Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 28/01/2026, n. 544
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità del preavviso per mancata notifica atti presupposti

    La società di riscossione ha depositato la notifica delle ingiunzioni fiscali presupposte, regolarmente notificate al contribuente. Avverso tali atti, il ricorrente non ha proposto impugnazione.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione

    Il giudice ritiene che i motivi di impugnazione, diversi dalla nullità del preavviso per vizi propri, non siano stati tempestivamente dedotti nel termine di sessanta giorni dalla notifica degli atti presupposti.

  • Rigettato
    Prescrizione del carico tributario

    La notifica delle ingiunzioni fiscali e dell'intimazione di pagamento ha interrotto la prescrizione quinquennale. Alla data di notifica del preavviso di fermo amministrativo, il nuovo termine quinquennale non era ancora spirato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 28/01/2026, n. 544
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 544
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo