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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/10/2025, n. 4191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4191 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, ha pronunziato, in funzione di giudice dell'appello, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - sciogliendo la riserva di decisione assunta all'esito dell'udienza del 15 ottobre 2025 - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017 il 30 novembre 2017 al numero 10591 avente per oggetto una controversia in materia di appello avverso la sentenza del
giudice di pace di Salerno contrassegnata da numero 2046 del 2017
pubblicata in data 18 aprile 2017, nell'ambito del procedimento iscritto al ruolo generale dell'anno 2015 al numero 10750 (avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità da circolazione stradale)
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura stesa a Parte_1
margine dell'atto di citazione dinanzi al giudice di pace, dall'avv. Michele
Marino ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore,
sito in Salerno alla via B. Freda n. 50;
APPELLANTE
1 E
, rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_1
alle liti stesa a margine della comparsa di costituzione e risposta dinanzi al giudice di pace, dall'avv. Salvatore Naddeo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore, sito in Pontecagnano Faiano (Salerno)
alla via Picentino 27;
APPELLATO
NONCHÉ
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
E
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
All'esito della discussione orale svolta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti – in questa sede integralmente richiamate -, il giudice ha depositato la sentenza che segue.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto, dinanzi al giudice di pace di Salerno, (atto Controparte_2
notificato il 19 settembre 2015) e (atto notificato il Controparte_1
15 settembre 2025), deducendo: 1) di essere proprietaria dell'auto Toyota
Aygo, recante la targa CZ426XW; 2) che il 22 aprile 2015, alle ore 19,00
circa, nel comune di Salerno, alla via Ruggiero da Salerno, la propria auto era stata coinvolta in un incidente stradale con l'auto Toyota Yaris,
contrassegnata, a sua volta, dalla targa CA487JH, appartenente a
; 3) di avere impresso al proprio veicolo una velocità Controparte_1
2 di marcia regolare e di essersi tenuta strettamente sul margine destro della carreggiata nel pieno rispetto delle norme poste a governo della circolazione stradale e della comune prudenza;
4) che il conducente della Toyota Yaris
era ripartito dopo una sosta lungo il margine destro della carreggiata,
immettendosi nel flusso veicolare senza concedere la precedenza alla propria vettura, urtandola e danneggiandola;
5) di non avere potuto effettuare alcuna manovra per evitare lo scontro, avvenuto tra la fiancata destra del proprio veicolo e la parte anteriore del sinistra del veicolo antagonista;
6) che la responsabilità era da attribuire al conducente del veicolo appartenente al modello Toyota Yaris; 7) che, per effettuare le riparazioni necessarie, era necessario un esborso di euro 1.586,00; 8) che sarebbero stati necessari tre giorni di lavoro “con conseguente sosta tecnica
del veicolo”; 9) che il danno da sosta tecnica era pari a euro 150,00; 10) le richieste stragiudiziali non avevano avuto un riscontro positivo.
Instaurato il contraddittorio dinanzi al giudice di pace, si è costituito solo
, affermando l'esclusiva responsabilità dell'attore Controparte_1
nella determinazione dell'evento lesivo e valorizzando, in subordine, il profilo del concorso di responsabilità tra i conducenti dei veicoli scontratisi.
sebbene regolarmente evocata in giudizio, non ha Controparte_2
accettato il contraddittorio.
Nel corso del processo svolto dinanzi al giudice di pace, è, poi, intervenuta rappresentando il proprio interesse alla Controparte_3
partecipazione al giudizio in virtù della sottoscrizione della Convenzione
CARD - perfezionata anche dalla convenuta - ed Controparte_2
evidenziando l'infondatezza della pretesa attorea. In via subordinata, anche
3 l'interventrice volontaria ha sollecitato il giudice di pace all'accertamento del concorso di responsabilità.
Svolta l'istruttoria orale, il giudice di prime cure ha accolto in parte la domanda attorea, accertando la concorrente e paritaria responsabilità di nella determinazione causale dell'evento dannoso, Parte_1
condannando al risarcimento del danno (solo) e Controparte_1
in solido tra loro, e liquidando, infine, a titolo Controparte_2
risarcitorio, sulla scorta di una valutazione equitativa condotta ai sensi dell'art. 1226 c.c., “col succitato concorso di colpa al 50%”, la complessiva somma di euro 600,00, “somma gravata da interessi e rivalutazione, come
per legge, a far data dal sinistro e fino all'effettivo soddisfo”.
