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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 05/11/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Forlì, sezione civile, in persona del Giudice Dott.ssa TE DR, all'esito delle note depositate telematicamente ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2322/2023 R.G. promossa da
C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Gian Maria Romanello (pec:
) e dall'avv. Sergio Culiersi (pec: Email_1
), Email_2 ricorrente contro
c.f. CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. SIMONA BANDINI, pec: Email_3 conv enuto
Conclusioni per parte ricorrente:
In Principalità e nel merito: - Accertare e dichiarare l'estinzione del contratto di comodato in ragione del decesso del Sig. originario comodante;
- Accertare e Persona_1 dichiarare l'omessa restituzione dell'immobile oggetto del contratto di comodato da parte di
Per l'effetto Condannare alla restituzione dell'immobile CP_1 CP_1 oggetto del contratto di comodato;
Alternativamente - Accertare e dichiarare l'estinzione del contratto di comodato per scadenza del termine semestrale di durata dello stesso;
- Accertare
e dichiarare l'omessa restituzione dell'immobile oggetto del contratto di comodato da parte di Per l'effetto Condannare alla restituzione dell'immobile CP_1 CP_1
1 oggetto del contratto di comodato;
In ogni caso - Condannare al pagamento CP_1
della somma pari ad Euro 5.000,00, o della diversa somma, inferiore o superiore, che dovesse essere ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, accessori e tasse come ex lege previsti.
Conclusioni per parte convenuta:
RIGETTARE tutte le domande proposte da parte ricorrente poiché infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa e in ogni caso - RIGETTARE la domanda di pagamento della somma di €.5.000,00 svolta da parte ricorrente perché, come esposto in narrativa, tale domanda risulta essere sfornita non solo di titolo ma di qualsiasi prova a sostegno dell'importo. - Vinte le spese di lite
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 9 settembre 2023, , nella qualità di Parte_1
chiamata all'eredità di deceduto il 25 aprile 2023, ha esposto che Persona_1 il de cuius, in data 20 maggio 2018, aveva stipulato verbalmente con n CP_1
contratto di comodato gratuito con termine di sei mesi, a scopo abitativo, avente ad oggetto l'immobile sito in via Ridolfi n. 11 (Foglio 182, Particella 866, Subalterno 7), che il comodante aveva chiesto più volte la restituzione dell'immobile senza successo, tanto da decidersi, in data 16 settembre 2019, a presentare denuncia presso la Questura di Forlì e che una volta intervenuto il decesso del comodante, lei stessa aveva chiesto la restituzione dell'appartamento senza ottenerla. La ricorrente ha quindi chiesto accertarsi l'estinzione del comodato per morte del comodante e per decorso del termine di durata e la condanna del convenuto alla restituzione del bene e al pagamento dell'importo di € 5.000,00.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva depositate il 18 gennaio 2024, si è costituito il quale, dopo aver dedotto che il contratto CP_1 intercorso con il de cuius non era un comodato bensì una locazione ad uso abitativo e tanto nonostante l'immobile fosse privo di abitabilità, ha concluso come in epigrafe.
3. Istruita la causa mediante escussione del teste all'udienza del Testimone_1
28 ottobre 2024, assegnato termine per memorie difensive e disposta la trattazione scritta dell'udienza di decisione 4 novembre 2025, le parti hanno depositato telematicamente note ex art. 127 ter c.p.c. e questo Tribunale ha deciso la causa come da presente sentenza.
2 4. La domanda personale di rilascio è fondata e deve trovare accoglimento per le motivazioni che seguono.
5. Come la S.C. ha avuto modo di chiarire (Cass. sent. 30/06/2015, n. 13340), qualora l'attore in restituzione abbia allegato l'esistenza un rapporto di comodato precario e il convenuto abbia eccepito la sussistenza di un rapporto di locazione, la mancata prova di tale ultimo rapporto implica l'accoglimento della domanda attorea, poiché l'eccezione del convenuto postula il riconoscimento dell'intervenuta consegna della cosa per uso determinato e, dunque, in difetto di diverse allegazioni, l'esistenza del comodato, dal quale discende l'obbligo della restituzione su richiesta del comodante, essendo onere del comodatario invocare l'esistenza di un termine, ovvero la mancata scadenza dello stesso (cfr. altresì Cass. ord. 09/10/2020, n. 21853).
6. Nel caso di specie, il convenuto ha dedotto di aver stipulato oralmente, in data 15 maggio 2018, con il de cuius un contratto di locazione ad uso abitativo. E tuttavia, a norma dell'art. 1, c. 4, L. n. 431/1998, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta, cosicché, in mancanza, il contratto è nullo e il conduttore non ha titolo per rimanere nella detenzione dell'immobile (cfr. Cass. SS.UU., 17/9/2015, n. 18214).
7. Parte ricorrente ha dedotto, invece, che tra il de cuius e il convenuto sarebbe intercorso un contratto di comodato, con termine di durata semestrale. E tuttavia, la prova della durata semestrale dell'addotto contratto di comodato non è stata raggiunta. All'udienza del 28 ottobre 2024, la teste ha infatti riferito di non aver essere stata Testimone_1 presente né quando le parti hanno raggiungimento l'accordo, né al momento della consegna delle chiavi e di sapere che il comodato era semestrale perché il de cuius le aveva assicurato che l'immobile sarebbe stato consegnato a lei alla scadenza dei sei mesi. Trattasi all'evidenza di una testimonianza de relato ex parte actoris, avente come tale una rilevanza probatoria fortemente attenuata, in quanto attiene al fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non al fatto oggetto dell'accertamento.
8. Poiché, però, è stato provato che il de cuius aveva chiesto al comodatario la restituzione dell'immobile (cfr. teste “…alla mia presenza mio cognato ha chiesto la Tes_1 restituzione dell'immobile”), né è contestato che la ricorrente, nella sua qualità di chiamata all'eredità, abbia a sua volta chiesto la restituzione del bene anche in via stragiudiziale, il convenuto - che, come anticipato, non ha provato di avere titolo per CP_1
3 detenere l'immobile - deve essere condannato alla sua immediata restituzione. Raggiunta la prova della intervenuta richiesta di restituzione dell'immobile, l'accertamento in punto di prova del contratto di comodato d'uso non appare, invero, neppure astrattamente rilevante.
9. Non può invece essere accolta la domanda indennitaria, del tutto genericamente formulata dalla ricorrente.
È ben vero, infatti, che il danno da occupazione abusiva di immobile non può ritenersi sussistente in re ipsa e coincidente con l'evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., trattasi pur sempre di un danno- conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli (cfr. Cass. n. 15111/2013; Cass. n. 15757/2015). Parimenti è a dirsi che la
Suprema Corte ha precisato, pur ribadendo il principio di cui sopra, che il danno da occupazione può essere dimostrato col ricorso a presunzioni semplici e può consistere anche nell'utilità teorica che il danneggiato poteva ritrarre dall'uso diretto del bene, durante il tempo per il quale è stato occupato da altri (cfr. Cass. n. 18494/2015), ma, ove il richiedente non alleghi alcun evento da cui desumere un danno, l'utilizzazione, tout court, delle presunzioni varrebbe a far coincidere il danno con la condotta di occupazione, ovvero a rimettere al giudicante la formulazione di una qualunque ipotesi di evento dannoso in cui sarebbe incorso l'istante, violando così il principio dell'onere della prova.
10. Nel caso di specie, la ricorrente non ha in alcun modo assolto il predetto onere probatorio, non essendovi in atti elementi da cui desumere, neppure facendo ricorso al meccanismo presuntivo, che la stessa abbia subito un danno, essendo la relativa domanda carente già sul piano assertorio in cui è assente qualsivoglia allegazione da cui eventualmente inferire l'esistenza di un pregiudizio conseguente alla illecita occupazione del proprio immobile. La domanda per il pagamento della indennità per l'occupazione abusiva, rimasta sfornita di prova, va dunque rigettata.
4 11. Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio e visto l'art. 92 c.p.c., sono integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Forlì, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, condanna al rilascio immediato in favore di CP_1
dell'immobile sito in Forlì, via Ridolfi n. 11 (Foglio 182, Particella Parte_1
866, Subalterno 7); rigetta per il resto il ricorso e compensa le spese del grado.
