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Sentenza 15 maggio 2023
Sentenza 15 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2023, n. 20623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20623 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da RA LU, nato a [...] il [...] RA NL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 13/05/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IE OR, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli il 13 maggio 2021, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di LU RA e NL RA, in relazione al reato di cui al capo b) del decreto di citazione dei 19 maggio 2009, perché estinto per prescrizione, e ha rideterminato la pena per il Penale Sent. Sez. 6 Num. 20623 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 01/02/2023 residuo reato loro ascritto in concorso ( capo d del decreto che dispone il giudizio del 27 settembre 2007 per LU RA;
capo c del decreto che dispone il giudizio del 19 maggio 2009 per NL RA), previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in anni 5 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, con conferma delle ulteriori statuizioni. I ricorrenti sono stati ritenuti responsabili del reato ex art. 73, comma 1- bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto a fini di cessione cocaina, per un peso di kg. 5.232,21 con una quantità di principio attivo idoneo al confezionamento di 24915 dosi medie singole, nonché 3 pani di cocaina con una quantità di principio attivo idoneo al confezionamento di 13736 dosi medie singole (unitamente a sostanza del tipo caffeina e lidocaina). 2. Propongono ricorso gli imputati a mezzo dei loro rispettivi difensori, deducendo i motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso per LU RA (avv. Maria Karen Garrini) 3.1. Mancanza o carenza di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, 546, comma 1, lett. d), e comma 3, cod. proc. pen, nonché 111, comma 6, e 101, comma 2, Cost. . La sentenza non ha motivato o ha insufficientemente motivato: - in ordine alla eccezione di inutilizzabilità, ai sensi degli artt. 268, comma 3, e 271, cod. proc. pen., delle intercettazioni ambientali tra il detenuto IR OL e RE TO, eseguite mediante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria invece che con l'utilizzo delle apparecchiature installate presso la Procura della Repubblica;
- in ordine alle richieste di assoluzione di cui alle pagg da 7 a 9 dell'atto di appello, per non avere l'imputato commesso il fatto, in relazione alle imputazioni di cui ai capi d ed e del decreto che dispone il giudizio del 27 settembre 2007, e per insussistenza del fatto, in ordine alla imputazione di porto o detenzione di armi di cui al capo b del decreto che dispone il giudizio dei 19 maggio 2009. 3.2. Mancanza di motivazione e violazione dell'art 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'art. 8 d.P.R. 13 maggio 1991, n. 152 convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 - ora 416 bis.1 cod. pen. - art. 81 e 133 cod. pen. La motivazione sul trattamento sanzionatorio è mancante o meramente apparente. Tra il primo e il secondo grado di giudizio l'imputato ha intrapreso il percorso collaborativo con la giustizia. Entro i termini di cui all'art. 16-quinquies legge 15 marzo 1991, n. 82 è stato redatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione. Disposta la rinnovazione della istruttoria dibattimentale, in appello è stata acquisita documentazione, costituita da numerosi provvedimenti giudiziari, dai quali è dato evincere il proficuo apporto conoscitivo offerto da RA, le cui dichiarazioni sono state sempre riconosciute attendibili, univoche e precise. L'imputato ha tenuto un comportamento immune da censure durante la detenzione, manifestando una reale volontà dissociativa dalle logiche criminali. Ciononostante, con motivazione assertiva, non sono state riconosciute in suo favore, nella sentenza impugnata: - l'attenuante speciale della collaborazione di cui all'art. 8, d.l. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, sul duplice rilievo: a) dell'intervenuto cambio di linea difensiva, invero del tutto fisiologico e coerente con la sopravvenuta scelta collaborativa;
b) della mancata contestazione dell' aggravante di cui all'art. 7 del medesimo d.l. n. 152 del 1991, in realtà non costituente un presupposto della diminuente;