Avverso la sentenza – contrassegnata da numero 2046 del 2017 e depositata il 18 aprile 2017 – con atto di citazione notificato il 20 Parte_1
novembre 2017, ha proposto appello, censurando: a) la decisione, assunta dal giudice di prime cure, di riconoscere la propria paritaria responsabilità
nella determinazione dell'evento lesivo;
b) la non corretta determinazione del quantum debeatur, alla luce della documentazione probatoria depositata;
c) il mancato riconoscimento del danno da sosta tecnica;
d) l'erronea determinazione, sulla scorta di quanto indicato nell'allegata nota spese, delle somme dovute a titolo di “spese vive”, liquidate in euro 150,00 piuttosto che in euro 168,59.
In data 01 giugno 2018 si è costituito dinanzi a questo Tribunale
, eccependo l'inammissibilità del gravame in quanto: Controparte_1
a) intempestivo e privo dei requisiti imposti dall'art. 342 e 348 bis c.p.c.; b)
promosso avverso una sentenza pronunciata secondo equità, ai sensi della lettura coordinata degli artt. 114 e 339 c.p.c.
4 Nel merito, la parte appellata ha evidenziato l'infondatezza della promossa impugnazione, pretendendone il rigetto.
e non hanno accettato il Controparte_2 Controparte_3
contraddittorio.
Dichiarata la contumacia delle imprese di assicurazione, la causa, ritenuta sin da subito matura per la decisione, è stata, in data 6 luglio 2023, affidata alla cognizione dello scrivente. Successivamente, il processo è stato rinviato al 15 ottobre 2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
e il Tribunale, sciogliendo la riserva di decisione assunta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 19, lett. b)
del d.lgs. n. 149 del 2022, ha, quindi, depositato la presente sentenza nel fascicolo telematico.
In limine, va affermata l'ammissibilità del gravame.
Procedendo con ordine, deve rammentarsi che ha Controparte_1
eccepito la decadenza dal diritto d'impugnazione in ragione del decorso del termine lungo di sei mesi previsto dall'art. 327, primo coma, c.p.c., il quale prevede che, indipendentemente dalla notificazione (della sentenza – n.d.r.)
l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Ora, a fronte della pubblicazione avvenuta il 18 aprile 2017, il procedimento di notificazione dell'impugnazione della sentenza è stato avviato in data 20
novembre 2017, nel rispetto del termine lungo semestrale innanzi indicato,
termine calcolato ex nominatione dierum. Ed invero, la data del 18
novembre 2017 è caduta nel giorno del sabato e, pertanto, venendo in rilievo un atto processuale svolto fuori udienza, il termine è stato prorogato di
5 diritto al giorno del lunedì successivo, non festivo, scilicet il 20 novembre
2017, in applicazione della lettura coordinata delle disposizioni normative di cui agli artt. 155, comma terzo e quarto, c.p.c. [è noto, poi, che, quando si deve eseguire la notifica entro un termine perentorio, essa è efficace, per il richiedente, nel momento in cui l'atto viene consegnato all'ufficiale giudiziario, all'ufficio postale oppure con l'invio della p.e.c.; tale regola è
definita della scissione soggettiva del momento del perfezionamento della notifica che si realizza in tutte le sue fasi successive, perfezionandosi anche per il destinatario (Corte cost. n. 28 del 2004; Corte cost. n. 477 del 2002;
Cass. n. 4993 del 2014)].
La difesa del convenuto sul punto, dunque, è fuori fuoco.
Ancora, l'appello è certamente procedibile in quanto l'attrice ha curato la propria costituzione dinanzi a questo Tribunale in data 30 novembre 2017,
entro il termine di dieci giorni dal perfezionamento della prima notifica dell'atto (si veda Cass. n. 1663 del 2016 e Cass. n. 7679 del 2019).
