Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 02/01/2026, n. 17
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza e nullità della notifica a società estinta

    La Corte ha ritenuto che la notifica fosse valida al ricorrente quale ex socio, in virtù del fenomeno successorio sui generis che vede i soci subentrare nei rapporti passivi non definiti. È stata altresì richiamata la normativa fiscale che estende gli effetti dell'estinzione decorsi cinque anni dalla cancellazione.

  • Rigettato
    Omesso contraddittorio preventivo

    La Corte ha escluso la necessità del contraddittorio preventivo, poiché le cartelle derivano da controlli automatizzati ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973, per i quali tale obbligo non sussiste. Non è richiesta nemmeno la comunicazione di irregolarità in caso di omessi o tardivi versamenti.

  • Rigettato
    Intervenuta decadenza ex art. 25 D.P.R. n. 602/1973

    La Corte ha ritenuto la notifica tempestiva, poiché le cartelle, relative all'anno d'imposta 2020 e scaturite da controllo automatizzato, dovevano essere notificate entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni, termine che scadeva il 31 dicembre 2024. La notifica è avvenuta il 25 novembre 2024.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione delle cartelle

    La Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente, poiché le cartelle indicano le partite di ruolo, l'anno d'imposta, il tipo di controllo automatizzato e i relativi importi. È stata altresì affermata la validità della motivazione per relationem, essendo sufficiente l'indicazione degli estremi degli atti presupposti.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 2495 c.c. e omessa notifica di avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto infondate tali censure, affermando che nel caso di riscossione di somme da controlli automatizzati non è richiesto un preventivo avviso di accertamento. La responsabilità dell'ex socio deriva direttamente dal fenomeno successorio.

  • Rigettato
    Intrasmissibilità delle sanzioni

    La Corte ha rigettato tale doglianza, richiamando la giurisprudenza che ammette la trasmissibilità delle sanzioni ai soci, nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, in coerenza con l'art. 2495 c.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 02/01/2026, n. 17
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 17
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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