CASS
Sentenza 6 giugno 2022
Sentenza 6 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2022, n. 21793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21793 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LI DO, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Lorenzo Alberto Mangaroni Brancuti, di fiducia avverso la sentenza n. 5045/2019 in data 19/11/2020 della Corte di appello di Bologna, prima sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto della richiesta della difesa del ricorrente di trattazione orale in presenza ex art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere AN LE;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale, Simone Perelli, che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udita la discussione della difesa di parte civile, Autostrade per l'Italia s.p.a., avv. AF AL, comparso in sostituzione dell'avv. Paolo Appella, che ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibile il ricorso ovvero di rigettarsi lo stesso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado che si quantificano in euro 3.500 oltre accessori di legge;
udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. Lorenzo Alberto Mangaroni Brancuti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi. Penale Sent. Sez. 2 Num. 21793 Anno 2022 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 27/04/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 19/11/2020, la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Bologna che, in data 12/03/2019, aveva condannato DO LI alla pena di anni sette, mesi quattro di reclusione ed euro 3.032 di multa in relazione a plurimi reati di rapina, di cui una tentata, tutte pluriaggravate e commesse presso caselli autostradali, nonché a plurimi reati di ricettazione (di targhe e di un motociclo), fatti commessi in concorso con i coimputati, giudicati separatamente, RI AM e SS Perone. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di DO LI, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente: -nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 34 cod. proc. pen. in tema di incompatibilità di atti compiuti nel procedimento (primo motivo); -erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (secondo motivo); -erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività della pena irrogata (terzo motivo). 2.1. In relazione al primo motivo, si ribadisce l'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio e di tutti gli atti susseguenti, ex art. 34, comma 2, cod. proc. pen. per incompatibilità del giudice dell'udienza preliminare che ha emesso il predetto decreto, trattandosi della stessa persona fisica che aveva già in precedenza svolto la funzione di giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ravenna in relazione a fatti già giudicati in diverso procedimento definito con sentenza di patteggiamento. Nel procedimento ravennate, il giudice per le indagini preliminari (dott.ssa Materia) aveva analizzato nel merito la vicenda svolgendo le opportune valutazioni in ordine ad un'istanza di modifica della misura cautelare esprimendo, incidentalmente, delle valutazioni in ordine all'attendibilità della chiamata in correità dell'odierno ricorrente. 2.2. In relazione al secondo motivo, si evidenzia come, a fronte di una declaratoria di colpevolezza fondata su un supposto "imponente compendio probatorio", l'aver quasi sistematicamente disatteso le plurime istanze difensive volte a sottoporlo ad un vaglio più critico ed obiettivo, appare essere metodologia profondamente ingiusta e lesiva del diritto di difesa. Il presente procedimento 2 appare più che mai di carattere indiziario laddove, eccezion fatta per le impronte papillari rinvenute sul biglietto autostradale n. 1332, sequestrato in occasione della rapina del 09/05/2017 presso il casello autostradale di Faenza, le emergenze processuali, nel loro insieme, ci rimandano un quadro tutt'altro che univoco. Da qui la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, inopinatamente disattesa, avente ad oggetto: la mancata acquisizione agli atti della scheda comparativa delle impronte papillari rinvenute sul summenzionato biglietto autostradale n. 1332, la mancata acquisizione agli atti degli accertamenti tecnici sul biglietto autostradale n. 6578 e sulle impronte rilevate su un mobile in occasione della rapina del 04/05/2017 presso il casello autostradale di Sasso ON ed infine la mancata concessione di una perizia tecnica sul fotogramma afferente alla rapina del 04/05/2017 tesa a verificare se il veicolo utilizzato dai rapinatori fosse quello noleggiato dall'imputato. 2.3. In relazione al terzo motivo, si evidenzia come la Corte territoriale, negando la concessione delle circostanze attenuanti generiche e confermando il trattamento sanzionatorio eccessivamente severo, determinato da una pena base superiore al minimo edittale, ha reiterato l'errore commesso dal primo giudice. Resta davvero ignota la ragione per la quale ad un soggetto come il ricorrente, incensurato, con una condotta antecedente ai fatti oggetto del presente procedimento penale assolutamente regolare, privo di ulteriori pendenze penali e a fronte di un comportamento processuale ineccepibile siano state negate le attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. 2.1. L'art. 34, cod. proc. pen., comma 2-bis, aggiunto dal d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 171, che prevede l'incompatibilità tra le funzioni di giudice dell'udienza preliminare e di giudice delle indagini preliminari, è stato attenuato nella sua assolutezza dall'art. 34 cod. proc. pen., comma 2-ter, introdotto dalla I. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 11 e poi modificato dalla I. 8 aprile 2004, n. 95, art. 3, comma 4 e dall'art. 34, cod. proc. pen., comma 2-quater introdotto dal d.l. 7 aprile 2000, n. 82, art.
