Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2016, n. 27968
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Sentenza 15 giugno 2016

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In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il termine di un anno e sei mesi, previsto dall'art. 27, comma sesto, D.Lgs. n. 159 del 2011, decorrente dal deposito dell'atto di impugnazione, entro il quale la corte di appello deve provvedere a pena di inefficacia della confisca disposta in primo grado, ha come riferimento finale la data del deposito del decreto motivato e non quella del deposito del dispositivo. (In motivazione, la Corte ha osservato che, svolgendosi il procedimento in camera di consiglio, il provvedimento giurisdizionale acquista giuridica esistenza soltanto con il deposito, che ne segna il momento perfezionativo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2016, n. 27968
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27968
    Data del deposito : 15 giugno 2016

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