Sentenza 20 luglio 2001
Massime • 1
I provvedimenti in tema di riunione (o meno) di processi, previsti dagli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., hanno natura ordinatoria e non decisoria, e sono, conseguentemente, insuscettibili di impugnazione dinanzi ad altri uffici giudiziari.
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FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza del 24 novembre 2008, il Tribunale di Teramo, adito da ENI s.p.a., pronunciò il fallimento della Foodinvest Group s.r.l. 1.1. Il reclamo proposto da quest'ultima fu dichiarato estinto dalla Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 6 ottobre 2012, la quale, premettendo che l'udienza di discussione, fissata per il 16 giugno 2009, non si era tenuta a causa della sospensione dei termini processuali prevista dal d.l. 28 aprile 2009, n. 39, ritenne che la comparsa di costituzione depositata dal curatore del fallimento il 17 novembre 2009 non costituisse un valido atto di riassunzione perché privo della richiesta di fissazione dell'udienza o di prosecuzione …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 3 aprile 2020
FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza del 24 novembre 2008, il Tribunale di Teramo, adito da ENI s.p.a., pronunciò il fallimento della Foodinvest Group s.r.l. 1.1. Il reclamo proposto da quest'ultima fu dichiarato estinto dalla Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 6 ottobre 2012, la quale, premettendo che l'udienza di discussione, fissata per il 16 giugno 2009, non si era tenuta a causa della sospensione dei termini processuali prevista dal d.l. 28 aprile 2009, n. 39, ritenne che la comparsa di costituzione depositata dal curatore del fallimento il 17 novembre 2009 non costituisse un valido atto di riassunzione perché privo della richiesta di fissazione dell'udienza o di prosecuzione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/07/2001, n. 9906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9906 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - rel. Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. 8834/99 proposto da
MO RE e CI AR, elettivamente domiciliati in Roma, Via Simone Saint-Bone n. 42, presso lo studio dell'Avv. Franco Miglino che unitamente e disgiuntamente all'Avv. Riccardo Boccia li rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso.
- ricorrenti -
contro
ST AN, elettivamente domiciliata in Roma, Via Vigliena n. 2, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Falconi MO, rappresentata e difesa dall'Avv. Donato Pesca come da procura a margine del controricorso.
- controricorrente -
e contro
CONDOMINIO 2^ PALAZZO MEROLA.
- intimato -
per la cassazione della sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania n. 40/99 del 18.02.1999 126.02.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08.05.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito l'Avv. Donato Pesca.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Raffaele Ceniccola che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 07.10.1988, il Condominio 2^ Palazzo LA (in seguito solo condominio) conveniva in giudizio davanti al Giudice di pace di Vallo della Lucania NN ST, proprietaria dell'appartamento int. 14, al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di L. 842.389, oltre interessi, a titolo di oneri condominiali per il periodo da maggio a settembre 1997.
Costituitasi la ST contestava la domanda assumendo che l'appartamento era detenuto dai coniugi FI MO e AR OL, obbligati al pagamento degli oneri condominiali. Chiedeva ed otteneva di chiamare in causa i predetti coniugi, i quali si costituivano ed eccepivano l'improcedibilità ovvero l'inammissibilità della domanda, nonché il difetto di legittimazione attiva della ST;
nel merito assumevano di non essere tenuti al pagamento dei richiesti oneri condominiali, opponendo, in caso di condanna, un credito di L. 35.000.000 vantato nei confronti della ST. Chiedevano, altresì, disporsi la riunione del giudizio ad altri pendenti tra le stesse parti e relativi al pagamento degli oneri condominiali.
Con sentenza n. 40199 del 18.02.1999/26.02.1999, il Giudice di pace, in accoglimento della domanda del Condominio, così come formulata all'udienza conclusionale, dichiarava i terzi chiamati in causa, coniugi MO-OL, obbligati in solido al pagamento degli oneri condominiali, relativi al periodo maggio-settembre 1997 ammontanti a L. 842.389, per spese ordinarie e straordinarie, con relativi interessi dalla domanda al saldo;
condannava i suddetti coniugi al pagamento delle spese di giudizio e dichiarava la ST estranea agli obblighi nei confronti del Condominio in quanto a decorrere dalla data 18.12.1994, con atto preliminare di vendita, aveva immesso nel possesso dell'appartamento i suddetti coniugi MO-OL che tuttora erano nel "possesso-proprietà di fatto dell'immobile".
