Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 12671
CASS
Sentenza 3 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 24, comma 1, D.lgs 159/2011

    La Corte ha ritenuto che, pur avendo escluso la sproporzione per l’anno 2006, il ricorrente avesse già ricevuto in retrocessione un importo di gran lunga superiore a quello dovuto. I criteri di calcolo adottati dai giudici di merito sono stati ritenuti effettivi e congrui, e la difesa ha espresso mero dissenso rispetto a tali criteri.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 24, comma 1, D.lgs 159/2011

    La Corte ha esaminato e disatteso gli argomenti delle difese, ritenendo che le doglianze concernenti le modalità di computo della sproporzione e di quantificazione degli importi da restituire non fossero utilmente scrutinabili in sede di legittimità, in quanto relative a profili tecnici e di quantificazione delle risorse illecite confiscate.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 24, comma 1, D.lgs 159/2011

    La Corte ha ritenuto che i rilievi inerenti le modalità di effettuazione del giudizio di sproporzione con riguardo ai beni di natura infungibile non costituissero profilo devoluto alla Corte d’Appello in sede di impugnazione. La motivazione fornita è stata ritenuta immune dalle dedotte violazioni di legge.

  • Rigettato
    Erronea interpretazione dell’art. 27, comma 6, D. lgs 159/2011

    La Corte ha affermato la continuità al principio secondo cui l’inefficacia della confisca per inosservanza del termine perentorio non preclude la rinnovazione del provvedimento ablativo, stante la natura endoprocessuale di tale termine e il carattere meramente formale del vizio. La questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata, anche in relazione alla violazione dell’art. 111 Cost. sotto il profilo dell’irragionevole durata, per cui è previsto un rimedio indennitario.

  • Inammissibile
    Rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE

    La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata ritenuta inammissibile in quanto la Direttiva 2014/42/UE non è pertinente rispetto alla confisca di prevenzione, che ha natura ripristinatoria e preventiva e non sanzionatoria, a differenza delle ipotesi di reato cui si riferisce la Direttiva.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 24, comma 1, D.lgs 159/2011

    La doglianza relativa alla mancata considerazione delle disponibilità proprie dell’interveniente per l’acquisto di beni nell’anno 2006 non era stata proposta dinanzi la Corte territoriale, con conseguente impossibilità di ravvisare il vizio di omessa motivazione.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 24, comma 1, D.lgs 159/2011

    Le censure sono state ritenute sovrapponibili a quelle svolte nell’interesse del AC TI e disattese dalla Corte d’Appello con argomenti che le difese non hanno puntualmente contestato.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 24, comma 1, D. lgs 159/2011

    La Corte ha fornito risposta alle obiezioni difensive intese al discrimine tra porzione illecita e lecita dell’incremento patrimoniale, rassegnando una motivazione immune dalle dedotte violazioni di legge. La censura relativa all’ascrizione al proposto di beni acquistati con lecite risorse dalla ricorrente non era stata proposta in impugnazione principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 12671
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12671
    Data del deposito : 3 aprile 2026

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