Sentenza 27 febbraio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/02/2004, n. 4005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4005 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - rel. Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT DO, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli n. 47, presso lo studio dell'avv. Pio Corti, che lo difende, anche disgiuntamente, con l'avv. Alessandro Tedeschi, giusta delega in atti.
- ricorrente -
contro
Assicuratori Lloyd's Londra, in persona del rappresentante generale per l'Italia dott. Enrico Bertagna, elettivamente domiciliato in Roma, Via Regina Margherita n. 284, presso lo studio dell'avv. Angelo Vallefuoco, che lo difende unitamente all'avv. Alessandro P. Giorgetti, giusta delega in atti.
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2393/99 della Corte d'appello di Milano, emessa il 22 settembre 1999 e depositata il 5 ottobre 1999 (R.G. 2206/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2003 dal Consigliere Dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Angelo Vallefuoco;
udito il P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il signor DO TT convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, l'Associazione Lloyd's di Londra e ne chiese la condanna al pagamento dell'indennizzo dovutogli a seguito dell'incendio della propria autovettura, assicurata presso la detta compagnia.
2. La convenuta si costituì in giudizio ed eccepì tra l'altro la prescrizione del diritto dell'attore.
3. Il Tribunale respinse l'eccezione di prescrizione per il rilievo che tra la data della messa in mora (indicata nel mese di maggio 1993) e quella della citazione in giudizio (13 giugno 1994) il decorso del termine di prescrizione era stato interrotto poiché l'incaricato della compagnia di assicurazione, signor JO L. OS, in data 7 luglio 1993, aveva riconosciuto il diritto dell'attore; il Tribunale, pertanto, respinte le altre difese della convenuta, la condannò a corrispondere all'attore la somma di lire 260.000.000. 4. Contro la sentenza proposero appello i Lloyd's; all'appello resistette il signor TT.
5. La Corte d'appello di Milano accolse l'appello, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione, e quindi respinse la domanda del signor TT.
La Corte di merito ritenne che tra la data del 23 aprile 1993, in cui l'avv. Giovannini, per conto del signor TT, aveva chiesto all'assicuratore il pagamento dell'indennizzo, e la data di notifica dell'atto di citazione (13 giugno 1994) non fosse intervenuto alcun atto interruttivo. In particolare ritenne che all'attività svolta dal signor OS e alla lettera del 7 luglio 1993 non potesse attribuirsi valore interruttivo della prescrizione.
6. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano, il signor TT ha proposto ricorso, illustrato da memoria, al quale hanno resistito, con controricorso, gli Assicuratori dei Lloyd's di Londra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo si denuncia: Violazione o falsa applicazione dell'art. 2697, secondo comma c.c. (principio dell'onere della prova) - art. 360 n. 2 c.p.c. in relazione all'art. 2697, secondo comma, c.c. e all'art. 2943, ultimo comma, c.c..
Si deduce che l'assicuratore non aveva provato l'eccezione di prescrizione proposta.
Infatti, l'assicuratore avrebbe dovuto provare - e non lo aveva fatto - che tra la data di ricezione della raccomandata di messa in mora e quella della notifica dell'atto di citazione fosse trascorso oltre un anno.
8. Con il secondo motivo si denuncia: Contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (prova dell'avvenuta prescrizione del diritto) - art. 360 n. 5 c.p.c.. Si deduce che in atti non v'era la prova della data di ricezione da parte dei Lloyd's della raccomandata contenente la lettera di messa in mora del 23 aprile 1993. Per affermare che tra la data della messa in mora e la notifica dell'atto di citazione fosse decorso oltre un anno avrebbe dovuto essere data la prova che la raccomandata era stata ricevuta prima del 13 giugno 1993. Orbene, non solo tale prova non era stata data, ma vi erano elementi per ritenere che la detta lettera fosse stata ricevuta dopo il 13 giugno 2003.
9. Le censure, da esaminare congiuntamente, non possono trovare accoglimento.
9.1. È da rilevare che sul punto della prescrizione il contrasto tra le parti concerneva soltanto il valore interruttivo o meno da attribuire all'intervento della "The JO OS Partnership s.a.s." e del signor JO OS personalmente. Ciò dimostra come fosse circostanza pacifica e non discussa tra le parti che tra la data di ricezione della lettera di messa in mora, datata 23 aprile 1993, e la data di notifica dell'atto di citazione (13 giugno 1994) era trascorso oltre un anno, perché altrimenti il valore interruttivo da attribuire ad atti e fatti intervenuti tra queste due ultime date non avrebbe avuto alcun senso. Deve, invero, ritenersi pacifico il fatto dedotto in giudizio non solo quando lo stesso sia esplicitamente ammesso dalla controparte, ma anche quando questa, pur non contestandolo in modo specifico, abbia impostato, come nella specie, il proprio sistema difensivo su circostanze ed argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento.
9.2. Questo rilievo, da un lato evidenzia la inammissibilità del ricorso perché introduce in sede di legittimità questioni che non hanno formato oggetto del giudizio di secondo grado e dall'altro ne rivela la inconferenza atteso che il denunciato omesso assolvimento dell'onere della prova non può assumere alcun rilievo in presenza di fatti pacifici (nella specie fatto che tra data di ricezione della lettera di messa in mora e quella della proposizione dell'azione civile fosse decorso oltre un anno).
10. Il ricorso è rigettato.
11. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 10 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2004