Tanto chiarito, non coglie nel segno neppure l'eccezione d'inammissibilità
dell'appello per la dedotta violazione del precetto normativo di cui all'art. 342 c.p.c., che, nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale
6 della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio
prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (da ultimo Cass. n. 1600 del
2024).
Orbene, proprio alla luce delle coordinate ermeneutiche che immediatamente precedono, deve predicarsi l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dello sperimentato atto di appello, atteso che nel corpo dello scritto difensivo vengono individuati i punti contestati della sentenza di primo grado, specificate le doglianze, argomentate le ragioni ad esse sottese e prospettate le modifiche alla pronuncia investita dal gravame,
consentendo, in tal guisa, alla controparte di dispiegare le proprie difese.
L'appello che ci impegna è, poi, senz'altro immune da una censura d'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante, a ben vedere,
sviluppato argomentazioni logico-giuridiche meritevoli di approfondimento a sostegno dell'esperito gravame.
Appare fuori fuoco, a ben vedere, anche il riferimento all'equità. In
proposito, occorre premettere che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 113, secondo comma, c.p.c., il quale dispone
– nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie - che “il
giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede
millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a
contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice
civile”, e nell'articolo 339, terzo comma, c.p.c., il quale, a sua volta,
stabilisce che “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a
norma dell'articolo 113 secondo comma sono appellabili esclusivamente
7 per violazione delle norme del procedimento, per violazione di norme
costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Dunque, le sentenze emesse dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria - escluse le ipotesi in cui, pur rientrando la causa nei suddetti limiti di valore, la decisione secondo equità
sia espressamente esclusa dalla legge (come previsto nel caso di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del Codice della strada dall'articolo 6 comma 12 e dall'articolo 7
comma decimo del d.lgs. n. 150 del 2011) - sono impugnabili soltanto con l'appello a motivi limitati di cui al terzo comma dell'articolo 339 c.p.c.,
norma che, quindi, configura l'appello avverso le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità come uno strumento di impugnazione a critica vincolata [è stato osservato che l'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, comma terzo, c.p.c., costituisce l'unico rimedio impugnatorio ammesso (oltre alla revocazione per motivi ordinari) avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, non essendo configurabile altra impugnazione ordinaria per i motivi esclusi e, segnatamente, il ricorso per cassazione per il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., poiché dette sentenze sfuggono all'applicazione dell'art. 111, comma 7, Cost., che riguarda i provvedimenti aventi natura decisoria in senso c.d. sostanziale, per i quali non è previsto alcun mezzo di impugnazione, e non i casi in cui un mezzo di impugnazione è previsto,
seppure limitato a taluni motivi, e la conseguente decisione può poi essere assoggettata a ricorso per cassazione (si veda Cass. n. 9870 del 2024)].
Giova rilevare, sul piano generale, che, ai fini della determinazione della regola di giudizio — di diritto o equitativa — da seguirsi dal giudice di pace
8 ex art. 113, comma secondo, c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato,
sommando, pertanto, al capitale unicamente gli interessi scaduti e non pure quelli maturati dalla data della domanda (Cass. n. 2966 del 2013, la quale ha precisato che, ai fini suddetti, è sufficiente che la richiesta di corresponsione degli interessi venga limitata a quelli già scaduti in occasione della precisazione delle conclusioni, in quanto il contenimento della domanda operato in tale sede, se è del tutto ininfluente ai fini dell'individuazione del giudice competente, vale invece a determinare la regola di giudizio cui è
vincolato il giudice di pace). Per stabilire se la causa decisa dal giudice di pace sia di valore inferiore o superiore a 1.100 euro (e, di conseguenza, se sia appellabile o ricorribile per cassazione), non si può tenere conto, poi,
delle spese successive alla proposizione della domanda, secondo quanto stabilito dall'art. 10 c.p.c. (Cass. n. 10626 del 2012, la quale ha ritenuto che nella determinazione del valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo non rilevano le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di opposizione).
