CASS
Sentenza 3 aprile 2026
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 12671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12671 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da AC TI n. a Canicattì il 30/11/1963 EN NC n. a Bagheria il 26/5/1963 avverso il decreto della Corte di Appello di Palermo in data 24/6/2025 visti gli atti, il decreto impugnato e i ricorsi;
udita la relazione del Cons. NA MA De TI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen.Nicola Lettieri, che ha concluso per la rimessione alle Sezioni Unite della questione relativa alla rinnovazione della confisca a seguito di declaratoria di inefficacia per decorso dei termini e, in subordine, per il rigetto dei ricorsi;
letta la memoria di replica a firma dei difensori RITENUTO IN FATTO 1.Con l’impugnato decreto la Corte di Appello di Palermo confermava il decreto del Tribunale di Palermo in data 25/3/2024 che aveva parzialmente accolto la richiesta di applicazione della misura di prevenzione della confisca dei beni intestati o comunque riconducibili a AC Penale Sent. Sez. 2 Num. 12671 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 19/03/2026 2 TI, previo sequestro degli stessi in via di urgenza. La richiesta era stata formulata a seguito della sentenza resa in data 3/2/2023 dalla Corte di Cassazione, che aveva annullato senza rinvio il decreto della Corte di Appello di Palermo del 18/2/2022, confermativo della misura di prevenzione reale nei confronti del AC, a seguito dell’accertato decorso del termine massimo previsto dall’art. 27, comma 6, d. lgs n. 159/2011 e della conseguente sopravvenuta inefficacia della confisca. 1.1 La Corte distrettuale disattendeva la richiesta di revoca del provvedimento genetico, confermando la possibilità di rieditare la misura di prevenzione patrimoniale a seguito della pronuncia d’inefficacia per decorso del termine di legge, sulla scorta della natura meramente formale ed endoprocessuale del vizio affermata dalla giurisprudenza di legittimità e dichiarava, altresì, manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 27,comma 6, d.lgs 159 per contrasto con gli artt. 3,41,42,111,117 della Carta Fondamentale ritenendo che nella comparazione tra la ragionevole durata del processo e i concorrenti, plurimi, interessi pubblicistici a raffronto dovesse darsi prevalenza a questi ultimi. Quindi il decreto impugnato, pur rettificando il giudizio di sperequazione con riguardo all’anno 2006, rigettava la richiesta di restituzione in ragione della già avvenuta retrocessione di importi di gran lunga superiori a quelli dovuti per la detta annualità; disattendeva, altresì, i rilievi difensivi relativi agli anni 2007-2012 e perveniva, in esito, alla conferma del provvedimento del Tribunale. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori del proposto TI AC, Avv.ti RI GR e FA ND, i quali hanno dedotto i motivi di seguito enunziati nei termini strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp.att. cod.proc.pen. 2.1 L’erronea interpretazione dell’art. 27, comma 6, D. lgs 159/2011 con riguardo al principio per cui la perdita di efficacia della confisca non impedisce l’instaurazione di un nuovo procedimento ai sensi dell’art. 20 del citato decreto. In via subordinata, l’illegittimità dell’art. 27,comma 6, D.lgs 159 ove interpretato nel senso sopradetto ovvero il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia Europea circa la compatibilità degli artt. 27, comma 6, e 20 D.lgs 159 con la normativa eurounitaria. I difensori deducono che la rinnovazione della misura patrimoniale a seguito di declaratoria d’inefficacia per decorso dei termini previsti dall’art. 27, comma 6, D. lgs 159 ha prodotto una durata irragionevole del procedimento applicativo della stessa. Contestano l’interpretazione fornita dai giudici territoriali del principio sancito all’art. 111 della Costituzione e le ragioni poste a base del rigetto della questione di costituzionalità prospettata, che fanno leva su un’errata lettura del dato normativo, negando le connotazioni ripristinatorie dell’inefficacia prevista dall’art. 27. Deducono in conseguenza che l’affermata reiterabilità della misura ablativa in ragione della natura endoprocedimentale del termine si pone in contrasto: -con l’art. 111 della Carta Fondamentale in quanto il giusto processo ne postula necessariamente una durata ragionevole e trova piena applicazione anche nel processo di prevenzione, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 24/2019; 3 -con l’art. 6 e con l’art. 1 Protocollo addizionale 1 CEDU che riconoscono il diritto di ogni persona all’esame equo, pubblico e contenuto in termini ragionevoli in relazione ad ogni attività giurisdizionale dello Stato e quindi anche con riguardo alle iniziative giudiziarie tese alla privazione o limitazione della proprietà privata, in ordine alle quali deve pervenirsi ad un giusto equilibrio tra le necessità dell’interesse generale e la salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo che risulti rispettoso anche del principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e scopi perseguiti. I difensori aggiungono che secondo i principi CEDU al fine del superamento del termine di ragionevole durata del processo rileva la sua durata complessiva a prescindere dalla conformità a sistema di una singola fase mentre viola l’art. 1 del Protocollo 1 lo stato di incertezza circa il destino dei beni causato dal protrarsi del procedimento ablativo;
- con gli artt. 3, 41,42 della Costituzione in quanto l’art. 27, comma 6, d. lgs 159 come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità limiterebbe in maniera irragionevole la libertà di iniziativa economica e il diritto di proprietà dei ricorrenti. I difensori, inoltre, nel sollecitare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, deducono che la Direttiva 2014/42/UE prevede che i beni “congelati” ma successivamente non confiscati debbano essere restituiti immediatamente all’avente diritto, con la conseguenza che nella specie risulterebbe illegittima la rinnovazione della misura patrimoniale dopo il primo annullamento. 2.2 La violazione dell’art. 24, comma 1, D.lgs 159/2011 con riguardo al rigetto della richiesta di revoca della confisca dei beni acquisitati nell’anno 2006. I difensori sostengono che la Corte di merito, pur avendo escluso la sproporzione tra redditi familiari e acquisti per l’anno 2006, ha ritenuto di non effettuare la restituzione dei beni lecitamente acquisiti al patrimonio in detta annualità sull’assunto della già avvenuta retrocessione dell’importo di euro 1.122.721,17, ampiamente superiore all’importo che si assume dovuto pari a 115.142,55 euro, senza considerare che a norma dell’art. 24, comma 1, dovevano essere restituiti tutti i beni che hanno lecitamente incrementato il patrimonio familiare nell’anno 2006. L’importo indicato nel decreto impugnato (comunque erroneamente determinato in misura sensibilmente inferiore a quello effettivo) misura la differenza tra disponibilità lecite e spese e rileva al fine di escludere la sproporzione mentre dovevano essere restituiti al proposto gli incrementi di valore dei prodotti finanziari acquistati nell’anno 2006 dal nucleo familiare, stimati, alla luce della memoria difensiva depositata in atti, nella misura di euro 354.944,18. 2.3 La violazione dell’art. 24, comma 1, D.lgs 159/2011 per avere il decreto impugnato rigettato la richiesta di revoca della confisca dell’incremento di valore dei prodotti finanziari acquistati negli anni 2010,2011,2012. I difensori deducono che in relazione alle dette annualità, a seguito dell’esclusione della sproporzione patrimoniale, è stata disposta la restituzione dei beni acquistati nel periodo, ivi compresi i titoli, ma non dell’incremento dei prodotti finanziari registratosi nel periodo in questione. Al riguardo aggiungono che, pur consapevoli delle correlate difficoltà di calcolo, 4 l’omessa pronuncia di restituzione degli importi dovuti per detta causale equivale ad una confisca disposta in violazione di legge. 2.4 La violazione dell’art. 24, comma 1, D.lgs 159/2011 per avere il decreto impugnato rigettato la richiesta di revoca della confisca dell’incremento dei prodotti finanziari acquistati con proventi leciti negli anni 2007,2008,2009. L’Avv. Ida Giganti, difensore e procuratore speciale dell’interveniente EN NC, ha dedotto: 3. Il primo motivo è di tenore identico a quello formulato nell’interesse del AC, illustrato sub 2.1 che integralmente si richiama. 3.1 La violazione dell’art. 24, comma 1, D.lgs 159/2011 per avere il decreto impugnato rigettato la richiesta di revoca della confisca dei beni acquistati nell’anno 2006 sebbene fossero stati acquisiti con disponibilità proprie dell’interveniente. Il difensore censura in termini sovrapponibili a quelli esposti sub 2.2. la decisione del provvedimento impugnato di omettere la restituzione dei beni acquistati nell’anno 2006, in relazione al quale era stata esclusa la sproporzione patrimoniale, aggiungendo che la Corte d’Appello ha del tutto omesso la motivazione rispetto alla specifica posizione della ricorrente sebbene la stessa fosse pacificamente titolare di redditi del tutto leciti nel periodo in considerazione. 3.2 La violazione dell’art. 24, comma 1, D.lgs 159/2011, avendo il decreto impugnato rigettato la richiesta di revoca della confisca dell’incremento di valore dei prodotti finanziari acquistati negli anni 2010,2011,2012. Le censure sono testualmente sovrapponibili a quelle svolte nell’interesse del Giachetto ed illustrate sub 2.3. 