CASS
Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2024, n. 17969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17969 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale dott. M. Francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17969 Anno 2024 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 14/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna, pronunziata a seguito di giudizio abbreviato, di EL IU per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. in quanto partecipe - dal 2011 al febbraio 2014 - dell'associazione camorristica facente capo a PO TR e NI IO, operante nel territorio del quartiere Sanità di Napoli, nonché per il concorso nei delitti aggravati e continuati di minaccia, tentata estorsione, detenzione e porto abusivi di arma da fuoco e illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, tutti commessi nel febbraio 2014. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando quattro motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di minaccia grave e aggravata, per avere la Corte d'appello fondato la propria decisione sulla base di un compendio probatorio insufficiente e incapace di superare il ragionevole dubbio circa l'effettiva presenza del EL sul luogo del delitto. A detta del ricorrente, invero, il convincimento del giudicante sarebbe dipeso dall'ipervalorizzazione della conversazione captata presso l'abitazione del NI, per di più erroneamente ritenuta descrittiva dei fatti di causa pur se divergente rispetto alla narrazione che - dello stesso episodio - si rinviene dalle intercettazioni effettuate presso l'abitazione della vittima, nonché non suffragata da ulteriori elementi probatori. 2.2 Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in relazione alle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dal collaboratore di giustizia FI IE, delle quali si prospetta invero l'inutilizzabilità in quanto, pur formulate nell'ambito di individuazione fotografica e, quindi, di una prova atipica, esse avrebbero dovuto rispettare le garanzie poste dal codice di procedura penale a tutela della genuinità e dell'affidabilità delle deposizioni;
circostanza non ravvisabile nel caso di specie. In questo senso, in particolare, la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto del fatto che l'individuazione dell'imputato da parte del collaboratore sarebbe avvenuta solo a seguito di apposito suggerimento da parte del Pubblico Ministero, specie avendo il FI riferito di aver visto il EL "poche volte" e, comunque, solo fino al 2013, ossia in un periodo antecedente le vicende per cui è processo. Ancora, l'estraneità del EL al clan all'epoca dei fatti sarebbe altresì confermata dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia SA MA il quale, in sede di identificazione fotografica, non solo avrebbe erroneamente indicato l'imputato quale "O' Scuro" - soprannome non riconducibile al ricorrente - ma nemmeno lo avrebbe nominato nell'elenco dei membri del sodalizio a lui noti. 2.3 I medesimi vizi vengono altresì denunziati con il terzo motivo in relazione all'erronea qualificazione del ruolo assunto dal EL all'interno dell'associazione camorristica, rispetto al quale non sarebbero invero ravvisabili gli estremi della partecipazione bensì al più quelli del concorso eventuale, specie se considerato che tutte le condotte attribuitegli sarebbero state realizzate nella stessa data, ossia il 18 febbraio 2014, inequivocabile sintomo dell'occasionalità della sua collaborazione con il sodalizio. Ancora, non condivisibile sarebbe l'individuazione del tempus commissi delicti del reato associativo in quanto, nel ricomprendere il periodo tra il 2011 e il marzo 2013, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che il EL risulta imputato, per il medesimo lasso di tempo, nell'ambito di altro procedimento penale, in qualità di partecipe di una diversa associazione. 2.4 Identici vizi vengono infine dedotti con il quarto motivo in relazione alla dosimetria della pena inflitta all'imputato, sia per quanto attiene alla fissazione della pena base che con riguardo agli aumenti previsti per la continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso infondato e merita pertanto di essere rigettato. 2. Invero inammissibile è il primo motivo di ricorso. 2.1 Innanzitutto, esso non tiene conto dell'indeducibilità del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno della regola di giudizio di cui all'art. 533 c.p.p., non essendo l'inosservanza della suddetta disposizione prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della configurabilità del suddetto vizio (ex multis Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, LI e altri, Rv. 264174; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). 2.2 Quanto ai dedotti vizi di motivazione, il motivo è parimenti inammissibile nella misura in cui, nel contestare la valutazione del compendio probatorio effettuata dai giudici del merito in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato, non si Al confronta pienamente con le argomentazioni - del tutto prive di profili di illogicità - di cui all'impugnata sentenza, risultando quindi inidoneo a confutarle. In particolare, va ribadito come, al fine di contestare in sede di legittimità il procedimento argomentativo seguito dal giudice di merito per escludere la sussistenza di un ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato, non è possibile prospettare un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, a maggior ragione se fondata su mere congetture (ex multis Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237). Ciò premesso, privo di pregio è il riferimento, operato dal ricorrente, alle difficoltà connesse al riconoscimento dell'imputato in quanto passeggero su mezzo in movimento al momento del delitto, esulando tale circostanza dalle ragioni del ritenuto coinvolgimento del EL nel delitto in oggetto, dipeso, invece, dalla valorizzazione del contenuto delle conversazioni intercettate presso le abitazioni della vittima e del NI, giudicate pienamente coincidenti nella descrizione dei fatti. Né può condividersi la censura circa l'incompatibilità di tale ricostruzione, invero già prospettata in sede di appello ed ivi congruamente disattesa, avendo la Corte territoriale evidenziato l'irrilevanza dell'asserita incongruenza, in merito al numero degli spari, tra le due narrazioni, per di più del tutto superata da altri elementi ritenuti ben più pregnanti quale il riferimento, in entrambi i casi, alla presenza degli operatori ecologici sul luogo del delitto. In questo senso, occorre rammentare, peraltro, che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (ex multis Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337), vizio non ravvisabile nel caso di specie. 2.3 Infine, il motivo risulta altresì manifestamente infondato ove lamenta l'insufficienza degli elementi probatori posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di minaccia, in quanto non tiene conto del fatto che le summenzionate intercettazioni risultano idonee ex se a fondare il convincimento del giudice. Invero, non solo la Corte territoriale ha ampiamente motivato circa la centralità dei dialoghi captati - specie di quello proveniente dall'abitazione del NI-, ma ha altresì altresì ha fatto in proposito buon governo del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità per cui le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192 comma 3 c. p. p. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714). 3. Inammissibile è altresì il secondo motivo di ricorso in quanto, anche in questo caso, nel dedurre l'inutilizzabilità del riconoscimento fotografico operato dal collaboratore di giustizia FI per violazione della regole di attendibilità e genuinità prescritte per l'assunzione della prova nell'ambito del procedimento penale, il ricorrente non si è confrontato che parzialmente con il tessuto argonnentativo di cui all'impugnata sentenza. Premesso infatti che, in ossequio ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice, l'individuazione fotografica ben può essere valorizzata dal giudice ai fini della dimostrazione dei fatti ove sia accertata la credibilità della persona che, in sede di individuazione, si sia detta certa dell'identificazione operata (ex multis Sez. F., n. 43285 del 08/08/2019, Diana, Rv. 277471), non può in questa sede condividersi la censura circa le modalità di acquisizione di tale dato probatorio. Stante infatti la sua natura di prova atipica - e, in particolare, di manifestazione riproduttiva di una percezione visiva quale specie del più generale concetto di dichiarazione - la forza probatoria dello stesso non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa (ex multis Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437). In maniera logica - e dunque incensurabile in questa sede - il giudice dell'appello ha tenuto conto delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia proprio in ragione del fatto che egli stesso - in assenza di alcuna sollecitazione - ha individuato nel EL uno dei sodali dal clan PO-NI, evidenziando altresì la circostanza per cui è provato che i due si fossero contestualmente trovati, nel gennaio 2014, nell'abitazione di PO. Il motivo deve altresì ritenersi indeducibile nella parte in cui, nel contestare la lettura offerta dai giudici del merito delle dichiarazioni rese dallo stesso collaboratore di giustizia - il quale avrebbe invero circoscritto la propria conoscenza dell'imputato ad un'epoca anteriore ai fatti di causa - dimentica che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una rivalutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, il sindacato sui quali è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (ex multis Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). In questo senso, va affermata la piena logicità dell'iter motivazionale seguito dalla Corte territoriale, la quale ha dato atto del fatto che, stante la scissione delle relative cosche di appartenenza - da collocarsi proprio all'anno 2013 - del tutto irrilevante è il fatto che il collaboratore non abbia suffragato la tesi della partecipazione del EL al sodalizio anche in epoca successiva;
