Cass. civ., sez. II, sentenza 20/07/2001, n. 9906
CASS
Sentenza 20 luglio 2001

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I provvedimenti in tema di riunione (o meno) di processi, previsti dagli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., hanno natura ordinatoria e non decisoria, e sono, conseguentemente, insuscettibili di impugnazione dinanzi ad altri uffici giudiziari.

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  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza del 24 novembre 2008, il Tribunale di Teramo, adito da ENI s.p.a., pronunciò il fallimento della Foodinvest Group s.r.l. 1.1. Il reclamo proposto da quest'ultima fu dichiarato estinto dalla Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 6 ottobre 2012, la quale, premettendo che l'udienza di discussione, fissata per il 16 giugno 2009, non si era tenuta a causa della sospensione dei termini processuali prevista dal d.l. 28 aprile 2009, n. 39, ritenne che la comparsa di costituzione depositata dal curatore del fallimento il 17 novembre 2009 non costituisse un valido atto di riassunzione perché privo della richiesta di fissazione dell'udienza o di prosecuzione …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 3 aprile 2020

    FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza del 24 novembre 2008, il Tribunale di Teramo, adito da ENI s.p.a., pronunciò il fallimento della Foodinvest Group s.r.l. 1.1. Il reclamo proposto da quest'ultima fu dichiarato estinto dalla Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 6 ottobre 2012, la quale, premettendo che l'udienza di discussione, fissata per il 16 giugno 2009, non si era tenuta a causa della sospensione dei termini processuali prevista dal d.l. 28 aprile 2009, n. 39, ritenne che la comparsa di costituzione depositata dal curatore del fallimento il 17 novembre 2009 non costituisse un valido atto di riassunzione perché privo della richiesta di fissazione dell'udienza o di prosecuzione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 20/07/2001, n. 9906
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9906
Data del deposito : 20 luglio 2001

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