Sentenza 19 gennaio 2017
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, la verifica della persistenza della pericolosità del prevenuto, nel caso di sospensione dell'esecuzione della misura, derivante dallo stato detentivo del soggetto, deve avere ad oggetto soltanto il requisito dell'attualità, senza che siano necessarie nuove o ulteriori manifestazioni di pericolosità ed essendo sufficiente che non sia venuta meno l'appartenenza al sodalizio criminale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2017, n. 21202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21202 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2017 |
Testo completo
21202-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19/01/2017 Composta da: Sent. n. sez. 55/2017 ANIELLO NAPPI Presidente - REGISTRO GENERALE ENRICO VITTORIO STANISLAO N.26222/2016 SCARLINI ANTONIO SETTEMBRE ALFREDO GUARDIANO PE AR Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE IT PE AR nato il [...] a [...] avverso il decreto del 21/03/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO sentita la relazione svolta dal Consigliere PE AR;
lette/sentite le conclusioni del PG GR Udit i difensor Avv.; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. De TA PP PA ricorre per cassazione avverso il decreto emesso il 21/03/2016 dalla Corte di Appello di Palermo, con il quale veniva confermato il decreto del Tribunale di Trapani del 30/03/2015, che accertava l'attualità della pericolosità sociale in seguito alla sospensione dell'efficacia della misura di prevenzione per lo stato di detenzione del proposto. In particolare, al De TA era stata applicata la misura della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, per la durata di anni tre con decreto del Tribunale di Trapani del 23/11/2010, la cui esecuzione era sospesa in ragione dello stato di detenzione (cautelare e, poi, esecutiva) iniziata nel luglio 2009 e cessata il 23/11/2014. Deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 6, 10, comma 3, e 15 d.lgs. 159/2011 ed il vizio di motivazione, lamentando che il giudizio di attualità della pericolosità sociale del proposto sia stato formulato sulla base di una presunzione, senza l'indicazione specifica di elementi materiali, e sulla base soltanto di un richiamo (ritenuto parziale) all'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale;
nel caso di detenzione, la presunzione di attualità della pericolosità si attenua maggiormente con il decorso del tempo;
nel caso in esame, le manifestazioni dei rapporti tra il proposto ed il sodalizio risalgono ad epoca precedente al suo arresto;
inoltre, il decreto impugnato non avrebbe considerato che il Tribunale di sorveglianza ha concesso la misura alternativa della detenzione domiciliare, che sottende una prognosi di graduale reinserimento nella società, ed il beneficio della liberazione anticipata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Va premesso che la misura di prevenzione è stata originariamente applicata sulla base delle ritenuta appartenenza del De TA alla categoria di indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso di cui all'art. 4, lett. a), d.lgs. 159/2011. Il decreto impugnato è stato adottato all'esito della rivalutazione della persistenza della pericolosità sociale del proposto al momento della cessazione GR dello stato di detenzione quale causa di sospensione dell'esecuzione della misura di prevenzione. In tal senso, infatti, la Corte costituzionale, con sentenza n. 291 del 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dell'art. 15 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui non prevedono che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura.
2.1. Con riferimento alla necessità di una valutazione di attualità della pericolosità sociale, va evidenziato che, secondo un primo orientamento interpretativo, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attuale pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative (Sez. 2, n. 3809 del 15/01/2013, Castello, Rv. 254512; Sez. 5, n. 43490 del 18/03/2015, Nirta, Rv. 264927). Secondo un più recente orientamento, che, pur non ponendosi in contrasto con il primo, lo integra, specificando alcuni profili relativi alla verifica in concreto della pericolosità, in tema di misure di prevenzione personali, la valutazione del requisito di attualità della pericolosità sociale deve essere effettuata per tutte le categorie dei soggetti indicati nell'art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011, che possono essere assoggettati a misure di prevenzione personali, con la conseguenza che, non essendo ammissibile una presunzione di pericolosità derivante esclusivamente dall'esito di un procedimento penale, è onere del giudice verificare in concreto la persistenza della pericolosità del proposto, specie nel caso in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca dell'accertamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione (Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016, Agui', Rv. 268215); ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, la presunzione di attualità della pericolosità sociale non è assoluta ed è destinata ad attenuarsi, facendo risorgere la necessità di una puntuale motivazione sul punto, nel caso in cui gli elementi rivelatori Of dell'inserimento del proposto nel sodalizio siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio (Sez. 6, n. 51666 del 11/11/2016, Rindone, Rv. 268087). Al riguardo, va rilevato che l'art. 6 del d.lgs. 159/2011, nel prevedere che la misura di prevenzione personale possa essere applicata nei confronti delle persone indicate al precedente art. 4 "quando siano pericolose per la sicurezza pubblica", richiede una verifica della pericolosità del proposto, che, essendo logicamente ulteriore rispetto alla appartenenza ad una delle categorie di pericolosità - generica o qualificata - indicate dall'art. 4, deve ritenersi avere ad oggetto l'attualità della stessa. Pertanto, va affermato il principio secondo cui, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attualità della pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale ovvero della disintegrazione del sodalizio stesso, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative (Sez. 2, n. 3809 del 15/01/2013, Castello, Rv. 254512; Sez. 5, n. 43490 del 18/03/2015, Nirta, Rv. 264927); tuttavia, la presunzione non è assoluta ed è destinata ad attenuarsi, facendo risorgere la necessità di una puntuale motivazione sull'attualità della pericolosità, quanto più gli elementi rivelatori dell'inserimento nel sodalizio siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio (Sez. 5, n. 1831 del 17/12/2015, dep. 2016, Mannina, Rv. 265863).