ragionamento poi logicamente esteso anche alla mancata menzione dell'imputato tra i membri del clan da parte del collaboratore di giustizia MA stante la ritenuta inidoneità di tali elementi fattuali a scalfire la solidità del compendio probatorio. 4. Infondato è invece il terzo motivo di ricorso in quanto, a prescindere dal breve lasso temporale nel quale si collocano i delitti-scopo riferibili all'imputato, la qualifica del EL quale intraneus al sodalizio mafioso è stata correttamente desunta dalla Corte territoriale sulla base di una pluralità di indici sintomatici della stabilità del rapporto intercorrente tra lo stesso e l'associazione camorristica, tra i quali si annoverano le plurime convocazioni presso il NI - anche al fine di delegargli l'attività di ordinaria riscossione dei proventi illeciti maturati dal gruppo -, la ricezione di remunerazione dal clan nonché la conoscenza del ruolo da questo assunto anche da parte dei membri di cosche avverse (si veda, in questo senso, pag. 11 dell'impugnata sentenza). 4.1 In questo senso, occorre ribadire che, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la condotta di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso non può certo dirsi di necessità legata alla materiale perpetrazione dei delitti individuati nel programma criminoso, né tantomeno a elementi puramente quantitativi quale il dipanarsi di tale esecuzione lungo un consistente arco temporale. Al contrario, va piuttosto posto in evidenza come la condotta partecipativa richiesta per l'integrazione del reato associativo implichi la sussistenza di un rapporto di stabile e organica compenetrazione del soggetto con il tessuto organizzativo del sodalizio, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del gruppo per il perseguimento dei comuni fini RI (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889), correttamente riscontrato nel caso di specie. 4.2 Di conseguenza, se la commissione di una pluralità di delitti-scopo può eventualmente costituire uno degli elementi dai quali inferire logicamente l'appartenenza dell'imputato alla consorteria mafiosa ove idonea, senza alcun automatismo probatorio, a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670), essa non può certo porsi come criterio distintivo tra la condotta di partecipazione all'associazione e quella di concorso esterno. Al contrario, la distinzione tra le due fattispecie è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria, per cui deve essere qualificato come contributo di partecipazione quello del soggetto cui sia stato attribuito un ruolo nel sodalizio, anche se lo stesso non abbia mai avuto occasione di attivarsi, mentre, al contrario, va qualificato come contributo concorsuale "esterno" quello di colui sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare e che sia stato più volte contattato per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni (ex multis Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, Cangiano, Rv. 280458). 4.3 Inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, è invece la deduzione del vizio di manifesta illogicità della motivazione adottata dalla Corte d'appello per non avere questa tenuto conto del fatto che il EL risulta imputato - per una frazione del medesimo arco temporale di cui si discute in questa sede - in altro procedimento quale partecipe di una diversa associazione di stampo mafioso, in quanto il ricorso non contiene l'integrale trascrizione o allegazione degli atti dai quali emergerebbe tale dato;
circostanza per di più già rilevata in sede di appello ove correttamente si è affermata la genericità della censura. 4. Manifestamente infondato è infine l'ultimo motivo di ricorso il quale, nel denunziare l'insufficienza dell'apparato argomentativo adottato dalla Corte territoriale nella determinazione di un trattamento sanzionatorio asseritamente eccessivo, non tiene conto del fatto che l'individuazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito, al quale è imposto come unico limite quello del rispetto dei principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p. In questo senso, le argomentazioni adottate dai giudici del merito appaiono pienamente rispondenti ai canoni di legge, avendo invero questi effettuato un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini del decidere, tra i quali - contrariamente a quanto affermato dal ricorrente - non si annovera esclusivamente la gravità del fatto ma altresì il protrarsi della condotta e la e la caratura criminale dell'imputato quale indice della sua maggiore