- l'attenuante speciale prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, in materia di stupefacenti, per chi si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente gli inquirenti nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti. E' stata .infine disattesa la richiesta di applicazione della continuazione con i reati di cui alla sentenza "Acerra" (n. 69 del 2015, proc. n. 9913/13 RG, emessa in data 16 gennaio 2015 dal Giudice dell'udienza preliminare di Napoli), sebbene sostenuti da un'anticipata ed unitaria ideazione rispetto a quelli qui a giudizio, sui presupposti della insussistenza di un tale vincolo unificante e di una notevole distanza temporale trai fatti , senza considerare che, sebbene l'anno di RG del diverso procedimento sia il 2013, i fatti di cui alla detta sentenza sono accaduti nel 2006 e dunque in un periodo temporalmente sovrapponibile a quello dei reati per cui oggi si procede. Da ultimo, la pena inflitta per l'unico residuo reato di cui TA , e stato in questo giudizio ritenuto responsabile è eccessiva e non correttamente parametrata ai criteri indicati dall'art. 133 cod. proc. pen. 4. Ricorso per NL RA (avv. Patrizia Sebastianelli). 4.1. Illogicità motivazionale nella determinazione della pena. La Corte non ha ritenuto rilevante il contributo offerto dall'imputato all'accertamento dei fatti e su tale presupposto non sono state riconosciute in suo favore nella sentenza impugnata le attenuanti speciali di cui all'art. 8, d.l. n. 152 del 1991 e 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990. 3 Di contro l'imputato ha tenuto una condotta di vita irreprensibile dall'avvio della collaborazione, con una effettiva presa di distanza dai contesti criminali di appartenenza e ha reso dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie sempre riconosciute di importante valore probatorio nel presente e in molti altri procedimenti penali. Non è stata riconosciuta l'esistenza di un medesimo disegno criminoso, benché esso sia ravvisabile allorquando le plurime azioni del reo siano espressione di un unico programma di intenzioni che le abbia considerate anche solo in linea di massima o come ipotesi eventuali o genericamente incluse nelle linee fondamentali della preventiva rappresentazione, senza necessità - quindi - che siano frutto di una precisa e dettagliata ideazione, e senza necessità che ricorrano tutti gli indici che consentono l'apprezzamento della identità del disegno. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono entrambi inammissibili per le ragioni di seguito esposte. 2. Ricorso LU RA . 2.1. Quanto al .primo motivo, relativo alla inutilizzabilità dele intercettazioni la Corte di merito ha rilevato il carattere ripetitivo della doglianza e richiamato integralmente la diffusa motivazione reiettiva adottata dal Giudice di primo grado. In essa (pagg. 9 e ss.) è riaffermato il condivisibile indirizzo per il quale, in sede di esecuzione delle operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, allorché il pubblico ministero indichi, nel decreto di autorizzazione all'utilizzo di apparecchiature esterne all'ufficio, attività di indagini incompatibili con la strumentazione presente nell'ufficio stesso, è superflua ogni ulteriore motivazione a sostegno della ritenuta inidoneità di detta strumentazione rispetto allo scopo perseguito, essendo le ragioni di tale inidoneità insite alle predette ragioni investigative (tra le altre v. Sez. 1, n. 18174 del 08/04/2009, La Causa, Rv. 243681, in fattispecie relativa ad utilizzazione di strumentazione audiovisiva per l'intercettazione di colloqui in ambiente carcerario, in cui si è ritenuto sufficientemente motivato il decreto che autorizzi l'uso di apparecchiature esterne con il richiamo alla circostanza che si tratti di intercettazioni da effettuarsi non già su linee telefoniche ma in ambienti o luoghi da tenersi sotto controllo anche diretto o visivo della polizia e da eseguire con apparecchiature da collocare in prossimità della fonte sonora;