2.2. Al riguardo, va evidenziato che la valutazione della persistenza, dell'attualità, della pericolosità, all'esito dello stato di detenzione, deve avere ad oggetto la condotta del prevenuto, senza, tuttavia, che possa prescindersi dal tipo e dal grado di pericolosità ravvisata prima della sospensione della misura di prevenzione;
in altri termini, occorre accertare se, durante il periodo di sospensione dell'esecuzione, siano emersi elementi, concreti, e non meramente congetturali, dai quali desumere l'elisione della pericolosità del soggetto. Ebbene, allorquando la pericolosità derivi dall'appartenenza ad associazione mafiosa (c.d. pericolosità qualificata), i criteri per la valutazione della pericolosità sono i medesimi della fase c.d. genetica della misura di prevenzione, e devono soltanto essere riferiti all'attualità, senza che siano necessarie nuove o ulteriori manifestazioni di pericolosità, essendo sufficiente che non sia venuta meno l'appartenenza ad associazione mafiosa che costituisce il fondamento della pericolosità. A proposito dei criteri di giudizio della persistenza della pericolosità, del resto, è stato affermato che tale valutazione, sempre in presenza di un 4 apprezzabile intervallo temporale tra condotta accertata in sede penale e giudizio di pericolosità attuale, va operata in rapporto a tre indicatori -quantomeno- fondamentali: a) il livello di coinvolgimento dell'attuale proposto nelle pregresse attività del gruppo criminoso, essendo ben diversa la potenzialità criminale espressa da un soggetto "di vertice" rispetto a quella di chi ha posto in essere condotte di mero ausilio operativo o di episodica contiguità finalistica;
b) la tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa nonostante le mutevoli composizioni soggettive correlate ad azioni repressive da parte dell'autorità giudiziaria, posto che solo in detta ipotesi può ragionevolmente ipotizzarsi una nuova "attrazione" del soggetto nel circuito relazionale illecito;
c) l'avvenuta o meno manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise (in tal senso, Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Mondini, Rv. 260104, non massimata sul punto). Tanto premesso, legittimamente il decreto impugnato ha, nel rispetto dei principi richiamati, fondato la valutazione di attualità della pericolosità dell'odierno ricorrente sulla base dei fatti accertati con la sentenza di condanna per la partecipazione ad una associazione mafiosa operante in Marsala, con il ruolo, tutt'altro che marginale (come attestato dalla condanna alla pena di sei anni e sei mesi di reclusione), di controllo del territorio, gestione delle estorsioni e sorveglianza delle attività della criminalità comune, affinchè non interferissero con quelle del clan mafioso. Invero, non essendo emersa né una disintegrazione del sodalizio criminale, suscettibile di escludere una sua persistente capacità operativa, né un recesso dell'odierno ricorrente dal sodalizio, né, tanto meno, un coinvolgimento marginale nelle attività criminose dell'associazione, la Corte territoriale ha ribadito la valutazione di persistente pericolosità del De TA. Con riferimento alle doglianze proposte con riferimento alla asserita sottovalutazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, che ha concesso al De TA la liberazione anticipata e la detenzione domiciliare, va rammentato che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575), sicchè è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011), il caso di 5 motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato;
Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590). Nel caso di specie il vizio radicale di motivazione in realtà non si rinviene. Il decreto impugnato è corredato di motivazione adeguata, attinente alle questioni proposte con l'appello, e logicamente coerente, nel quadro di un ragionamento unitario, articolato in argomentazioni saldamente connesse sulla base di concetti razionalmente ordinati ed espressi. In ordine all'attualità della pericolosità, inoltre, il decreto impugnato ha fondato il proprio giudizio sullo stabile inserimento del De TA nella compagine associativa, rispetto alla quale non erano emersi segnali concreti di resipiscenza o di dissociazione, altresì evidenziando che il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'affidamento in prova ai servizi sociali formulando una valutazione di attualità della pericolosità del condannato. Non ricorre, quindi, in concreto un caso di motivazione inesistente o puramente apparente. Tanto premesso, devono pertanto ritenersi inammissibili le doglianze proposte, aventi ad oggetto la valutazione probatoria della consistenza indiziaria posta a fondamento del giudizio di pericolosità sociale e della sua attualità, risolvendosi le censure in una mera 'contestazione probatoria'. Del resto, la valutazione in concreto dell'attualità della pericolosità costituisce una questione di fatto, il cui accertamento esula dal controllo di legittimità (Sez. 6, n. 15107 del 17/12/2003, dep. 2004, Criaco, Rv. 229305).
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Sk 6 dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 19/01/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente PP Riccardi Aniello Nappi Giusque Riccard addi 03 MAG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cames Langue uisi 7