2-quater convertito con modificazioni in I. 5 giugno 2000, n. 144, che ne ammettono deroghe con riferimenti a casi in cui il giudice delle indagini preliminari non abbia assunto decisioni idonee a pregiudicare le successive decisioni spettanti al giudice dell'udienza preliminare. E secondo una parte della giurisprudenza, in seguito a tali indirette modifiche, l'art. if 3 34 cod. proc. pen., comma 2-bis, "non può essere inteso in modo rigido, quale incompatibilità secca tra le predette funzioni, ma deve - alla luce di un'interpretazione sistematica che tenga conto e valorizzi le significative deroghe introdotte con i suddetti commi 2-ter e 2-quater che includono anche quella del giudice che abbia provveduto all'assunzione dell'incidente probatorio - essere inteso, nei casi non previsti come espressa deroga dai commi 2-ter e 2-quater, nel senso che è incompatibile con la funzione di giudice dell'udienza preliminare il giudice, persona fisica, che abbia adottato un provvedimento implicante l'esame del merito dell'imputazione" (Sez. 4, n. 12744 del 27/11/2002, dep. 2003, Melandri, Rv. 223921). 2.2. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come la Corte territoriale abbia evidenziato che, le decisioni adottate che si assumono come "pregiudicanti" (provvedimento sull'istanza cautelare presentata dal coimputato AM nell'ambito di altro procedimento relativo a fatto connesso e disposta autorizzazione ai colloqui), non implicando alcuna funzione decisoria di merito relativa a fatti oggetto di questo procedimento (in particolare, sull'attendibilità della chiamata in correità), non comportano alcuna incompatibilità del medesimo giudice persona fisica per lo svolgimento della successiva funzione di giudice dell'udienza preliminare in questo procedimento a carico del LI. La valutazione appare del tutto corretta. 2.3. Invero, secondo la costante e consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, l'esistenza di cause di incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, da far valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito;
né ha incidenza sulla capacità del giudice la violazione del dovere di astensione, che non è causa di nullità generale ed assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., ma costituisce anch'essa esclusivamente motivo, per la parte, di ricusazione del giudice non astenutosi da far valutare tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, D'Avino, Rv. 204464; Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, dep. 2000, Scrudato, Rv. 215097; Sez. U, n. 23122 del 27/01/2011, Tanzi, non massimata sul punto;
Sez. 1, n. 10075 del 25/06/2014, Condorelli, Rv. 263179; Sez. 6, n. 39174 del 09/09/2015, Amato, Rv. 264367; Sez. 6, n. 18707 del 09/02/2016, Balducci, Rv. 266990; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, Bove, Rv. 267419; Sez. 1, n. 32516 del 19/04/2018, Illiano, Rv. 273852). La Corte costituzionale, in diverse pronunce, ha richiamato il diritto vivente sul punto e ha ritenuto che le norme dettate dal codice di procedura penale in materia di incompatibilità del giudice, prevedendo la possibilità per la parte di 4 proporre dichiarazione di ricusazione, siano idonee ad assicurare l'osservanza dei principi dell'imparzialità e della terzietà, connotati essenziali della funzione giurisdizionale compendiati nella formula del "giusto processo" (ordinanze n. 238 del 2008, n. 346 del 2000, n. 36 del 1999, n. 473 del 1993), sul rilievo che il legislatore ben può ritenere più appropriati, per evitare il protrarsi di situazioni di incertezza, gli strumenti dell'astensione e della ricusazione del giudice che versi in situazione di incompatibilità, "sempreché ponga la parte interessata in condizione di dedurla"; l'incompatibilità inficiando "l'idoneità al corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali solo in relazione ad uno specifico procedimento" e potendo perciò essere ragionevolmente differenziata da quelle situazioni "che ostano in via generale alla capacità di esercizio di tali funzioni". Anche la Corte EDU ha preso atto che la ritenuta mancanza di imparzialità del giudice per incompatibilità è denunciabile, nell'ordinamento italiano, attraverso l'istituto della ricusazione, tant'è che, senza previo ricorso a tale strumento ed esaurimento, quindi, di tutte le vie interne, il ricorso alla Commissione sulla questione della mancanza di imparzialità viene dichiarato irricevibile (cfr. Corte EDU, 24/09/2013, Palazzolo c. Italia;