nonché Sez. 1, n. 29178 del 10/02/2011). 4 In ogni caso si tratta di eccezione del tutto generica che non chiarisce la incidenza degli specifici colloqui ai fini di prova e, anche sotto profilo, inammissibile. Costituisce difatti onere della parte che in sede di legittimità eccepisca l'inutilizzabilità dei risultati dell'attività captativa - a pena di inammissibilità del motivo per genericità - indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato e la rilevanza degli elementi probatori desumibili dalle conversazioni, posto che l'omissione di tali indicazioni incide sulla valutazione della concretezza dell'interesse ad impugnare. (Sez. 5, n. 25082 del 27/02/2019, Baiano, Rv. 277608 - 02, in relazione a fattispecie in tema di giudizio abbreviato, nella quale i ricorsi degli imputati, non avendo precisato quali, tra le conversazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sarebbero derivate dal decreto emesso in violazione dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., non consentivano di comprendere quale incidenza la violazione avesse avuto sul processo decisionale;
Sez. 6, n. 13213 del 15/03/2016, Giorgini, Rv. 266774). 2.2. Sempre in relazione al primo motivo nell'interesse di LU RA, la sentenza impugnata ha rappresentato, quanto alle richieste di assoluzione dai reati che, in tesi difensiva, egli non avrebbe commesso, la loro estrema genericità e si è riportata alle motivazioni della sentenza di primo grado, sul rilievo che le censure non contenessero elementi di novità rispetto a quanto già esaminato e disatteso dal primo Giudice. E' stata fatta, dunque, applicazione del consolidato principio per cui al giudice dell'impugnazione è consentito motivare "per relationem" al provvedimento gravato purché egli si attenga al rispetto di criteri specifici in ossequio ai quali: 1) ogni riferimento risulti ad un atto legittimo del procedimento la cui motivazione sia congrua per rapporto alla propria "giustificazione" verso il provvedimento finale;
2) il decidente risulti pienamente a conoscenza delle ragioni del provvedimento di riferimento, risulti che le ritenga coerenti alla propria decisione e le condivida;
3) risulti che l'atto di riferimento sia conosciuto dall'interessato o almeno a lui ostensibile. (Sez. 4, n. 16886 del 20/01/2004, Rinero, Rv. 227942, in fattispecie in cui la Corte, accogliendo il ricorso, ha rilevato che il secondo dei parametri illustrati non era stato rispettato poiché il giudice di appello si era limitato a ricopiare testualmente la sentenza di primo grado). In generale, vale il principio per cui, in forza del principio di mutua integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice 5 dell'impugnazione ben può motivare per relazione;
quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limiti a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte (Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola, Rv. 256435). Il motivo risulta nella specie implicitamente disatteso alla luce del rilievo che vi è stata da parte di RA, come rilevato in sentenza, piena ammissione di responsabilità ed è ius receptum che, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame di merito non sia tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107). 2.3. Quanto al reato di cui al capo b, per il quale è maturata la prescrizione, deve escludersi che in presenza di una causa di estinzione del reato siano rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale). E, in ogni caso, la declaratoria di prescrizione è stata correttamente adottata dalla Corte di appello di Napoli in mancanza di ragioni di proscioglimento nel merito aventi carattere di evidenza. Come noto, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. sortanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ocu/i", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi 6 incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). 3. Motivi comuni ad entrambi i ricorsi 3.1. Le censure dedotte nell'interesse di NL RA sono sovrapponibili a quelle di cui al secondo motivo del ricorso nell'interesse di LU RA e possono essere trattate congiuntamente ad esse. 3.1. Il motivo relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti speciali è generico e manifestamente infondato. In relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante per la collaborazione ex art. 8 d.l. n. 152 del 1991 n. 152, convertito dalla legge n. 203 del 1991, la sentenza correttamente motiva il diniego in relazione alla assenza dei presupposti formali e sostanziali legittimanti. Secondo il paradigma normativo, si tratta, difatti, di circostanza attenuante