentenza contenuta nel motivo di ricorso principale, la Corte ritiene che, collocato dalla stessa sentenza impugnata al gennaio 1997 il momento in cui l'ufficio tecnico comunale ricevette espressa delega per la gestione della discarica, debba farsi risalire a tale periodo, e non al febbraio 1998 come recita il capo d'imputazione, la cessazione della condotta illecita riferibile al ricorrente.
Erroneamente, infatti, il giudice di merito ha ritenuto che la delega formale operata dalla giunta comunale all'ufficio tecnico non faccia cessare l'obbligo giuridico di una specifica vigilanza in capo al sindaco del comune. Infatti, i principi generali in tema di delega accolti dalla giurisprudenza di legittimità stabiliscono che l'attribuzione formale delle funzioni a persona idonea e qualificata rispetto ai compiti ad essa affidati costituisce elemento che comporta la cessazione della responsabilità in capo al titolare dell'obbligo, soprattutto allorché il delegante abbia responsabilità di controllo su molteplici attività (si veda, ad es., Sez. 6, sent. n. 9426 del 19/3-26/8/1994, Rv.199429; per analoghe conclusioni, con argomento a contrariis, si veda Sez. 3, sent. n. 4003 del 19/2-26/3/1999, Tilocca A. Rv. 913271). L'applicazione di tali principi ad un ente territoriale deve peraltro confrontarsi con la normativa che regola all'interno dell'ente i rapporti fra il momento politico e il momento amministrativo- gestionale.
Premesso che la violazione dell'art.51 del D.lgs. n. 22 del 1997 non configura un reato proprio del sindaco o dell'amministratore (e sulla rilevanza di questo punto si rinvia a Sez. 3, sent. n. 4422 del 7/2 - 3/5/1996, Altea, Rv.204884), occorre muovere dalla constatazione che il sindaco, quale soggetto esponenziale nei confronti dei terzi e dell'ordinamento, assomma su di sè la responsabilità, innanzitutto politica e di risultato, dell'azione di governo, ed in tale veste assume anche responsabilità in ordine ad eventuali violazioni delle norme penali che a quell'azione sono direttamente collegate (sul punto si rinvia a Sez. 3, sent. n. 11745 del 25/10-30/11/1995, Muntoni, Rv.203111, che fissa il principio del permanere della corresponsabilità del sindaco in caso di delega "generica e meramente organizzativa" rilasciata all'assessore). Ciò non significa, tuttavia, che in capo al sindaco permangano automaticamente obblighi, e relative responsabilità, con riferimento alla gestione dei singoli settori della vita dell'amministrazione. E invero, l'evoluzione normativa che muove dalla legge 8 giugno 1990, n.142, passa attraverso il fondamentale decreto legislativo n.29 del 1993 (e successive modifiche) e il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77, per giungere al decreto legislativo n.336 dell'11 giugno 1996, n.336, segna una progressiva chiarificazione dei rapporti fra i titolari di compiti d'indirizzo politico e i titolari della struttura amministrativa e delle potestà gestionali. Ai primi spetta la definizione delle politiche complessivè dell'amministrazione, la individuazione degli obiettivi, la predisposizione e la ripartizione degli strumenti e delle risorse;
ed è in questo contesto che deve essere valutata la rilevanza e la portata di eventuali provvedimenti di delega di funzioni. Ai secondi, nell'ambito degli obiettivi assegnati, spettano i compiti di gestione e di corretta amministrazione.
Tale ripartizione di competenze e responsabilità emerge con chiarezza dal testo dell'art.51 (Organizzazione degli uffici e del personale) della legge 8 giugno 1990, n. 142, e in particolare dai commi 1, 2 e 4, secondo i quali: a) gli enti "si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti"; b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi (comunali e provinciali) segue "criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione", nonché "principi di professionalità e responsabilità"; c) "I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione".
In linea con questi principi si collocano anche gli artt.6 e 8 del D.lgs. 11 giugno 1996, n.336, che disciplina l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. Il primo, che sostituisce l'art. 19 del D.lgs. 25 febbraio 1995 n. 77, prevede che i responsabili dei servizi siano individuati - di regola - lettera c), che sostituisce il comma 9 del citato art.27, che sia il regolamento di contabilità a disciplinare le forme con cui i responsabili dei servizi "assumono atti d'impegno".
Alla luce di quanto fin qui esposto, la Corte ritiene di poter affermare che in presenza di una valida delega di competenze agli uffici comunali, il sindaco, una volta che abbia compiuto i necessari atti di indirizzo e messo gli uffici in condizione di positivamente operare (ad esempio, provvedendo a che eventuali contratti di fornitura siano tempestivamente stipulati e resi esecutivi), non può essere ritenuto responsabile a titolo colposo delle violazioni penalmente rilevanti commesse dai titolari di quegli uffici nell'esecuzione dei compiti delegati.
Nel caso di specie, il sindaco TI ha provveduto affinché la discarica - trovasse collocazione adeguata, ricevesse la prescritta autorizzazione comunale regionale e fosse in condizione, grazie alla stipula di contratto con ditta idonea e autorizzata, di garantire lo smaltimento periodico dei rifiuti. L'avvenuta stipula del contratto con la ditta AC esclude che l'ufficio tecnico comunale avesse, rispetto alla gestione della discarica, autonomia di spesa o potesse trovarsi nella impossibilità di garantire il corretto svolgimento delle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il sindaco ha, dunque, posto in essere tutte le condotte necessarie a rendere possibile il corretto funzionamento della discarica. Deve perciò concludersi che un profilo di colpa del Sig. TI può essere rinvenuto, come correttamente ritenuto dal giudice di merito con riferimento al capo B) dell'imputazione, nella condotta omissiva da lui tenuta dall'apertura della discarica nel 1996 fino al momento in cui non fu individuata nell'ufficio tecnico comunale la struttura formalmente incaricata di seguire l'attività della discarica, cosa avvenuta con la delibera di giunta del 29 gennaio 1997; al contrario, ritiene la Corte che nel periodo successivo a tale data nessun addebito può essere ulteriormente mosso al sindaco in relazione alla non corretta gestione amministrativa, gestione che, come si è visto, compete per legge ai responsabili degli uffici ufficialmente e correttamente preposti ai singoli settori.
Collocata al gennaio 1997 la cessazione della condotta colposa del ricorrente, il reato dev'essere dichiarato prescritto, essendo di 4 anni e mezzo il termine massimo fissato dalla legge per il reato contravvenzionale punito con pena detentiva o alternativa.
P.Q.M.
LA CORTE ANNULLA SENZA RINVIO LA SENTENZA IMPUGNATA PERCHÉ IL REATO È ESTINTO PER PRESCRIZIONE.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2002