Nel caso di specie, il valore della domanda – determinato secondo quanto stabilito dall'art 10 c.p.c. - è di gran lunga superiore a euro 1.100,0, avendo,
la parte attorea, preteso la condanna di Controparte_4
al pagamento di euro 1.736,00, oltre interessi e rivalutazione dal
[...]
giorno dell'evento sino al saldo.
Tanto puntualizzato sul piano dell'ammissibilità dell'appello, giova ora evidenziare che il procedimento di notificazione dell'atto di appello nei
9 confronti di interventrice volontaria nel processo Controparte_3
svolto dinanzi al giudice di pace di Salerno, non si è concluso entro il termine perentorio del 20 novembre 2017, avendo l'ufficiale giudiziario dato atto del trasferimento del procuratore costituito nell'interesse della riferita impresa di assicurazione. Si è, dunque, al cospetto di una notifica inesistente, in quanto non è stato raggiunto nemmeno uno degli esiti positivi della notificazione, notifica che, pertanto, non può essere sanata neppure con la costituzione del destinatario, circostanza neppure verificatasi nella vicenda in esame (si confrontino Cass. sez. un. n. 14916 del 2016; Cass. n.
10887 del 2020; Cass. n. 23968 del 2017).
Ora, secondo l'orientamento consolidato della Corte di cassazione, in caso di notifica di atti processuali impugnatori non andata a buon fine, il notificante,
se il mancato perfezionamento è dovuto a ragioni a lui non imputabili,
appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e assumere le informazioni ulteriori (Cass. n.
23007 del 2018). In ogni caso – ha osservato la Corte di cassazione -, la nuova notifica deve comunque avvenire entro il limite di tempo pari alla metà del termine breve previsto per le impugnazioni, salvo circostanze eccezionali che vanno rigorosamente provate (si vedano Cass. n. 17352 del
2009; Cass. n. 20527 del 2017; Cass. n. 16420 del 2012; Cass. n. 15594 del
2016; Cass. n. 16846 del 2019).
Dirimente, però, appare la valutazione della non imputabilità al notificante dell'esito negativo del procedimento di notificazione.
10 Sul punto, giova confrontarsi con l'indirizzo interpretativo elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, qualora risulti il trasferimento del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, al fine di stabilire se il mancato perfezionamento sia imputabile al notificante, occorre distinguere a seconda che il difensore al quale viene effettuata detta notifica eserciti o meno la sua attività nel circondario del tribunale dove si svolge la controversia, essendo nella prima ipotesi onere del notificante accertare,
anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale, quale sia l'effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest'ultimo, nell'ambito del giudizio, del successivo mutamento
(tra le altre, Cass. n. 17352 del 2009 Cass. n. 14594 del 2016; Cass. n.
20527 del 2017; Cass. n. 15056 del 2018; Cass. n. 17336 del 2019; Cass. n.
23760 del 2020);
Ebbene, nel caso di specie, risulta che il procuratore di Controparte_3
esercita la sua professione nel circondario del Tribunale di Salerno e
[...]
che, dunque, la parte appellante aveva l'onere di verificarne presso l'albo professionale, anteriormente alla notifica dell'impugnazione, il domicilio, al fine di neutralizzare il rischio dell'esito negativo della notifica richiesta in un domicilio diverso da quello effettivo (Cass. n. 3818 del 2009).
La decadenza è, dunque, certamente imputabile alla parte appellante.
A ciò si aggiunga che il procedimento notificatorio non è stato neppure immediatamente riattivato: a fronte di un esito riscontrato il 20 novembre
2017, l'appellante ha riattivato il procedimento di notificazione solo in data
24 gennaio 2018, in un tempo senza dubbio irragionevole, considerata l'agevole possibilità di acquisire informazioni utili all'individuazione del nuovo domicilio professionale.