per analogo principio v. Corte EDU, 12/04/2007, Martelli c. Italia nonché Corte EDU, 22/04/2004, Cianetti c. Italia). Da nessuna delle decisioni della CEDU, risalenti agli anni '80 e '90, si evince che, in contrasto con le più recenti pronunce qui citate, il principio di imparzialità dell'organo giudicante, in ragione di una ritenuta incompatibilità, non possa essere salvaguardato con gli istituti dell'astensione e della ricusazione. 2.4. Nella fattispecie, nessun invito all'astensione né alcuna istanza di ricusazione risulta essere stata proposta dall'istante. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Dopo aver ricordato che si è in presenza di un'ipotesi di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità e trattamento sanzionatorio, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), va altresì evidenziato come non rientri nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argonnentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: 5 verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame. Le doglianze difensive esposte nel motivo non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nell'ultima decisione di merito, per la semplice ragione che esse tendono a (nuovamente) prospettare un'alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione, introducendo elementi di fatto e richiedendone una rilettura, dei temi oggetto del compendio d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità. 4. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato ampiamente giustificato, essendosi evidenziato, in contrasto con la recessività degli elementi forniti dalla difesa (comportamento processuale, svolgimento di regolare attività lavorativa e stato di incensuratezza): l'allarmante gravità (specie per via dell'uso di armi), pluralità e sistematicità dei reati contestati, la premeditazione e la meticolosa organizzazione delle rapine, l'assenza di ogni segnale di resipiscenza, con, al contrario, l'ostinata negazione degli addebiti pur a fronte di un imponente compendio probatorio a carico. In tal senso, si ricorda come, per consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini del diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente - come verificatosi nella fattispecie - il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (da ultimo, Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693). 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. L'imputato va infine condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile Autostrade per l'Italia s.p.a., che si liquidano in euro 3.500 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, 6 nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Autostrade per l'Italia s.p.a. che liquida in complessivi euro 3.500 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 27/04/2022. Il Consigliere estensore Il Preside AN LE Geppino/ tet
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto della richiesta della difesa del ricorrente di trattazione orale in presenza ex art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere AN LE;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale, Simone Perelli, che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udita la discussione della difesa di parte civile, Autostrade per l'Italia s.p.a., avv. AF AL, comparso in sostituzione dell'avv. Paolo Appella, che ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibile il ricorso ovvero di rigettarsi lo stesso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado che si quantificano in euro 3.500 oltre accessori di legge;
udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. Lorenzo Alberto Mangaroni Brancuti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi. Penale Sent. Sez. 2 Num. 21793 Anno 2022 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 27/04/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 19/11/2020, la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Bologna che, in data 12/03/2019, aveva condannato DO LI alla pena di anni sette, mesi quattro di reclusione ed euro 3.032 di multa in relazione a plurimi reati di rapina, di cui una tentata, tutte pluriaggravate e commesse presso caselli autostradali, nonché a plurimi reati di ricettazione (di targhe e di un motociclo), fatti commessi in concorso con i coimputati, giudicati separatamente, RI AM e SS Perone. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di DO LI, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente: -nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 34 cod. proc. pen. in tema di incompatibilità di atti compiuti nel procedimento (primo motivo); -erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (secondo motivo); -erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività della pena irrogata (terzo motivo). 2.1. In relazione al primo motivo, si ribadisce l'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio e di tutti gli atti susseguenti, ex art. 34, comma 2, cod. proc. pen. per incompatibilità del giudice dell'udienza preliminare che ha emesso il predetto decreto, trattandosi della stessa persona fisica che aveva già in precedenza svolto la funzione di giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ravenna in relazione a fatti già giudicati in diverso procedimento definito con sentenza di patteggiamento. Nel procedimento ravennate, il giudice per le indagini preliminari (dott.ssa Materia) aveva analizzato nel merito la vicenda svolgendo le opportune valutazioni in ordine ad un'istanza di modifica della misura cautelare esprimendo, incidentalmente, delle valutazioni in ordine all'attendibilità della chiamata in correità dell'odierno ricorrente. 