Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00081/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00453/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 453 del 2025, proposto da
GA LL, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppa Elvezio, Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, n. 322 del 25/03/2024, passata in giudicato, in materia di Retribuzione Professionale Docenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il dott. IB SA EL, vista la nota di passaggio in decisione di parte ricorrente e sentito l’avv. Miele per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso .
1.1. La ricorrente, docente di scuola secondaria di I grado a tempo determinato, ha proposto ricorso dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 114 e ss. c.p.a., per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro n. 322 del 25 marzo 2024, nella parte in cui il Ministero è stato condannato a pagare alla ricorrente la somma di € 2.425,55, con accessori di legge dal dovuto al saldo, a titolo di “retribuzione professionale docente” (R.P.D.) prevista dall’art. 7 CCNL 15/3/2001 per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio per il Ministero convenuto con contratto a tempo determinato (2020/21 e 2021/22).
1.2. Ha esposto la ricorrente che la predetta sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione nel termine di legge (come da attestazione di cancelleria prodotta in atti), non è stata eseguita dall’Amministrazione, non essendo stato ancora effettuato l’accredito dell’importo liquidato in sentenza.
1.3. Inoltre, è decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (avvenuta il 17 luglio 2024) previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.
1.4. Alla stregua di quanto esposto, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla predetta sentenza, adottando tutti gli atti a tal fine necessari. Ha chiesto inoltre la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a., e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento e la condanna dell’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
2. Svolgimento del processo .
2.1. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio depositando relazione dell’Ufficio Scolastico Regionale di Bergamo, esponendo le difficoltà e gli ostacoli di natura tecnica e contabile evidenziati dalle Ragionerie Territoriali dello Stato, su tutto il territorio nazionale, per dare esecuzione alle numerose sentenze concernenti, come quella in esame, la corresponsione della R.P.D., a causa della serialità del contenzioso e della consistenza complessiva dell’impegno finanziario a tal fine occorrente, problematiche non ancora completamente risolte; peraltro, nel caso di specie, l’USR ha evidenziato e documentato di aver già provveduto a pagare all’odierna ricorrente le spese del giudizio di merito liquidate in sentenza.
2.2. Successivamente, peraltro, lo stesso dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale di Bergamo, con nota del 17 ottobre 2025, ha esposto che l’Ufficio, a seguito di recenti modifiche nell’organizzazione interna dell’U.S.R., ha provveduto a disporre il pagamento alla parte ricorrente dell’intero importo dovutole a titolo di R.P.D., come da prospetto allegato sub 1) in cui l’importo risulta in liquidazione.
2.3. Parte ricorrente ha depositato in data 16 gennaio 2026 richiesta di passaggio in decisione allo stato degli atti.
2.4. All’udienza camerale del 21 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Decisione .
3.1. Alla luce di quanto dedotto dal dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale nella nota del 17 ottobre 2025 depositata in atti – non contestata dalla parte ricorrente – deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, dovendosi ritenere incontroverso tra le parti che nelle more del giudizio l’Amministrazione abbia dato piena esecuzione alla sentenza per cui è causa.
3.2. Ai fini della regolazione delle spese di lite, deve farsi applicazione del principio di soccombenza virtuale, tenuto conto che l’Amministrazione ha dato esecuzione al provvedimento azionato soltanto dopo la notifica del ricorso qui in esame. Le spese vanno quindi poste a carico dell’Amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda):
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna il Ministero resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR PE, Presidente
IB SA EL, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IB SA EL | UR PE |
IL SEGRETARIO