Così deciso in Forlì, lì 5 novembre 2025
Il Giudice
TE DR
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Forlì, sezione civile, in persona del Giudice Dott.ssa TE DR, all'esito delle note depositate telematicamente ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2322/2023 R.G. promossa da
C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Gian Maria Romanello (pec:
) e dall'avv. Sergio Culiersi (pec: Email_1
), Email_2 ricorrente contro
c.f. CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. SIMONA BANDINI, pec: Email_3 conv enuto
Conclusioni per parte ricorrente:
In Principalità e nel merito: - Accertare e dichiarare l'estinzione del contratto di comodato in ragione del decesso del Sig. originario comodante;
- Accertare e Persona_1 dichiarare l'omessa restituzione dell'immobile oggetto del contratto di comodato da parte di
Per l'effetto Condannare alla restituzione dell'immobile CP_1 CP_1 oggetto del contratto di comodato;
Alternativamente - Accertare e dichiarare l'estinzione del contratto di comodato per scadenza del termine semestrale di durata dello stesso;
- Accertare
e dichiarare l'omessa restituzione dell'immobile oggetto del contratto di comodato da parte di Per l'effetto Condannare alla restituzione dell'immobile CP_1 CP_1
1 oggetto del contratto di comodato;
In ogni caso - Condannare al pagamento CP_1
della somma pari ad Euro 5.000,00, o della diversa somma, inferiore o superiore, che dovesse essere ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, accessori e tasse come ex lege previsti.
Conclusioni per parte convenuta:
RIGETTARE tutte le domande proposte da parte ricorrente poiché infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa e in ogni caso - RIGETTARE la domanda di pagamento della somma di €.5.000,00 svolta da parte ricorrente perché, come esposto in narrativa, tale domanda risulta essere sfornita non solo di titolo ma di qualsiasi prova a sostegno dell'importo. - Vinte le spese di lite
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 9 settembre 2023, , nella qualità di Parte_1
chiamata all'eredità di deceduto il 25 aprile 2023, ha esposto che Persona_1 il de cuius, in data 20 maggio 2018, aveva stipulato verbalmente con n CP_1
contratto di comodato gratuito con termine di sei mesi, a scopo abitativo, avente ad oggetto l'immobile sito in via Ridolfi n. 11 (Foglio 182, Particella 866, Subalterno 7), che il comodante aveva chiesto più volte la restituzione dell'immobile senza successo, tanto da decidersi, in data 16 settembre 2019, a presentare denuncia presso la Questura di Forlì e che una volta intervenuto il decesso del comodante, lei stessa aveva chiesto la restituzione dell'appartamento senza ottenerla. La ricorrente ha quindi chiesto accertarsi l'estinzione del comodato per morte del comodante e per decorso del termine di durata e la condanna del convenuto alla restituzione del bene e al pagamento dell'importo di € 5.000,00.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva depositate il 18 gennaio 2024, si è costituito il quale, dopo aver dedotto che il contratto CP_1 intercorso con il de cuius non era un comodato bensì una locazione ad uso abitativo e tanto nonostante l'immobile fosse privo di abitabilità, ha concluso come in epigrafe.
3. Istruita la causa mediante escussione del teste all'udienza del Testimone_1
28 ottobre 2024, assegnato termine per memorie difensive e disposta la trattazione scritta dell'udienza di decisione 4 novembre 2025, le parti hanno depositato telematicamente note ex art. 127 ter c.p.c. e questo Tribunale ha deciso la causa come da presente sentenza.
2 4. La domanda personale di rilascio è fondata e deve trovare accoglimento per le motivazioni che seguono.
5. Come la S.C. ha avuto modo di chiarire (Cass. sent. 30/06/2015, n. 13340), qualora l'attore in restituzione abbia allegato l'esistenza un rapporto di comodato precario e il convenuto abbia eccepito la sussistenza di un rapporto di locazione, la mancata prova di tale ultimo rapporto implica l'accoglimento della domanda attorea, poiché l'eccezione del convenuto postula il riconoscimento dell'intervenuta consegna della cosa per uso determinato e, dunque, in difetto di diverse allegazioni, l'esistenza del comodato, dal quale discende l'obbligo della restituzione su richiesta del comodante, essendo onere del comodatario invocare l'esistenza di un termine, ovvero la mancata scadenza dello stesso (cfr. altresì Cass. ord. 09/10/2020, n. 21853).