speciale che espressamente si riferisce ai soli delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed a quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da detta norma per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso e presupponente la dissociazione e l'utilità del contributo dichiarativo reso (Sez. 1, n. 48646 del 19/06/2015, Marti, Rv. 265851; Sez, 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante, Rv. 270399; Sez. 5, n_ 33373 del 25/06/2008, Russo, Rv. 240994). Dovendosi valutare la utilità dell'apporto, è esclusa la possibilità del riconoscimento quando la dissociazione riguardi fatti diversi da quelli in relazione ai quali l'attenuante s'invoca, ovvero quando il contributo intervenga in presenza di un quadro probatorio che aveva già consentito la condanna - come nella vicenda che occupa, in primo grado - e l'individuazione dei concorrenti nel reato. Anche in relazione alla attenuante di cui all'art. 73, comma 7, cit., prevista per i reati concernenti sostanze stupefacenti, la Corte di merito ha motivato senza distonie logiche sulla carenza di prova di una effettiva attivazione da parte del ricorrente finalizzata ad interrompere l'attività criminosa ed evitare conseguenze ulteriori o a sottrarre rilevanti risorse per la commissione di delitti. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, ai fini della applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma 7, cit., il giudice è tenuto ad accertare l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative pur se rese dall'imputato in fase avanzata del procedimento, stante la mancata previsione di preclusioni temporali (v. sul punto Sez. 3, n. 31767 del 14/04/2022, Bouzidi, Rv. 283823), ma, al di là delle tardività o meno delle dichiarazioni collaborative, che non è dirimente, resta ferma la necessità che tali dichiarazioni siano proficue. 7 3.2. In generale, quanto alla entità della pena inflitta, una rimodulazione verso il basso ulteriore a quella consentita dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche muovendo da una pena base più contenuta, è stata esclusa senza illogicità, tenuto conto - oltre che della sostanziale irrilevanza del contributo di conoscenze offerto dai ricorrenti dopo la condanna di primo grado in rapporto alla presente vicenda processuale - anche delle ragioni opportunistiche sottese al cambio di linea difensiva ed alla ammissione di responsabilità. Peraltro, quello della dosimetria della pena è ambito riservato alla discrezionalità del giudice di merito, sicché, laddove la motivazione non sia palesemente illogica - come nella specie, in cui essa è fondata sul disvalore penale delle condotte e sull'allarme sociale suscitato dalle modalità operative dell'operazione di trasporto, da parte dei ricorrenti, abili narcotrafficanti dalla trasgressiva personalità, di un rilevante carico di cocaina - il relativo obbligo può ritenersi assolto anche solo dall'impiego di espressioni che attestino che la pena prescelta appare congrua. 3.3. La questione inerente alla entità dell'aumento a titolo di continuazione interna è superata in parte dalla elisione di tale incremento, dovuta alla declaratoria di prescrizione dei reati satelliti. Quanto alla continuazione c.d. esterna, il motivo è aspecifico. Se è vero che i fatti della sentenza Acerra risalgono al 2006 (sicché erra la Corte di appello lì dove argomenta sulla asimmetria temporale di quelle condotte rispetto a quelle qui a giudizio), i ricorsi non si confrontano, se non in termini del tutto generici, con la motivazione in concreto resa quanto alla assenza di disegno criminoso, che viene correlata alla parziale disomogeneità delle condotte, ma anche alla riconosciuta tendenza degli RA ad occuparsi del traffico di droga in modo anche occasionale ed estemporaneo (come dimostra il proscioglimento dal reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990) e, in generale alla assenza di profili di collegamento unificante tra i reati di quella sentenza e i fatti qui a giudizio. In generale, tali rilievi e la ritenuta estemporaneità della condotta detentiva per , ciiisi procede, siccome occasionata dalla rimanenza di una partita di droga tagliata male, compongono un discorso giustificativo tutt'altro che illogico o inesaustivo. 4. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma, determinata in via equitativa nella misura di euro tremila ciascuno, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella 8 determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 01/02/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IE OR, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli il 13 maggio 2021, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di LU RA e NL RA, in relazione al reato di cui al capo b) del decreto di citazione dei 19 maggio 2009, perché estinto per prescrizione, e ha rideterminato la pena per il Penale Sent. Sez. 6 Num. 20623 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 01/02/2023 residuo reato loro ascritto in concorso ( capo d del decreto che dispone il giudizio del 27 settembre 2007 per LU RA;
capo c del decreto che dispone il giudizio del 19 maggio 2009 per NL RA), previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in anni 5 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, con conferma delle ulteriori statuizioni. I ricorrenti sono stati ritenuti responsabili del reato ex art. 73, comma 1- bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto a fini di cessione cocaina, per un peso di kg. 5.232,21 con una quantità di principio attivo idoneo al confezionamento di 24915 dosi medie singole, nonché 3 pani di cocaina con una quantità di principio attivo idoneo al confezionamento di 13736 dosi medie singole (unitamente a sostanza del tipo caffeina e lidocaina). 2. Propongono ricorso gli imputati a mezzo dei loro rispettivi difensori, deducendo i motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso per LU RA (avv. Maria Karen Garrini) 3.1. Mancanza o carenza di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, 546, comma 1, lett. d), e comma 3, cod. proc. pen, nonché 111, comma 6, e 101, comma 2, Cost. . La sentenza non ha motivato o ha insufficientemente motivato: - in ordine alla eccezione di inutilizzabilità, ai sensi degli artt. 268, comma 3, e 271, cod. proc. pen., delle intercettazioni ambientali tra il detenuto IR OL e RE TO, eseguite mediante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria invece che con l'utilizzo delle apparecchiature installate presso la Procura della Repubblica;
- in ordine alle richieste di assoluzione di cui alle pagg da 7 a 9 dell'atto di appello, per non avere l'imputato commesso il fatto, in relazione alle imputazioni di cui ai capi d ed e del decreto che dispone il giudizio del 27 settembre 2007, e per insussistenza del fatto, in ordine alla imputazione di porto o detenzione di armi di cui al capo b del decreto che dispone il giudizio dei 19 maggio 2009. 3.2. Mancanza di motivazione e violazione dell'art 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'art. 8 d.P.R. 13 maggio 1991, n. 152 convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 - ora 416 bis.1 cod. pen. - art. 81 e 133 cod. pen. La motivazione sul trattamento sanzionatorio è mancante o meramente apparente. Tra il primo e il secondo grado di giudizio l'imputato ha intrapreso il percorso collaborativo con la giustizia. Entro i termini di cui all'art. 16-quinquies legge 15 marzo 1991, n. 82 è stato redatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione. Disposta la rinnovazione della istruttoria dibattimentale, in appello è stata acquisita documentazione, costituita da numerosi provvedimenti giudiziari, dai quali è dato evincere il proficuo apporto conoscitivo offerto da RA, le cui dichiarazioni sono state sempre riconosciute attendibili, univoche e precise. L'imputato ha tenuto un comportamento immune da censure durante la detenzione, manifestando una reale volontà dissociativa dalle logiche criminali. Ciononostante, con motivazione assertiva, non sono state riconosciute in suo favore, nella sentenza impugnata: - l'attenuante speciale della collaborazione di cui all'art. 8, d.l. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, sul duplice rilievo: a) dell'intervenuto cambio di linea difensiva, invero del tutto fisiologico e coerente con la sopravvenuta scelta collaborativa;
b) della mancata contestazione dell' aggravante di cui all'art. 7 del medesimo d.l. n. 152 del 1991, in realtà non costituente un presupposto della diminuente;
