Sentenza 15 giugno 2016
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il termine di un anno e sei mesi, previsto dall'art. 27, comma sesto, D.Lgs. n. 159 del 2011, decorrente dal deposito dell'atto di impugnazione, entro il quale la corte di appello deve provvedere a pena di inefficacia della confisca disposta in primo grado, ha come riferimento finale la data del deposito del decreto motivato e non quella del deposito del dispositivo. (In motivazione, la Corte ha osservato che, svolgendosi il procedimento in camera di consiglio, il provvedimento giurisdizionale acquista giuridica esistenza soltanto con il deposito, che ne segna il momento perfezionativo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2016, n. 27968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27968 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2016 |
Testo completo
27 9 6 8 / 1 6 2 63 REPUBBLICA ITALIANA In nome DE Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/06/2016 Composta da: Sent. n. sez.888 Presidente - FR IPPOLITO REGISTRO GENERALE N.885/2016 ANNA UZ ERSILIA CALVANESE - Rel. Consigliere - GAETANO DE AMICIS ANTONIO CORBO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COSSA AUTODEMOLIZIONI SAS ER CH nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso il decreto DE 09/03/2015 DEla CORTE APPELLO di TORINO sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;
lette le conclusioni DE PG D.ssa Paola FILIPPI che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi. ли RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso in data 15 gennaio 2015 la Corte d'appello di Torino ha confermato il decreto DE Tribunale di Torino DE 6 novembre 2013, che applicava la misura di prevenzione patrimoniale DEla confisca dei beni immobili ivi descritti e riconducibili alla disponibilità dei fratelli EN e AS TE.
2. Avverso il su indicato decreto DEla Corte d'appello di Torino è stato proposto ricorso per cassazione dalla terza interessata "Cossa Autodemolizioni s.a.s.", in persona DE legale rappresentante EL TE, che ha dedotto con unico motivo la nullità DE decreto per violazione di norme processuali ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e segnatamente per la mancata notifica DEl'avviso di fissazione DEl'udienza camerale celebrata nell'ambito DE procedimento di prevenzione innanzi al Tribunale di Torino, tempestivamente eccepita ex artt. 7, commi 2-7, e 23, comma 2, d.lgs. n. 159/2011. 3. Avverso il su indicato decreto DE 15 gennaio 2015, nonché avverso l'ordinanza emessa il 4 dicembre 2015 dalla Corte d'appello di Torino, con la quale veniva rigettata l'istanza di declaratoria di inefficacia DE decreto di confisca emesso dal Tribunale di Torino per violazione DE termine di cui all'art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, hanno altresì proposto ricorso per cassazione i difensori di EN e AS TE, nonché dei terzi interessati EL, SC e CO TE, tutti quali eredi di EM TO TE ed NA AR (entrambi deceduti).
3.1. Con il primo motivo si eccepisce la violazione DEl'art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, per il mancato rispetto DE termine perentorio di un anno e sei mesi entro il quale la Corte d'appello deve provvedere, a pena d'inefficacia DE decreto di confisca adottato in primo grado. Il decreto DEla Corte d'appello, infatti, è stato depositato solo in data 4 dicembre 2015, ossia un anno e undici mesi dopo il deposito DE ricorso in appello, avvenuto il 13 gennaio 2014. Ne discende che, non essendo stato depositato il provvedimento giurisdizionale ossia il decreto comprensivo di dispositivo e motivazione - entro la data DE 13 luglio 2015, il decreto di confisca di primo grado doveva ormai ritenersi privo di efficacia.
3.2. Con il secondo motivo, inoltre, si deduce la violazione degli artt. 10, 20, 24 e 26 d.lgs. n. 159/2011, per il difetto dei presupposti necessari per la ли 1 confisca DEl'alloggio sito in Borgaro Torinese e DEla pertinente autorimessa, di proprietà DEla defunta NA AR, nonché la violazione DEl'art. 10, comma 2, d. lgs. n. 159/2011, per totale assenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza DEl'intestazione fittizia in capo ai terzi interessati e DEla illecita provenienza in considerazione DEla ritenuta sproporzione DE predetto incremento patrimoniale rispetto ai redditi dei terzi interessati. Al riguardo, in particolare, si lamenta l'omessa considerazione degli specifici motivi di gravame volti a dimostrare (pagg.