11 Ciò premesso, deve, però, considerarsi che ha Controparte_3
sperimentato nel giudizio di prime cure un intervento volontario di tipo adesivo dipendente (arg. da Cass. n. 31965 del 2018; Cass. n. 10816 del
2019; Cass. n. 24799 del 2023), idoneo a instaurare una causa inscindibile con pluralità di parti (Cass. n. 6357 del 2022). Ne deriva che, nonostante l'evidente tardività, l'appello promosso nei confronti della riferita impresa di assicurazione è comunque ammissibile, giacché la notifica dell'impugnazione relativa a cause inscindibili - sia nell'ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale che processuale - eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti nei termini di legge introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, ancorché l'atto di impugnazione sia stato, a queste, tardivamente notificato (nella specie, l'atto di appello è stato notificato a in data 31 gennaio Controparte_3
2018). Ed infatti, l'atto tardivo riveste la funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., e l'iniziativa della parte,
sopravvenuta prima ancora dell'ordine del giudice, assolve alla medesima funzione (tra le altre: Cass. n. 3071 del 2011; Cass. n. 11552 del 2013; Cass.
n. 20501 del 2015; Cass. n. 27927 del 2018).
Tanto puntualizzato, il Tribunale è ora chiamato a confrontarsi con le doglianze espresse dall'appellante, il quale ha lamentato, in buona sostanza,
la non corretta valutazione degli esiti istruttori.
Ebbene, giova premettere che ha sperimentato una Parte_1
pretesa risarcitoria nei confronti sia dell'impresa di assicurazione della responsabilità civile afferente al veicolo antagonista, ai sensi dell'art. 144
d.lgs. 209 del 2005 (cd. codice delle assicurazioni private), id est
[...]
sia del responsabile civile, proprietario e conducente del CP_2
12 suddetto veicolo, in applicazione della norma generale di cui all'art. 2054
c.c.
Circa i poteri del giudice del gravame, giova sottolineare che a quest'ultimo
è precluso esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum
quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia, appaiano,
nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può
riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione (Cass. n. 9202 del 2018; Cass. n.
2973 del 2006).
Ora, le censure alla sentenza mosse nell'interesse di Parte_1
hanno lambito, evidentemente, la statuizione afferente all'accertamento del fatto e alla determinazione della paritaria responsabilità dei conducenti dei veicoli scontratisi, determinazione che il giudice di prime cure ha assunto all'esito dell'applicazione degli itinerari interpretativi formatisi attorno alla disposizione normativa di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c.
Al riguardo, giova premettere che la norma citata stabilisce che “nel caso di
scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei
13 conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai
singoli veicoli”.
In buona sostanza, la disposizione normativa illustrata correla alla circostanza della collisione tra i veicoli un (vincibile) regime giuridico di paritetica imputazione delle sue conseguenze dannose prodottesi a carico degli antagonisti.
La Corte di cassazione ha, a più riprese, affermato che “In tema di scontro
tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art.
2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in
cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto
in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento
dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro” (Cass. n. 9353
del 2019; vedasi anche Cass. n. 3696 del 2018).
Al contrario, se è possibile individuare il diverso grado di colpa dei conducenti coinvolti nell'evento dannoso, il giudice di merito è tenuto a procedere alla graduazione della colpa dei soggetti coinvolti nel sinistro,
tenendo conto, peraltro, che funge pur sempre la presunzione di colpa di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c. Pertanto, per cui l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita in concreto la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico. Ai fini dell'art. 2054, secondo comma, c.c., è
correttamente configurabile il concorso di una colpa specifica accertata a carico di uno dei conducenti, con una colpa presunta a carico dell'altro conducente (Cass. n. 5635 del 1997; Cass. n. 477 del 2003).
14 Più di recente, poi, è stato anche affermato che la presunzione di pari responsabilità in caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro,
causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni (Cass. n. 5679 del 1990); detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carica del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso (Cass. 26523 del
2007; Cass. n. 15736 del 2022).
Dunque, anche se dalla valutazione delle prove resta individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (si veda, ad esempio, Cass. n. 124 del 2016).
Più analiticamente, deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza consolidata, l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di circolare con prudenza, ad esempio omettendo di dare la precedenza o di fermarsi a un segnale di stop, non dispensa il giudice dal verificare, attraverso un attento esame delle prove raccolte, il
15 comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (tra le tante Cass.
n. 15847 del 2000, Cass. n. 9528 del 2012, Cass. n. n. 3696 del 2018).