- l'attenuante speciale prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, in materia di stupefacenti, per chi si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente gli inquirenti nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti. E' stata .infine disattesa la richiesta di applicazione della continuazione con i reati di cui alla sentenza "Acerra" (n. 69 del 2015, proc. n. 9913/13 RG, emessa in data 16 gennaio 2015 dal Giudice dell'udienza preliminare di Napoli), sebbene sostenuti da un'anticipata ed unitaria ideazione rispetto a quelli qui a giudizio, sui presupposti della insussistenza di un tale vincolo unificante e di una notevole distanza temporale trai fatti , senza considerare che, sebbene l'anno di RG del diverso procedimento sia il 2013, i fatti di cui alla detta sentenza sono accaduti nel 2006 e dunque in un periodo temporalmente sovrapponibile a quello dei reati per cui oggi si procede. Da ultimo, la pena inflitta per l'unico residuo reato di cui TA , e stato in questo giudizio ritenuto responsabile è eccessiva e non correttamente parametrata ai criteri indicati dall'art. 133 cod. proc. pen. 4. Ricorso per NL RA (avv. Patrizia Sebastianelli). 4.1. Illogicità motivazionale nella determinazione della pena. La Corte non ha ritenuto rilevante il contributo offerto dall'imputato all'accertamento dei fatti e su tale presupposto non sono state riconosciute in suo favore nella sentenza impugnata le attenuanti speciali di cui all'art. 8, d.l. n. 152 del 1991 e 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990. 3 Di contro l'imputato ha tenuto una condotta di vita irreprensibile dall'avvio della collaborazione, con una effettiva presa di distanza dai contesti criminali di appartenenza e ha reso dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie sempre riconosciute di importante valore probatorio nel presente e in molti altri procedimenti penali. Non è stata riconosciuta l'esistenza di un medesimo disegno criminoso, benché esso sia ravvisabile allorquando le plurime azioni del reo siano espressione di un unico programma di intenzioni che le abbia considerate anche solo in linea di massima o come ipotesi eventuali o genericamente incluse nelle linee fondamentali della preventiva rappresentazione, senza necessità - quindi - che siano frutto di una precisa e dettagliata ideazione, e senza necessità che ricorrano tutti gli indici che consentono l'apprezzamento della identità del disegno. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono entrambi inammissibili per le ragioni di seguito esposte. 2. Ricorso LU RA . 2.1. Quanto al .primo motivo, relativo alla inutilizzabilità dele intercettazioni la Corte di merito ha rilevato il carattere ripetitivo della doglianza e richiamato integralmente la diffusa motivazione reiettiva adottata dal Giudice di primo grado. In essa (pagg. 9 e ss.) è riaffermato il condivisibile indirizzo per il quale, in sede di esecuzione delle operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, allorché il pubblico ministero indichi, nel decreto di autorizzazione all'utilizzo di apparecchiature esterne all'ufficio, attività di indagini incompatibili con la strumentazione presente nell'ufficio stesso, è superflua ogni ulteriore motivazione a sostegno della ritenuta inidoneità di detta strumentazione rispetto allo scopo perseguito, essendo le ragioni di tale inidoneità insite alle predette ragioni investigative (tra le altre v. Sez. 1, n. 18174 del 08/04/2009, La Causa, Rv. 243681, in fattispecie relativa ad utilizzazione di strumentazione audiovisiva per l'intercettazione di colloqui in ambiente carcerario, in cui si è ritenuto sufficientemente motivato il decreto che autorizzi l'uso di apparecchiature esterne con il richiamo alla circostanza che si tratti di intercettazioni da effettuarsi non già su linee telefoniche ma in ambienti o luoghi da tenersi sotto controllo anche diretto o visivo della polizia e da eseguire con apparecchiature da collocare in prossimità della fonte sonora;
