Sentenza 19 aprile 2016
Massime • 1
In tema di reati paesaggistici, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 23 marzo 2016 che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 181, comma 1-bis, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 , integra la contravvenzione prevista dal comma primo di detto articolo ogni intervento abusivo su beni vincolati paesaggisticamente, tanto in via provvedimentale che per legge, configurandosi invece il delitto previsto dal successivo comma 1-bis nella sola ipotesi di lavori che superino i limiti volumetrici ivi indicati.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2016, n. 33047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33047 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2016 |
Testo completo
IN CALCE ANNOTAZIONE 33047/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome EL Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE den . Sez 1248 Composta da Sent. n. sez/ Luca Ramacci -Presidente - U.P. 19/04/2016 R.G.N. 9530/2015 Oronzo De Masi Gastone Andreazza Relatore - Emanuela Gai Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da : ZE IL CO, n. a Calatafimi il 10/06/1936; BA AR, n. a La Spezia il 20/07/1949; OG CL, n. a La Spezia il 27/07/1951; avverso la sentenza ELla Corte d'Appello di Genova in data 28/05/2014; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni EL Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore generale P. Fimiani, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udite le conclusioni dei Difensori di fiducia, Avv. R. Giromini per OG, che si è richiamato ai motivi, Avv. F. P. Barbanente per BA, che ha chiesto l'accoglimento e in subordine l'annullamento senza rinvio per accertamento di compatibilità o per prescrizione, e Avv.G. Daniele per ZE, che ha chiesto l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. ZE IL CO, BA AR e OG CL hanno proposto ricorso nei confronti ELla sentenza ELla Corte d'Appello di Genova che, in riforma ELla sentenza EL Tribunale di La Spezia, ha dichiarato OG CL responsabile dei reati di cui ai capi 2 (art. 181, comma 1 bis, EL d.P.R. n. 380 EL 2001), 3 (art. 323 c.p.) e 4 (art. 323 c.p.) ELl'imputazione e ZE e BA colpevoli EL reato di cui al capo 2, dichiarando non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo 1 (art. 44 lett. c) EL d.P.R. n. 380 EL 2001) perché estinto per prescrizione.
2. Con un primo motivo di ricorso OG CL lamenta l'insussistenza EL reato di cui all'art. 181, comma 1 bis, EL d. lgs. n. 42 EL 2004 posto che le opere in oggetto erano consentite sotto il profilo paesaggistico ricadendo all'interno ELl'ambito disciplinato dall'art. 149 EL d. lgs. n. 42 EL 2004 e dunque non soggette ad autorizzazione né, trattandosi di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, a nulla osta EL Parco. Correttamente il Tribunale aveva concluso nel senso che l'area sulla quale erano stati realizzati i lavori non fosse da considerare di notevole interesse pubblico in virtù EL d.m. 24 aprile 1985, in ragione ELla natura temporanea ELle misure indicate dallo stesso decreto, scaduto e superato EL nuovo assetto di tutela paesaggistica di cui al d.lgs. n. 42 EL 2004, e ELla vastità ELl'area vincolata, non compatibile con il concetto di apposito provvedimento espresso dall'art. 181 comma 1 bis, da ritenere riferito a un determinato immobile e ad un'area specifica. Aggiunge che anche il d.m. 29 ottobre 1952, tardivamente richiamato dal P.M. nell'atto d'appello in luogo di quello originariamente indicato, presenterebbe in ogni caso le medesime caratteristiche, non essendo in nulla più dettagliato con riferimento alla zona in esame. Inoltre, contrariamente a quanto richiesto dall'art. 140 EL d. lgs. n. 42 EL 2004, nessuna notifica ELle dichiarazioni di notevole interesse pubblico è stata nella specie effettuata. Specifica inoltre come l'intero complesso ELle opere previste nel permesso di costruire n. 229 EL 2007 non sia mai iniziato, con conseguente inconfigurabilità EL reato ascritto;
in ogni caso l'opera sarebbe divenuta lecita comunque a seguito ELl'ottenimento EL provvedimento di sanatoria e di compatibilità paesaggistica successivamente intervenuto.
3. Con un secondo motivo lamenta la mancata applicazione ELla cosiddetta doppia conformità ai fini ELl'intervenuta sanatoria urbanistica e paesaggistica essendo ampiamente comprovato che l'autorità competente ha rilasciato la 2 doppia conformità sia edilizia che paesaggistico- ambientale con conseguente estinzione di entrambi i reati.
4. Con un terzo motivo, con riferimento al reato di cui all'art. 323 c.p., lamenta la insussistenza EL necessario dolo intenzionale non potendo ogni illegittimità amministrativa sfociare in una condotta penale se non risulti dimostrata la precisa volontà ELl'agente, cui il fatto è stato contestato semplicemente in quanto capo ufficio tecnico, di arrecare ad altri un ingiusto vantaggio;
e ciò, tanto più in presenza di una vicenda urbanistica particolarmente complessa e ELla presenza addirittura di una responsabile EL procedimento, incomprensibilmente prosciolta dal G.i.p. senza alcuna impugnazione da parte EL P.M.. 5. Con un primo motivo BA AR lamenta, quanto al reato di cui all'art. 181, comma 1 bis, la inosservanza di legge e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità ELla motivazione. Dopo avere premesso che il Tribunale era giunto ad assoluzione ritenendo non rilevante ai fini ELla protezione paesaggistica, sotto il profilo EL notevole interesse pubblico, il decreto ministeriale EL 1985 in considerazione ELla sua temporaneità, ELla vastità ELla zona interessata dal decreto e ELl'assenza ELla procedura prevista dagli artt.136 e seguenti EL d. lgs. n. 42 EL 2004, lamenta che la Corte d'appello sia giunta sul punto a diverse conclusioni semplicemente sulla base EL richiamo ELla affermazione in tal senso da parte ELla Sovrintendenza, ELle previsioni in ogni caso EL decreto ministeriale EL 28 ottobre EL 1952, ELl'assenza di termini di scadenza nel decreto ministeriale EL 1985 e ELl'assenza di alcuna previsione abrogatrice di dette norme all'interno EL d. lgs. n. 42 EL 2004. Contestati tali assunti, il ricorrente, richiamandosi alle argomentazioni già adottate dalla sentenza di primo grado, rileva come in ogni caso la Corte d'appello non abbia per nulla considerato che a norma ELl'art. 157 lett. c) EL d.lgs. n. 42 EL 2004 conservano efficacia quelle sole dichiarazione di notevole interesse pubblico precedenti alla normativa che siano state debitamente notificate (ciò che sarebbe rilevante anche ai fini ELl'elemento soggettivo EL reato) essendo invece nella specie mancata alcuna notifica;
né ha considerato che la testuale necessità di un apposito provvedimento dichiarativo ELl'interesse pubblico notevole è inconciliabile con un decreto che abbia ad oggetto un intero territorio di varie estensioni. 3 6. Con un secondo motivo lamenta che la Corte d'appello abbia ritenuto la fondatezza ELl'appello proposto dal P.M. assorbente rispetto alle doglianze svolte dagli imputati con gli appelli incidentali.
7. Con un terzo motivo lamenta l'inosservanza degli artt. 42 e 43 c.p. e la omessa motivazione in ordine alle deduzioni svolte con riguardo alla necessaria natura dolosa EL reato contestato cosicché la Corte avrebbe dovuto verificare se l'evento fosse stato preveduto e voluto come conseguenza ELle azioni od omissioni ELl'imputato anziché sostanzialmente considerare la condotta posta in essere come una contravvenzione.
8. Con un quarto motivo ha lamentato la violazione ELl'art. 181 comma 1 bis da considerarsi circostanza aggravante rispetto all'art. 181 comma 1 (con conseguente applicabilità ELla previsione di estinzione EL reato a seguito ELl'accertamento di compatibilità o ELla riduzione in pristino) senza che alcuna motivazione sia stata adottata sul punto dalla sentenza impugnata.