3.3 La violazione dell’art. 24, comma 1, D. lgs 159/2011 per avere il decreto impugnato rigettato la richiesta di revoca della confisca dei beni mobiliari infungibili acquistati con risorse lecite dal 2007 al 2009, omettendo del tutto di motivare sul punto. Il difensore deduce che il decreto impugnato ha confermato la confisca del saldo attivo di tutti i rapporti bancari e dei titoli mobiliari depositati nel dossier dell’interveniente senza illustrare i motivi per cui, pur avendo escluso la sperequazione per l’anno 2006, ha mantenuto la confisca senza disporre la restituzione dell’incremento del patrimonio della ricorrente maturato in ciascun anno, a prescindere dal saldo di sperequazione annuale. La Corte ha del tutto trascurato gli argomenti rassegnati nella memoria in atti con cui si segnalava che i titoli mobiliari confiscati sono prodotti finanziari che per giurisprudenza costante non possono essere considerati beni fungibili come il denaro e che pertanto dovevano essere sottoposti a verifica in ordine alla ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 24, comma 1. D.lgs 159. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo comune ad entrambi i ricorsi è infondato. Ritiene il Collegio debba darsi continuità al principio secondo cui in tema di misure di prevenzione patrimoniali l'inefficacia della confisca per l'inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 27, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non preclude, in assenza di una previsione espressa in tale senso, la rinnovazione del provvedimento ablativo caducato, stante la natura endoprocessuale di siffatto 5 termine e il carattere meramente formale del vizio (Sez. 6, n. 41735 del 26/06/2019, Verterano, Rv. 277197–01; nello stesso senso, Sez. 6, n. 18757 dell’1/4/2025, Catalano n. m.; in motivazione, Sez. 6, n. 17445 del 26/03/2024, Pellini, Rv. 286217 – 01; Sez. 6, n. 30752 del 11/04/2019, Cali', Rv. 276466 – 01; Sez. 1 n. 17803 del 28/1/2021, Giampà; sulla natura endoprocessuale del termine anche Sez. 1, n. 29327 del 03/05/2016, Spinelli, Rv. 267414 - 01). La uniformità del panorama giurisprudenziale, che non registra contrasti, attuali o potenziali, sullo specifico tema esclude i presupposti per la rimessione alle Sezioni Unite sollecitata dal Procuratore Generale. 1.1 La giurisprudenza di legittimità ha con costanza evidenziato (in proposito anche Sez. 6, n. 52774 del 10/11/2016, Masala, Rv. 268437; n. 27968 del 15/06/2016, Cossa Autodemolizioni, Rv. 267200) che il legislatore con l’art. 27, comma 6, d.lgs 159/2011 ha introdotto un termine perentorio di durata del giudizio di secondo grado, che replica la medesima regola dettata per il primo grado dall’art. 24, comma 2, prevedendo la perdita di efficacia del sequestro se il Tribunale “non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario”. Dalla relazione illustrativa al codice delle leggi antimafia emerge che attraverso le richiamate disposizioni si è inteso delimitare il tempo del procedimento di prevenzione attraverso una scansione funzionale a garantirne la speditezza, assistita da una sanzione di inefficacia, che trova giustificazione nel principio della ragionevole durata del procedimento e nell'esigenza di tutela effettiva dei diritti di proprietà e di iniziativa economica (in tal senso, Sez. 6, n. 27968/2016,cit.), che possono essere limitati nella prospettiva della loro funzione sociale (art. 42, comma 2, Cost.) e a garanzia delle esigenze di sicurezza ed utilità generale (art. 41, comma 2, Cost.), senza recare, tuttavia, un irragionevole pregiudizio alle persone che, a vario titolo, possono subire gli effetti negativi di un intervento in rem (così Cass. n. 30752/2019, cit.). Le richiamate decisioni, tuttavia, unanimemente riconoscono che, una volta caducato il provvedimento ablativo per omesso rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 27, comma 6, d.lgs. 159/2011, non è dato ravvisare alcuna preclusione processuale, né alcun impedimento di natura sostanziale, alla sua rinnovazione all'esito di una nuova e diversa procedura applicativa in ragione della natura endoprocedimentale dell’inefficacia, destinata a spiegare effetti invalidanti esclusivamente nell'ambito del procedimento in cui si è manifestato il superamento dei termini e non di quello eventualmente avviato ex novo, e della permanenza dei presupposti sostanziali della misura concernenti la qualifica soggettiva del proposto e il giudizio di sproporzione, non travolti dalla sanzione processuale dell’inefficacia del titolo. Si è, inoltre, evidenziato che “la pacifica natura di giudicato rebus sic stantibus in materia di prevenzione opera solo in presenza di decisioni di merito e sui medesimi fatti esaminati e non anche su decisioni caducatorie per ragioni processuali” (così Cass. n. 17445/2024, cit.). 2. La previsione di termini perentori in relazione al procedimento di prevenzione non è un istituto inedito dal momento che anche il legislatore del 1982, introducendo nel corpo della legge n. 575 del 1965 l'art.
2-ter, aveva disposto che “nel caso di indagini complesse il provvedimento 6 (di confisca) può essere emanato anche successivamente, ma non oltre un anno dalla data dell'avvenuto sequestro”. La giurisprudenza aveva precisato in proposito che la previsione di un limite temporale di efficacia del sequestro di beni di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, di cui all'art. 2 ter, terzo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575 costituiva non solo e non tanto il termine ultimo della efficacia della cautela, ma la condizione essenziale per la validità del successivo provvedimento di confisca (Sez. 1, n. 24 del 11/01/1988, Mole, Rv. 177604 – 01; Sez. 1, n. 218 del 31/01/1989, Stelitano, Rv. 180710 – 01; Sez. 6, n. 1612 del 16/04/1997, Foglia, Rv. 209764 - 01). 2.1 In detto contesto si pone l’intervento di Sez. U, n. 36 del 13/12/2000, dep. 2001, Madonia, Rv. 217666 – 01 così massimata: in tema di misure di prevenzione patrimoniale, il provvedimento che dispone la confisca dei beni di cui non sia stata dimostrata la legittima provenienza deve necessariamente essere preceduto dal sequestro, ed è invalido qualora sia stato emanato oltre il termine perentorio di cui all'art.
2-ter, comma terzo, l. 31 maggio 1965, n. 575, decorrente dalla data dell'avvenuto sequestro. In motivazione si legge che “la misura di prevenzione ha carattere strumentale, ha insita la provvisorietà, è finalizzata al contenimento della pericolosità sociale e quindi alla prevenzione di reati. È evidente, pertanto, l'affinità strutturale e sistematica con le misure cautelari per il comune carattere di strumentalità e di provvisorietà in quanto decisioni "allo stato degli atti" non immutabili…….La corretta conclusione che si trae in materia di prevenzione è l'inapplicabilità del principio dell'intangibilità della decisione, in quanto non può verificarsi una situazione di "cosa giudicata" in senso proprio. Sulla base di nuovi elementi di pericolosità ben può instaurarsi un nuovo, diverso procedimento di prevenzione, con conseguenti sequestro e confisca dei beni dell'indiziato, alla stregua di una nuova considerazione della situazione fattuale sotto entrambi i profili, personale e patrimoniale. Se, dunque, è legittima l'applicazione di una misura di prevenzione dopo un'altra misura applicata in precedenza i cui effetti si siano comunque esauriti, a maggior ragione può affermarsi che nessuna preclusione può verificarsi quando, come nel caso in esame, la decisione sia stata annullata solo per vizio formale, senza che residui un contenuto di merito. Pertanto, va affermato il principio che in tema di misure di prevenzione di natura patrimoniale nessuna preclusione deriva dall'avvenuto annullamento per vizi formali del decreto di confisca: è, quindi, legittima (in costanza di misura di prevenzione personale) l'instaurazione di una nuova procedura di sequestro e confisca degli stessi beni”. 2.2 Si tratta di considerazioni che, al netto del riferimento alla funzione accessoria della misura patrimoniale, pacificamente superata già con gli interventi normativi dei cc.dd pacchetti sicurezza degli anni 2008/2009, sono state largamente recepite dall’orientamento che sostiene la reiterabilità della misura patrimoniale dopo la declaratoria d’inefficacia della confisca e trova condivisibile fondamento nel rilievo che l'art. 24, comma 2, del codice antimafia propone negli stessi termini dell’abrogato 2-ter la formulazione della norma mentre l’estensione della previsione del termine anche per la fase dell’appello costituisce un novum del D. Lgs 159 che, con identità di ratio, dà puntuale attuazione alla legge delega del 13 agosto 2010, n. 136, il cui 7 art. 1, comma 3, prevede che “nell'esercizio della delega di cui al comma 1, previa ricognizione della normativa vigente in materia di misure di prevenzione, il Governo provvede altresì a coordinare e armonizzare in modo organico la medesima normativa, ... aggiornandola e modificandola secondo principi e criteri direttivi" successivamente enunciati. In particolare il legislatore in ordine al termine di cui si discute dettava il principio di cui al punto 8.2, che vincolava la legge delegata a prevedere che “il sequestro perda efficacia se non viene disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione del provvedimento di confisca, se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso». 2.3 Pare, invero, difficilmente revocabile in dubbio che l’art.
