Sentenza 2 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/04/2003, n. 5040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5040 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
ee 66833 E NTE DA REGISTRAZIONE ATENSI DEL D.P.R. 26/4/1986REPUBBLICA ITALIANA . TAB ALL. B. N. 5 " MATERIA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Inter-Coutal 0504 0 /03 expebre los SEZIONE TRIBUTARIA Composte dagl Ill *** R.G.N. *21395/99 Dott. Enric DI PALMA Hel. Consigliere - Dott. Salvatore Cron.11257 Dott. Vittorio Consigliere RAGONESI Dott. Francesco Antonio GENOVESE Consigliere Rep. Dott. Achille MELONCELL Consigliere Ud. 07/06/02 no pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 66833 8 ricorso proposto da: MINISTERO DELLE TINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATC, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
TN OR;
intimato avvcrsc La sentenza 27. 83/98 die a Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 002 25/09/987 causa svo ta nella pubblica 524 udita la relazione della udienza del 07/06/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per ☐ ricorrente, 1'Avvocato dello Stato DE BELLIS, che ha chiesto l'accoglimento dei ricciSO: udito Ll F.M. in persona de ! Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI cho ha concluso Der 'accoglimento del ricorso. Ritonuto in fatto che con quattro avvisi di accertamerto an.4211000718-719-720 717 del 12 luglio 1991, notifica- ti ä GI OR ... Il cala 18 luglio 1391, l'ufticio distrettuale dello imposto direite di Pisa retti-icò le dichiarazioni dei redditi, presentate dal OR ai tini dell'applicazione dell'i.r.pe.f. e relative agli anni 1984-1987, recuperando dell'i.lo.r. a tassazione vario sonme, corrisposteg i nei predecti anni dalla Credilo Italiano S.p.a. senza previo assog- gettamento a ritenuta d'acconto, a titolo di contributo differenza canone di a fit c per trasferimento d'ufficio, ed irrogandogli le conseguent sanzioni pe- cuniarie per infedele dichiarazione;
- che, con quattro distinti ricorsi de] 9 settembre 1991 alia Commissione tributaria di 1° grado di Fisa, impugnó detti avvisi, chiedendcne EN 1'annullamento e deducendo, in particolare, la non as- soggettabilità ad imposizione delle prodotte indennità; - il quale che, in contradditorio con l'Ufficio instò per la roiezione del ricorso la Commissione adita, con decisione n. 30/01/93 del 22 maggio 1993, riuniti i ricorsi, ii accolse;
a seguito di appello dell'Ufficio cui re-che, sistette il contribuiente IN la Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n.83/09/98 del 25 selLembre 1998, confermò la decisione di primo grado, affermanco la natura non reddituale della predetta in- dennità; - cha avverso tale sen enza 11 Ministro delle Fi– nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico molive di censura;
- che GI OR, benché ritualmente intima to, non si è costiLcito, e ha svolto attività difensi- va. Considerato in diritto che, CON 'unico motivo (con cui deduce: del"Viclazione e falsa applicazione degli z=Lt.1 e 48 D. P. R. 597/1973 e degli artt.6, 46 e 48 de] D. P.R. 917/1985, art. 360 .3 c.p.c."), ii ricorrente critica la sentenza impugnat , sostenendo che sia nella vigenza del xi. P. R. П.597 del 1973, sia in quella del d. P. R. n. 917 del 1986, l'indennità di contributo differenza " canone affitto avrebbe natura redditua_e; che tale motivo à fondato infatti, costituisce costante orientamento di questa Corte (cfr.. e pluri- bcs, sen t. nn. 1842 del 2000 e 13482 del 2001), inle- gralmente condiviso dal Collegic, quello, secondo cui il rimborso, da parte del datore di lavoro, di parte del più consistente canone di locazione, che i dipen- dente debba pagare per acquisire il godimento di confa- cente alloggio - rimborso contractualmente previsto per i personalo delle aziende di credito in occasione del trasferimento ad altra sede costituisce, a differenza de 'indennità di trasferta, componente del reddito tassabile ai fini dell'applicazione dell'i.r.pe.f. per 1'intero ammontare, se ladente, come nella specie, ir period d'imposta anteriori al 1996; che, pertanto, la sentenza impugnata che si fonda su principio opposto a quello in questa sede ri- badilo deve essere annullata;
che, peraltro, la relativa causa può essere deci- nci merito, secondo il combinato disposto degii AD artt.62 comma 2 del d.lgs. n.546 de 1992 384 comma 1 secondo periodo cod. proc. civ., non essendo all'ovidenza necessari ulteriori accertamenti di falto, ne! senso deila reiezione dei ricorsi introduttivi del presente gindizio (cfr., supra, Ritenuto in fatto), posto che ii molivo di impugnazione si fondavo sulla non assoggetta- bilità ad imposizione della prede-ta indennità; NJ che sussistone giusti Fotivi per dichiarare COM- pensate per intero, tra le parti, lo spese della pre- sonte case e del precocente grado del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, Cassa la sentenza impugnata c, introduttividecidendo nel merito, respinge riccrs del presente giudizio. Compensa le spese. Così decia0 in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 7 giugno 2002 Presidente Il relatore ed estcnsore falvatoreBalvatore Di PalmaCalia Mar Enrico Alt eri DEPOSITATO IN CA US IL CANCELLIER Oggi. - 2. APR. 2003/ Osvaldo Ascaric IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio