Sentenza 18 febbraio 2015
Massime • 1
Il reato di pericolo previsto dall'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non richiede ai fini della sua configurabilità un effettivo pregiudizio per l'ambiente, essendo sufficiente l'esecuzione, in assenza di preventiva autorizzazione, di interventi che siano astrattamente idonei ad arrecare nocumento al bene giuridico tutelato, le cui conseguenze sull'assetto del territorio perdurano anche se l'amministrazione competente attesta la compatibilità paesaggistica delle opere eseguite. (Fattispecie relativa alla istallazione di sessantasei vetrate, sostenute da intelaiature fisse di colore bianco, su una spiaggia sottoposta a vincolo).
Commentario • 1
- 1. Abuso paesaggistico: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 8 aprile 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/2015, n. 11048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11048 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 18/02/2015
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 562
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - N. 26773/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RG SS N. IL 18/06/1964;
avverso la sentenza n. 782/2013 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 30/04/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G. Izzo che ha concluso per l'inammissibilità;
Udito il difensore Avv. M. Vignolo.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 30/4/2014 ha parzialmente riformato, revocando l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi e confermandola nel resto, la decisione con la quale, in data 4/3/2013, il Tribunale di quella città aveva riconosciuto RG SA responsabile del delitto di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis, dichiarando prescritta la concorrente violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), per avere realizzato, in assenza della preventiva autorizzazione paesaggistica, in area sottoposta a vincolo specifico, con D.M. 24 marzo 1977 (loc. Poetto), opere consistenti nella installazione di 28
vetrate (n. 18 di cm. 160 X 210 e n. 10 di cm. 200 X 210) traslucide, montate su telaio scorrevole in alluminio a protezione di gazebo;
installazione di n. 34 vetrate (n. 29 di cm. 200 X 180, n. 2 di cm. 40 X 210 e n. 1 di cm. 60 X 210) traslucide, montate su telaio fisso in alluminio, posizionate a protezione di gazebo e percorsi pedonali;
installazione di n. 4 vetrate traslucide, prive di telaio di cm. 100 X 200 a protezione dei percorsi pedonali;
posizionamento, difforme dal progetto, di tre corpi di fabbrica adibiti a chiosco bar, spogliatoi, docce (Cagliari, 24/7/2009).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite i propri difensori di fiducia.
2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che i giudici del gravame avrebbero errato nell'escludere l'inoffensività della condotta in ragione della non conformità degli interventi ai provvedimenti autorizzatori precedentemente rilasciati, comportante difformità inquadrabili nell'ambito di operatività del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, poiché la lesività della condotta deve essere valutata in concreto. La mancanza di concreta offensività degli interventi eseguiti, aggiunge, sarebbe peraltro riscontrabile a mente del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 149, trattandosi di opere che non avrebbero alterato l'originario assetto dei luoghi.
Osserva, inoltre, che la decisione impugnata si paleserebbe illogica laddove attribuisce rilevanza alla minore fruibilità della spiaggia da parte di soggetti diversi dai clienti dello stabilimento, conseguente alla realizzazione delle opere oggetto di contestazione ed all'"effetto specchio" provocato dal riflesso della luce sulle vetrate.
Rileva, infine, che la Corte del merito avrebbe dovuto tenere conto, ai fini della valutazione sulla offensività della condotta, del parere postumo di compatibilità paesaggistica espresso dalla Soprintendenza, che ha poi consentito il rilascio, sempre a posteriori, dell'autorizzazione paesaggistica. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La questione posta all'esame di questa Corte concerne, sostanzialmente, la valutazione in ordine alla concreta offensività della condotta posta in essere dal ricorrente in relazione alla natura e consistenza delle opere realizzate.
Si tratta di argomento che questa Corte ha più volte affrontato, da ultimo, con una decisione, riguardante un procedimento trattato dalla medesima Corte territoriale cagliaritana, nella quale venivano richiamati numerosi precedenti giurisprudenziali e che merita di essere richiamata anche in questa occasione.
2. Nella sentenza (Sez. 3, n. 7343 del 4/2/2014, Lai, non massimata) si ricordava come, in precedenza, era stata ancora una volta ribadita la natura di reato di pericolo della violazione paesaggistica attraverso una disamina dei precedenti giurisprudenziali, che veniva, ancora una volta, riproposta (Sez. 3, n. 6299 del 15/1/2013, Simeon, Rv. 254493)
Si ricordava, quindi, come si fosse già precisato (Sez. 3, n. 28227 del 8/6/2011, Verona, Rv. 250971) che il reato contemplato dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, è un reato formale e di pericolo che si perfeziona, indipendentemente dal danno arrecato al paesaggio, con la semplice esecuzione di interventi non autorizzati idonei ad incidere negativamente sull'originario assetto dei luoghi sottoposti a protezione (si richiamava, a tale proposito, anche Sez. 3, n. 2903 del 20/10/2009 (dep.2010), Soverini, Rv. 245908 ed altre prec. conf.) e come sia di tutta evidenza, attesa la posizione di estremo rigore del legislatore in tema di tutela del paesaggio, che assume rilevo, ai fini delle configurabilità del reato contemplato dal menzionato articolo 181, ogni intervento astrattamente idoneo ad incidere, modificandolo, sull'originario assetto del territorio sottoposto a vincolo paesaggistico ed eseguito in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione.
Si rammentava anche che l'individuazione della potenzialità lesiva di detti interventi deve essere effettuata mediante una valutazione ex ante, diretta quindi ad accertare non già se vi sia stato un danno al paesaggio ed all'ambiente, bensì se il tipo di intervento fosse astrattamente idoneo a ledere il bene giuridico tutelato (v. ex pl. Sez. 3, n. 14461 del 7/2/2003, Carparelli, Rv. 224468; Sez. 3, n. 14457 del 6/2/2003, De Marzi, Rv. 224465; Sez. 3, n. 12863 del 13/2/2003, Abbate, Rv. 224896; Sez. 3, n. 10641 del 30/1/2003, Spinosa, Rv. 224355) e che, proprio per tali ragioni, è richiesta la preventiva valutazione da parte dell'ente preposto alla tutela del vincolo per ogni intervento, anche modesto e diverso da quelli contemplati dalla disciplina urbanistica ed edilizia. Sulla base di tali considerazioni si giungeva, pertanto, ad affermare che il reato paesaggistico è configurabile anche se la condotta consiste nell'esecuzione di interventi senza autorizzazione i cui effetti, per il mero decorso del tempo e senza l'azione dell'uomo, siano venuti meno, restituendo ai luoghi l'originario assetto (Sez. 3, n. 6299 del 15/1/2013, Simeon, Rv. 254493, cit.). Si è poi ribadito che la punibilità del reato in questione è esclusa solo nell'ipotesi di interventi di "minima entità", inidonei, già in astratto, a porre in pericolo il paesaggio, e a pregiudicare il bene paesaggistico-ambientale (Sez. 3, n. 39049 del 20/3/2013, Bortinì, Rv. 256426). Tali principi sono stati affermati anche con riferimento all'ipotesi delittuosa disciplinata dal medesimo art. 181 d.lgs. 42/2004 (Sez. 3, n. 34764 del 21/6/2011, Fanciulli, Rv. 251244). Si osservava anche come questa Corte non abbia mancato neppure di prendere in esame, da ultimo nella decisione appena citata, l'incidenza del cd. principio di offensività, già oggetto, in precedenza, di una compiuta analisi delle diverse posizioni dottrinarie e giurisprudenziali (Sez. 3, n. 2733 del 26/11/1999 (dep. 2000), P.M. in proc. Gajo, Rv. 215868; Sez. 3, n. 44161 del 23/10/2001, Zucchini, Rv. 220624) cui si rinviava, ricordando anche quanto osservato, in tema, dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 247 del 1997), secondo la quale anche per i reati ascritti alla categoria di quelli formali e di pericolo presunto od astratto è sempre devoluto al sindacato del giudice penale l'accertamento in concreto dell'offensività specifica della singola condotta, dal momento che, ove questa sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato, viene meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta e si verte in tema di reato impossibile, ex art. 49 c.p. (sentenza n. 360 del 1995). Veniva precisato, sempre in tale occasione (Sez. 3, n. 34764 del 21/6/2011, Fanciulli, Rv. 251244, cit.), che il principio di offensività deve essere considerato non tanto sulla base di un concreto apprezzamento di un danno ambientale, quanto, piuttosto, per l'attitudine della condotta a porre in pericolo il bene