Sentenza 10 novembre 2016
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il termine di un anno e sei mesi, previsto dall'art. 27, comma sesto, D.Lgs. n. 159 del 2011, decorrente dal deposito dell'atto di impugnazione, entro il quale la corte di appello deve provvedere a pena di inefficacia della confisca disposta in primo grado, ha come riferimento finale la data del deposito del decreto motivato e non quella del deposito del dispositivo. (In motivazione, la Corte ha osservato che, svolgendosi il procedimento in camera di consiglio, il provvedimento giurisdizionale acquista giuridica esistenza soltanto con il deposito, che ne segna il momento perfezionativo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/11/2016, n. 52774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52774 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2016 |
Testo completo
527 74 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.1673 Domenico Carcano Giorgio Fidelbo - Relatore - CC - 10/11/2016 Orlando Villoni R.G.N. 10129/16 Emanuele Di Salvo Laura Scalia ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) AL IO, nato a [...] il [...]; 2) AL DE, nata a [...] il [...]; 3) AL PP, nato a [...] il [...]; 4) MU NN, nato a Cagliari il [...], in [...] legale rappresentante della Bar & C. s.a.s.
2.10.13 deb. 8/2/2016 avverso il decreto del 08/02/2016 della Corte d'appello di Cagliari;
visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato, con restituzione dei beni confiscati agli aventi diritto. RITENUTO IN FATTO 1. IO AL, DE AL, PP AL e NN RO, quest'ultimo in qualità di legale rappresentante della Gesti bar & C. s.a.s., ricorrono con distinti atti, tramite i loro rispettivi difensori, avverso il decreto della Corte d'appello di Cagliari, indicato in epigrafe, che ha confermato la misura di prevenzione patrimoniale della confisca disposta dal Tribunale di Cagliari in data 26 aprile 2013 e avente ad oggetto numerosi beni appartenenti a IO AL, molti dei quali intestati fittiziamente, tra gli altri, a DE e PP AL e al RO. Nei ricorsi proposti si eccepisce, ai sensi degli artt. 24, comma 2 e 27, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, la perdita di efficacia del provvedimento di confisca in quanto la decisione della Corte d'appello non sarebbe intervenuta entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso e non risulta sia stata disposta alcuna proroga dei termini. In particolare, si sostiene che la decisione dei giudici di appello sarebbe intervenuta solo in data 8 febbraio 2016, con il deposito del decreto e del relativo dispositivo, mentre le impugnazioni contro il provvedimento del primo giudice risalgono al 16 maggio 2013 (appello AL) e al 10 maggio 2013 (appello MU). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'eccezione proposta nei ricorsi è fondata.
1.2. L'art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, applicabile nel caso di specie, prevede che il provvedimento di confisca disposto in primo grado, perde efficacia se, in caso di impugnazione, la Corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Questa sezione ha già avuto modo di precisare (Sez. 6, n. 27968 del 15/06/2016, Cossa Autodemolizioni) che con la disposizione citata il legislatore ha introdotto un termine perentorio di durata del giudizio di secondo grado, che peraltro replica la medesima regola valevole per il primo grado, in cui l'art. 24, comma 2, d.lgs. cit. prevede la perdita di efficacia del sequestro se il tribunale «non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario». Si tratta di disposizioni che individuano il "tempo" entro cui deve svolgersi il procedimento di prevenzione patrimoniale, secondo una scansione funzionale a garantire «la speditezza dello stesso in uno con le necessarie 2 garanzie del proposto»> (così, la Relazione illustrativa al codice delle leggi antimafia). Scansione temporale, assistita da una sanzione di inefficacia, che trova la sua giustificazione, in primo luogo, nel principio della ragionevole durata del procedimento e, inoltre, nell'esigenza di tutela effettiva dei diritti di proprietà e di iniziativa economica (in questo senso, Sez. 6, n. 27968 del 15/06/2016, Cossa Autodemolizioni).
2. Nella presente fattispecie il decreto della Corte d'appello reca la data del 2 ottobre 2013, ma risulta depositato l'8 febbraio 2016. Si tratta, pertanto, di stabilire in quale data vi sia stata la «pronuncia>> cui fa riferimento l'art. 27, comma 6, d.lgs. 159 del 2011 per individuare il termine massimo di durata del giudizio di secondo grado nel procedimento di prevenzione patrimoniale. Si è sostenuto che nei procedimenti in camera di consiglio la decisione e, quindi, la pronuncia del giudice, «acquista giuridica esistenza soltanto con il deposito», in quanto la deliberazione, in assenza di una autonoma rilevanza del dispositivo, costituisce un momento interno del procedimento (Sez. 6, n. 27968 del 15/06/2016, cit.); più precisamente, la decisione presa nel procedimento camerale non prevede alcuna formalizzazione attraverso la lettura del dispositivo, sicché si deve ritenere che essa coincida con il momento in cui diventa pubblica, ossia con il deposito della motivazione in cui acquista giuridica rilevanza esterna. D'altra parte, una diversa interpretazione, che ad esempio desse rilievo alla data in cui il ricorso viene preso in decisione, priverebbe di ogni significato l'art. 27, comma 6, d.lgs. cit., in quanto i limiti temporali di deposito del decreto motivato verrebbero rimessi alla scelta dell'autorità giudiziaria, così mettendo nel nulla l'obiettivo esplicito del legislatore di individuare i tempi di definizione massima delle procedure in questa materia (contra, Sez. 5, n. 35737 del 19/05/2015, Spinelli). Peraltro, il riferimento al deposito, oltre ad essere coerente con la struttura e la funzione di una decisione assunta con decreto in una procedura camerale, trova corrispondenza anche nell'analoga disciplina del procedimento di primo grado, in cui l'art. 24, comma 2, d.lgs. 159 del 2011 si riferisce espressamente al "deposito" del decreto che pronuncia la confisca. 3 3. In conclusione, appare corretto identificare la "pronuncia" richiamata dall'art. 27, comma 6, cit. con il deposito del decreto motivato, sicché deve riconoscersi che nella specie il decreto della Corte d'appello di Cagliari è intervenuto ben oltre il termine previsto dalla legge: infatti, i ricorsi sono stati presentati il 10 e il 16 maggio 2013, mentre il decreto motivato è stato depositato l'8 febbraio 2016. La data del 2 ottobre 2013 è quella in cui la Corte d'appello si è riservata la decisione, ma non può certo considerarsi coincidente con il momento della "pronuncia". Consegue l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la perdita di efficacia della confisca disposta con il provvedimento del 26 aprile 2013 dal Tribunale di Cagliari, con la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato, dichiara la perdita di efficacia della confisca disposta con decreto del 26 aprile 2013 dal Tribunale di Cagliari e dispone la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 10 novembre 2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Giorgio Fidelbo Domenico Carcand DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2016 DIC 13 OZIARIO SO 4