In tale ottica, il conducente deve provare di aver fatto ricorso, sussistendone le condizioni, a manovre di fortuna che si presentino le più opportune ed efficaci nel caso concreto e di averle attuate con perizia e diligenza (Cass.
nn. 1178 del 1983, 6797 del 1987, 3564 del 1996) o, quantomeno, di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e la comune prudenza (Cass. n.
1198 del 1997).
Detto altrimenti, in tema di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza,
e di aver effettuato una manovra di emergenza - anche se infruttuosa - per evitare il sinistro.
È stato osservato, poi, che l'infrazione, pur grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. n. 477 cit.). Quanto
precede, però, non esclude che, anche in tali circostanze, possa comunque ritenersi raggiunta la prova liberatoria pur indirettamente, in base alla valutazione, in concreto, della assorbente efficacia eziologica della condotta
16 dell'altro conducente [Cass. n. 13672 del 2019 (“Nel caso di scontro tra
veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della
regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione
di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054,
comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile
per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta
presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite
l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente
dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente”)]. Ciò perché
la presunzione di colpa concorrente dettata dall'art. 2054 c.c., comma secondo, opera pur sempre sul piano causale, dovendosi pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta e l'evento di danno, sicché, ove invece risulti che quella violazione,
pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza causale con accertamento, come riferito, anche indiretto, deve concludersi per il superamento della presunzione (Cass., n. 19115 del 2020, cit., pag. 7).
In altri termini, la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita, però, anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. n. 13672 del 2019; n. 9550 del
2009; n. 5226 del 2006).
Ora, nel caso di specie, non pare al Tribunale condivisibile la conclusione raggiunta dal giudice di pace circa l'esistenza di un paritario concorso di responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, conclusione che il giudice di pace ha compiuto sulla scorta della delucidazione dei contegni di
17 guida assunti e della valutazione della responsabilità colposa dell'attrice, la quale non avrebbe tenuto conto dell'inizio della manovra di immissione. In
buona sostanza, il giudice di pace non ha riscontrato, all'esito del dibattito processuale, utili e specifici elementi dimostrativi circa: 1) l'assorbente efficacia eziologica della condotta del conducente convenuto;
2) il compimento, da parte dell'attrice, di esigibili manovre di neutralizzazione del rischio di collisione.
A ben vedere, però, la valutazione del contributo dichiarativo dell'unico testimone e la visione dei reperti fotografici consentono Testimone_1
di affermare l'esclusiva responsabilità risarcitoria del conducente della vettura appartenente al modello Yaris, avendo quest'ultimo, senza dubbio,
posto in essere una condotta di guida caratterizzata da assorbente efficienza eziologica, precludendo alla parte appellante, già attrice, di compiere manovre utili a evitare la realizzazione dell'evento dannoso.
In particolare, ha riferito che: a) la Toyota Yaris era Testimone_1
parcheggiata sul lato destro di via Ruggiero e che, nel tentativo di immettersi nel flusso del traffico, aveva iniziato la manovra di uscita dal parcheggio;
b) “proprio in quel momento” era transitata la Toyota Aygo, la cui fiancata destra era stata urtata dalla parte anteriore sinistra della Toyota
Yaris.
Il testimone, dunque, ha rappresentato che le manovre di guida svolte dai conducenti sono state effettuate in un unico contesto temporale (“proprio in
quel momento”). Se così è, allora, può ragionevolmente ritenersi che la manovra d'immissione nel traffico veicolare sia stata repentinamente realizzata proprio nel momento in cui transitando lungo Parte_1
la carreggiata, ha collocato la propria vettura alla sinistra del veicolo
18 antagonista. Del resto, i punti d'urto rappresentati dal testimone ed emergenti dalla visione dei reperti fotografici forniscono un riscontro adeguato agli assunti che precedono. La lesione alla fiancata destra (e non alla parte anteriore del veicolo), infatti, consente di inferire la collocazione della vettura attorea al momento dell'urto.
Dunque, nel caso di specie, la violazione del diritto di precedenza da parte di ha certamente assunto un'efficienza causale Controparte_1
esclusiva nell'eziologia del sinistro de quo vertitur. In tale ottica, non può
ritenersi che abbia assunto un imprudente contegno di Parte_1
guida, non essendole stato lasciato, invero, in quanto conducente favorito dal diritto di precedenza, alcuno spazio temporale di manovra.