2-ter costituisca l’istituto cui il legislatore ha attinto per strutturare quelli vigenti, previsti dagli artt. 24, comma 2 e 27, comma 6, D. lgs 159, sicché i principi dettati da Sez. U. Madonia, pur in un assetto del sistema della prevenzione per molti versi modificato, costituiscono un ineludibile riferimento ermeneutico per saggiare la tenuta delle affermazioni poste a base della reiterabilità della misura patrimoniale caducata. 2.3.1 V’è da osservare, in proposito, che la natura precaria e cedevole tradizionalmente riconosciuta al c.d. “giudicato di prevenzione” e l’assenza di una specifica disposizione al riguardo, impedisce tuttora di riconoscere alle decisioni definitive in materia i caratteri propri della res iudicata e di farne discendere gli effetti tipici, primi tra tutti quelli del divieto di un secondo giudizio. Questa Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, nel dirimere il contrasto circa il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al fine di far valere il difetto originario dei presupposti della misura, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, individuato nella revocazione di cui all'art. 28, comma 2, del d.lgs. citato (Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474 - 01), ha affermato che l’idea di un giudicato di prevenzione “debole”, ovvero di una stabilità delle decisioni rebus sic stantibus, può essere nell’attuale assetto ordinamentale predicata limitatamente alle misure di prevenzione personali, alla luce del dettato dell’art. 11 del d.lgs. n. 159 del 2011, non anche a quelle patrimoniali giacché l’istituto della revocazione, per quanto emerge dalla relazione di accompagnamento al d. lgs 159, risponde alla finalità di assicurare al provvedimento reale ablatorio un connotato di irreversibilità, funzionale ad assicurare stabilità alla definitiva acquisizione del bene al patrimonio dello Stato. Tuttavia, le Sezioni Unite Fiorentino hanno chiarito che le varie ipotesi elencate dall’art. 28, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 presuppongono l’esistenza di un difetto originario dei presupposti della confisca, restando così estranee “all’ambito di operatività dell’istituto patologie diverse da quelle riconducibili al genus indicato, quali, ad esempio, quelle afferenti all’iter procedimentale che ha condotto all’adozione del provvedimento ablatorio”. Inoltre deve osservarsi che, alla stregua delle indicazioni dell’organo della nomofilachia, il giudicato in materia di prevenzione reale è destinato a operare solo in presenza di decisioni di 8 merito e sui medesimi fatti esaminati e non anche su decisioni caducatorie per ragioni processuali (Cass. n. 17445/2024, cit.). Infatti la sanzione dell’inefficacia che consegue alla violazione del termine perentorio di cui all’art. 27, comma 6, D.lgs 159 produce esiti invalidanti solo sul provvedimento ablativo senza intaccarne i presupposti e costituisce uno strumento di natura squisitamente processuale che non vizia il merito degli accertamenti sulla pericolosità dei beni confiscati. La restitutio in integrum che consegue alla declaratoria di inefficacia (che per espressa previsione normativa può avvenire anche per equivalente ai sensi dell’art. 46) attinge l’esito proprio della sanzione senza, tuttavia, elidere l’interesse dello Stato alla eliminazione dal circuito economico-finanziario di beni di già accertata provenienza illecita, sopportando il rischio che nelle more se ne realizzi la sottrazione o la dispersione. I peculiari caratteri dell’inefficacia giustificano l’affinità strutturale e sistematica rilevata da Sez.U. Madonia con le misure cautelari, costantemente affermata anche dalla giurisprudenza successiva che ha evidenziato che la situazione processuale conseguente alla caducazione della misura di prevenzione patrimoniale per omesso rispetto del termine perentorio si appalesa in tutto assimilabile a quella della perdita di efficacia della misura cautelare per meri motivi formali. 3. E’ pacifica nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione che la confisca di prevenzione non ha finalità sanzionatorie ma risponde al fine “di sottrarre il bene al circuito economico originario, recuperandolo anche presso gli aventi causa a titolo universale, in caso di morte del soggetto pericoloso”, poiché, pur con il “definitivo sganciamento della misura di prevenzione patrimoniale dalla condizione di attualità della pericolosità sociale”, il presupposto ineludibile per l'applicazione della misura patrimoniale “[...] continua ad essere la pericolosità del soggetto inciso, ossia la sua riconducibilità ad una delle categorie soggettive previste dalla normativa di settore ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione” (Sez. U, n. 4880 del 2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262602). La sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 27 febbraio 2019 ha sottolineato l'estraneità della confisca di prevenzione allo statuto costituzionale e convenzionale delle pene, evidenziando che l'ablazione costituisce non già una sanzione, quanto piuttosto la naturale conseguenza dell'illecita acquisizione dei beni che ne formano oggetto, individuandone le fonti di tutela nelle disposizioni di cui agli artt. 41 e 42 Cost. e nell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU in tema di protezione della proprietà, e rimarcando il carattere ripristinatorio dell'ablazione patrimoniale in quanto tendente a eliminare dal circuito criminale i beni illecitamente acquisiti, destinandoli a finalità di pubblico interesse. Anche la giurisprudenza della CEDU è da tempo nel senso dell’esclusione della natura sostanzialmente penale della confisca di prevenzione: la recente decisione della Corte Edu, 21/06/2025, Garofalo c. Italia, ha confermato che la confisca di prevenzione non ha natura sanzionatoria, ma ripristinatoria rispetto all'illecito ed ingiustificato arricchimento realizzato dal proposto nel periodo di pericolosità di talché la misura non è ricompresa nella sfera di operatività dell'art. 7 CEDU, né, con riguardo alla stessa operano le garanzie della presunzione di innocenza di cui all'art. 6, par. 2, CEDU e del ne bis in idem di cui all'art. 4 Prot. 7 CEDU. Si tratta, dunque, 9 di un'azione civile in rem finalizzata al recupero di beni illegittimamente accumulati dal loro titolare e sottesa da una ratio "compensatoria e preventiva" (Corte EDU, 12/05/2015, ID e altri c. Georgia). 3.2 La Corte Costituzionale nella sentenza n. 24/2019 ha, nondimeno, riconosciuto che il sequestro e la confisca di prevenzione sono suscettibili di incidere profondamente sui diritti di proprietà e di iniziativa economica ragion per cui dette misure soggiacciono alle “garanzie cui la Costituzione e la stessa CEDU subordinano la legittimità di qualsiasi restrizione ai diritti in questione, tra cui - segnatamente a) la sua previsione attraverso una legge (artt. 41 e 42 Cost.) che possa consentire ai propri destinatari, in conformità alla costante giurisprudenza della Corte EDU sui requisiti di qualità della "base legale" della restrizione, di prevedere la futura possibile applicazione di tali misure (art. 1 Prot. addiz. CEDU); b) l'essere la restrizione "necessaria" rispetto ai legittimi obiettivi perseguiti (art. 1 Prot. addiz. CEDU), e pertanto proporzionata rispetto a tali obiettivi, ciò che rappresenta un requisito di sistema anche nell'ordinamento costituzionale italiano per ogni misura della pubblica autorità che incide sui diritti dell'individuo, alla luce dell'art. 3 Cost.; nonché c) la necessità che la sua applicazione sia disposta in esito a un procedimento che - pur non dovendo necessariamente conformarsi ai principi che la Costituzione e il diritto convenzionale dettano specificamente per il processo penale - deve tuttavia rispettare i canoni generali di ogni "giusto" processo garantito dalla legge (artt. 111, primo, secondo e sesto comma, Cost., e 6 CEDU, nel suo "volet civil"), assicurando in particolare la piena tutela al diritto di difesa (art. 24 Cost.) di colui nei cui confronti la misura sia richiesta”. 3.3 I ricorrenti lamentano che per effetto dell’interpretazione dell’art. 27, comma 6. D. lgs 159/2011 nel senso della reiterabilità della misura patrimoniale in esito alla declaratoria di inefficacia si produrrebbe l’effetto di una irragionevole protrazione del procedimento con conseguente violazione del giusto processo (art. 111) con specifico riguardo alla sua durata nonché degli artt. 41 e 42 della Carta e degli artt. 6, par. 1 e 1 Prot. 1 Cedu in conseguenza dell’ingiustificata, prolungata compressione dei diritti di proprietà e di iniziativa economica. La questione è manifestamente infondata. Anche a voler trascurare i profili relativi alla rilevanza, connessi alla constatazione che all’applicazione del contestato principio non si ricollega in senso necessitato il superamento dei termini ragionevoli, che costituisce patologia del processo e non effetto tipico dell’applicazione della disposizione sospettata di illegittimità, deve osservarsi che il legislatore con la legge 89 del 2001 ha delineato “una disciplina legale dei termini entro cui il giudizio deve reputarsi rispettoso del principio della ragionevole durata del processo, enunciato dall'art. 111, secondo comma, Cost. e dall'art. 6, paragrafo 1, della CEDU” (Corte Cost. 36/2016), apprestando un rimedio indennitario che concerne non solo il profilo del danno morale ma anche del pregiudizio patrimoniale ove ne sia data prova secondo i canoni propri del processo civile (Cass. civ. Sez. 2, 15/05/2018, n. 11829, Rv. 648497 – 01; Cass. civ. Sez. 6, 24/09/2021, n. 25960, Rv. 662295 – 01). Si tratta di rimedio esperibile anche in corso di causa quando risulti spirato il termine di ragionevole durata previsto dalla L.89, come stabilito dal Giudice delle leggi con la sentenza 88/2018. 