6. Nel caso di specie, il convenuto ha dedotto di aver stipulato oralmente, in data 15 maggio 2018, con il de cuius un contratto di locazione ad uso abitativo. E tuttavia, a norma dell'art. 1, c. 4, L. n. 431/1998, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta, cosicché, in mancanza, il contratto è nullo e il conduttore non ha titolo per rimanere nella detenzione dell'immobile (cfr. Cass. SS.UU., 17/9/2015, n. 18214).
7. Parte ricorrente ha dedotto, invece, che tra il de cuius e il convenuto sarebbe intercorso un contratto di comodato, con termine di durata semestrale. E tuttavia, la prova della durata semestrale dell'addotto contratto di comodato non è stata raggiunta. All'udienza del 28 ottobre 2024, la teste ha infatti riferito di non aver essere stata Testimone_1 presente né quando le parti hanno raggiungimento l'accordo, né al momento della consegna delle chiavi e di sapere che il comodato era semestrale perché il de cuius le aveva assicurato che l'immobile sarebbe stato consegnato a lei alla scadenza dei sei mesi. Trattasi all'evidenza di una testimonianza de relato ex parte actoris, avente come tale una rilevanza probatoria fortemente attenuata, in quanto attiene al fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non al fatto oggetto dell'accertamento.
8. Poiché, però, è stato provato che il de cuius aveva chiesto al comodatario la restituzione dell'immobile (cfr. teste “…alla mia presenza mio cognato ha chiesto la Tes_1 restituzione dell'immobile”), né è contestato che la ricorrente, nella sua qualità di chiamata all'eredità, abbia a sua volta chiesto la restituzione del bene anche in via stragiudiziale, il convenuto - che, come anticipato, non ha provato di avere titolo per CP_1
3 detenere l'immobile - deve essere condannato alla sua immediata restituzione. Raggiunta la prova della intervenuta richiesta di restituzione dell'immobile, l'accertamento in punto di prova del contratto di comodato d'uso non appare, invero, neppure astrattamente rilevante.
9. Non può invece essere accolta la domanda indennitaria, del tutto genericamente formulata dalla ricorrente.
È ben vero, infatti, che il danno da occupazione abusiva di immobile non può ritenersi sussistente in re ipsa e coincidente con l'evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., trattasi pur sempre di un danno- conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli (cfr. Cass. n. 15111/2013; Cass. n. 15757/2015). Parimenti è a dirsi che la
Suprema Corte ha precisato, pur ribadendo il principio di cui sopra, che il danno da occupazione può essere dimostrato col ricorso a presunzioni semplici e può consistere anche nell'utilità teorica che il danneggiato poteva ritrarre dall'uso diretto del bene, durante il tempo per il quale è stato occupato da altri (cfr. Cass. n. 18494/2015), ma, ove il richiedente non alleghi alcun evento da cui desumere un danno, l'utilizzazione, tout court, delle presunzioni varrebbe a far coincidere il danno con la condotta di occupazione, ovvero a rimettere al giudicante la formulazione di una qualunque ipotesi di evento dannoso in cui sarebbe incorso l'istante, violando così il principio dell'onere della prova.
10. Nel caso di specie, la ricorrente non ha in alcun modo assolto il predetto onere probatorio, non essendovi in atti elementi da cui desumere, neppure facendo ricorso al meccanismo presuntivo, che la stessa abbia subito un danno, essendo la relativa domanda carente già sul piano assertorio in cui è assente qualsivoglia allegazione da cui eventualmente inferire l'esistenza di un pregiudizio conseguente alla illecita occupazione del proprio immobile. La domanda per il pagamento della indennità per l'occupazione abusiva, rimasta sfornita di prova, va dunque rigettata.
4 11. Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio e visto l'art. 92 c.p.c., sono integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Forlì, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, condanna al rilascio immediato in favore di CP_1
dell'immobile sito in Forlì, via Ridolfi n. 11 (Foglio 182, Particella Parte_1
866, Subalterno 7); rigetta per il resto il ricorso e compensa le spese del grado.
Così deciso in Forlì, lì 5 novembre 2025
Il Giudice
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