A ciò si aggiunga che, a parere di questo Tribunale, l'appellante non avrebbe potuto prevedere il comportamento imprudente del conducente del veicolo antagonista, che, immessosi repentinamente sulla corsia deputata ad accogliere il traffico veicolare, muovendo da un parcheggio proprio nel momento dell'affiancamento della vettura condotta da si Parte_1
è posto al di fuori dei limiti del campo di visibilità di quest'ultima [è, infatti,
noto, che neppure il riscontro della violazione del diritto di precedenza esonera il giudice dall'obbligo di vagliare anche la condotta dell'altro conducente che è sempre e comunque obbligato a rispettare i normali precetti di prudenza la cui violazione potrebbe comportare un concorso di colpa;
infatti, il diritto di precedenza non esenta lo stesso dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio (artt. 140, 141
e 145 c.d.s.) anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si
19 attengono al segnale di arresto o di precedenza (Cass. n. 460 del 2021; Cass.
n. 8289 del 2016)].
Alla stregua delle considerazioni che precedono, non è condivisibile – si ripete - la conclusione raggiunta dal giudice di prime cure circa l'accertamento del paritario concorso di responsabilità dei conducenti dei veicoli scontratisi, non potendosi attribuire alcun profilo di responsabilità
colposa in capo a Parte_1
Ciò chiarito, al Tribunale non appare affatto meritevole di censura, invece,
la determinazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., del quantum
debeatur, determinazione che, prendendo le mosse dal preventivo di spesa depositato dinanzi al giudice di pace, ha, chiaramente, tratto alimento dalla globale valutazione della piattaforma istruttoria, comprese le fotografie riproduttive dei danni materiali al veicolo e le dichiarazioni del testimone.
Del resto, sul punto, è noto che, qualora sia provata – il profilo tematico non risulta essere stato impugnato dalla parte appellata - l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa del quantum debeatur non solo quando è impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa, e nell'operare la valutazione equitativa egli non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata (Cass. n. 20283 del 2004).
Pare al Tribunale – si ripeta - che il giudice di pace abbia proprio svolto un esame globale della piattaforma istruttoria, muovendo sì dalla valutazione
20 del preventivo di spesa, ma spingendosi anche a considerare gli ulteriori elementi probatori, quali i reperti fotografici della vettura. Del resto, è noto che il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del "quantum debeatur" (si veda,
per tutte, in tal senso, Cass. n. 11765 del 2013).
La conclusione raggiunta dal giudice di prime cure appare fondata anche in considerazione del mancato raggiungimento, all'esito del dibattito processuale svolto dinanzi al giudice di prime cure, della prova dell'evocato danno da fermo tecnico, danno che, invero, non si configura – come adombrato dall'appellante - al cospetto dalla mera indisponibilità (o ridotta disponibilità) del veicolo, ma che si sostanzia, piuttosto, nella, concreta e specifica, dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo. Solo a fronte della dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo o della perdita di proventi subita per il mancato o diminuito uso, è possibile indurre – ha osservato la
Corte di cassazione - la loro derivazione causale dall'illecito o dall'inadempimento o dai vizi della cosa, alla stregua del ragionamento presuntivo (Cass. n. 32946 del 2024; Cass. n. 27389 del 2022; Cass. n. 5447
del 2020; Cass. n. 13718 del 2017; Cass. n. 20620 del 2015; Cass. n. 12820
del 1999).
Nel caso in esame, a ben vedere, la parte appellante, già attrice, non ha fatto alcun riferimento alla spesa sostenuta per l'uso di un mezzo sostitutivo ovvero alla perdita di introiti derivanti dal mancato o ridotto uso del veicolo.
Dunque, il giudice di pace, non potendo contare neppure su elementi
21 argomentativi a supporto del ragionamento presuntivo volto a confortare la liquidazione invocata, correttamente ha escluso dallo spettro risarcitorio il danno in parola.