10 I ricorrenti prospettano, dunque, una situazione patologica presumibilmente connessa a inefficienze di sistema e non conseguente al dettato normativo, cui non è direttamente e necessariamente collegabile l’effetto denunciato (in tal senso, Corte Cost. ord. n. 137 del 2002; ord. 50 del 2001) ovvero “mere situazioni di fatto” che non possono costituire unico fondamento dell’incidente di costituzionalità. Va debitamente evidenziato che la violazione dell’art. 111 Cost. sotto il profilo dell’irragionevole durata costituisce, nella prospettazione dei ricorrenti, il caposaldo delle ulteriori violazioni, di carattere derivato, dei parametri costituzionali e convenzionali riguardanti il diritto di proprietà e di iniziativa economica, conseguenzialmente attinti da analogo giudizio di manifesta infondatezza. Con riguardo alla denunziata eccessiva compressione del diritto di proprietà non pare ultroneo richiamare Corte Cost. 24/2019 che nell’escludere la natura sanzionatoria della confisca di prevenzione ha testualmente richiamato la pronuncia a Sez. U. Spinelli, evidenziando che l’ablazione costituisce la naturale conseguenza della illecita acquisizione dei beni, la quale determina un vizio genetico nella costituzione dello stesso diritto di proprietà in capo a chi ne abbia acquisito la materiale disponibilità, risultando “sin troppo ovvio che la funzione sociale della proprietà privata possa essere assolta solo all'indeclinabile condizione che il suo acquisto sia conforme alle regole dell'ordinamento giuridico. Non può, dunque, ritenersi compatibile con quella funzione l'acquisizione di beni contra legem, sicché nei confronti dell'ordinamento statuale non è mai opponibile un acquisto inficiato da illecite modalità” (Cass., sez. un., n. 4880 del 2015, Spinelli). 3.4 Ad esiti di inammissibilità deve pervenirsi con riguardo alla subordinata e concorrente richiesta di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE dinanzi alla Corte di Giustizia Europea. I difensori sostengono che il rinvio sarebbe imposto dalla necessità di chiarire la compatibilità della norma di cui all’art. 27, comma 6, D.lgs 159/2011 con l’art. 8, comma 5, della direttiva 2014/42/UE in tema di congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato, che impone l’obbligo di immediata restituzione dei beni congelati ma non successivamente confiscati alle condizioni stabilite dal diritto nazionale. 3.4.1 La Cassazione, che ha dato attuazione alle raccomandazioni della Corte europea circa le corrette modalità di utilizzo dello strumento in questione, ha chiarito che il rinvio pregiudiziale ha la funzione di verificare la legittimità di una legge nazionale o di un atto amministrativo o di una prassi amministrativa rispetto al diritto dell'Unione Europea e non è, invece, finalizzato a ottenere un parere su questioni generali od ipotetiche, essendo deputato a risolvere una controversia effettiva ed attuale, fondata sulla rilevanza della questione pregiudiziale. Ne consegue che se la normativa interna sia pienamente rispettosa dei diritti fondamentali della persona, quali risultanti dalla evoluzione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo e recepiti dal Trattato sull'Unione Europea, il giudice, effettuato tale confronto, non è obbligato a disporre il rinvio solo perchè proveniente da istanza di parte (Cass civ., Sez. 3, 21/06/2011, n. 13603, Rv. 618393 - 01). 11 Dalla formulazione dell’art.267 TFUE emerge che la decisione pregiudiziale deve essere “necessaria” al fine di consentire al giudice del rinvio di “emanare la sua sentenza” nella causa della quale è investito sicché deve ravvisarsi, tra la controversia pendente innanzi al giudice nazionale e le disposizioni del diritto dell’Unione di cui è chiesta l’interpretazione, un collegamento tale per cui detta interpretazione risponde ad una necessità oggettiva ai fini della decisione che dev’essere adottata dal giudice del rinvio (CGUE, 10 dicembre 2020, C-220/20). 3.4.2 Nella specie la direttiva 2014/42/UE, recepita nell’ordinamento interno dal decreto lgs 202 del 29/10/2016, aveva l’espresso fine di armonizzare le legislazioni nazionali dotandole delle norme minime relative al congelamento e alla confisca dei beni in materia penale, promuovendo altresì il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di confisca, indispensabile per il rafforzamento di uno strumento particolarmente efficace nella lotta alla criminalità organizzata. La direttiva è quindi relativa ad ipotesi di reato in relazione alle quali l’ordinamento, in ossequio all’obbligo di conformazione, è intervenuto con il decreto lgs cennato, integrando gli strumenti ablativi in gran parte già previsti. L’ambito della direttiva rende evidente la non pertinenza della stessa rispetto al diverso istituto della confisca di prevenzione, di cui la giurisprudenza anche sovranazionale nega la natura sanzionatoria in favore della funzione ripristinatoria e preventiva. Questa Corte, inoltre, ha già in altre occasioni precisato che la confisca di prevenzione, di cui all'art.
3-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, laddove consente di sottrarre alla disponibilità del proposto e dei terzi beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, non si pone in contrasto con la Direttiva 2014/42/CE del 3 aprile 2014, che, al fine di armonizzare le legislazioni nazionali, ha introdotto soltanto una disciplina minima della confisca, riconoscendo ai singoli Stati membri la possibilità di prevedere strumenti più estesi ed incisivi sul fronte del contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata (Sez. 1, n. 11666 del 22/01/2020, Cascio, Rv. 278812 – 02;Sez. 2, n. 49772 del 17/10/2018, Italfondiario S.P.A., Rv. 275512 - 02). 4. In via di premessa all’esame dei restanti motivi deve richiamarsi il perimetro dello scrutinio di legittimità in tema di prevenzione, limitato alla sola violazione di legge. Questa Corte ha reiteratamente affermato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge;
ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 – 01; sulla nozione di violazione di legge anche Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01). 4.1 Il secondo motivo proposto dai ricorrenti censura il rigetto della richiesta di revoca della confisca dei beni acquistati nell’anno 2006, annualità in relazione alla quale è stata esclusa la sproporzione. La Corte d’Appello ha fornito effettiva e congrua risposta ai rilievi difensivi alle pag. 11 e seguenti, accogliendo le deduzioni in punto di assenza di sperequazione per l’anno in 12 esame sulla scorta della ricomprensione tra le poste attive del AC, alla data del 31/12/2005, anche delle somme già restituitegli in quanto lecitamente acquisite al suo patrimonio, affermando, tuttavia, l’impossibilità di riconoscere al ricorrente il diritto alla restituzione di ulteriori somme di danaro, avendo il predetto già avuto in retrocessione un importo di gran lunga superiore a quello dovuto, sulla base del computo esposto alle pagg. 13 e 14. La difesa contesta siffatta conclusione adducendo la violazione dell’art. 24 sebbene nella specie la Corte territoriale abbia riconosciuto il diritto alla restituzione i cui effetti risultano, nondimeno, sterilizzati dalla già conseguita reintegrazione per importi maggiori rispetto a quelli spettanti. Quanto alla dedotta necessità che la restituzione involga gli incrementi di valore dei prodotti finanziari acquistati nell’anno va evidenziato che già il decreto del Tribunale (pag. 51) aveva sottolineato in guisa di premessa alle modalità di stima della sproporzione e con specifico riguardo ai saldi negativi dei singoli anni che gli stessi coincidono “ con la corrispondente quota di patrimonio finanziario accumulato dal proposto, in considerazione del fatto che dal 2006 al 2009, quali anni in cui questo Tribunale ha ritenuto sussistente la sperequazione…..gli unici acquisti effettuati dal proposto e dal suo nucleo familiare hanno avuto ad oggetto prodotti finanziari, il cui saldo è stato rinvenuto all’atto del sequestro sui rispettivi conti”. La difesa sotto l’egida della violazione di legge esprime mero dissenso rispetto ai criteri adottati dai giudici di merito per il computo degli importi oggetto di ablazione in relazione all’anno 2006, in presenza di una motivazione effettiva ed esente dalle denunziate violazioni che a pag. 15 ha, altresì, opportunamente richiamato i limiti della devoluzione effettuata con l’atto di impugnazione quale necessario perimetro della decisione. Con specifico riguardo alle censure svolte dalla ricorrente EN circa la mancata considerazione delle disponibilità proprie dell’interveniente alla base dell’acquisto di beni nell’anno 2006, erroneamente ricondotti al proposto, deve rilevarsi che si tratta di doglianza non proposta dinanzi la Corte territoriale alla luce della sintesi delle impugnazioni effettuata a pag. 4 del decreto, che la ricorrente aveva l’onere di contestare ove imprecisa o lacunosa, con la conseguenza che non è ravvisabile il vizio di omessa motivazione sul punto, l’unico vizio astrattamente rilevabile e, peraltro, neppure denunciato dalla difesa della ricorrente. 