pericolosità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4/2/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale dott. M. Francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17969 Anno 2024 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 14/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna, pronunziata a seguito di giudizio abbreviato, di EL IU per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. in quanto partecipe - dal 2011 al febbraio 2014 - dell'associazione camorristica facente capo a PO TR e NI IO, operante nel territorio del quartiere Sanità di Napoli, nonché per il concorso nei delitti aggravati e continuati di minaccia, tentata estorsione, detenzione e porto abusivi di arma da fuoco e illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, tutti commessi nel febbraio 2014. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando quattro motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di minaccia grave e aggravata, per avere la Corte d'appello fondato la propria decisione sulla base di un compendio probatorio insufficiente e incapace di superare il ragionevole dubbio circa l'effettiva presenza del EL sul luogo del delitto. A detta del ricorrente, invero, il convincimento del giudicante sarebbe dipeso dall'ipervalorizzazione della conversazione captata presso l'abitazione del NI, per di più erroneamente ritenuta descrittiva dei fatti di causa pur se divergente rispetto alla narrazione che - dello stesso episodio - si rinviene dalle intercettazioni effettuate presso l'abitazione della vittima, nonché non suffragata da ulteriori elementi probatori. 2.2 Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in relazione alle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dal collaboratore di giustizia FI IE, delle quali si prospetta invero l'inutilizzabilità in quanto, pur formulate nell'ambito di individuazione fotografica e, quindi, di una prova atipica, esse avrebbero dovuto rispettare le garanzie poste dal codice di procedura penale a tutela della genuinità e dell'affidabilità delle deposizioni;
circostanza non ravvisabile nel caso di specie. In questo senso, in particolare, la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto del fatto che l'individuazione dell'imputato da parte del collaboratore sarebbe avvenuta solo a seguito di apposito suggerimento da parte del Pubblico Ministero, specie avendo il FI riferito di aver visto il EL "poche volte" e, comunque, solo fino al 2013, ossia in un periodo antecedente le vicende per cui è processo. Ancora, l'estraneità del EL al clan all'epoca dei fatti sarebbe altresì confermata dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia SA MA il quale, in sede di identificazione fotografica, non solo avrebbe erroneamente indicato l'imputato quale "O' Scuro" - soprannome non riconducibile al ricorrente - ma nemmeno lo avrebbe nominato nell'elenco dei membri del sodalizio a lui noti. 2.3 I medesimi vizi vengono altresì denunziati con il terzo motivo in relazione all'erronea qualificazione del ruolo assunto dal EL all'interno dell'associazione camorristica, rispetto al quale non sarebbero invero ravvisabili gli estremi della partecipazione bensì al più quelli del concorso eventuale, specie se considerato che tutte le condotte attribuitegli sarebbero state realizzate nella stessa data, ossia il 18 febbraio 2014, inequivocabile sintomo dell'occasionalità della sua collaborazione con il sodalizio. Ancora, non condivisibile sarebbe l'individuazione del tempus commissi delicti del reato associativo in quanto, nel ricomprendere il periodo tra il 2011 e il marzo 2013, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che il EL risulta imputato, per il medesimo lasso di tempo, nell'ambito di altro procedimento penale, in qualità di partecipe di una diversa associazione. 2.4 Identici vizi vengono infine dedotti con il quarto motivo in relazione alla dosimetria della pena inflitta all'imputato, sia per quanto attiene alla fissazione della pena base che con riguardo agli aumenti previsti per la continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso infondato e merita pertanto di essere rigettato. 2. Invero inammissibile è il primo motivo di ricorso. 2.1 Innanzitutto, esso non tiene conto dell'indeducibilità del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno della regola di giudizio di cui all'art. 533 c.p.p., non essendo l'inosservanza della suddetta disposizione prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della configurabilità del suddetto vizio (ex multis Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, LI e altri, Rv. 264174; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). 