2.2. In relazione al secondo motivo, si evidenzia come, a fronte di una declaratoria di colpevolezza fondata su un supposto "imponente compendio probatorio", l'aver quasi sistematicamente disatteso le plurime istanze difensive volte a sottoporlo ad un vaglio più critico ed obiettivo, appare essere metodologia profondamente ingiusta e lesiva del diritto di difesa. Il presente procedimento 2 appare più che mai di carattere indiziario laddove, eccezion fatta per le impronte papillari rinvenute sul biglietto autostradale n. 1332, sequestrato in occasione della rapina del 09/05/2017 presso il casello autostradale di Faenza, le emergenze processuali, nel loro insieme, ci rimandano un quadro tutt'altro che univoco. Da qui la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, inopinatamente disattesa, avente ad oggetto: la mancata acquisizione agli atti della scheda comparativa delle impronte papillari rinvenute sul summenzionato biglietto autostradale n. 1332, la mancata acquisizione agli atti degli accertamenti tecnici sul biglietto autostradale n. 6578 e sulle impronte rilevate su un mobile in occasione della rapina del 04/05/2017 presso il casello autostradale di Sasso ON ed infine la mancata concessione di una perizia tecnica sul fotogramma afferente alla rapina del 04/05/2017 tesa a verificare se il veicolo utilizzato dai rapinatori fosse quello noleggiato dall'imputato. 2.3. In relazione al terzo motivo, si evidenzia come la Corte territoriale, negando la concessione delle circostanze attenuanti generiche e confermando il trattamento sanzionatorio eccessivamente severo, determinato da una pena base superiore al minimo edittale, ha reiterato l'errore commesso dal primo giudice. Resta davvero ignota la ragione per la quale ad un soggetto come il ricorrente, incensurato, con una condotta antecedente ai fatti oggetto del presente procedimento penale assolutamente regolare, privo di ulteriori pendenze penali e a fronte di un comportamento processuale ineccepibile siano state negate le attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. 2.1. L'art. 34, cod. proc. pen., comma 2-bis, aggiunto dal d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 171, che prevede l'incompatibilità tra le funzioni di giudice dell'udienza preliminare e di giudice delle indagini preliminari, è stato attenuato nella sua assolutezza dall'art. 34 cod. proc. pen., comma 2-ter, introdotto dalla I. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 11 e poi modificato dalla I. 8 aprile 2004, n. 95, art. 3, comma 4 e dall'art. 34, cod. proc. pen., comma 2-quater introdotto dal d.l. 7 aprile 2000, n. 82, art.
2-quater convertito con modificazioni in I. 5 giugno 2000, n. 144, che ne ammettono deroghe con riferimenti a casi in cui il giudice delle indagini preliminari non abbia assunto decisioni idonee a pregiudicare le successive decisioni spettanti al giudice dell'udienza preliminare. E secondo una parte della giurisprudenza, in seguito a tali indirette modifiche, l'art. if 3 34 cod. proc. pen., comma 2-bis, "non può essere inteso in modo rigido, quale incompatibilità secca tra le predette funzioni, ma deve - alla luce di un'interpretazione sistematica che tenga conto e valorizzi le significative deroghe introdotte con i suddetti commi 2-ter e 2-quater che includono anche quella del giudice che abbia provveduto all'assunzione dell'incidente probatorio - essere inteso, nei casi non previsti come espressa deroga dai commi 2-ter e 2-quater, nel senso che è incompatibile con la funzione di giudice dell'udienza preliminare il giudice, persona fisica, che abbia adottato un provvedimento implicante l'esame del merito dell'imputazione" (Sez. 4, n. 12744 del 27/11/2002, dep. 2003, Melandri, Rv. 223921). 2.2. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come la Corte territoriale abbia evidenziato che, le decisioni adottate che si assumono come "pregiudicanti" (provvedimento sull'istanza cautelare presentata dal coimputato AM nell'ambito di altro procedimento relativo a fatto connesso e disposta autorizzazione ai colloqui), non implicando alcuna funzione decisoria di merito relativa a fatti oggetto di questo procedimento (in particolare, sull'attendibilità della chiamata in correità), non comportano alcuna incompatibilità del medesimo giudice persona fisica per lo svolgimento della successiva funzione di giudice dell'udienza preliminare in questo procedimento a carico del LI. La valutazione appare del tutto corretta. 2.3. Invero, secondo la costante e consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, l'esistenza di cause di incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, da far valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito;