4.2 Il terzo motivo comune ad entrambi i ricorrenti lamenta la mancata revoca della confisca in relazione all’incremento di valore dei prodotti finanziari acquistati negli anni 2010-2012 in relazione ai quali è stata esclusa la sproporzione. Si tratta di censure che la Corte d’Appello ha scrutinato (pagg. 15-17) e disatteso con argomenti con cui le difese non si rapportano puntualmente, riproponendole in questa sede in termini largamente sovrapponibili a quelli già spesi a sostegno del secondo motivo. V’ è da osservare al riguardo che le doglianze concernenti le modalità di computo della sproporzione e di quantificazione degli importi da restituire per le annualità in cui detta condizione è stata esclusa hanno diffusamente impegnato il Tribunale che a pag. 45 ha dato conto in termini analitici delle questioni sollevate dai difensori, fornendo esauriente illustrazione dei criteri di calcolo adottati e delle ragioni alla base del rigetto della 13 diversa metodologia propugnata dai ricorrenti. La Corte territoriale ha fatto proprie le considerazioni del primo giudice, illustrando a pag. 17 le ragioni della mancata condivisione delle censure difensive. I ricorrenti, lungi dal contestare i presupposti dell’ablazione e l’oggetto, lamentano asserite incongruenze e inadeguatezze del percorso tecnico, sostenuto da un’elaborazione peritale maturata in contraddittorio, che ha condotto alla quantificazione delle risorse illecite confiscate ovvero profili non utilmente scrutinabili in questa sede. 4.3 Con riguardo al quarto motivo che lamenta la mancata restituzione dei prodotti finanziari acquistati con proventi leciti negli anni 2007/2008/2009, i rilievi inerenti le modalità di effettuazione del giudizio di sproporzione con riguardo ai beni di natura infungibile costituiscono profilo non devoluto alla Corte d’Appello in sede di impugnazione, sul quale pertanto la stessa non era tenuta a pronunciare. Va, infatti, ribadito con specifico riguardo alle censure svolte dalla difesa dell’EN circa l’ascrizione al proposto di cespiti mobiliari che si assumono acquistati con lecite risorse dalla ricorrente, moglie del AC, che la censura, omessa nell’impugnazione principale, non poteva essere introdotta, con indebita estensione del giudizio d’appello, con la memoria depositata il 20/3/2025. Per il resto il decreto impugnato ha fornito risposta (pag. 18) alle obiezioni difensive intese al discrimine, nell’ambito del complessivo incremento del patrimonio in relazione alle annualità segnate da sperequazione, tra porzione illecita e lecita della stessa, in base alle fonti che l’hanno generata, rassegnando una motivazione immune dalle dedotte violazioni di legge. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi, nel complesso infondati, devono essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 19 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NA MA De TI AN TO
udita la relazione del Cons. NA MA De TI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen.Nicola Lettieri, che ha concluso per la rimessione alle Sezioni Unite della questione relativa alla rinnovazione della confisca a seguito di declaratoria di inefficacia per decorso dei termini e, in subordine, per il rigetto dei ricorsi;
letta la memoria di replica a firma dei difensori RITENUTO IN FATTO 1.Con l’impugnato decreto la Corte di Appello di Palermo confermava il decreto del Tribunale di Palermo in data 25/3/2024 che aveva parzialmente accolto la richiesta di applicazione della misura di prevenzione della confisca dei beni intestati o comunque riconducibili a AC Penale Sent. Sez. 2 Num. 12671 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 19/03/2026 2 TI, previo sequestro degli stessi in via di urgenza. La richiesta era stata formulata a seguito della sentenza resa in data 3/2/2023 dalla Corte di Cassazione, che aveva annullato senza rinvio il decreto della Corte di Appello di Palermo del 18/2/2022, confermativo della misura di prevenzione reale nei confronti del AC, a seguito dell’accertato decorso del termine massimo previsto dall’art. 27, comma 6, d. lgs n. 159/2011 e della conseguente sopravvenuta inefficacia della confisca. 1.1 La Corte distrettuale disattendeva la richiesta di revoca del provvedimento genetico, confermando la possibilità di rieditare la misura di prevenzione patrimoniale a seguito della pronuncia d’inefficacia per decorso del termine di legge, sulla scorta della natura meramente formale ed endoprocessuale del vizio affermata dalla giurisprudenza di legittimità e dichiarava, altresì, manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 27,comma 6, d.lgs 159 per contrasto con gli artt. 3,41,42,111,117 della Carta Fondamentale ritenendo che nella comparazione tra la ragionevole durata del processo e i concorrenti, plurimi, interessi pubblicistici a raffronto dovesse darsi prevalenza a questi ultimi. Quindi il decreto impugnato, pur rettificando il giudizio di sperequazione con riguardo all’anno 2006, rigettava la richiesta di restituzione in ragione della già avvenuta retrocessione di importi di gran lunga superiori a quelli dovuti per la detta annualità; disattendeva, altresì, i rilievi difensivi relativi agli anni 2007-2012 e perveniva, in esito, alla conferma del provvedimento del Tribunale. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori del proposto TI AC, Avv.ti RI GR e FA ND, i quali hanno dedotto i motivi di seguito enunziati nei termini strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp.att. cod.proc.pen. 2.1 L’erronea interpretazione dell’art. 27, comma 6, D. lgs 159/2011 con riguardo al principio per cui la perdita di efficacia della confisca non impedisce l’instaurazione di un nuovo procedimento ai sensi dell’art. 20 del citato decreto. In via subordinata, l’illegittimità dell’art. 27,comma 6, D.lgs 159 ove interpretato nel senso sopradetto ovvero il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia Europea circa la compatibilità degli artt. 27, comma 6, e 20 D.lgs 159 con la normativa eurounitaria. I difensori deducono che la rinnovazione della misura patrimoniale a seguito di declaratoria d’inefficacia per decorso dei termini previsti dall’art. 27, comma 6, D. lgs 159 ha prodotto una durata irragionevole del procedimento applicativo della stessa. Contestano l’interpretazione fornita dai giudici territoriali del principio sancito all’art. 111 della Costituzione e le ragioni poste a base del rigetto della questione di costituzionalità prospettata, che fanno leva su un’errata lettura del dato normativo, negando le connotazioni ripristinatorie dell’inefficacia prevista dall’art. 27. Deducono in conseguenza che l’affermata reiterabilità della misura ablativa in ragione della natura endoprocedimentale del termine si pone in contrasto: -con l’art. 111 della Carta Fondamentale in quanto il giusto processo ne postula necessariamente una durata ragionevole e trova piena applicazione anche nel processo di prevenzione, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 24/2019; 3 -con l’art. 6 e con l’art. 1 Protocollo addizionale 1 CEDU che riconoscono il diritto di ogni persona all’esame equo, pubblico e contenuto in termini ragionevoli in relazione ad ogni attività giurisdizionale dello Stato e quindi anche con riguardo alle iniziative giudiziarie tese alla privazione o limitazione della proprietà privata, in ordine alle quali deve pervenirsi ad un giusto equilibrio tra le necessità dell’interesse generale e la salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo che risulti rispettoso anche del principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e scopi perseguiti. I difensori aggiungono che secondo i principi CEDU al fine del superamento del termine di ragionevole durata del processo rileva la sua durata complessiva a prescindere dalla conformità a sistema di una singola fase mentre viola l’art. 1 del Protocollo 1 lo stato di incertezza circa il destino dei beni causato dal protrarsi del procedimento ablativo;
- con gli artt. 3, 41,42 della Costituzione in quanto l’art. 27, comma 6, d. lgs 159 come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità limiterebbe in maniera irragionevole la libertà di iniziativa economica e il diritto di proprietà dei ricorrenti. I difensori, inoltre, nel sollecitare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, deducono che la Direttiva 2014/42/UE prevede che i beni “congelati” ma successivamente non confiscati debbano essere restituiti immediatamente all’avente diritto, con la conseguenza che nella specie risulterebbe illegittima la rinnovazione della misura patrimoniale dopo il primo annullamento. 2.2 La violazione dell’art. 24, comma 1, D.lgs 159/2011 con riguardo al rigetto della richiesta di revoca della confisca dei beni acquisitati nell’anno 2006. I difensori sostengono che la Corte di merito, pur avendo escluso la sproporzione tra redditi familiari e acquisti per l’anno 2006, ha ritenuto di non effettuare la restituzione dei beni lecitamente acquisiti al patrimonio in detta annualità sull’assunto della già avvenuta retrocessione dell’importo di euro 1.122.721,17, ampiamente superiore all’importo che si assume dovuto pari a 115.142,55 euro, senza considerare che a norma dell’art. 24, comma 1, dovevano essere restituiti tutti i beni che hanno lecitamente incrementato il patrimonio familiare nell’anno 2006. L’importo indicato nel decreto impugnato (comunque erroneamente determinato in misura sensibilmente inferiore a quello effettivo) misura la differenza tra disponibilità lecite e spese e rileva al fine di escludere la sproporzione mentre dovevano essere restituiti al proposto gli incrementi di valore dei prodotti finanziari acquistati nell’anno 2006 dal nucleo familiare, stimati, alla luce della memoria difensiva depositata in atti, nella misura di euro 354.944,18. 2.3 La violazione dell’art. 24, comma 1, D.lgs 159/2011 per avere il decreto impugnato rigettato la richiesta di revoca della confisca dell’incremento di valore dei prodotti finanziari acquistati negli anni 2010,2011,2012. I difensori deducono che in relazione alle dette annualità, a seguito dell’esclusione della sproporzione patrimoniale, è stata disposta la restituzione dei beni acquistati nel periodo, ivi compresi i titoli, ma non dell’incremento dei prodotti finanziari registratosi nel periodo in questione. Al riguardo aggiungono che, pur consapevoli delle correlate difficoltà di calcolo, 4 l’omessa pronuncia di restituzione degli importi dovuti per detta causale equivale ad una confisca disposta in violazione di legge. 2.4 La violazione dell’art. 24, comma 1, D.lgs 159/2011 per avere il decreto impugnato rigettato la richiesta di revoca della confisca dell’incremento dei prodotti finanziari acquistati con proventi leciti negli anni 2007,2008,2009. L’Avv. Ida Giganti, difensore e procuratore speciale dell’interveniente EN NC, ha dedotto: 3. Il primo motivo è di tenore identico a quello formulato nell’interesse del AC, illustrato sub 2.1 che integralmente si richiama. 3.1 La violazione dell’art. 24, comma 1, D.lgs 159/2011 per avere il decreto impugnato rigettato la richiesta di revoca della confisca dei beni acquistati nell’anno 2006 sebbene fossero stati acquisiti con disponibilità proprie dell’interveniente. Il difensore censura in termini sovrapponibili a quelli esposti sub 2.2. la decisione del provvedimento impugnato di omettere la restituzione dei beni acquistati nell’anno 2006, in relazione al quale era stata esclusa la sproporzione patrimoniale, aggiungendo che la Corte d’Appello ha del tutto omesso la motivazione rispetto alla specifica posizione della ricorrente sebbene la stessa fosse pacificamente titolare di redditi del tutto leciti nel periodo in considerazione. 