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i coniugi MO-OL in base a sei motivi, ai quali NN ST ha resistito con controricorso.
Il Condominio non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, deducendo violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. 39, 40, 273 e 274 c.p.c., i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per aver il Giudice di pace omesso di pronunciarsi e motivare in ordine alla loro richiesta finalizzata ad ottenere la riunione del presente giudizio ad altri tre connessi allo stesso. La mancata riunione avrebbe comportato un aggravio delle spese processuali ed impedito di ottenere una sentenza emessa in causa di valore complessivo superiore a L. 2.000.000; come tale appellabile e non ricorribile per cassazione, con perdita di un grado di giurisdizione.
2. Col secondo motivo, deducendo violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. 1372 e 1140 c.c., i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per essere stati condannati al pagamento degli oneri condominiali, senza considerare che essi non potevano essere ritenuti condomini. Al riguardo deducono che erano meri "possessori" dell'appartamento e ciò in forza di un rapporto contrattuale intervenuto tra essi e la ST, rispetto al quale il Condominio era terzo estraneo e come tale privo di azione diretta nei loro confronti per ottenere da essi il pagamento degli oneri condominiali.
3. Col terzo motivo, deducendo violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. 63 disp. att. c.c. e 1123, 1136 e 2697 c.c., i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza laddove ha ritenuto raggiunta la prova del credito sulla base della delibera assembleare del 24.7.1996, con la quale erano state preventivate (e ripartite tra i condomini) le spese condominiali, senza considerare che tale delibera non poteva esplicare nei loro confronti alcuna efficacia essendo essi terzi estranei (possessori e non condomini), non essendo stati mai messi in grado di partecipare all'assemblea (perché non avvertiti) e al contempo assenti.
4. Col quarto motivo, deducendo violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. 922, 1376, 1476, 1104 e 1123 c.c., i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per essere stati condannati al pagamento degli oneri condominiali, senza considerare che neppure la ST vi era tenuta in quanto non proprietaria, e quindi non legittimata passiva, con conseguente carenza di legittimazione attiva nei loro confronti, terzi chiamati in causa. In ogni caso solo la ST, in quanto condomina apparente, poteva essere condannata al pagamento degli oneri condominiali e giammai essi ricorrenti, in quanto terzi estranei.
5. Col quinto motivo, deducendo violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione all'art. 63 disp. att. c.c., i ricorrenti assumono che il Giudice di pace avrebbe inventato l'istituto della proprietà (o condominialità) di fatto, confondendo il possesso con il subingresso nei diritti del condomino.
6. Col sesto motivo, deducendo violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione all'art. 1243 c.c., i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza laddove ha rigettato l'eccezione di compensazione da essi formulata, senza motivare tale rigetto. A) Ciò posto, osserva la Corte che il primo motivo, col quale si denuncia la violazione di norme processuali, è infondato. Innanzitutto va sottolineata la natura ordinatoria e non decisoria dei provvedimenti riguardanti la riunione (o meno) dei giudizi e la loro insuscettibilità ad essere oggetto di impugnazione (cfr. fra tante: Cass. 16.9.1995 n. 9785; 12.9.1984 n. 4792), laddove il giudice abbia (o meno) fatto uso di un suo potere facoltativo che, come quello di specie, è rimesso esclusivamente al suo apprezzamento discrezionale (v. ex plurimis: Cass. 15.4.1998 n. 3800; 21.2.1996 n. 1331). Va poi detto che nessun rilievo avrebbe potuto avere una eventuale riunione dei giudizi in ordine alla misura delle spese processuali e, meno che mai, in ordine alla possibilità di poter proporre l'appello (e non il ricorso per cassazione) quale strumento di impugnazione di una sentenza resa per cause riunite.