né ha incidenza sulla capacità del giudice la violazione del dovere di astensione, che non è causa di nullità generale ed assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., ma costituisce anch'essa esclusivamente motivo, per la parte, di ricusazione del giudice non astenutosi da far valutare tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, D'Avino, Rv. 204464; Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, dep. 2000, Scrudato, Rv. 215097; Sez. U, n. 23122 del 27/01/2011, Tanzi, non massimata sul punto;
Sez. 1, n. 10075 del 25/06/2014, Condorelli, Rv. 263179; Sez. 6, n. 39174 del 09/09/2015, Amato, Rv. 264367; Sez. 6, n. 18707 del 09/02/2016, Balducci, Rv. 266990; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, Bove, Rv. 267419; Sez. 1, n. 32516 del 19/04/2018, Illiano, Rv. 273852). La Corte costituzionale, in diverse pronunce, ha richiamato il diritto vivente sul punto e ha ritenuto che le norme dettate dal codice di procedura penale in materia di incompatibilità del giudice, prevedendo la possibilità per la parte di 4 proporre dichiarazione di ricusazione, siano idonee ad assicurare l'osservanza dei principi dell'imparzialità e della terzietà, connotati essenziali della funzione giurisdizionale compendiati nella formula del "giusto processo" (ordinanze n. 238 del 2008, n. 346 del 2000, n. 36 del 1999, n. 473 del 1993), sul rilievo che il legislatore ben può ritenere più appropriati, per evitare il protrarsi di situazioni di incertezza, gli strumenti dell'astensione e della ricusazione del giudice che versi in situazione di incompatibilità, "sempreché ponga la parte interessata in condizione di dedurla"; l'incompatibilità inficiando "l'idoneità al corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali solo in relazione ad uno specifico procedimento" e potendo perciò essere ragionevolmente differenziata da quelle situazioni "che ostano in via generale alla capacità di esercizio di tali funzioni". Anche la Corte EDU ha preso atto che la ritenuta mancanza di imparzialità del giudice per incompatibilità è denunciabile, nell'ordinamento italiano, attraverso l'istituto della ricusazione, tant'è che, senza previo ricorso a tale strumento ed esaurimento, quindi, di tutte le vie interne, il ricorso alla Commissione sulla questione della mancanza di imparzialità viene dichiarato irricevibile (cfr. Corte EDU, 24/09/2013, Palazzolo c. Italia;
per analogo principio v. Corte EDU, 12/04/2007, Martelli c. Italia nonché Corte EDU, 22/04/2004, Cianetti c. Italia). Da nessuna delle decisioni della CEDU, risalenti agli anni '80 e '90, si evince che, in contrasto con le più recenti pronunce qui citate, il principio di imparzialità dell'organo giudicante, in ragione di una ritenuta incompatibilità, non possa essere salvaguardato con gli istituti dell'astensione e della ricusazione. 2.4. Nella fattispecie, nessun invito all'astensione né alcuna istanza di ricusazione risulta essere stata proposta dall'istante. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Dopo aver ricordato che si è in presenza di un'ipotesi di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità e trattamento sanzionatorio, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), va altresì evidenziato come non rientri nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argonnentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: 5 verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame. Le doglianze difensive esposte nel motivo non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nell'ultima decisione di merito, per la semplice ragione che esse tendono a (nuovamente) prospettare un'alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione, introducendo elementi di fatto e richiedendone una rilettura, dei temi oggetto del compendio d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità. 4. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato ampiamente giustificato, essendosi evidenziato, in contrasto con la recessività degli elementi forniti dalla difesa (comportamento processuale, svolgimento di regolare attività lavorativa e stato di incensuratezza): l'allarmante gravità (specie per via dell'uso di armi), pluralità e sistematicità dei reati contestati, la premeditazione e la meticolosa organizzazione delle rapine, l'assenza di ogni segnale di resipiscenza, con, al contrario, l'ostinata negazione degli addebiti pur a fronte di un imponente compendio probatorio a carico. In tal senso, si ricorda come, per consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini del diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente - come verificatosi nella fattispecie - il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (da ultimo, Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693). 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. L'imputato va infine condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile Autostrade per l'Italia s.p.a., che si liquidano in euro 3.500 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, 6 nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Autostrade per l'Italia s.p.a. che liquida in complessivi euro 3.500 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 27/04/2022. Il Consigliere estensore Il Preside AN LE Geppino/ tet