3.2 La violazione dell’art. 24, comma 1, D.lgs 159/2011, avendo il decreto impugnato rigettato la richiesta di revoca della confisca dell’incremento di valore dei prodotti finanziari acquistati negli anni 2010,2011,2012. Le censure sono testualmente sovrapponibili a quelle svolte nell’interesse del Giachetto ed illustrate sub 2.3. 3.3 La violazione dell’art. 24, comma 1, D. lgs 159/2011 per avere il decreto impugnato rigettato la richiesta di revoca della confisca dei beni mobiliari infungibili acquistati con risorse lecite dal 2007 al 2009, omettendo del tutto di motivare sul punto. Il difensore deduce che il decreto impugnato ha confermato la confisca del saldo attivo di tutti i rapporti bancari e dei titoli mobiliari depositati nel dossier dell’interveniente senza illustrare i motivi per cui, pur avendo escluso la sperequazione per l’anno 2006, ha mantenuto la confisca senza disporre la restituzione dell’incremento del patrimonio della ricorrente maturato in ciascun anno, a prescindere dal saldo di sperequazione annuale. La Corte ha del tutto trascurato gli argomenti rassegnati nella memoria in atti con cui si segnalava che i titoli mobiliari confiscati sono prodotti finanziari che per giurisprudenza costante non possono essere considerati beni fungibili come il denaro e che pertanto dovevano essere sottoposti a verifica in ordine alla ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 24, comma 1. D.lgs 159. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo comune ad entrambi i ricorsi è infondato. Ritiene il Collegio debba darsi continuità al principio secondo cui in tema di misure di prevenzione patrimoniali l'inefficacia della confisca per l'inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 27, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non preclude, in assenza di una previsione espressa in tale senso, la rinnovazione del provvedimento ablativo caducato, stante la natura endoprocessuale di siffatto 5 termine e il carattere meramente formale del vizio (Sez. 6, n. 41735 del 26/06/2019, Verterano, Rv. 277197–01; nello stesso senso, Sez. 6, n. 18757 dell’1/4/2025, Catalano n. m.; in motivazione, Sez. 6, n. 17445 del 26/03/2024, Pellini, Rv. 286217 – 01; Sez. 6, n. 30752 del 11/04/2019, Cali', Rv. 276466 – 01; Sez. 1 n. 17803 del 28/1/2021, Giampà; sulla natura endoprocessuale del termine anche Sez. 1, n. 29327 del 03/05/2016, Spinelli, Rv. 267414 - 01). La uniformità del panorama giurisprudenziale, che non registra contrasti, attuali o potenziali, sullo specifico tema esclude i presupposti per la rimessione alle Sezioni Unite sollecitata dal Procuratore Generale. 1.1 La giurisprudenza di legittimità ha con costanza evidenziato (in proposito anche Sez. 6, n. 52774 del 10/11/2016, Masala, Rv. 268437; n. 27968 del 15/06/2016, Cossa Autodemolizioni, Rv. 267200) che il legislatore con l’art. 27, comma 6, d.lgs 159/2011 ha introdotto un termine perentorio di durata del giudizio di secondo grado, che replica la medesima regola dettata per il primo grado dall’art. 24, comma 2, prevedendo la perdita di efficacia del sequestro se il Tribunale “non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario”. Dalla relazione illustrativa al codice delle leggi antimafia emerge che attraverso le richiamate disposizioni si è inteso delimitare il tempo del procedimento di prevenzione attraverso una scansione funzionale a garantirne la speditezza, assistita da una sanzione di inefficacia, che trova giustificazione nel principio della ragionevole durata del procedimento e nell'esigenza di tutela effettiva dei diritti di proprietà e di iniziativa economica (in tal senso, Sez. 6, n. 27968/2016,cit.), che possono essere limitati nella prospettiva della loro funzione sociale (art. 42, comma 2, Cost.) e a garanzia delle esigenze di sicurezza ed utilità generale (art. 41, comma 2, Cost.), senza recare, tuttavia, un irragionevole pregiudizio alle persone che, a vario titolo, possono subire gli effetti negativi di un intervento in rem (così Cass. n. 30752/2019, cit.). Le richiamate decisioni, tuttavia, unanimemente riconoscono che, una volta caducato il provvedimento ablativo per omesso rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 27, comma 6, d.lgs. 159/2011, non è dato ravvisare alcuna preclusione processuale, né alcun impedimento di natura sostanziale, alla sua rinnovazione all'esito di una nuova e diversa procedura applicativa in ragione della natura endoprocedimentale dell’inefficacia, destinata a spiegare effetti invalidanti esclusivamente nell'ambito del procedimento in cui si è manifestato il superamento dei termini e non di quello eventualmente avviato ex novo, e della permanenza dei presupposti sostanziali della misura concernenti la qualifica soggettiva del proposto e il giudizio di sproporzione, non travolti dalla sanzione processuale dell’inefficacia del titolo. Si è, inoltre, evidenziato che “la pacifica natura di giudicato rebus sic stantibus in materia di prevenzione opera solo in presenza di decisioni di merito e sui medesimi fatti esaminati e non anche su decisioni caducatorie per ragioni processuali” (così Cass. n. 17445/2024, cit.). 2. La previsione di termini perentori in relazione al procedimento di prevenzione non è un istituto inedito dal momento che anche il legislatore del 1982, introducendo nel corpo della legge n. 575 del 1965 l'art.
2-ter, aveva disposto che “nel caso di indagini complesse il provvedimento 6 (di confisca) può essere emanato anche successivamente, ma non oltre un anno dalla data dell'avvenuto sequestro”. La giurisprudenza aveva precisato in proposito che la previsione di un limite temporale di efficacia del sequestro di beni di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, di cui all'art. 2 ter, terzo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575 costituiva non solo e non tanto il termine ultimo della efficacia della cautela, ma la condizione essenziale per la validità del successivo provvedimento di confisca (Sez. 1, n. 24 del 11/01/1988, Mole, Rv. 177604 – 01; Sez. 1, n. 218 del 31/01/1989, Stelitano, Rv. 180710 – 01; Sez. 6, n. 1612 del 16/04/1997, Foglia, Rv. 209764 - 01). 2.1 In detto contesto si pone l’intervento di Sez. U, n. 36 del 13/12/2000, dep. 2001, Madonia, Rv. 217666 – 01 così massimata: in tema di misure di prevenzione patrimoniale, il provvedimento che dispone la confisca dei beni di cui non sia stata dimostrata la legittima provenienza deve necessariamente essere preceduto dal sequestro, ed è invalido qualora sia stato emanato oltre il termine perentorio di cui all'art.
2-ter, comma terzo, l. 31 maggio 1965, n. 575, decorrente dalla data dell'avvenuto sequestro. In motivazione si legge che “la misura di prevenzione ha carattere strumentale, ha insita la provvisorietà, è finalizzata al contenimento della pericolosità sociale e quindi alla prevenzione di reati. È evidente, pertanto, l'affinità strutturale e sistematica con le misure cautelari per il comune carattere di strumentalità e di provvisorietà in quanto decisioni "allo stato degli atti" non immutabili…….La corretta conclusione che si trae in materia di prevenzione è l'inapplicabilità del principio dell'intangibilità della decisione, in quanto non può verificarsi una situazione di "cosa giudicata" in senso proprio. Sulla base di nuovi elementi di pericolosità ben può instaurarsi un nuovo, diverso procedimento di prevenzione, con conseguenti sequestro e confisca dei beni dell'indiziato, alla stregua di una nuova considerazione della situazione fattuale sotto entrambi i profili, personale e patrimoniale. Se, dunque, è legittima l'applicazione di una misura di prevenzione dopo un'altra misura applicata in precedenza i cui effetti si siano comunque esauriti, a maggior ragione può affermarsi che nessuna preclusione può verificarsi quando, come nel caso in esame, la decisione sia stata annullata solo per vizio formale, senza che residui un contenuto di merito. Pertanto, va affermato il principio che in tema di misure di prevenzione di natura patrimoniale nessuna preclusione deriva dall'avvenuto annullamento per vizi formali del decreto di confisca: è, quindi, legittima (in costanza di misura di prevenzione personale) l'instaurazione di una nuova procedura di sequestro e confisca degli stessi beni”. 2.2 Si tratta di considerazioni che, al netto del riferimento alla funzione accessoria della misura patrimoniale, pacificamente superata già con gli interventi normativi dei cc.dd pacchetti sicurezza degli anni 2008/2009, sono state largamente recepite dall’orientamento che sostiene la reiterabilità della misura patrimoniale dopo la declaratoria d’inefficacia della confisca e trova condivisibile fondamento nel rilievo che l'art. 24, comma 2, del codice antimafia propone negli stessi termini dell’abrogato 2-ter la formulazione della norma mentre l’estensione della previsione del termine anche per la fase dell’appello costituisce un novum del D. Lgs 159 che, con identità di ratio, dà puntuale attuazione alla legge delega del 13 agosto 2010, n. 136, il cui 7 art. 1, comma 3, prevede che “nell'esercizio della delega di cui al comma 1, previa ricognizione della normativa vigente in materia di misure di prevenzione, il Governo provvede altresì a coordinare e armonizzare in modo organico la medesima normativa, ... aggiornandola e modificandola secondo principi e criteri direttivi" successivamente enunciati. In particolare il legislatore in ordine al termine di cui si discute dettava il principio di cui al punto 8.2, che vincolava la legge delegata a prevedere che “il sequestro perda efficacia se non viene disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione del provvedimento di confisca, se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso». 2.3 Pare, invero, difficilmente revocabile in dubbio che l’art.