2-12 DE relativo atto di impugnazione) che, sulla base DEl'allegata documentazione, oltre a trattarsi di bene acquistato in epoca antecedente al procedimento penale che ha dato luogo alla procedura di prevenzione, e comunque al biennio in cui era stata emessa la proposta, lo stesso era stato legittimamente acquistato con risorse di lecita provenienza e compatibili, nell'arco temporale di riferimento, con le disponibilità economiche e finanziarie dei coniugi AR-TE.
3.3. Con il terzo motivo, infine, si deduce la violazione degli artt. 10, 20, 24 e 26 d.lgs. n. 159/2011, per il difetto dei presupposti necessari per la confisca di un fabbricato sito in Marina di Gioiosa Jonica, di proprietà DE defunto EM TO TE, nonché la violazione DEl'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, per totale assenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza DEl'intestazione fittizia in capo ai terzi interessati e DEla illecita provenienza in considerazione DEla ritenuta sproporzione DE predetto incremento patrimoniale rispetto ai redditi dei terzi interessati. Anche sotto tale profilo si lamenta, in particolare, l'omessa considerazione degli specifici motivi di gravame volti a dimostrare (pagg.
2-14 DE relativo atto di impugnazione) che, sulla base DEl'allegata documentazione, oltre a trattarsi di un bene acquistato in epoca antecedente al biennio in cui era stata emessa la proposta, lo stesso era stato legittimamente acquistato con risorse di lecita provenienza e compatibili, nel periodo in cui è avvenuto l'incremento patrimoniale (anno 2002), con le disponibilità economiche dei coniugi AR-TE.
3.4. Con memoria depositata nella Cancelleria di questa Suprema Corte l'1 giugno 2016 i difensori dei predetti ricorrenti hanno illustrato una serie di argomentazioni in replica alla requisitoria scritta DE P.G., ribadendo quanto già esposto in ricorso ed insistendo sulla richiesta di annullamento DE provvedimento impugnato con le conseguenziali statuizioni di legge.
4. Nell'interesse dei proposti EN TE e AS TE, nonché dei terzi interessati IR AL ed TT DE ON, il difensore e ли 2 procuratore speciale ha proposto ricorso per cassazione avverso il su indicato decreto DE 15 gennaio 2015, nonché avverso l'ordinanza emessa il 4 dicembre 2015 dalla Corte d'appello di Torino, deducendo i motivi di doglianza di seguito illustrati.
4.1. Con il primo motivo si eccepisce la violazione DEl'art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, per il mancato rispetto DE termine perentorio di un anno e sei mesi entro il quale la Corte d'appello deve provvedere, a pena d'inefficacia DE decreto di confisca adottato in primo grado. Il decreto DEla Corte d'appello, infatti, è stato depositato solo in data 4 dicembre 2015, ossia un anno e undici mesi dopo il deposito DE ricorso in appello, avvenuto il 23 gennaio 2014. Ne discende che, non essendo stato depositato il provvedimento giurisdizionale ossia il decreto comprensivo di dispositivo e motivazione entro la data DE 23 - luglio 2015, il decreto di confisca emesso in primo grado doveva ormai ritenersi privo di efficacia.
4.2. Con il secondo motivo, inoltre, si deduce la violazione degli artt. 10, 20, 24 e 26 d.lgs. n. 159/2011, per il difetto dei presupposti necessari per la emissione DE decreto di confisca dei beni indicati nel provvedimento gravato, nonché la mancanza, o la mera apparenza, di motivazione in ordine ai rilievi dalla difesa già esposti anche a mezzo di numerose produzioni documentali - negli specifici motivi di gravame volti, da un lato, a dimostrare l'insussistenza di una c.d "pericolosità storica" dei proposti, dall'altro lato a contestare le conclusioni DEla relazione DE C.T. DE P.M. fatte proprie dalla Corte d'appello. Vengono al riguardo integralmente richiamate, pertanto, le considerazioni svolte nell'atto d'impugnazione, sia per quanto concerne le posizioni di AS TE e IR AL, sia per quel che attiene alle posizioni di EN TE ed TT DE ON.