nonché Sez. 1, n. 29178 del 10/02/2011). 4 In ogni caso si tratta di eccezione del tutto generica che non chiarisce la incidenza degli specifici colloqui ai fini di prova e, anche sotto profilo, inammissibile. Costituisce difatti onere della parte che in sede di legittimità eccepisca l'inutilizzabilità dei risultati dell'attività captativa - a pena di inammissibilità del motivo per genericità - indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato e la rilevanza degli elementi probatori desumibili dalle conversazioni, posto che l'omissione di tali indicazioni incide sulla valutazione della concretezza dell'interesse ad impugnare. (Sez. 5, n. 25082 del 27/02/2019, Baiano, Rv. 277608 - 02, in relazione a fattispecie in tema di giudizio abbreviato, nella quale i ricorsi degli imputati, non avendo precisato quali, tra le conversazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sarebbero derivate dal decreto emesso in violazione dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., non consentivano di comprendere quale incidenza la violazione avesse avuto sul processo decisionale;
Sez. 6, n. 13213 del 15/03/2016, Giorgini, Rv. 266774). 2.2. Sempre in relazione al primo motivo nell'interesse di LU RA, la sentenza impugnata ha rappresentato, quanto alle richieste di assoluzione dai reati che, in tesi difensiva, egli non avrebbe commesso, la loro estrema genericità e si è riportata alle motivazioni della sentenza di primo grado, sul rilievo che le censure non contenessero elementi di novità rispetto a quanto già esaminato e disatteso dal primo Giudice. E' stata fatta, dunque, applicazione del consolidato principio per cui al giudice dell'impugnazione è consentito motivare "per relationem" al provvedimento gravato purché egli si attenga al rispetto di criteri specifici in ossequio ai quali: 1) ogni riferimento risulti ad un atto legittimo del procedimento la cui motivazione sia congrua per rapporto alla propria "giustificazione" verso il provvedimento finale;
2) il decidente risulti pienamente a conoscenza delle ragioni del provvedimento di riferimento, risulti che le ritenga coerenti alla propria decisione e le condivida;
3) risulti che l'atto di riferimento sia conosciuto dall'interessato o almeno a lui ostensibile. (Sez. 4, n. 16886 del 20/01/2004, Rinero, Rv. 227942, in fattispecie in cui la Corte, accogliendo il ricorso, ha rilevato che il secondo dei parametri illustrati non era stato rispettato poiché il giudice di appello si era limitato a ricopiare testualmente la sentenza di primo grado). In generale, vale il principio per cui, in forza del principio di mutua integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice 5 dell'impugnazione ben può motivare per relazione;
quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limiti a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte (Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola, Rv. 256435). Il motivo risulta nella specie implicitamente disatteso alla luce del rilievo che vi è stata da parte di RA, come rilevato in sentenza, piena ammissione di responsabilità ed è ius receptum che, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame di merito non sia tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107). 2.3. Quanto al reato di cui al capo b, per il quale è maturata la prescrizione, deve escludersi che in presenza di una causa di estinzione del reato siano rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale). E, in ogni caso, la declaratoria di prescrizione è stata correttamente adottata dalla Corte di appello di Napoli in mancanza di ragioni di proscioglimento nel merito aventi carattere di evidenza. Come noto, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. sortanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ocu/i", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi 6 incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). 3. Motivi comuni ad entrambi i ricorsi 3.1. Le censure dedotte nell'interesse di NL RA sono sovrapponibili a quelle di cui al secondo motivo del ricorso nell'interesse di LU RA e possono essere trattate congiuntamente ad esse. 3.1. Il motivo relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti speciali è generico e manifestamente infondato. In relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante per la collaborazione ex art. 8 d.l. n. 152 del 1991 n. 152, convertito dalla legge n. 203 del 1991, la sentenza correttamente motiva il diniego in relazione alla assenza dei presupposti formali e sostanziali legittimanti. Secondo il paradigma normativo, si tratta, difatti, di circostanza attenuante speciale che espressamente si riferisce ai soli delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed a quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da detta norma