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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/12/2025, n. 2718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2718 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dott. Adele Carlino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.2681 del 2024 promossa da:
DA
C.F. C.F.: Controparte_1 C.F._1 Controparte_1
nato il [...] a [...] e residente in [...] C.F._1
alla via Marra n. 50, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziano De Gregorio (C.F.:
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.F._2
Castellammare di Stabia (NA) alla Via Schito n. 15c, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata mediante strumenti informatici ex art. 83 III co. cpc al presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al fax 081/2787989 e PEC:
Email_1
CONTRO
-Sig.ra C.F.: rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._3
in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in sostituzione di precedente difensore dall'Avv. Angelantonio Imperatore (C.F. ), in C.F._4
sostituzione del precedente difensore Avv. Lucia Minichino, e con lo stesso elettivamente domiciliata all'indirizzo pec e/o in Pompei alla via Email_2
Roma n. 121
– CONVENUTA pagina 1 di 3 Oggetto:; opposizione ex art 615 cpc
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Controparte_1
dinnanzi a questo Tribunale la si.gra impugnando l'atto di Controparte_2
precetto dalla stessa notificato il 24/05/2024, unitamente alla Sentenza n. 1861/2018 del Tribunale di Torre Annunziata, per la somma di euro 13.435,00 oltre spese e competenze. Oggetto del credito erano le spese straordinarie dalla stessa asseritamente sostenute in favore del figlio . L'opponente sosteneva l'inesistenza Controparte_3
di titolo esecutivo per tali spese straordinarie atteso che la sentenza 1861/2018 nulla aveva statuito in ordine alle suddette spese
Si costituiva l'opposta che contestava l'avverso dedotto e ne chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 6.12.2024 veniva disposta la sospensione richiesta dall'opponente.
L'opposizione è fondata e l'atto di precetto va annullato
Ed invero Il titolo azionato non contiene, nel dispositivo, esplicita statuizione di condanna alle spese straordinarie pretese con l'atto di precetto.
In ogni caso le spese “straordinarie” azionabili in base al provvedimento di divorzio, senza necessità di procurarsi un altro autonomo titolo sono solo quegli esborsi che si presentino secondo ordinari e prevedibili intervalli temporali ( spese mediche, spese di istruzione ) che nel loro ordinario riproporsi, assumono una connotazione di probabilita' tale da potersi definire come sostanzialmente certe, cosicche' esse, se non predeterminabili nel quantum e nel quando, lo sono invece in ordine all'an .( cfr Cass ord
3835 del 15.2.2021) . Nello specifico le spese pretese non hanno tali caratteristiche.
La giurisprudenza ( cass Cass ord 3835 del 15.2.2021; Cass 793 del 12.1.2023) ha anche chiarito che l'esborso di quelle spese, autonomo rispetto all'assegno periodico, deve comunque essere condiviso ed in ogni caso, ove le spese siano pretese sulla base della sentenza di divorzio senza necessità di ulteriore accertamento ciò puo' essere effettuato in forza di elencazione portata in precetto ed allegazione all'originario titolo di pagina 2 di 3 previsione, da parte del genitore anticipatario. Nello specifico le spese non state né condivise né risulta allegata al precetto la documentazione giustificativa delle stesse . VA peraltro osservato che le spese indicate in precetto non sono state documentate neanche nel corso della istruttoria della presente opposizione, in quanto l'opposta non ha appositamente usufruito dei termini ex art 171 ter cpc per allegazioni documentali ed istruttorie.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nei minimi in considerazione della scarna attività difensiva dell'opponente soprattutto nella fase decisionale.
PQM
Accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto dichiara la Controparte_1
nullità del precetto intimatogli da il 24.5.2024 Controparte_2
Condanna parte opposta al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
1689 oltre accessori
Torre Annunziata, 04/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Adele Carlino
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