4.3. Con memoria depositata nella Cancelleria di questa Suprema Corte il 27 maggio 2016 i difensori di EN TE ed TT DE ON hanno svolto una serie di argomentazioni a sostegno dei motivi già dedotti nel ricorso, con particolare riferimento: a) all'inefficacia DE provvedimento di confisca per violazione DEl'art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159/2011; b) alla mancanza dei presupposti per l'emissione DE decreto di confisca riguardo alla immotivata valutazione di pericolosità sino agli anni 2004-2005; c) all'assenza di motivazione in ordine alla presunta sproporzione tra redditi ed acquisti in capo al TE;
d) alla giustificazione offerta dalla difesa circa la legittimità DEla provenienza dei beni intestati alla moglie. ли CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso DEla terza interessata "Cossa Autodemolizioni s.a.s.", in persona DE legale rappresentante EL inammissibile per essere stato proposto direttamenteTE, è dall'interessato, ossia dal legale rappresentante. Deve infatti considerarsi, al riguardo, che in tema di procedimento di prevenzione è inammissibile il ricorso per cassazione presentato personalmente dal terzo interessato, avendo costui, in quanto portatore di interessi civilistici al pari dei soggetti espressamente considerati dall'art. 100 cod. proc. pen., un onere di patrocinio che é soddisfatto solo attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore (Sez. 6, n. 7510 DE 23/10/2012, dep. 2013, Rv. 254580). Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna DEla ricorrente al pagamento DEle spese processuali e a quello di una somma che, in ragione DEle questioni dedotte, si ritiene di dover determinare nella misura di euro 1.500,00, in favore DEla Cassa DEle ammende.
2. Fondato, di contro, deve ritenersi, con effetto logicamente assorbente rispetto alle residue doglianze, il motivo di ricorso, comune a tutti gli altri ricorrenti (v., supra, i parr.
3.1. e 4.1.), incentrato sulla dedotta violazione DE termine di cui all'art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, per essere stato il decreto depositato oltre il limite temporale dei diciotto mesi ivi stabiliti. L'art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha introdotto un termine perentorio di durata DE giudizio di secondo grado instaurato avverso il decreto di confisca, stabilendo che tale provvedimento perde efficacia se la Corte d'appello non si pronuncia entro il termine di un anno e sei mesi dal deposito DE ricorso. Tale termine, inoltre, in forza DEl'espresso richiamo all'art. 24, comma 2, d.lgs. cit., può, in caso di indagini complesse, essere prorogato con decreto motivato "per periodi di sei mesi e per non più di due volte". La competenza all'emissione DE decreto di proroga spetta evidentemente alla Corte d'appello dinanzi alla quale pende il giudizio di secondo grado, che vi fa ricorso sulla base di una valutazione discrezionale, incentrata sull'apprezzamento dei presupposti generali DEla complessità DEle indagini e DEl'entità DE patrimonio (ossia di compendi patrimoniali rilevanti), laddove le cause di sospensione dei termini, anch'esse previste dal secondo comma DE su citato art. 24, operano di diritto, facendo riferimento alla presenza di specifiche ли 4 esigenze istruttorie connesse all'espletamento di accertamenti peritali, ovvero, in quanto compatibili, alle ipotesi di sospensione dei termini di durata DEla custodia cautelare previste nel codice di rito. Analoga disposizione, inoltre, viene dettata, con formulazione lessicale ancor più precisa, dall'art. 24, comma 2, d.lgs. cit. (così come sostituito dall'art.1, comma 189, lett. a), d.lgs. 24 dicembre 2012, n. 228) relativamente al provvedimento di sequestro, che perde efficacia se il Tribunale "non deposita il decreto che pronuncia la confisca" entro il medesimo termine di un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte DEl'amministratore giudiziario. Nella sua versione originaria, infatti, tale disposizione prevedeva semplicemente che il decreto di confisca potesse "essere emanato" entro il termine di un anno e sei mesi alla data di immissione in possesso dei beni da parte DEl'amministratore giudiziario. Attraverso tali disposizioni, pertanto, il legislatore ha introdotto una omogenea limitazione temporale dei due gradi DE giudizio di merito nel procedimento di prevenzione patrimoniale, ciascuno dei quali non potrà superare il termine massimo di un anno e sei mesi (ovvero, di due anni e sei mesi in caso di ricorso al su indicato meccanismo DEla proroga). In tal senso, infatti, si afferma, nella relazione illustrativa di commento al codice DEle leggi antimafia, che "....in attuazione di un dettagliato punto di DEega, il decreto legislativo (artt. 24, comma 2 e 27, comma 6) prevede poi una precisa scansione temporale DE procedimento, tale da garantire la speditezza DElo stesso in uno con le necessarie garanzie DE proposto: si prevede la perdita di efficacia DE sequestro ove non venga disposta la confisca nel termine di un anno e sei mesi dalla immissione in possesso da parte DEl'amministratore giudiziario, nonché, in caso di impugnazione DEla decisione, entro un anno e sei mesi dal deposito DE ricorso. E' altresì prevista la possibilità di prorogare i termini in parola per periodi di sei mesi e per non più di due volte in caso di indagini complesse". La previsione di un termine di perenzione DEla misura patrimoniale si giustifica, da un lato, in ossequio al principio DEla ragionevole durata DE procedimento ablativo, il cui svolgimento non può soffrire il rischio di incertezze o di imprevedibili allungamenti DEle relative scansioni temporali, dall'altro lato nella prospettiva di garantire il quadro degli interessi legati all'esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati di proprietà e di iniziativa economica, che possono essere limitati rispettivamente nella prospettiva DEla funzione sociale (art. 42, comma 2, Cost.) e a garanzia DEle esigenze di sicurezza ed utilità generale (art. Ли 5 41, comma 2, Cost.), senza recare, tuttavia, un irragionevole pregiudizio alle persone che, a vario titolo, possono subire gli effetti negativi di un intervento in rem. Dalla lettura combinata di tali disposizioni discende, pertanto, che anche il termine per la pronuncia DEla confisca di primo grado deve essere rispettato, a pena di inefficacia, così come quello previsto dal legislatore per la Corte d'appello (ex art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159/11), e che al carattere perentorio DE limite temporale si ricollega direttamente l'onere di deposito DE provvedimento, non il mero espletamento degli adempimenti legati alla celebrazione DEla camera di consiglio. Il provvedimento di confisca, dunque, perde efficacia se la Corte d'appello non deposita il decreto motivato entro il termine di un anno e sei mesi dalla data di deposito DE ricorso in appello proposto ai sensi DEl'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 159/2011. 3. Nel caso in esame, il dispositivo reca la data DE 15 gennaio 2015, mentre il decreto motivato è stato depositato dalla Corte d'appello il 4 dicembre 2015, ossia oltre il termine di un anno e sei mesi dal deposito dei ricorsi in appello (avvenuto, rispettivamente, il 13 gennaio 2014 ed il 23 gennaio 2014). La Corte d'appello, tuttavia, ha rigettato i rilievi difensivi sul punto formulati, richiamando una pronuncia di questa Corte (Sez. 5, n. 35737 DE 19/05/2015, Spinelli, Rv. 264351, attinente, peraltro, alla diversa fattispecie di un decreto di confisca emesso ai sensi DEl'art.
2-ter DEla legge n. 575/1965) secondo cui il termine di un anno e sei mesi, previsto dall'art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, decorrente dal deposito DEl'atto di impugnazione, ed entro il quale la Corte di appello deve provvedere a pena di inefficacia DEla confisca disposta in primo grado, ha come riferimento finale la data DEla pronuncia DE giudice d'appello e non quella DE deposito DE relativo provvedimento. Siffatta impostazione, tuttavia, non può essere condivisa, ove si consideri, in linea generale, che nel procedimento in camera di consiglio (nella specie quello regolato dall'art. 611 cod. proc. pen.) la DEiberazione costituisce un momento interno DEla procedura e il dispositivo è privo di autonoma rilevanza, giacché il provvedimento giurisdizionale, nella sua unità strutturale, acquista giuridica esistenza soltanto con il deposito, che ne segna il momento perfezionativo, con la sola eccezione DE procedimento camerale concernente le misure cautelari personali, per le quali, a determinati fini, è riconosciuta rilevanza esterna al dispositivo, prima ancora DE deposito DE provvedimento completo di ли 6 motivazione (Sez. 1, n. 6026 DE 18/11/1996, Tononi, Rv. 206256; Sez. 2, n. 30833 DE 21/06/2012, Speranza, Rv. 253532). Nella medesima prospettiva, d'altronde, questa Suprema Corte ha posto in rilievo che, a differenza di quanto si verifica nel caso DEla sentenza, il cui dispositivo letto in udienza costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà DEla legge nel caso concreto, l'ordinanza emessa a seguito di rito camerale presenta il carattere unitario DE complesso procedimento logico nel quale si compendia la decisione adottata, con la conseguenza che, non essendovi momento distintivo tra il dispositivo e la motivazione, dette parti DE provvedimento costituiscono nel loro insieme la decisione (Sez. 5, n. 27787 DE 20/05/2004, Fattorusso, Rv. 228709, secondo cui all'eventuale discrepanza esistente nel primo può ovviarsi con la