protetto (affermazione peraltro successivamente ribadita in Sez. 3, n. 13736 del 26/2/2013, Manzella, Rv. 254762 e, precedentemente, formulata in Sez. 3, n. 2903 del 20/10/2009 (dep. 2010), Soverini, Rv. 245908). Veniva preso in considerazione anche il rilievo assunto, ai fini della valutazione della offensività della condotta, da eventuali valutazioni postume di compatibilità paesaggistica delle opere abusivamente realizzate, escludendone ogni efficacia. Osservando, infatti, che il reato si perfeziona con il porre in essere interventi in zone vincolate senza il controllo e la autorizzazione amministrativa indipendentemente dal risultato sulle bellezze naturali, si è ritenuto irrilevante, ai fini del perfezionamento della fattispecie, la mancanza di danno ambientale attestata dalle autorità competenti alla tutela del vincolo (Sez. 3, n. 10463 del 25/1/2005, Di Cesare, Rv. 231247). Si era inoltre argomentato, in precedenza, che il riferimento al criterio di concreta offensività può essere accettato, nelle ipotesi in esame, soltanto in ambiti estremamente marginali, riguardanti casi in cui l'assenza di pericolo di lesione del bene tutelato sia verificabile ictu oculi e, quindi, al di là di ogni ragionevole dubbio, con la conseguenza che non può ammettersi, per l'evidente incompatibilità con la rigorosa disciplina di settore, il riconoscimento della inoffensività, in concreto, di una nuova opera, che, indipendentemente dalle dimensioni, per il solo fatto di essere introdotta in un paesaggio rigorosamente tutelato nella sua integrità, ne determina inevitabilmente una modifica e, quindi, un "pericolo di alterazione", pericolo che, con riferimento alla sua sussistenza, al momento della consumazione dell'abuso, non può ritenersi vanificato da successiva autorizzazione in sanatoria. Si rilevava, poi, come sia lo stesso tenore delle disposizioni che disciplinano la verifica della compatibilità paesaggistica a confermare l'esattezza di tali conclusioni, perché il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 146, comma 4, stabilisce che l'autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, anche se, con riferimento ai cosiddetti abusi minori, la valutazione di compatibilità paesaggistica effettuata ai sensi dell'art. 167, commi 4 e 5, impedisce l'applicazione della sola sanzione penale, restando ferma, come disposto dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 ter, l'applicazione delle misure amministrative pecuniarie previste dall'art. 167.
Tale ultima disposizione stabilisce, in particolare, al comma 5, che nel caso in cui venga accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione, il cui ammontare è determinato previa perizia di stima.
Si osservava, quindi, che la procedura di verifica postuma della compatibilità paesaggistica dell'intervento è limitata a casi del tutto marginali, riguardando le ipotesi di lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica e lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art.
3. Essa inoltre non esclude, neppure in questi casi, caratterizzati da un impatto sensibilmente più modesto sull'assetto del territorio vincolato, l'applicazione di sanzioni amministrative e, sopratutto, non consente di ritenere, per il solo fatto del riconoscimento di compatibilità paesaggistica, sempre in tali limitati casi, l'inoffensività della condotta posta in essere, atteso che, come si è appena detto, la determinazione delle somme da pagare tiene conto del "danno arrecato" mediante la trasgressione.
3. Date tali premesse, il Collegio riconosceva i principi richiamati come pienamente condivisibili, affermando il principio secondo il quale riguardo agli abusi paesaggistici il principio di offensività opera in relazione alla attitudine della condotta posta in essere ad arrecare pregiudizio al bene protetto, in quanto la natura di reato di pericolo della violazione non richiede la causazione di un danno e la incidenza della condotta medesima sull'assetto del territorio non viene meno neppure qualora venga attestata, dall'amministrazione competente, la compatibilità paesaggistica dell'intervento eseguito. Si tratta, ad avviso del Collegio, di considerazioni che vanno ribadite anche in questa occasione, non essendovi ragione alcuna per discostarsi da un orientamento che può dirsi ormai consolidato.
4. Ciò posto, deve rilevarsi come, avuto riguardo alla consistenza delle opere come descritta nell'imputazione, la decisione della Corte territoriale appare perfettamente in linea con i principi richiamati. Nella realizzazione degli interventi, secondo quanto accertato in fatto dai giudici del merito, è mancata la necessaria, preventiva valutazione delle autorità preposte alla tutela del vincolo ed il conseguente rilascio della prescritta autorizzazione. Le opere, consistenti nel posizionamento di alcuni manufatti in difformità dal progetto e nella installazione di 66 vetrate su una spiaggia soggetta a vincolo specifico, non possono certo dirsi inidonee ad incedere negativamente sull'assetto originario dei luoghi.
Va rilevato, a tale proposito, che risulta indifferente la classificazione dell'intervento secondo la disciplina urbanistica, suggerita dal ricorrente, poiché, in ogni caso, anche per le opere assentibili mediante d.i.a. (ora s.c.i.a.), eseguite su area sottoposta a vincolo paesaggistico, è comunque richiesta la preventiva autorizzazione della competente autorità, come disposto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, comma 6, autorizzazione che, nella fattispecie, non era stata rilasciata.
5. Parimenti, la stessa descrizione delle opere porta ad escludere la loro riconducibilità entro l'ambito di efficacia del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 149, lett. a), (risultando comunque non applicabili le disposizioni di cui alle lett. b) e c), del medesimo articolo, in ragione della tipologia e collocazione degli interventi). La disposizione appena richiamata esclude, infatti, la necessità dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
È di tutta evidenza che l'installazione delle vetrate così come accertata nel giudizio di merito possa collocarsi tra quegli interventi inidonei a porre in pericolo l'integrità del paesaggio, costituendo, al contrario, come correttamente rilevato dai giudici dell'appello, una modifica di sicura incidenza.
6. La Corte territoriale ha, infatti, dato atto di alcuni elementi fattuali che assumono significativo rilievo ai fini della valutazione di incidenza delle opere sull'assetto del paesaggio. Osservano infatti i giudici del merito che le vetrate sono sostenute da intelaiature fisse di colore bianco aventi grande visibilità, cui si aggiunge quello che viene definito come "effetto specchio", dovuto al riflesso della luce solare sulle vetrate.
Si tratta, ad avviso del Collegio, di considerazioni del tutto pertinenti, che evidenziano una concreta offensività dell'intervento, poiché la collocazione delle vetrate su telai, con o senza l'ulteriore effetto prodotto dal riflesso della luce, è certamente idonea ad alterare, quanto meno, la visione panoramica d'insieme dell'area tutelata con il suo parziale occultamento o, comunque, con la modifica degli originali profili.
Nè assume rilievo, quale circostanza atta ad escludere la necessità della preventiva autorizzazione dell'intervento o la negativa incidenza dello stesso sul paesaggio, la eventuale amovibilità delle strutture, cui pure fa cenno il ricorrente, considerato che questa Corte ha avuto già modo di rilevare come il reato paesaggistico sia integrato, anche dalla realizzazione di manufatti precari e facilmente amovibili (Sez. 3, n. 38525 del 25/9/2012,Gruosso, Rv. 253690).
7. Per ciò che concerne, inoltre, la dedotta illogicità della motivazione nella parte in cui attribuisce negativo rilievo alla ridotta fruibilità dell'arenile al pubblico quale conseguenza della installazione delle vetrate, risulta evidente che la considerazione formulata dai giudici del gravame va considerata con riferimento al più ampio ragionamento sulla consistenza delle opere ed appare, in tale contesto, certamente pertinente.
Osserva infatti la Corte di appello che le opere hanno comportato "una modifica strutturale imponente del chiosco - bar", che viene evidenziata attraverso il confronto tra una struttura con spazi completamente aperti e quella completamente delimitata, con conseguente separazione fisica dal resto dell'ambiente. I giudici del merito non si riferiscono, pertanto, alla incidenza delle opere sulla fruibilità della spiaggia da parte del pubblico, bensì, ancora una volta, al concreto effetto sul territorio degli interventi abusivamente eseguiti.
8. Per ciò che riguarda, infine, il rilievo attribuibile alla valutazione postuma di compatibilità paesaggistica, non può che richiamarsi il principio in precedenza ricordato.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2015