2.2 Quanto ai dedotti vizi di motivazione, il motivo è parimenti inammissibile nella misura in cui, nel contestare la valutazione del compendio probatorio effettuata dai giudici del merito in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato, non si Al confronta pienamente con le argomentazioni - del tutto prive di profili di illogicità - di cui all'impugnata sentenza, risultando quindi inidoneo a confutarle. In particolare, va ribadito come, al fine di contestare in sede di legittimità il procedimento argomentativo seguito dal giudice di merito per escludere la sussistenza di un ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato, non è possibile prospettare un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, a maggior ragione se fondata su mere congetture (ex multis Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237). Ciò premesso, privo di pregio è il riferimento, operato dal ricorrente, alle difficoltà connesse al riconoscimento dell'imputato in quanto passeggero su mezzo in movimento al momento del delitto, esulando tale circostanza dalle ragioni del ritenuto coinvolgimento del EL nel delitto in oggetto, dipeso, invece, dalla valorizzazione del contenuto delle conversazioni intercettate presso le abitazioni della vittima e del NI, giudicate pienamente coincidenti nella descrizione dei fatti. Né può condividersi la censura circa l'incompatibilità di tale ricostruzione, invero già prospettata in sede di appello ed ivi congruamente disattesa, avendo la Corte territoriale evidenziato l'irrilevanza dell'asserita incongruenza, in merito al numero degli spari, tra le due narrazioni, per di più del tutto superata da altri elementi ritenuti ben più pregnanti quale il riferimento, in entrambi i casi, alla presenza degli operatori ecologici sul luogo del delitto. In questo senso, occorre rammentare, peraltro, che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (ex multis Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337), vizio non ravvisabile nel caso di specie. 2.3 Infine, il motivo risulta altresì manifestamente infondato ove lamenta l'insufficienza degli elementi probatori posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di minaccia, in quanto non tiene conto del fatto che le summenzionate intercettazioni risultano idonee ex se a fondare il convincimento del giudice. Invero, non solo la Corte territoriale ha ampiamente motivato circa la centralità dei dialoghi captati - specie di quello proveniente dall'abitazione del NI-, ma ha altresì altresì ha fatto in proposito buon governo del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità per cui le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192 comma 3 c. p. p. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714). 3. Inammissibile è altresì il secondo motivo di ricorso in quanto, anche in questo caso, nel dedurre l'inutilizzabilità del riconoscimento fotografico operato dal collaboratore di giustizia FI per violazione della regole di attendibilità e genuinità prescritte per l'assunzione della prova nell'ambito del procedimento penale, il ricorrente non si è confrontato che parzialmente con il tessuto argonnentativo di cui all'impugnata sentenza. Premesso infatti che, in ossequio ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice, l'individuazione fotografica ben può essere valorizzata dal giudice ai fini della dimostrazione dei fatti ove sia accertata la credibilità della persona che, in sede di individuazione, si sia detta certa dell'identificazione operata (ex multis Sez. F., n. 43285 del 08/08/2019, Diana, Rv. 277471), non può in questa sede condividersi la censura circa le modalità di acquisizione di tale dato probatorio. Stante infatti la sua natura di prova atipica - e, in particolare, di manifestazione riproduttiva di una percezione visiva quale specie del più generale concetto di dichiarazione - la forza probatoria dello stesso non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa (ex multis Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437). In maniera logica - e dunque incensurabile in questa sede - il giudice dell'appello ha tenuto conto delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia proprio in ragione del fatto che egli stesso - in assenza di alcuna sollecitazione - ha individuato nel EL uno dei sodali dal clan PO-NI, evidenziando altresì la circostanza per cui è provato che i due si fossero contestualmente trovati, nel gennaio 2014, nell'abitazione di PO. Il motivo deve altresì ritenersi indeducibile nella parte in cui, nel contestare la lettura offerta dai giudici del merito delle dichiarazioni rese dallo stesso collaboratore di giustizia - il quale avrebbe invero circoscritto la propria conoscenza dell'imputato ad un'epoca anteriore ai fatti di causa - dimentica che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una rivalutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, il sindacato sui quali è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (ex multis Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). In questo senso, va affermata la piena logicità dell'iter motivazionale seguito dalla Corte territoriale, la quale ha dato atto del fatto che, stante la scissione delle relative cosche di appartenenza - da collocarsi proprio all'anno 2013 - del tutto irrilevante è il fatto che il collaboratore non abbia suffragato la tesi della partecipazione del EL al sodalizio anche in epoca successiva;