2-ter costituisca l’istituto cui il legislatore ha attinto per strutturare quelli vigenti, previsti dagli artt. 24, comma 2 e 27, comma 6, D. lgs 159, sicché i principi dettati da Sez. U. Madonia, pur in un assetto del sistema della prevenzione per molti versi modificato, costituiscono un ineludibile riferimento ermeneutico per saggiare la tenuta delle affermazioni poste a base della reiterabilità della misura patrimoniale caducata. 2.3.1 V’è da osservare, in proposito, che la natura precaria e cedevole tradizionalmente riconosciuta al c.d. “giudicato di prevenzione” e l’assenza di una specifica disposizione al riguardo, impedisce tuttora di riconoscere alle decisioni definitive in materia i caratteri propri della res iudicata e di farne discendere gli effetti tipici, primi tra tutti quelli del divieto di un secondo giudizio. Questa Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, nel dirimere il contrasto circa il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al fine di far valere il difetto originario dei presupposti della misura, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, individuato nella revocazione di cui all'art. 28, comma 2, del d.lgs. citato (Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474 - 01), ha affermato che l’idea di un giudicato di prevenzione “debole”, ovvero di una stabilità delle decisioni rebus sic stantibus, può essere nell’attuale assetto ordinamentale predicata limitatamente alle misure di prevenzione personali, alla luce del dettato dell’art. 11 del d.lgs. n. 159 del 2011, non anche a quelle patrimoniali giacché l’istituto della revocazione, per quanto emerge dalla relazione di accompagnamento al d. lgs 159, risponde alla finalità di assicurare al provvedimento reale ablatorio un connotato di irreversibilità, funzionale ad assicurare stabilità alla definitiva acquisizione del bene al patrimonio dello Stato. Tuttavia, le Sezioni Unite Fiorentino hanno chiarito che le varie ipotesi elencate dall’art. 28, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 presuppongono l’esistenza di un difetto originario dei presupposti della confisca, restando così estranee “all’ambito di operatività dell’istituto patologie diverse da quelle riconducibili al genus indicato, quali, ad esempio, quelle afferenti all’iter procedimentale che ha condotto all’adozione del provvedimento ablatorio”. Inoltre deve osservarsi che, alla stregua delle indicazioni dell’organo della nomofilachia, il giudicato in materia di prevenzione reale è destinato a operare solo in presenza di decisioni di 8 merito e sui medesimi fatti esaminati e non anche su decisioni caducatorie per ragioni processuali (Cass. n. 17445/2024, cit.). Infatti la sanzione dell’inefficacia che consegue alla violazione del termine perentorio di cui all’art. 27, comma 6, D.lgs 159 produce esiti invalidanti solo sul provvedimento ablativo senza intaccarne i presupposti e costituisce uno strumento di natura squisitamente processuale che non vizia il merito degli accertamenti sulla pericolosità dei beni confiscati. La restitutio in integrum che consegue alla declaratoria di inefficacia (che per espressa previsione normativa può avvenire anche per equivalente ai sensi dell’art. 46) attinge l’esito proprio della sanzione senza, tuttavia, elidere l’interesse dello Stato alla eliminazione dal circuito economico-finanziario di beni di già accertata provenienza illecita, sopportando il rischio che nelle more se ne realizzi la sottrazione o la dispersione. I peculiari caratteri dell’inefficacia giustificano l’affinità strutturale e sistematica rilevata da Sez.U. Madonia con le misure cautelari, costantemente affermata anche dalla giurisprudenza successiva che ha evidenziato che la situazione processuale conseguente alla caducazione della misura di prevenzione patrimoniale per omesso rispetto del termine perentorio si appalesa in tutto assimilabile a quella della perdita di efficacia della misura cautelare per meri motivi formali. 3. E’ pacifica nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione che la confisca di prevenzione non ha finalità sanzionatorie ma risponde al fine “di sottrarre il bene al circuito economico originario, recuperandolo anche presso gli aventi causa a titolo universale, in caso di morte del soggetto pericoloso”, poiché, pur con il “definitivo sganciamento della misura di prevenzione patrimoniale dalla condizione di attualità della pericolosità sociale”, il presupposto ineludibile per l'applicazione della misura patrimoniale “[...] continua ad essere la pericolosità del soggetto inciso, ossia la sua riconducibilità ad una delle categorie soggettive previste dalla normativa di settore ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione” (Sez. U, n. 4880 del 2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262602). La sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 27 febbraio 2019 ha sottolineato l'estraneità della confisca di prevenzione allo statuto costituzionale e convenzionale delle pene, evidenziando che l'ablazione costituisce non già una sanzione, quanto piuttosto la naturale conseguenza dell'illecita acquisizione dei beni che ne formano oggetto, individuandone le fonti di tutela nelle disposizioni di cui agli artt. 41 e 42 Cost. e nell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU in tema di protezione della proprietà, e rimarcando il carattere ripristinatorio dell'ablazione patrimoniale in quanto tendente a eliminare dal circuito criminale i beni illecitamente acquisiti, destinandoli a finalità di pubblico interesse. Anche la giurisprudenza della CEDU è da tempo nel senso dell’esclusione della natura sostanzialmente penale della confisca di prevenzione: la recente decisione della Corte Edu, 21/06/2025, Garofalo c. Italia, ha confermato che la confisca di prevenzione non ha natura sanzionatoria, ma ripristinatoria rispetto all'illecito ed ingiustificato arricchimento realizzato dal proposto nel periodo di pericolosità di talché la misura non è ricompresa nella sfera di operatività dell'art. 7 CEDU, né, con riguardo alla stessa operano le garanzie della presunzione di innocenza di cui all'art. 6, par. 2, CEDU e del ne bis in idem di cui all'art. 4 Prot. 7 CEDU. Si tratta, dunque, 9 di un'azione civile in rem finalizzata al recupero di beni illegittimamente accumulati dal loro titolare e sottesa da una ratio "compensatoria e preventiva" (Corte EDU, 12/05/2015, ID e altri c. Georgia). 3.2 La Corte Costituzionale nella sentenza n. 24/2019 ha, nondimeno, riconosciuto che il sequestro e la confisca di prevenzione sono suscettibili di incidere profondamente sui diritti di proprietà e di iniziativa economica ragion per cui dette misure soggiacciono alle “garanzie cui la Costituzione e la stessa CEDU subordinano la legittimità di qualsiasi restrizione ai diritti in questione, tra cui - segnatamente a) la sua previsione attraverso una legge (artt. 41 e 42 Cost.) che possa consentire ai propri destinatari, in conformità alla costante giurisprudenza della Corte EDU sui requisiti di qualità della "base legale" della restrizione, di prevedere la futura possibile applicazione di tali misure (art. 1 Prot. addiz. CEDU); b) l'essere la restrizione "necessaria" rispetto ai legittimi obiettivi perseguiti (art. 1 Prot. addiz. CEDU), e pertanto proporzionata rispetto a tali obiettivi, ciò che rappresenta un requisito di sistema anche nell'ordinamento costituzionale italiano per ogni misura della pubblica autorità che incide sui diritti dell'individuo, alla luce dell'art. 3 Cost.; nonché c) la necessità che la sua applicazione sia disposta in esito a un procedimento che - pur non dovendo necessariamente conformarsi ai principi che la Costituzione e il diritto convenzionale dettano specificamente per il processo penale - deve tuttavia rispettare i canoni generali di ogni "giusto" processo garantito dalla legge (artt. 111, primo, secondo e sesto comma, Cost., e 6 CEDU, nel suo "volet civil"), assicurando in particolare la piena tutela al diritto di difesa (art. 24 Cost.) di colui nei cui confronti la misura sia richiesta”. 3.3 I ricorrenti lamentano che per effetto dell’interpretazione dell’art. 27, comma 6. D. lgs 159/2011 nel senso della reiterabilità della misura patrimoniale in esito alla declaratoria di inefficacia si produrrebbe l’effetto di una irragionevole protrazione del procedimento con conseguente violazione del giusto processo (art. 111) con specifico riguardo alla sua durata nonché degli artt. 41 e 42 della Carta e degli artt. 6, par. 1 e 1 Prot. 1 Cedu in conseguenza dell’ingiustificata, prolungata compressione dei diritti di proprietà e di iniziativa economica. La questione è manifestamente infondata. Anche a voler trascurare i profili relativi alla rilevanza, connessi alla constatazione che all’applicazione del contestato principio non si ricollega in senso necessitato il superamento dei termini ragionevoli, che costituisce patologia del processo e non effetto tipico dell’applicazione della disposizione sospettata di illegittimità, deve osservarsi che il legislatore con la legge 89 del 2001 ha delineato “una disciplina legale dei termini entro cui il giudizio deve reputarsi rispettoso del principio della ragionevole durata del processo, enunciato dall'art. 111, secondo comma, Cost. e dall'art. 6, paragrafo 1, della CEDU” (Corte Cost. 36/2016), apprestando un rimedio indennitario che concerne non solo il profilo del danno morale ma anche del pregiudizio patrimoniale ove ne sia data prova secondo i canoni propri del processo civile (Cass. civ. Sez. 2, 15/05/2018, n. 11829, Rv. 648497 – 01; Cass. civ. Sez. 6, 24/09/2021, n. 25960, Rv. 662295 – 01). Si tratta di rimedio esperibile anche in corso di causa quando risulti spirato il termine di ragionevole durata previsto dalla L.89, come stabilito dal Giudice delle leggi con la sentenza 88/2018. 10 I ricorrenti prospettano, dunque, una situazione patologica presumibilmente connessa a inefficienze di sistema e non conseguente al dettato normativo, cui non è direttamente e necessariamente collegabile l’effetto denunciato (in tal senso, Corte Cost. ord. n. 137 del 2002; ord. 50 del 2001) ovvero “mere situazioni di fatto” che non possono costituire unico fondamento dell’incidente di costituzionalità. Va debitamente evidenziato che la violazione dell’art. 111 Cost. sotto il profilo dell’irragionevole durata costituisce, nella prospettazione dei ricorrenti, il caposaldo delle ulteriori violazioni, di carattere derivato, dei parametri costituzionali e convenzionali riguardanti il diritto di proprietà e di iniziativa economica, conseguenzialmente attinti da analogo giudizio di manifesta infondatezza. Con riguardo alla denunziata eccessiva compressione del diritto di proprietà non pare ultroneo richiamare Corte Cost. 24/2019 che nell’escludere la natura sanzionatoria della confisca di prevenzione ha testualmente richiamato la pronuncia a Sez. U. Spinelli, evidenziando che l’ablazione costituisce la naturale conseguenza della illecita acquisizione dei beni, la quale determina un vizio genetico nella costituzione dello stesso diritto di proprietà in capo a chi ne abbia acquisito la materiale disponibilità, risultando “sin troppo ovvio che la funzione sociale della proprietà privata possa essere assolta solo all'indeclinabile condizione che il suo acquisto sia conforme alle regole dell'ordinamento giuridico. Non può, dunque, ritenersi compatibile con quella funzione l'acquisizione di beni contra legem, sicché nei confronti dell'ordinamento statuale non è mai opponibile un acquisto inficiato da illecite modalità” (Cass., sez. un., n. 4880 del 2015, Spinelli). 