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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 28/01/2026, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 544/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
31/01/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
FRUSTACI ANNAMARIA, Giudice monocratico in data 31/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2574/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - 92063110800
elettivamente domiciliato presso Resistente_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2023000687938 CONT BONIFICA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3820/2025 depositato il 23/06/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24/03/2024 ( tempestivamente notificato alla controparte), il ricorrente Ricorrente_1
impugnava il preavviso di fermo amministrativo nr. n. 2023000687938, del 30/11/2023, notificato dalla So.Ge.T. s.p.a. in data 18.12.2023, in relazione all'autoveicolo Mercedes ML 270 CDI targato Targa_1 e avente ad oggetto il mancato pagamento della somma di euro 581,46, relativa la mancato pagamento di contributi di bonifica relativi agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità del preavviso di fermo, evidenziando la nullità di detto preavviso poichè non era stato preceduto dalla notifica delle ingiunzioni e degli atti presupposti, nonchè il difetto di motivazione in ordine alla pretesa erariale e la prescrizione del carico tributario.
Si costituiva in giudizio la So.Ge.T. s.p.a e respingeva le censure avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il 10 gennaio 2025, il ricorrente depositava delle memorie illustrative e, in data 31 gennaio 2025, udita la relazione la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è indondato e deve essere respinto.
La società incaricata della riscossione ha depositato la notifica delle ingiunzioni fiscali presupposte:
l'ingiunzione N. 0264134 del 17.10.2014, relativa a contributi consortili 2010, veniva notificata in data
25.11.2014; l'ingiunzione di pagamento N. 0324455 del 21.11.2013, relativa a contributi consortili 2011, veniva notificata in data 05.12.2013; l'ingiunzione di pagamento N. 0077822 del 16.05.2014, relativa a contributi consortili 2012, veniva notificata in data 06.06.2014; l'ingiunzione di pagamento N. 0270156 del
14.12.2015, relativa ai contributi consortili 2013, veniva notificata in data 20.07.2015
In seguito veniva notificato all'odierno ricorrente un ulteriore atto interruttivo della prescrizione quinquennale, rappresentato dall'intimazione di pagamento N° 470003 del 10/06/2019 notificata in data 07.07.2019.
Orbene, avverso i citati atti presupposti, il ricorrente non proponeva alcuna impugnazione, determinando il consolidamento della pretesa erariale e l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale che iniziava nuovamente a decorrere dal 7 luglio 2019.
E' pertanto evidente che, alla data di notifica del preavviso di fermo amministrativo, in data18.12.2023, il nuovo termine quinquennale di prescrizione non era ancora spirato.
I restanti motivi di impugnazione appaiono del pari infondanti e, in ogni caso, inammissibili, perchè non tempestivamente dedotti dal ricorrente nel termine di sessanta giorni dalla notifica degli atti pesupposti: in altri termini, il preavviso di fermo avrebbe potuto essere impugnato solo per vizi propri dell'atto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria - Sezione IV, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 473,00, in favare della parte costituita, con distrazione se richiesta.
Reggio Calabria, 31 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Annamaria Frustaci
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
31/01/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
FRUSTACI ANNAMARIA, Giudice monocratico in data 31/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2574/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - 92063110800
elettivamente domiciliato presso Resistente_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2023000687938 CONT BONIFICA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3820/2025 depositato il 23/06/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24/03/2024 ( tempestivamente notificato alla controparte), il ricorrente Ricorrente_1
impugnava il preavviso di fermo amministrativo nr. n. 2023000687938, del 30/11/2023, notificato dalla So.Ge.T. s.p.a. in data 18.12.2023, in relazione all'autoveicolo Mercedes ML 270 CDI targato Targa_1 e avente ad oggetto il mancato pagamento della somma di euro 581,46, relativa la mancato pagamento di contributi di bonifica relativi agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità del preavviso di fermo, evidenziando la nullità di detto preavviso poichè non era stato preceduto dalla notifica delle ingiunzioni e degli atti presupposti, nonchè il difetto di motivazione in ordine alla pretesa erariale e la prescrizione del carico tributario.
Si costituiva in giudizio la So.Ge.T. s.p.a e respingeva le censure avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il 10 gennaio 2025, il ricorrente depositava delle memorie illustrative e, in data 31 gennaio 2025, udita la relazione la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è indondato e deve essere respinto.
La società incaricata della riscossione ha depositato la notifica delle ingiunzioni fiscali presupposte:
l'ingiunzione N. 0264134 del 17.10.2014, relativa a contributi consortili 2010, veniva notificata in data
25.11.2014; l'ingiunzione di pagamento N. 0324455 del 21.11.2013, relativa a contributi consortili 2011, veniva notificata in data 05.12.2013; l'ingiunzione di pagamento N. 0077822 del 16.05.2014, relativa a contributi consortili 2012, veniva notificata in data 06.06.2014; l'ingiunzione di pagamento N. 0270156 del
14.12.2015, relativa ai contributi consortili 2013, veniva notificata in data 20.07.2015
In seguito veniva notificato all'odierno ricorrente un ulteriore atto interruttivo della prescrizione quinquennale, rappresentato dall'intimazione di pagamento N° 470003 del 10/06/2019 notificata in data 07.07.2019.
Orbene, avverso i citati atti presupposti, il ricorrente non proponeva alcuna impugnazione, determinando il consolidamento della pretesa erariale e l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale che iniziava nuovamente a decorrere dal 7 luglio 2019.
E' pertanto evidente che, alla data di notifica del preavviso di fermo amministrativo, in data18.12.2023, il nuovo termine quinquennale di prescrizione non era ancora spirato.
I restanti motivi di impugnazione appaiono del pari infondanti e, in ogni caso, inammissibili, perchè non tempestivamente dedotti dal ricorrente nel termine di sessanta giorni dalla notifica degli atti pesupposti: in altri termini, il preavviso di fermo avrebbe potuto essere impugnato solo per vizi propri dell'atto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria - Sezione IV, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 473,00, in favare della parte costituita, con distrazione se richiesta.
Reggio Calabria, 31 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Annamaria Frustaci