ragionamento poi logicamente esteso anche alla mancata menzione dell'imputato tra i membri del clan da parte del collaboratore di giustizia MA stante la ritenuta inidoneità di tali elementi fattuali a scalfire la solidità del compendio probatorio. 4. Infondato è invece il terzo motivo di ricorso in quanto, a prescindere dal breve lasso temporale nel quale si collocano i delitti-scopo riferibili all'imputato, la qualifica del EL quale intraneus al sodalizio mafioso è stata correttamente desunta dalla Corte territoriale sulla base di una pluralità di indici sintomatici della stabilità del rapporto intercorrente tra lo stesso e l'associazione camorristica, tra i quali si annoverano le plurime convocazioni presso il NI - anche al fine di delegargli l'attività di ordinaria riscossione dei proventi illeciti maturati dal gruppo -, la ricezione di remunerazione dal clan nonché la conoscenza del ruolo da questo assunto anche da parte dei membri di cosche avverse (si veda, in questo senso, pag. 11 dell'impugnata sentenza). 4.1 In questo senso, occorre ribadire che, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la condotta di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso non può certo dirsi di necessità legata alla materiale perpetrazione dei delitti individuati nel programma criminoso, né tantomeno a elementi puramente quantitativi quale il dipanarsi di tale esecuzione lungo un consistente arco temporale. Al contrario, va piuttosto posto in evidenza come la condotta partecipativa richiesta per l'integrazione del reato associativo implichi la sussistenza di un rapporto di stabile e organica compenetrazione del soggetto con il tessuto organizzativo del sodalizio, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del gruppo per il perseguimento dei comuni fini RI (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889), correttamente riscontrato nel caso di specie. 4.2 Di conseguenza, se la commissione di una pluralità di delitti-scopo può eventualmente costituire uno degli elementi dai quali inferire logicamente l'appartenenza dell'imputato alla consorteria mafiosa ove idonea, senza alcun automatismo probatorio, a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670), essa non può certo porsi come criterio distintivo tra la condotta di partecipazione all'associazione e quella di concorso esterno. Al contrario, la distinzione tra le due fattispecie è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria, per cui deve essere qualificato come contributo di partecipazione quello del soggetto cui sia stato attribuito un ruolo nel sodalizio, anche se lo stesso non abbia mai avuto occasione di attivarsi, mentre, al contrario, va qualificato come contributo concorsuale "esterno" quello di colui sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare e che sia stato più volte contattato per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni (ex multis Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, Cangiano, Rv. 280458). 4.3 Inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, è invece la deduzione del vizio di manifesta illogicità della motivazione adottata dalla Corte d'appello per non avere questa tenuto conto del fatto che il EL risulta imputato - per una frazione del medesimo arco temporale di cui si discute in questa sede - in altro procedimento quale partecipe di una diversa associazione di stampo mafioso, in quanto il ricorso non contiene l'integrale trascrizione o allegazione degli atti dai quali emergerebbe tale dato;
circostanza per di più già rilevata in sede di appello ove correttamente si è affermata la genericità della censura. 4. Manifestamente infondato è infine l'ultimo motivo di ricorso il quale, nel denunziare l'insufficienza dell'apparato argomentativo adottato dalla Corte territoriale nella determinazione di un trattamento sanzionatorio asseritamente eccessivo, non tiene conto del fatto che l'individuazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito, al quale è imposto come unico limite quello del rispetto dei principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p. In questo senso, le argomentazioni adottate dai giudici del merito appaiono pienamente rispondenti ai canoni di legge, avendo invero questi effettuato un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini del decidere, tra i quali - contrariamente a quanto affermato dal ricorrente - non si annovera esclusivamente la gravità del fatto ma altresì il protrarsi della condotta e la e la caratura criminale dell'imputato quale indice della sua maggiore pericolosità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4/2/2023