3.4 Ad esiti di inammissibilità deve pervenirsi con riguardo alla subordinata e concorrente richiesta di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE dinanzi alla Corte di Giustizia Europea. I difensori sostengono che il rinvio sarebbe imposto dalla necessità di chiarire la compatibilità della norma di cui all’art. 27, comma 6, D.lgs 159/2011 con l’art. 8, comma 5, della direttiva 2014/42/UE in tema di congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato, che impone l’obbligo di immediata restituzione dei beni congelati ma non successivamente confiscati alle condizioni stabilite dal diritto nazionale. 3.4.1 La Cassazione, che ha dato attuazione alle raccomandazioni della Corte europea circa le corrette modalità di utilizzo dello strumento in questione, ha chiarito che il rinvio pregiudiziale ha la funzione di verificare la legittimità di una legge nazionale o di un atto amministrativo o di una prassi amministrativa rispetto al diritto dell'Unione Europea e non è, invece, finalizzato a ottenere un parere su questioni generali od ipotetiche, essendo deputato a risolvere una controversia effettiva ed attuale, fondata sulla rilevanza della questione pregiudiziale. Ne consegue che se la normativa interna sia pienamente rispettosa dei diritti fondamentali della persona, quali risultanti dalla evoluzione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo e recepiti dal Trattato sull'Unione Europea, il giudice, effettuato tale confronto, non è obbligato a disporre il rinvio solo perchè proveniente da istanza di parte (Cass civ., Sez. 3, 21/06/2011, n. 13603, Rv. 618393 - 01). 11 Dalla formulazione dell’art.267 TFUE emerge che la decisione pregiudiziale deve essere “necessaria” al fine di consentire al giudice del rinvio di “emanare la sua sentenza” nella causa della quale è investito sicché deve ravvisarsi, tra la controversia pendente innanzi al giudice nazionale e le disposizioni del diritto dell’Unione di cui è chiesta l’interpretazione, un collegamento tale per cui detta interpretazione risponde ad una necessità oggettiva ai fini della decisione che dev’essere adottata dal giudice del rinvio (CGUE, 10 dicembre 2020, C-220/20). 3.4.2 Nella specie la direttiva 2014/42/UE, recepita nell’ordinamento interno dal decreto lgs 202 del 29/10/2016, aveva l’espresso fine di armonizzare le legislazioni nazionali dotandole delle norme minime relative al congelamento e alla confisca dei beni in materia penale, promuovendo altresì il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di confisca, indispensabile per il rafforzamento di uno strumento particolarmente efficace nella lotta alla criminalità organizzata. La direttiva è quindi relativa ad ipotesi di reato in relazione alle quali l’ordinamento, in ossequio all’obbligo di conformazione, è intervenuto con il decreto lgs cennato, integrando gli strumenti ablativi in gran parte già previsti. L’ambito della direttiva rende evidente la non pertinenza della stessa rispetto al diverso istituto della confisca di prevenzione, di cui la giurisprudenza anche sovranazionale nega la natura sanzionatoria in favore della funzione ripristinatoria e preventiva. Questa Corte, inoltre, ha già in altre occasioni precisato che la confisca di prevenzione, di cui all'art.
3-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, laddove consente di sottrarre alla disponibilità del proposto e dei terzi beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, non si pone in contrasto con la Direttiva 2014/42/CE del 3 aprile 2014, che, al fine di armonizzare le legislazioni nazionali, ha introdotto soltanto una disciplina minima della confisca, riconoscendo ai singoli Stati membri la possibilità di prevedere strumenti più estesi ed incisivi sul fronte del contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata (Sez. 1, n. 11666 del 22/01/2020, Cascio, Rv. 278812 – 02;Sez. 2, n. 49772 del 17/10/2018, Italfondiario S.P.A., Rv. 275512 - 02). 4. In via di premessa all’esame dei restanti motivi deve richiamarsi il perimetro dello scrutinio di legittimità in tema di prevenzione, limitato alla sola violazione di legge. Questa Corte ha reiteratamente affermato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge;
ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 – 01; sulla nozione di violazione di legge anche Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01). 4.1 Il secondo motivo proposto dai ricorrenti censura il rigetto della richiesta di revoca della confisca dei beni acquistati nell’anno 2006, annualità in relazione alla quale è stata esclusa la sproporzione. La Corte d’Appello ha fornito effettiva e congrua risposta ai rilievi difensivi alle pag. 11 e seguenti, accogliendo le deduzioni in punto di assenza di sperequazione per l’anno in 12 esame sulla scorta della ricomprensione tra le poste attive del AC, alla data del 31/12/2005, anche delle somme già restituitegli in quanto lecitamente acquisite al suo patrimonio, affermando, tuttavia, l’impossibilità di riconoscere al ricorrente il diritto alla restituzione di ulteriori somme di danaro, avendo il predetto già avuto in retrocessione un importo di gran lunga superiore a quello dovuto, sulla base del computo esposto alle pagg. 13 e 14. La difesa contesta siffatta conclusione adducendo la violazione dell’art. 24 sebbene nella specie la Corte territoriale abbia riconosciuto il diritto alla restituzione i cui effetti risultano, nondimeno, sterilizzati dalla già conseguita reintegrazione per importi maggiori rispetto a quelli spettanti. Quanto alla dedotta necessità che la restituzione involga gli incrementi di valore dei prodotti finanziari acquistati nell’anno va evidenziato che già il decreto del Tribunale (pag. 51) aveva sottolineato in guisa di premessa alle modalità di stima della sproporzione e con specifico riguardo ai saldi negativi dei singoli anni che gli stessi coincidono “ con la corrispondente quota di patrimonio finanziario accumulato dal proposto, in considerazione del fatto che dal 2006 al 2009, quali anni in cui questo Tribunale ha ritenuto sussistente la sperequazione…..gli unici acquisti effettuati dal proposto e dal suo nucleo familiare hanno avuto ad oggetto prodotti finanziari, il cui saldo è stato rinvenuto all’atto del sequestro sui rispettivi conti”. La difesa sotto l’egida della violazione di legge esprime mero dissenso rispetto ai criteri adottati dai giudici di merito per il computo degli importi oggetto di ablazione in relazione all’anno 2006, in presenza di una motivazione effettiva ed esente dalle denunziate violazioni che a pag. 15 ha, altresì, opportunamente richiamato i limiti della devoluzione effettuata con l’atto di impugnazione quale necessario perimetro della decisione. Con specifico riguardo alle censure svolte dalla ricorrente EN circa la mancata considerazione delle disponibilità proprie dell’interveniente alla base dell’acquisto di beni nell’anno 2006, erroneamente ricondotti al proposto, deve rilevarsi che si tratta di doglianza non proposta dinanzi la Corte territoriale alla luce della sintesi delle impugnazioni effettuata a pag. 4 del decreto, che la ricorrente aveva l’onere di contestare ove imprecisa o lacunosa, con la conseguenza che non è ravvisabile il vizio di omessa motivazione sul punto, l’unico vizio astrattamente rilevabile e, peraltro, neppure denunciato dalla difesa della ricorrente. 4.2 Il terzo motivo comune ad entrambi i ricorrenti lamenta la mancata revoca della confisca in relazione all’incremento di valore dei prodotti finanziari acquistati negli anni 2010-2012 in relazione ai quali è stata esclusa la sproporzione. Si tratta di censure che la Corte d’Appello ha scrutinato (pagg. 15-17) e disatteso con argomenti con cui le difese non si rapportano puntualmente, riproponendole in questa sede in termini largamente sovrapponibili a quelli già spesi a sostegno del secondo motivo. V’ è da osservare al riguardo che le doglianze concernenti le modalità di computo della sproporzione e di quantificazione degli importi da restituire per le annualità in cui detta condizione è stata esclusa hanno diffusamente impegnato il Tribunale che a pag. 45 ha dato conto in termini analitici delle questioni sollevate dai difensori, fornendo esauriente illustrazione dei criteri di calcolo adottati e delle ragioni alla base del rigetto della 13 diversa metodologia propugnata dai ricorrenti. La Corte territoriale ha fatto proprie le considerazioni del primo giudice, illustrando a pag. 17 le ragioni della mancata condivisione delle censure difensive. I ricorrenti, lungi dal contestare i presupposti dell’ablazione e l’oggetto, lamentano asserite incongruenze e inadeguatezze del percorso tecnico, sostenuto da un’elaborazione peritale maturata in contraddittorio, che ha condotto alla quantificazione delle risorse illecite confiscate ovvero profili non utilmente scrutinabili in questa sede. 4.3 Con riguardo al quarto motivo che lamenta la mancata restituzione dei prodotti finanziari acquistati con proventi leciti negli anni 2007/2008/2009, i rilievi inerenti le modalità di effettuazione del giudizio di sproporzione con riguardo ai beni di natura infungibile costituiscono profilo non devoluto alla Corte d’Appello in sede di impugnazione, sul quale pertanto la stessa non era tenuta a pronunciare. Va, infatti, ribadito con specifico riguardo alle censure svolte dalla difesa dell’EN circa l’ascrizione al proposto di cespiti mobiliari che si assumono acquistati con lecite risorse dalla ricorrente, moglie del AC, che la censura, omessa nell’impugnazione principale, non poteva essere introdotta, con indebita estensione del giudizio d’appello, con la memoria depositata il 20/3/2025. Per il resto il decreto impugnato ha fornito risposta (pag. 18) alle obiezioni difensive intese al discrimine, nell’ambito del complessivo incremento del patrimonio in relazione alle annualità segnate da sperequazione, tra porzione illecita e lecita della stessa, in base alle fonti che l’hanno generata, rassegnando una motivazione immune dalle dedotte violazioni di legge. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi, nel complesso infondati, devono essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 19 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NA MA De TI AN TO