infatti costituisce ius receptum che la riunione dei procedimenti connessi ex art. 274 c.p.c. ha carattere facoltativo e l'esercizio del relativo potere è rimesso"apprezzamento, anche per economia processuale, discrezionale ed insindacabile del giudice di merito. Tuttavia il provvedimento di riunione lascia immutata l'autonomia di ciascuna causa, per cui la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise e ciascuna pronuncia è soggetta al rispettivo regime di impugnazione (cfr. fra l'altro:
Cass. 21.2.1996 n. 1331; 18.5.1996 n. 46005). B) Quanto agli altri motivi, va osservato che, poiché il valore della controversia è inferiore a due milioni, ai sensi dell'art. 113, cpv., c.p.c., deve ritenersi che il Giudice di pace abbia deciso secondo equità, a nulla rilevando che dell'equità non abbia fatto menzione in sentenza (cfr. Cass. 17.5.1995 n. 5422). Alla stregua dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sent. 716/99), la sentenza del Giudice di pace resa secondo equità è impugnabile per cassazione, con riferimento agli errores in iudicando, limitatamente alla violazione delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), nonché, quanto agli errores in procedendo, per la violazione delle norme processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio. In tali controversie, infatti, deve farsi immediata applicazione dell'equità cosiddetta formativa o sostitutiva (e non della cosiddetta equità correttiva o integrativa) e la decisione deve perciò fondarsi su un giudizio di tipo, intuitivo e non sillogistico, senza obbligo di rispetto dei principi regolatori della materia.
C) Coi motivi secondo, terzo e quinto, da trattare congiuntamente perché strettamente connessi, viene denunciata la violazione di norme, sostanziali in ordine al pagamento degli oneri condominiali, alla ripartizione degli stessi, all'efficacia della delibera condominiale nei confronti di chi non sarebbe condomino ma mero possessore dell'appartamento, essendo stato peraltro inventato l'istituto della "proprietà di fatto".
Ma tale violazione di norme sostanziali, in base al riferito condivisibile insegnamento delle Sezioni Unite, non può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione.
D) In ordine al quarto motivo, va osservato, conformemente a quanto già affermato da questa Corte (Cass. 24.2.2000 n. 2105), che qualora il convenuto eccepisca la propria estrancità al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (nella specie in tema di pagamento degli oneri condominiali), sostenendo in base al principio dell'apparenza che una diversa persona sarebbe obbligata, viene a discutersi non di una condizione della trattazione del merito della causa, quale è la "legitimatio ad causam" nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e contraddire, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore. Consegue che a differenza del difetto di "legitimatio ad causam", attinente alla verifica, secondo la prospettazione offerta dall'attore della regolarità processuale del contraddittorio deducibile, pertanto, come motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa secondo equità dal Giudice di pace (essendo tenuto detto giudice all'osservanza delle norme processuali), il difetto di effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto non può essere dedotto come motivo di ricorso per cassazione contro le sentenze pronunciate secondo equità dal Giudice di pace. Per vero, premesso che l'apparenza non è istituto di natura processuale, bensì di natura sostanziale, nel senso che, in forza di esso, si attribuiscono effetti giuridici ad una situazione meramente apparente, come se questa fosse effettiva e reale, va osservato che il Giudice di pace nell'impugnata sentenza ha accolto la domanda che il Condominio aveva esteso nei confronti dei coniugi MO- OL, terzi chiamati in causa, in ordine la pagamento degli oneri condominiali, affermando il principio che titolari di diritti ed obblighi relativi ai complessi e molteplici rapporti condominiali sono non solo i legittimi proprietari, ma anche coloro che si trovano nel possesso dell'immobile in base ad un titolo garantito e protetto dalla legge (preliminare di vendita).
È quindi evidente che la questione oggetto della censura del ricorrente attiene alla titolarità passiva del rapporto sostanziale e perciò al merito e non alla legittimazione processuale;
come tale non deducibile in cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace pronunciata secondo equità.
E) Per quanto riguarda il sesto motivo, è da escludere il dedotto vizio di omessa motivazione in quanto l'impugnata sentenza ha rigettato l'eccezione di compensazione per la sua palesa infondatezza, stante la diversità di rapporto, in quanto i coniugi MO-OL avevano dedotto un (presunto) credito nei confronti della (loro dante causa) ST, ma non nei confronti del Condominio che agiva per il pagamento degli oneri condominiali. F) Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato, ed i ricorrenti, in base al principio della soccombenza, vanno condannati in solido al pagamento, in favore. della costituita ST, delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore di NN ST in complessive L. 34.800, oltre L. 500.000 per onorario.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione seconda civile, il 8 maggio 2001. Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2001