9. Con un quinto motivo ha lamentato la violazione degli artt. 44 e 29 EL d.p.r. n. 380 EL 2001 in relazione alla mancanza di qualifica di direttore dei lavori e omessa motivazione sul punto, giacché anche con l'atto di appello incidentale si era argomentato che, per le attività provvisionali e di cantiere, non è prevista né è necessaria la figura di direttore dei lavori e che comunque tale incarico non era mai stato accettato dall'imputato limitatamente alle opere eseguite sino al sequestro;
in ogni caso, poiché il direttore dei lavori risponde unicamente ELla conformità ELle opere al permesso per costruire e non alla normativa urbanistica, si sarebbe trattato di impedire opere che fino al momento EL sequestro erano state regolarmente assentite con efficace permesso di costruire. 10. Con un sesto motivo ha lamentato la violazione ELl'art. 181 EL d. lgs. numero 42 EL 2004 in relazione al danno paesaggistico e mancanza di motivazione, tanto più a fronte ELl'intervenuto accertamento di compatibilità. 11. Con un settimo motivo ha lamentato l'inosservanza ELl'art. 181 comma 1 bis e degli artt. 36 e 44 EL d.P.R. n. 380 EL 2001 in relazione all'innalzamento di un pilastro sullo spigolo di levante EL fabbricato a e ELla modifica ELle aperture degli edifici nonché mancanza di motivazione sul punto. In particolare deduce che la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che nella richiesta di sanatoria non fossero ricomprese dette opere. Si duole EL fatto che la Corte non 4 abbia considerato che il pilastro e la modifica ELle aperture erano opere provvisionali e di cantiere destinate a scomparire una volta avviati i lavori e non rientranti nell'ambito degli artt. 36, 44 e 181 EL d. lgs. n. 42 EL 2004. 12. Con un ultimo motivo lamenta infine la violazione gli artt. 516,518,581 e 522 c.p.p. nonché mancanza di motivazione avendo la Corte d'appello recepito, a fondamento ELla violazione di cui all'art. 181, comma 1 bis, la prospettazione EL P.M. che in luogo EL originario riferimento al decreto ministeriale EL 1985 ha assunto come parametro ELla dichiarazione di notevole interesse pubblico altro e diverso decreto ministeriale, ovvero quello EL 28 ottobre 1952, mai contestato in precedenza. 13. Con un primo motivo CO IL ZE ha lamentato la inosservanza degli artt. 136,157 e 181 comma 1 bis EL d.lgs. n. 42 EL 2004 e illogicità ELla motivazione;
deduce che la sentenza impugnata ha sovvertito l'epilogo assolutorio EL giudizio di primo grado senza un'idonea motivazione di tale diversa conclusione, essendosi limitata la Corte d'appello a fare riferimento al convincimento circa l'applicabilità all'area ELla dichiarazione di notevole interesse pubblico espresso dalla sovrintendenza, alla mancanza di un termine di validità rinvenibile nel decreto ministeriale EL 1985, alla mancanza di una previsione abrogativa in seno al d. lgs. n. 42 EL 2004 e alla assenza di qualunque notificazione EL provvedimento di notevole interesse pubblico. 14. Con un secondo motivo lamenta la violazione EL principio ELla cosiddetta motivazione rafforzata in ordine alle statuizioni riformate e alle allegazioni difensive posto che la Corte d'appello che ribalti il giudizio assolutorio di primo grado deve dimostrare puntualmente l'insostenibilità sul piano logico giuridico degli argomenti ELla sentenza assolutoria anche avuto riguardo ai contributi : eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, nella specie contenuti in memoria, che viene integralmente trascritta in ricorso, di cui la sentenza impugnata non ha tenuto conto. In particolare denuncia l'assoluta mancata motivazione in ordine alle allegazioni svolte circa la necessità di conoscibilità da . parte ELl'imputato ELl'effettivo contenuto precettivo ELla norma tanto più in quanto la sentenza EL Tribunale dà atto di un pacifico errore di trasposizione tra la cartografia ufficiale EL parco e quella approvata ed allegata al piano urbanistico EL Comune di Lerici da cui emergeva che l'area di pertinenza ELlo stabilimento in oggetto non era ricompresa all'interno EL perimetro ELl'area - parco. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 15. Con riguardo anzitutto alle censure mosse, con i vari motivi di ricorso, alla motivazione ELla sentenza impugnata laddove la stessa ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 181, comma 1 bis, EL d.lgs. n. 42 EL 2004 di cui al capo 2) ELl'imputazione, va anzitutto premesso che le doglianze di cui al primo motivo EL ricorso di OG CL intese ad argomentare per la insussistenza di un vincolo gravante sulla zona interessata dalle opere appaiono manifestamente infondate. E' incontestato che, come dato atto dalla sentenza impugnata, l'area suddetta ricadeva interamente nel perimetro EL Parco naturale regionale di Monte Marcello Magra e più in particolare nella componente 7.7 Riserva Generale Orientata ELla costa di Monte + Marcello ed era inquadrata nel livello 1 EL "programma di recupero e riqualificazione degli insediamenti in area protetta o contigua" contenente le prescrizioni EL piano EL Parco per specifici livelli di protezione;
di qui, dunque, la impossibilità, secondo quanto previsto dalla lett. b) ELl'art. 20 ELla legge regionale Liguria n. 12 EL 1995, di costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione EL territorio, potendo unicamente essere consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione ELle infrastrutture necessarie alle stesse e alle attività ELl'Ente, nonché gli interventi di gestione ELle risorse naturali a cura EL parco ed essendo altresì ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel rispetto dei caratteri e dei materiali tradizionali. E, nella specie, sempre la sentenza impugnata, riprendendo il contenuto ELla sentenza di primo grado, ha dato atto di una complessiva opera, realizzata sino alla data EL 21/10/2008, quale data EL sopralluogo, certamente non circoscritta, come preteso dai ricorrenti, all'interno di una mera attività di } manutenzione (demolizione totale degli interni, messa in opera di nuovi scarichi, ampliamento dei varchi d'accesso con nuova edificazione di un pilastro, demolizione ELle cabine ecc.) e per la quale, dunque, era necessario il preventivo Nulla Osta ELl'Ente Parco e la necessaria relazione di incidenza. 16. Ciò posto, ed in tal modo essendo dunque tra l'altro infondata anche la doglianza di cui al secondo motivo EL ricorso di BA (relativo alla mancata considerazione dei motivi di appello incidentale volti ad ottenere l'assoluzione nel merito), quanto al nucleo essenziale e di maggiore pregnanza ELle censure 6 svolte, ovvero la riconducibilità o meno ELla zona in area dichiarata di notevole interesse pubblico (riconducibilità esclusa dal Tribunale e ritenuta invece dalla Corte genovese), con conseguente integrazione o meno EL reato di cui all'art. 181, comma 1 bis, in luogo ELl'art. 181, comma 1 (di cui al primo e secondo motivo EL ricorso di OG, al primo, terzo, quarto e ottavo motivo EL ricorso di BA, e al primo e secondo EL ricorso di ZE), va preliminarmente considerata la circostanza sopravvenuta, la cui efficacia certamente coinvolge anche i fatti posti in essere antecedentemente ad essa, rappresentata dalla sentenza ELla Corte cost. n. 56 EL 11/01/2016, pubblicata sulla G.U. EL 30/03/2016, dichiarativa ELl'illegittimità costituzionale ELl'art. 181, comma 1 bis, cit. nella parte in cui lo stesso prevede : : a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi ELl'articolo 142 ed». Con tale pronuncia, infatti, la Corte ha ritenuto che la differenziazione normativa ELle due ipotesi rispettivamente ascrivibili al comma 1 e al comma 1 bis ELl'art. 181, sia il frutto di una disciplina irragionevole resa manifesta "dalla rilevantissima disparità tanto nella configurazione dei reati (nell'un caso ELitto, nell'altro contravvenzione), quanto nel trattamento sanzionatorio, in relazione sia all'entità ELla pena che alla disciplina ELle cause di non punibilità ed estinzione EL reato"; di qui la necessità, sempre secondo la Corte costituzionale, ELla "riconduzione ELle condotte incidenti sui beni provvedimentali alla fattispecie incriminatrice di cui al comma 1, salvo che, al pari ELle condotte incidenti sui beni tutelati per legge, si concretizzino nella realizzazione di lavori che comportino il superamento ELle soglie volumetriche indicate al comma 1 bis". Sicché, rientrando oggi nel comma 1 bis, a seguito ELl'intervento appena ricordato, unicamente i lavori "che abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento ELla volumetria ELla costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento ELla medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova . costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi", la condotta contestata nella specie viene a ricadere all'interno EL comma 1, quale norma . che, per la sua generale e onnicomprensiva formulazione, è destinata ad "accogliere" tutte quelle condotte che, ad esclusione di quelle appena ricordate, concernono i lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici. 7 Ma se così è, mentre, da un lato, perdono ogni rilevanza le tematiche poste dai ricorsi con riguardo appunto alla corretta o meno individuazione nella specie ELle necessarie caratteristiche ELla dichiarazione di notevole interesse pubblico, dall'altro, in ragione ELla acquistata veste contravvenzionale EL reato contestato, non può non prendersi atto, come già accaduto per il reato di cui all'art. 44 lett. c) contestato al capo 1 ELl'imputazione, ELla intervenuta prescrizione ELlo stesso in data 21/04/2013 (ovvero alla scadenza EL termine di anni quattro e mesi sei a decorrere dal 21/10/2008 quale data ELl'accertamento non seguita da prosecuzione). Va solo aggiunto che la constatata maturazione EL termine prescrizionale preclude ogni valutazione circa la non punibilità per l'intervenuto accertamento di compatibilità paesaggistica, già ritenuta dalla sentenza di primo grado ed esclusa, invece, dalla sentenza impugnata anche in ragione ELle discrepanze tra le opere concretamente realizzate e quelle descritte nelle richieste di sanatoria. Così come la constatata causa estintiva esime dal considerare la censura (di cui al quinto motivo di ricorso di BA) in relazione alla mancanza di qualifica, in capo a BA, di direttore dei lavori perché volta a far emergere ragione di proscioglimento nel merito che sarebbe comunque sprovvista EL necessario requisito ELl'evidenza ex art. 129, comma 2, c.p.p.; né, per le stesse ragioni, e tenuto conto ELla natura di reato di pericolo ELla fattispecie ex art. 181, comma 1, cit. (tra le altre, Sez. 3, n. 11048 EL 18/02/2015, Murgia, Rv. 263289), possono trovare esito la doglianza circa la mancanza di motivazione in ordine al danno conseguente al reato (di cui al sesto motivo EL ricorso di BA) nonché le ulteriori considerazioni circa l'entità ELle opere poste in essere (di cui al settimo motivo EL ricorso di BA). 17. Quanto infine alla censura mossa alla sentenza impugnata con il terzo motivo EL ricorso di OG CL, la stessa è fondata. Va ricordato anzitutto che la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo posto in evidenza le coordinate motivazionali da cui la sentenza di appello che giunga a riformare la sentenza assolutoria di primo grado non può prescindere;
in particolare, il giudice di appello che, in radicale riforma ELla sentenza di condanna di primo grado, pronunci sentenza di assoluzione, ha l'obbligo di confutare in modo specifico e completo le argomentazioni ELla decisione di condanna, essendo necessario scardinare l'impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione assunta da chi ha avuto diretto contatto con le fonti di prova (da ultimo, Sez. 5, n. 21008 EL 06/05/2014, P.G. e P.C. in proc. Barzaghi e altri, Rv. 260582); non è pertanto sufficiente, per il giudice di appello limitarsi ad 0 08 inserire nella struttura argomentativa ELla decisione impugnata, genericamente richiamata, ELle notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito per dare, riguardo alle parti ELla prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione ELle difformi conclusioni (Sez. 1253 EL 28/11/2013, P.G. in proc. Ricotta, Rv. 258005) In definitiva, il giudice di appello non può sottrarsi all'onere di dimostrare in maniera persuasiva la fallacia ELl'impianto argomentativo ELla sentenza impugnata, fallacia che non può dirsi tale per il solo fatto che all'argomentare EL primo giudice si possano contrapporre argomentazioni di pari se non addirittura superiore plausibilità e valore logico ma che deve in definitiva scaturire dalla conclusione che rispetto alla decisione EL secondo giudice non sono concepibili ragionevoli alternative di sorta. 17.1. Ciò posto, la sentenza di primo grado, che era giunta ad assolvere OG dal reato di abuso d'ufficio contestatogli ai capi 3) e 4) per insussistenza ELl'elemento psicologico necessariamente rappresentato dal dolo intenzionale, aveva posto in rilievo gli elementi che deponevano per tale mancanza in particolare sottolineando : 1) il fatto che la stessa responsabile EL procedimento, ON DA, non rilevando particolari questioni problematiche, aveva ritenuto compatibili gli interventi con la normativa urbanistica e paesaggistica in particolare dando atto, nelle proprie relazioni, dopo avere visionato la cartografia allegata al PUC EL parco di MO (che presentava però un errore di trasposizione rispetto alla cartografia ufficiale EL Parco), che l'area dei lavori non ricadeva in zona parco e che da tali determinazioni OG non avrebbe potuto discostarsi, ex art. 6 ELla I. n. 241 EL 1990, se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale;