per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso e presupponente la dissociazione e l'utilità del contributo dichiarativo reso (Sez. 1, n. 48646 del 19/06/2015, Marti, Rv. 265851; Sez, 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante, Rv. 270399; Sez. 5, n_ 33373 del 25/06/2008, Russo, Rv. 240994). Dovendosi valutare la utilità dell'apporto, è esclusa la possibilità del riconoscimento quando la dissociazione riguardi fatti diversi da quelli in relazione ai quali l'attenuante s'invoca, ovvero quando il contributo intervenga in presenza di un quadro probatorio che aveva già consentito la condanna - come nella vicenda che occupa, in primo grado - e l'individuazione dei concorrenti nel reato. Anche in relazione alla attenuante di cui all'art. 73, comma 7, cit., prevista per i reati concernenti sostanze stupefacenti, la Corte di merito ha motivato senza distonie logiche sulla carenza di prova di una effettiva attivazione da parte del ricorrente finalizzata ad interrompere l'attività criminosa ed evitare conseguenze ulteriori o a sottrarre rilevanti risorse per la commissione di delitti. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, ai fini della applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma 7, cit., il giudice è tenuto ad accertare l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative pur se rese dall'imputato in fase avanzata del procedimento, stante la mancata previsione di preclusioni temporali (v. sul punto Sez. 3, n. 31767 del 14/04/2022, Bouzidi, Rv. 283823), ma, al di là delle tardività o meno delle dichiarazioni collaborative, che non è dirimente, resta ferma la necessità che tali dichiarazioni siano proficue. 7 3.2. In generale, quanto alla entità della pena inflitta, una rimodulazione verso il basso ulteriore a quella consentita dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche muovendo da una pena base più contenuta, è stata esclusa senza illogicità, tenuto conto - oltre che della sostanziale irrilevanza del contributo di conoscenze offerto dai ricorrenti dopo la condanna di primo grado in rapporto alla presente vicenda processuale - anche delle ragioni opportunistiche sottese al cambio di linea difensiva ed alla ammissione di responsabilità. Peraltro, quello della dosimetria della pena è ambito riservato alla discrezionalità del giudice di merito, sicché, laddove la motivazione non sia palesemente illogica - come nella specie, in cui essa è fondata sul disvalore penale delle condotte e sull'allarme sociale suscitato dalle modalità operative dell'operazione di trasporto, da parte dei ricorrenti, abili narcotrafficanti dalla trasgressiva personalità, di un rilevante carico di cocaina - il relativo obbligo può ritenersi assolto anche solo dall'impiego di espressioni che attestino che la pena prescelta appare congrua. 3.3. La questione inerente alla entità dell'aumento a titolo di continuazione interna è superata in parte dalla elisione di tale incremento, dovuta alla declaratoria di prescrizione dei reati satelliti. Quanto alla continuazione c.d. esterna, il motivo è aspecifico. Se è vero che i fatti della sentenza Acerra risalgono al 2006 (sicché erra la Corte di appello lì dove argomenta sulla asimmetria temporale di quelle condotte rispetto a quelle qui a giudizio), i ricorsi non si confrontano, se non in termini del tutto generici, con la motivazione in concreto resa quanto alla assenza di disegno criminoso, che viene correlata alla parziale disomogeneità delle condotte, ma anche alla riconosciuta tendenza degli RA ad occuparsi del traffico di droga in modo anche occasionale ed estemporaneo (come dimostra il proscioglimento dal reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990) e, in generale alla assenza di profili di collegamento unificante tra i reati di quella sentenza e i fatti qui a giudizio. In generale, tali rilievi e la ritenuta estemporaneità della condotta detentiva per , ciiisi procede, siccome occasionata dalla rimanenza di una partita di droga tagliata male, compongono un discorso giustificativo tutt'altro che illogico o inesaustivo. 4. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma, determinata in via equitativa nella misura di euro tremila ciascuno, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella 8 determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 01/02/2023