Cass. pen., sez. I, sentenza 03/05/2016, n. 29327
CASS
Sentenza 3 maggio 2016

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In tema di misure di prevenzione, la previsione dell'art. 27, comma sesto, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159, secondo cui nelle ipotesi di impugnazione il provvedimento di confisca perde efficacia se la Corte di appello non si pronuncia entro il termine di un anno e sei mesi dal deposito del ricorso, ha natura endoprocessuale e opera soltanto nella pendenza del procedimento di prevenzione, con la conseguenza che, definito quest'ultimo con provvedimento irrevocabile, è preclusa in sede esecutiva la proposizione della questione dell'inefficacia della confisca, in quanto coperta dal giudicato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/05/2016, n. 29327
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29327
    Data del deposito : 3 maggio 2016

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