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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 05/12/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2921/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2921/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MELE Parte_1 C.F._1
RA
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RANISI Controparte_1 C.F._2
SIMONA
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
All'udienza del 3.12.2025 le parti chiedevano congiuntamente l'accoglimento delle seguenti condizioni: Per_
“1. Revoca dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie e a far data Persona_2 dal mese di ottobre 2025.
2. Revoca dell'assegnazione della casa familiare a far data dal mese di ottobre 2025 alla SI.ra
, in ragione della revoca del contributo al mantenimento delle figlie e Controparte_1 della loro raggiunta autosufficienza economica, senza previsione di alcuna indennità di occupazione in favore del SI. ed a carico della SI.ra . Pt_1 CP_1
3. Acquisto da parte della SI.ra della quota del 50% della casa familiare Controparte_1 cointestata agli ex coniugi e sita in Legnano (MI), Via delle Rose n. 29, con rogito da effettuarsi presso Notaio da individuarsi a cura della SI.ra , entro il termine ultimo CP_1 del 31.03.2026.
4. La SI.ra , entro la data fissata per il rogito ovvero contestualmente a Controparte_1 seconda delle indicazioni dell'istituto di credito, estinguerà il 100% del mutuo residuo contratto per l'acquisto del predetto immobile e verserà al SI. il 50% del valore Pt_1 della casa familiare, detratta la quota di mutuo residuo di competenza del medesimo.
5. Sino al rogito, il mutuo - cointestato tra le parti - verrà corrisposto al 50% dagli ex coniugi.
6. All'esito di apposito incarico conferito congiuntamente, volto alla valutazione del valore della casa familiare, al Rag. (Ge.Imm. s.n.c., Via Milano n. 19, Rho), le parti Testimone_1 concordano che il valore complessivo dell'immobile è pari ad € 174.600,00.
7. Le parti concordano che, trattandosi di immobile costruito in c.d. edilizia residenziale convenzionata, eventuali spese che dovessero essere indispensabili ai fini del trasferimento di proprietà della sola quota del SI. alla SI.ra saranno a carico della parte Pt_1 CP_1 venditrice.
8. Spese di lite compensate.
Le parti altresì dichiarano di rinunciare espressamente all'impugnazione dell'emananda sentenza entro il termine di legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio depositato dal al fine di conseguire Pt_1 la modifica delle condizioni previste nella sentenza n. 71/2023 del Tribunale di Busto Arsizio;
pagina 2 di 3 rilevato che le parti in corso di causa raggiungevano un accordo e chiedevano l'accoglimento delle condizioni sopra ritrascritte;
ritenuto che
le loro istanze possano essere accolte, trattandosi di condizioni eque rispetto all'interesse della prole ed alla situazione economica delle parti e non essendovi figli minorenni;
P . Q . M .
DISPONE la modifica della sopra citata sentenza in conformità alle conclusioni sopra riportate, che qui si intendono recepite.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, 5 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2921/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MELE Parte_1 C.F._1
RA
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RANISI Controparte_1 C.F._2
SIMONA
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
All'udienza del 3.12.2025 le parti chiedevano congiuntamente l'accoglimento delle seguenti condizioni: Per_
“1. Revoca dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie e a far data Persona_2 dal mese di ottobre 2025.
2. Revoca dell'assegnazione della casa familiare a far data dal mese di ottobre 2025 alla SI.ra
, in ragione della revoca del contributo al mantenimento delle figlie e Controparte_1 della loro raggiunta autosufficienza economica, senza previsione di alcuna indennità di occupazione in favore del SI. ed a carico della SI.ra . Pt_1 CP_1
3. Acquisto da parte della SI.ra della quota del 50% della casa familiare Controparte_1 cointestata agli ex coniugi e sita in Legnano (MI), Via delle Rose n. 29, con rogito da effettuarsi presso Notaio da individuarsi a cura della SI.ra , entro il termine ultimo CP_1 del 31.03.2026.
4. La SI.ra , entro la data fissata per il rogito ovvero contestualmente a Controparte_1 seconda delle indicazioni dell'istituto di credito, estinguerà il 100% del mutuo residuo contratto per l'acquisto del predetto immobile e verserà al SI. il 50% del valore Pt_1 della casa familiare, detratta la quota di mutuo residuo di competenza del medesimo.
5. Sino al rogito, il mutuo - cointestato tra le parti - verrà corrisposto al 50% dagli ex coniugi.
6. All'esito di apposito incarico conferito congiuntamente, volto alla valutazione del valore della casa familiare, al Rag. (Ge.Imm. s.n.c., Via Milano n. 19, Rho), le parti Testimone_1 concordano che il valore complessivo dell'immobile è pari ad € 174.600,00.
7. Le parti concordano che, trattandosi di immobile costruito in c.d. edilizia residenziale convenzionata, eventuali spese che dovessero essere indispensabili ai fini del trasferimento di proprietà della sola quota del SI. alla SI.ra saranno a carico della parte Pt_1 CP_1 venditrice.
8. Spese di lite compensate.
Le parti altresì dichiarano di rinunciare espressamente all'impugnazione dell'emananda sentenza entro il termine di legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio depositato dal al fine di conseguire Pt_1 la modifica delle condizioni previste nella sentenza n. 71/2023 del Tribunale di Busto Arsizio;
pagina 2 di 3 rilevato che le parti in corso di causa raggiungevano un accordo e chiedevano l'accoglimento delle condizioni sopra ritrascritte;
ritenuto che
le loro istanze possano essere accolte, trattandosi di condizioni eque rispetto all'interesse della prole ed alla situazione economica delle parti e non essendovi figli minorenni;
P . Q . M .
DISPONE la modifica della sopra citata sentenza in conformità alle conclusioni sopra riportate, che qui si intendono recepite.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, 5 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 3 di 3