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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 02/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
AG GI, Relatore
CHIANESE DORIANA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2640/2025 depositato il 26/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972024010221429000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972024012555527000 IRES-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12337/2025 depositato il 05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, Ricorrente_1 ha impugnato le cartelle di pagamento nn. 09720240125555270000 e 0972024010221429000, notificate in data 25 novembre 2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, aventi ad oggetto il recupero di IRES, IRAP e ritenute IRPEF per l'anno d'imposta 2020, scaturite da controlli automatizzati ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 delle dichiarazioni presentate dalla Società_1 S.r.l. in liquidazione.
Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, l'inesistenza e nullità della notifica delle cartelle a società estinta,
l'omesso contraddittorio preventivo, l'intervenuta decadenza ex art. 25 D.P.R. n. 602/1973, la carenza di motivazione delle cartelle, la violazione dell'art. 2495 c.c., nonché l'omessa notifica di un avviso di accertamento nei suoi confronti quale ex socio, chiedendo l'annullamento degli atti impugnati.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Roma 3, la quale ha contestato integralmente le deduzioni avversarie, evidenziando la piena legittimità delle cartelle impugnate, la correttezza della notifica al ricorrente in qualità di ex socio della società estinta, l'insussistenza della decadenza, la non necessità del contraddittorio preventivo in presenza di controllo automatizzato e la sufficiente motivazione degli atti, chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1. Sulla notifica delle cartelle e sull'estinzione della società
Le cartelle di pagamento impugnate risultano legittimamente notificate al ricorrente quale ex socio della Società_2 S.r.l., società estinta e proprietaria della Società_1 S.r.l. in liquidazione, a sua volta estinta.
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, l'estinzione della società di capitali determina un fenomeno successorio sui generis, in virtù del quale i soci subentrano nei rapporti passivi non definiti, rispondendone nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione. In tale contesto, è valida la notifica delle cartelle agli ex soci, anche senza l'emissione di nuovi atti intestati nominativamente agli stessi.
Trova inoltre applicazione l'art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014, secondo cui, ai soli fini fiscali,
l'estinzione della società produce effetti decorsi cinque anni dalla cancellazione, rendendo pienamente legittima l'attività di riscossione svolta dall'Agente nei confronti dei soggetti succeduti nei rapporti giuridici pendenti.
2. Sulla dedotta carenza di motivazione
L'eccezione è infondata.
Le cartelle di pagamento contengono l'indicazione delle partite di ruolo, dell'anno d'imposta, del controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 da cui scaturisce la pretesa e dei relativi importi.
L'obbligo di motivazione di cui all'art. 7 della L. n. 212/2000 riguarda gli atti dell'Amministrazione finanziaria e non quelli dell'Agente della riscossione;
in ogni caso, la motivazione per relationem è pienamente ammessa, essendo sufficiente l'indicazione degli estremi degli atti presupposti, senza necessità di allegazione integrale.
3. Sull'omesso contraddittorio preventivo
Le cartelle impugnate derivano da controlli automatizzati, fondati esclusivamente sui dati desumibili dalle dichiarazioni e dall'anagrafe tributaria.
In tali ipotesi non sussiste alcun obbligo di contraddittorio preventivo, come espressamente previsto dall'art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 e ribadito dall'art.
6-bis, comma 2, della L. n. 212/2000.
Neppure è richiesta la comunicazione di irregolarità quando l'iscrizione a ruolo deriva da omessi o tardivi versamenti, come nel caso di specie.
4. Sulla dedotta decadenza ex art. 25 D.P.R. n. 602/1973
L'eccezione è priva di fondamento.
Le cartelle, relative all'anno d'imposta 2020 e scaturite da controllo automatizzato, dovevano essere notificate entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni, termine che scadeva il 31 dicembre 2024.
La notifica avvenuta in data 25 novembre 2024 risulta pertanto tempestiva.
5. Sulla violazione dell'art. 2495 c.c. e sulla pretesa necessità di un avviso di accertamento
Le censure sono infondate.
Nel caso di riscossione di somme derivanti da controlli automatizzati, non è richiesto alcun preventivo avviso di accertamento.
La responsabilità dell'ex socio discende direttamente dal fenomeno successorio conseguente all'estinzione della società, come disciplinato dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza di legittimità.
6. Sulle sanzioni e sugli interessi
Non può essere accolta neppure la doglianza relativa alla pretesa intrasmissibilità delle sanzioni. La giurisprudenza più recente ha chiarito che, in caso di estinzione della società di capitali, i soci possono rispondere anche delle sanzioni tributarie, nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, in coerenza con l'art. 2495 c.c.
Alla luce di quanto sopra, tutte le censure sollevate dal ricorrente risultano infondante.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale 3 di Roma liquidate in complessivi € 800,00
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
AG GI, Relatore
CHIANESE DORIANA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2640/2025 depositato il 26/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972024010221429000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972024012555527000 IRES-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12337/2025 depositato il 05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, Ricorrente_1 ha impugnato le cartelle di pagamento nn. 09720240125555270000 e 0972024010221429000, notificate in data 25 novembre 2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, aventi ad oggetto il recupero di IRES, IRAP e ritenute IRPEF per l'anno d'imposta 2020, scaturite da controlli automatizzati ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 delle dichiarazioni presentate dalla Società_1 S.r.l. in liquidazione.
Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, l'inesistenza e nullità della notifica delle cartelle a società estinta,
l'omesso contraddittorio preventivo, l'intervenuta decadenza ex art. 25 D.P.R. n. 602/1973, la carenza di motivazione delle cartelle, la violazione dell'art. 2495 c.c., nonché l'omessa notifica di un avviso di accertamento nei suoi confronti quale ex socio, chiedendo l'annullamento degli atti impugnati.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Roma 3, la quale ha contestato integralmente le deduzioni avversarie, evidenziando la piena legittimità delle cartelle impugnate, la correttezza della notifica al ricorrente in qualità di ex socio della società estinta, l'insussistenza della decadenza, la non necessità del contraddittorio preventivo in presenza di controllo automatizzato e la sufficiente motivazione degli atti, chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1. Sulla notifica delle cartelle e sull'estinzione della società
Le cartelle di pagamento impugnate risultano legittimamente notificate al ricorrente quale ex socio della Società_2 S.r.l., società estinta e proprietaria della Società_1 S.r.l. in liquidazione, a sua volta estinta.
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, l'estinzione della società di capitali determina un fenomeno successorio sui generis, in virtù del quale i soci subentrano nei rapporti passivi non definiti, rispondendone nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione. In tale contesto, è valida la notifica delle cartelle agli ex soci, anche senza l'emissione di nuovi atti intestati nominativamente agli stessi.
Trova inoltre applicazione l'art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014, secondo cui, ai soli fini fiscali,
l'estinzione della società produce effetti decorsi cinque anni dalla cancellazione, rendendo pienamente legittima l'attività di riscossione svolta dall'Agente nei confronti dei soggetti succeduti nei rapporti giuridici pendenti.
2. Sulla dedotta carenza di motivazione
L'eccezione è infondata.
Le cartelle di pagamento contengono l'indicazione delle partite di ruolo, dell'anno d'imposta, del controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 da cui scaturisce la pretesa e dei relativi importi.
L'obbligo di motivazione di cui all'art. 7 della L. n. 212/2000 riguarda gli atti dell'Amministrazione finanziaria e non quelli dell'Agente della riscossione;
in ogni caso, la motivazione per relationem è pienamente ammessa, essendo sufficiente l'indicazione degli estremi degli atti presupposti, senza necessità di allegazione integrale.
3. Sull'omesso contraddittorio preventivo
Le cartelle impugnate derivano da controlli automatizzati, fondati esclusivamente sui dati desumibili dalle dichiarazioni e dall'anagrafe tributaria.
In tali ipotesi non sussiste alcun obbligo di contraddittorio preventivo, come espressamente previsto dall'art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 e ribadito dall'art.
6-bis, comma 2, della L. n. 212/2000.
Neppure è richiesta la comunicazione di irregolarità quando l'iscrizione a ruolo deriva da omessi o tardivi versamenti, come nel caso di specie.
4. Sulla dedotta decadenza ex art. 25 D.P.R. n. 602/1973
L'eccezione è priva di fondamento.
Le cartelle, relative all'anno d'imposta 2020 e scaturite da controllo automatizzato, dovevano essere notificate entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni, termine che scadeva il 31 dicembre 2024.
La notifica avvenuta in data 25 novembre 2024 risulta pertanto tempestiva.
5. Sulla violazione dell'art. 2495 c.c. e sulla pretesa necessità di un avviso di accertamento
Le censure sono infondate.
Nel caso di riscossione di somme derivanti da controlli automatizzati, non è richiesto alcun preventivo avviso di accertamento.
La responsabilità dell'ex socio discende direttamente dal fenomeno successorio conseguente all'estinzione della società, come disciplinato dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza di legittimità.
6. Sulle sanzioni e sugli interessi
Non può essere accolta neppure la doglianza relativa alla pretesa intrasmissibilità delle sanzioni. La giurisprudenza più recente ha chiarito che, in caso di estinzione della società di capitali, i soci possono rispondere anche delle sanzioni tributarie, nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, in coerenza con l'art. 2495 c.c.
Alla luce di quanto sopra, tutte le censure sollevate dal ricorrente risultano infondante.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale 3 di Roma liquidate in complessivi € 800,00