2) la circostanza che, comunque, non potesse ritenersi provato che OG, nonostante quanto risultante dalla cartografia allegata al PUC, fosse consapevole ELla inclusione ELla zona ELl'Eco EL RE all'interno ELl'area Parco giacché in tal senso non poteva deporre la mera proposta, risalente ad otto anni prima, ELl'assessore all'urbanistica EL Comune di Lerici, e controfirmata da OG, ELl'inserimento nel Parco, tra le altre, ELla penisola di Maramozza, da detto inserimento essendo esclusa proprio la spiaggia ELl'Eco EL RE (ovvero quella in fondo al cosiddetto "seno di mezzana"); 3) il fatto quindi che non potesse affermarsi con certezza che OG fosse l'unica persona consapevole, 9 nonostante quanto risultante dalla cartografia ufficiale depositata in Comune, ELl'inclusione nel Parco ELl'area "a fronte ELl'elevato numero di persona qualificate (architetti estensori EL PUC, tecnici comunali, tecnici ELla Provincia, componenti ELle Commissioni Bellezze Naturali ecc.) che non si erano mai avvedute ELl'errore"; 4) l'irrilevanza, nel senso ELla intenzionalità EL dolo, EL fatto che l'imputato, pur avvedutosi ELl'errore e ELl'assenza EL necessario nulla - osta, non ebbe a disporre l'immediata sospensione dei lavori giacché, avendo egli semplicemente ricevuto una comunicazione di attività limitata "allestimento ELl'area di cantiere ed alle opere di demolizione", doveva ritenere plausibile la spiegazione data dall'interessato che, una volta accortosi ELl'errore, aveva cercato, non essendo i lavori edilizi veri e propri ancora iniziati, di sanare la situazione dal punto di vista amministrativo chiedendo all'Ente Parco il rilascio EL preventivo Nulla Osta nel rispetto EL principio di conservazione ELl'atto ed anche al fine di evitare possibili ritorsioni civilistiche da parte EL privato;
5) la mancata emersione di alcun elemento da cui fosse possibile desumere l'esistenza di contatti o di rapporti di conoscenza, sia pure minimi, tra la committente ZE e il progettista BA, da una parte, e l'architetto OG dall'altra. A fronte di ciò, la sentenza impugnata, questa volta nel senso ELla ritenuta sussistenza ELla prova EL dolo intenzionale, ha a propria volta sottolineato : 1) la competenza specifica EL OG e la conoscenza EL territorio avendo egli svolto fin dal 1986 il ruolo di responsabile ELl'ufficio tecnico;
2) la richiesta ELlo stesso Comune di Lerici di inserimento ELla località Maramozza all'interno ELl'Ente Parco;
3) il rilascio EL permesso di costruire n. 229 illegittimo in quanto mancante EL necessario nulla osta e il rilascio EL permesso di costruire n. 118 parimenti illegittimo in quanto adottato in relazione ad un immobile per il . quale risultava ancora pendente la pratica di condono edilizio, entrambi significativi EL dolo intenzionale in quanto adottati in palese violazione ELla normativa di settore;
4) la mancata successiva adozione, una volta avuta contezza ELl'eventuale errore commesso, di revoca EL permesso o di notifica di un ordine di immediata sospensione essendosi invece egli limitato a richiedere un nulla osta successivo peraltro in contrasto con la normativa di riferimento;
5) l'irrilevanza ELla mancata prova di rapporti personali EL OG con il destinatario EL provvedimento. Ora, tuttavia, così motivando, la sentenza impugnata non pare avere compiutamente applicato i principi, già ricordati sopra, cui dovrebbe uniformarsi la sentenza di appello che riformi pronuncia assolutoria di primo grado. Lungi dall'avere evidenziato elementi di prova non considerati dal Tribunale che avrebbero dovuto far deporre per l'assoluta insostenibilità ELle conclusioni 10 raggiunte o per l'erroneità sul piano giuridico ELle argomentazioni ELla sentenza di primo grado o ancora per la illogicità ELle considerazioni sempre svolte dal Tribunale, la sentenza pare avere, in realtà, operato una complessiva diversa lettura dei medesimi elementi, nel segno ELla volontà ELl'imputato di favorire il destinatario EL provvedimento, che non solo finisce per porsi su un medesimo piano di logica plausibilità proprio anche ELla sentenza di primo grado, ma che appare soprattutto significativamente contrassegnata dalla mancata confutazione EL dato fattuale, ineludibile, ELl'errore cartografico e che non può non avere una efficacia significante quanto meno neutralizzante il segno in senso opposto dato, secondo la Corte, dalla competenza specifica. Né la Corte pare avere considerato, laddove pone in rilievo l'elemento ELla proposta EL Comune di Lerici cui avrebbe "partecipato" anche l'imputato, l'ulteriore osservazione EL Tribunale circa il fatto che proprio la spiaggia EL "seno di mezzana" non rientrava nella proposta di inserire la località Maramozza all'interno ELl'Ente Parco. Va aggiunto che la stessa Corte territoriale, correttamente ricordando che la prova EL dolo intenzionale non richiede necessariamente l'accertamento ELl'accordo collusivo con la persona che si intende favorire (cfr. Sez. 6, n. 38133 EL 25/08/2011, P.G. e pc. In proc. Farina, Rv. 251088), ha specificato che la volontà di favorire il terzo può trovare la propria genesi in altre e diverse motivazioni, senza che tuttavia, di tali motivazioni sia poi stato fatto concretamente cenno, tanto che, in definitiva, la natura "intenzionale" EL dolo viene fatta dipendere dalle "reiterate anomalie" riscontrabili nell'attività EL OG la cui evidenza о meno appare però, ancora una volta, fondamentalmente dipendere dall'inclusione ELla zona all'interno ELl'Ente Parco e, quindi in definitiva, dal significato attribuibile all'errore cartografico riscontrato. 18. Deriva dunque da quanto sin qui detto l'annullamento senza rinvio ELla sentenza impugnata per essere il reato di cui all'art. 181, comma 1, cit., in esso rientrante la fattispecie di cui al capo 2, estinto per prescrizione e, quanto ai reati di cui ai capi 2 e 3, l'annullamento con rinvio ad altra Sezione ELla Corte d'Appello di Genova;
deve solo precisarsi, a tale ultimo proposito, che la valorizzazione, ad opera ELla sentenza impugnata, ELle condotte tenute dal OG anche in epoca successiva al rilascio dei permessi a costruire induce a ritenere che la sentenza abbia valutato la condotta di abuso di ufficio come proseguita sino, in definitiva, al momento ELl'accertamento posto in essere in data 21/10/2008 sì che i reati non appaiono, ad oggi, prescritti. 11
P.Q.M.
Riqualificato il reato di cui al capo 2) ELl'imputazione ai sensi ELl'art. 181, comma 1, EL d. lgs. n. 42 EL 2004, annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere lo stesso estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata relativamente ai reati di cui ai capi 3) e 4) ELl'imputazione con rinvio ad altra sezione ELla Corte d'Appello di Genova. Rigetta nel resto. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2016 Il Consigliere estensore HI Presidente Gastone Andreazza Luca Ramacci DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2 2 LUG 2016 + Freezielest Tubles Racenie A Di M E R P U S E T R O C * 12 。/o CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UNIFICATO La Corte Supremo di Cassazione. Terza Sezion Pensle - con ord. n° 30669/17 dec 9/11/2016 a deposita ta il 20/06/17: LL Dispone la correzione ELl'errore materiale contenuto nella sentenza n.m. 33047 die 19/04/2016, vel senso che laddove in motivazione a pag.о8 si legge и пои рио поиprendersi atto, come gia accadets 'il reato di cui all'art. 4h lett.c) jh 1 ELl' imputazione, ELla inter contestate al саро Venuta prexrizione ELlo stesso in data 21/04/2013 (ovvero alla scadenza EL termine di anni quatto a wes' sei e a decorere dal 21/10/2008 quale data ELl'accertamen По моиto seguita da prosecuzione) >>, deve nivece legger si : LL non può non prendersi alts, couregia accaduto già АШ il reato di cui all'art. 44 lett.c) contestato alсарол Jer ELl' inputazione, ELle intervenita prescrizione ELle stesso in data 21/10/2013 (ovvero alla scadenza EL thr a decorrere dal 21/10/2008 mine di anni cinque seguito da quale data ELl'accertaments non рга secuzione) ». 47- M E Il Direttore Amministrativo R U 2017 UP Ролша, 22 GI Robert TARSI E N O I Z