lettura DE provvedimento nel suo complesso). Ne discende, con riferimento all'esatta DEimitazione DE perimetro di applicazione DEle su richiamate previsioni normative, che il termine finale di riferimento per la pronuncia DEla Corte d'appello deve correttamente individuarsi non certo nella data di deposito DE dispositivo, bensì in quella di deposito DE decreto motivato entro il termine di un anno e sei mesi dal ricorso in appello. Una diversa soluzione esegetica, specie in considerazione DEla su indicata ratio DEla modifica normativa, priverebbe di qualunque contenuto di garanzia la diposizione di cui all'art. 27, comma 6, d.lgs. cit., rimettendo all'Autorità giudiziaria la possibilità di scegliere arbitrariamente i tempi di deposito DEla motivazione DE provvedimento, così dilatando in misura imprevedibile gli effetti invasivi DEla misura ablativa, con gli inevitabili riflessi sui tempi e sulle modalità di esercizio DE diritto all'impugnazione da parte DE proposto e dei terzi interessati. ΑΙ riguardo, peraltro, il legislatore ha significativamente previsto un'opportuna misura di contemperamento alla perentorietà DE termine attraverso la possibilità di disporne, in due occasioni, una proroga motivata: facoltà, questa, cui la Corte distrettuale, nel caso di specie, non ha fatto ricorso. A non dissimili conclusioni, infine, si perviene anche muovendo da una diversa prospettiva ermeneutica, ove si considerino, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti di applicazione DEle misure di prevenzione personali, il tenore letterale DEla norma generale dettata nell'art. 10, comma 2, d.lgs. cit. - là dove si stabilisce che la Corte d'appello provvede, "con decreto motivato", entro il termine di trenta giorni dalla proposizione DE ricorso e, in tema di procedimento applicativo, la connessa disposizione di cui all'art. 7, comma 1, ove ли 7 DE tutto analogamente si prevede che il Tribunale provvede, con "decreto motivato", entro il termine di trenta giorni dalla formulazione DEla proposta. Fatta salva, in mancanza DEla previsione di qualsiasi sanzione per la loro inosservanza, la natura ordinatoria di tali termini (Sez. 1, n. 23407 DE 24/03/2015, Lin, Rv. 263963) - laddove, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, al mancato rispetto DEla speciale disposizione relativa alla perentorietà DE diverso termine di un anno e sei mesi espressamente si ricollega, come si è visto, la perdita di efficacia DE provvedimento di confisca (ex art. 27, comma 6) è significativo rilevare che per le impugnazioni contro le - misure patrimoniali, ai sensi DEl'art. 27, comma 2, d.lgs. cit., si applicano le disposizioni previste dall'art. 10, che costituiscono pertanto la disciplina generale di riferimento per le impugnazioni proposte avverso i provvedimenti di confisca e gli altri provvedimenti in tema di misure di prevenzione patrimoniali (esplicitamente indicati nell'art. 27, comma 1), con la conseguente esigenza di un coordinamento logico-sistematico tra le diverse evenienze procedimentali in cui la Corte d'appello è chiamata a provvedere a seguito di un ricorso. In tal senso, l'integrale richiamo che, in caso di ricorso in appello, viene effettuato dall'art. 27, comma 6, all'applicazione DEle regole dettate nell'art. 24, comma 2 che a sua volta sancisce una analoga perdita di efficacia per il provvedimento di sequestro, se nel termine perentorio ivi previsto il Tribunale "non deposita il decreto che pronuncia la confisca" - sta a significare che la Corte d'appello deve comunque pronunciarsi, entro il termine previsto dal legislatore (sia esso di natura perentoria, come nell'art. 27 comma 6, ovvero di natura meramente ordinatoria, come nell'ipotesi di cui all'art. 10, comma 2), con il deposito di un decreto motivato.
4. Alla caducazione DEl'efficacia DE provvedimento di confisca consegue la restituzione dei beni agli aventi diritto, che tornano dunque nella piena titolarità e disponibilità DE patrimonio. Sulla base DEle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento senza rinvio DE decreto impugnato, con i conseguenti adempimenti a cura DEla Cancelleria ai sensi DEl'art. 626 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato senza rinvio e dispone la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto. Si provveda a norma DEl'art. 626 cod. proc. pen.. ли 8 Dichiara inammissibile il ricorso DEla Cossa Autodemolizioni s.a.s. e condanna la ricorrente al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro 1.500,00 in favore DEla Cassa DEle ammende. Così deciso il 15 giugno 2016 o Il Consigliere estensore Il Presidente ppe K SC Ippolito Gaetano De Amicis 1 l. DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 6 LUG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO C Piers Esposito 9