Sentenza 3 maggio 2016
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, la previsione dell'art. 27, comma sesto, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159, secondo cui nelle ipotesi di impugnazione il provvedimento di confisca perde efficacia se la Corte di appello non si pronuncia entro il termine di un anno e sei mesi dal deposito del ricorso, ha natura endoprocessuale e opera soltanto nella pendenza del procedimento di prevenzione, con la conseguenza che, definito quest'ultimo con provvedimento irrevocabile, è preclusa in sede esecutiva la proposizione della questione dell'inefficacia della confisca, in quanto coperta dal giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/05/2016, n. 29327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29327 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2016 |
Testo completo
SND 29 327/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 03/05/2016 Registro generale n. 32389/2015 Sentenza n.1584/2016- Composta dai Consiglieri: Dott. Aldo Cavallo Presidente Dott. Rosa Anna Saraceno Dott. Filippo Casa Dott. Giacomo Rocchi Dott. Alessandro Centonze Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) NE IO, nato il [...]; Avverso l'ordinanza n. 52/2015 emessa il 12/06/2015 dalla Corte di appello dell'Aquila; Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 12/06/2015 la Corte di appello dell'Aquila, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza finalizzata a ottenere la declaratoria di perdita di efficacia della confisca di prevenzione del bene immobile intestato a OR VI ubicato a Pescara in via Stradonetto, angolo via Raiale n. 1 - - per effetto della previsione dell'art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, secondo cui il provvedimento di confisca perde efficacia se la Corte di appello, analogamente a quanto si verificava nel caso in esame, non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Il provvedimento di rigetto veniva adottato dal giudice dell'esecuzione sul presupposto che, nel caso di specie, la disposizione dell'art. 27, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011 non poteva essere applicata in sede esecutiva, atteso che il procedimento presupposto risultava definito con sentenza irrevocabile emessa da questa Corte il 02/12/2014, rendendo conseguentemente inapplicabile la norma invocata in favore dello NE che, avendo valenza esclusivamente endoprocessuale, doveva ritenersi limitata ai soli procedimenti di prevenzione pendenti e non già a quelli coperti da giudicato.
2. Avverso tale ordinanza lo NE, a mezzo dei suoi difensori, gli avvocati Paolo Marino e Fedele Ferrara, ricorreva per cassazione, proponendo due distinti atti di impugnazione. Con tali impugnazioni, che occorre trattare congiuntamente riguardando la medesima questione ermeneutica, si deduceva violazione di legge, in relazione agli artt. 666 cod. proc. pen., 1 e 4 del d.lgs. n. 159 del 2011, conseguente al fatto che l'originario decreto applicativo della misura di prevenzione della confisca del bene immobile intestato a OR VI emesso dal Tribunale di - Pescara il 20/02/2012 - doveva ritenersi privo di inefficacia. Secondo i difensori dello NE, tale inefficacia discendeva dal fatto che il decreto parzialmente confermativo dell'originario provvedimento ablativo, emesso dalla Corte di appello dell'Aquila e depositato il 13/02/2014, interveniva a una distanza di tempo superiore a quella espressamente prevista dall'art. 27, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011, stabilita in un anno e sei mesi. Nel caso di specie, non si era nemmeno verificata alcuna delle condizioni di sospensione o proroga del termine in questione, previste dall'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, con la conseguenza che, anche sotto tale profilo derogatorio, il provvedimento confermativo del decreto ablativo originario doveva ritenersi inefficace, costituendo l'efficacia della confisca di prevenzione 2 una condizione processuale imprescindibile per l'esercizio dei poteri ablativi nei confronti dell'inciso. Ne discendeva che, essendosi concretizzata una condizione di inefficacia della confisca di prevenzione disposta dal Tribunale di Pescara, lo NE poteva avvalersi di un unico strumento processuale per fare valere tale patologia del provvedimento genetico, rappresentato dall'incidente di esecuzione attivato, ai sensi dell'art. 666 proc. pen., allo scopo di ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto ablativo presupposto, erroneamente omessa dal giudice della prevenzione. Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti nell'interesse di IO NE dagli avvocati Paolo Marino e Fedele Ferrara devono ritenersi infondati. Deve, in proposito, rilevarsi che costituisce un dato processuale incontroverso quello dell'irrevocabilità delle statuizioni giurisdizionali adottate nel procedimento di prevenzione nel quale veniva disposta la confisca del bene immobile intestato a OR VI, per effetto della sentenza n. 9301 del 02/12/2015, emessa da questa Corte nei confronti di IO NE, RD NE e ZI NE. In questa cornice, non può non rilevarsi preliminarmente la correttezza dell'assunto posto a fondamento dell'ordinanza impugnata, secondo cui la disposizione dell'art. 27, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011 -a tenore della quale nelle ipotesi di impugnazioni «il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso>> ha natura endoprocessuale, con la conseguenza che la sua rilevanza presuppone la pendenza del procedimento di prevenzione in relazione al quale se ne invoca l'applicazione. Ne consegue che la valutazione della questione dell'inefficacia del provvedimento ablativo originario, emesso dal Tribunale di Pescara il 20/02/2012, sottoposta alla cognizione di questa Corte, presupposta la natura endoprocessuale della disposizione dell'art. 27, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011, deve ritenersi preclusa in sede esecutiva, essendo ormai coperta dal giudicato la relativa vicenda giurisdizionale. Non sussistono, invero, precedenti giurisprudenziali specifici che, in tema di inefficacia della confisca di prevenzione ex art. 27, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011, consentano di avvalorare le conclusioni della Corte di appello dell'Aquila. 3 Tuttavia, a favore della soluzione ermeneutica posta a fondamento dell'ordinanza impugnata milita un argomento sistematico decisivo, costituito dal fatto che gli effetti di un provvedimento di confisca, adottato nell'ambito di un procedimento di prevenzione, possono essere elisi con lo strumento della revoca, previsto dalla disposizione dell'art. 28, n. 1, d.lgs. n. 159 del 2011 e attivabile esclusivamente «a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento;
b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;
c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato». Per altro verso, deve rilevarsi che la possibilità di revocare il provvedimento di confisca di un bene viene ammessa entro specifici limiti temporali, atteso il disposto del n. 3 dello stesso art. 28, a tenore del quale: «La richiesta di revocazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al comma 1, salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile». In altri termini, il legislatore al contrario di quanto affermato nei ricorsi proposti nell'interesse dello NE non ha inteso escludere la possibilità di - tutelare i destinatari di una misura patrimoniale ablativa, anche dopo la sua irrevocabilità, avendo espressamente previsto la possibilità di revocare il provvedimento definitivo di confisca di un bene all'interno dello stesso testo del d.lgs. n. 159 del 2011, pur limitandone la portata a precisi ambiti oggettivi, soggettivi e cronologici. Queste considerazioni sistematiche impongono di ribadire la natura endoprocessuale dell'art. 27, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011, introdotta dal legislatore per evidenti finalità di garanzia del soggetto inciso - connesse all'esigenza di non comprimere i suoi diritti soggettivi per un arco temporale indeterminato collegate alla pendenza del procedimento di prevenzione presupposto, non influendo tale garanzia sul merito del provvedimento ablativo dopo la sua irrevocabilità. Ricostruita in questi termini la portata sistematica della norma dell'art. 27, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011 non può non ribadirsi che, nel caso di specie, si è verificata una preclusione endoprocessuale, con la conseguenza che la perdita di efficacia del provvedimento ablativo originario doveva essere fatta valere all'interno del procedimento di prevenzione, conclusosi con la sentenza emessa da questa Corte il 02/12/2015, nel quale si era verificata la dedotta 4 inefficacia. Ne deriva che la definizione del procedimento di prevenzione presupposto non può che comportare l'inammissibilità della successiva richiesta di declaratoria d'inefficacia dell'originario provvedimento ablativo, così come confermato dalla Corte di appello dell'Aquila, conformemente alla giurisprudenza di legittimità consolidata in tema di formazione delle preclusioni endoprocessuali (cfr. Sez. 1, n. 23159 del 28/05/2008, Patanè, Rv. 240207; Sez. 1, n. 43566 del 05/12/2002, Filippo, Rv. 223071).
2. Per queste ragioni, i ricorsi proposti nell'interesse di IO NE devono essere rigettati, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 03/05/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente essandro Centonze Aldo Cavallo дело слове DEPOSITATA IN CANCELLERIA 12 LUG 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA 5 0