Chiaramente, l'esclusione del riconoscimento del paritario concorso di responsabilità impone di rivalutare, ferma la determinazione equitativa del danno, l'importo liquidabile alla parte appellante nella complessiva somma di euro 1.200,00 (l'importo individuato dal giudice di pace, pari a euro 600,00,
è stato, evidentemente, determinato solo una volta applicata la riduzione del
50% in ragione del valutato il concorso di responsabilità).
Pertanto, in riforma della sentenza qui in scrutinio, ai sensi degli artt. 144
d.lgs. n. 209 del 2005 e dell'art. 2054 c.c. e Controparte_2 CP_1
vanno condannati in solido al pagamento, in favore di
[...] [...]
, della superiore somma di euro 1.200,00, oltre “interessi e Parte_1
rivalutazione come per legge a far data dal sinistro e fino dall'effettivo
soddisfo” [sotto tale ultimo angolo prospettico, va segnalato che, nel caso di sentenza di condanna al pagamento di un debito pecuniario, oltre interessi e rivalutazione, qualora l'appello del soccombente, pur investendo la pronuncia nella sua interezza, contenga specifici motivi solo sulla sussistenza del debito e nessuno, neppure subordinato, sulle dette statuizioni accessorie – come nel caso di specie -, al giudice del gravame è inibito il riesame di queste ultime,
rispetto alle quali, per effetto dell'indicata delimitazione delle ragioni della impugnazione, deve ritenersi vi sia stata acquiescenza dell'appellante (Cass.
n. 13780 del 2017)].
Non resta, allora, che statuire sulle spese di lite, imponendosi, in ragione della parziale riforma della sentenza di primo grado, la rivalutazione anche della statuizione resa sul punto dal giudice di pace (peraltro, la parte ha
22 espressamente richiesto tale modifica, da compiersi in ragione dell'accoglimento della domanda risarcitoria) in applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 336 c.p.c. “rientrando nel potere del
giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese
processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata in caso di
riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il
corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito
complessivo della lite” (tra le tante, Cass. n. 7616 del 2021; da ultimo Cass.
n. 14728 del 2025).
In tale prospettiva, a governo delle spese di entrambi i gradi di giudizio si pone il principio di soccombenza di e Controparte_2 CP_1
nei confronti di Pertanto, e
[...] Parte_1 Controparte_2
devono essere condannati, in solido, alla rifusione Controparte_1
delle spese legali sostenute dall'attrice in relazione a entrambi i gradi di giudizio, spese liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del
valore delle cause di primo e secondo grado [si confronti Cass. n. 13145 del
2025 (“Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte
soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della
causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto
introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal
giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha
formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, e alla maggiore
somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado
dall'appellante, se il gravame è accolto”)], delle questioni oggetto di trattazione, di non particolare complessità, e dell'attività difensiva concretamente svolta, elementi che orientano verso l'applicazione dei valori
23 minimi posti dalla disciplina vigente al momento della sentenza d'appello,
atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (si veda Cass.
n. 19989 del 2021).
Differentemente, la mancata costituzione di – parte Controparte_3
da considerarsi vittoriosa non essendo stato formulato alcun motivo d'impugnazione in relazione alla sua posizione - preclude che possa regolamentarsi il profilo delle spese in relazione al rapporto processuale tra quest'ultima e (la statuizione adottata all'esito di questo Parte_1
giudizio di appello non assume un effetto espansivo interno sulla decisione implicitamente assunta dal giudice di prime cure di non regolamentare le spese di lite tra attrice e . Controparte_3
Da ultimo, va sottolineato che non avrebbe potuto trovare accoglimento il motivo di appello afferente al mancato riconoscimento, in sede di regolamentazione delle spese di lite effettuata secondo il principio della soccombenza, di tutti gli esborsi sostenuti, per un valore complessivo di euro
168,59. Ed infatti, l'analisi della documentazione prodotta a giustificazione delle spese sopportate per l'instaurazione e la coltivazione del giudizio di primo grado consente di identificare dette spese negli importi versati per il pagamento del contributo unificato, della marca da bollo, degli oneri di notifica e, infine, dell'intimazione testimoniale.
Le spese sostenute nella fase stragiudiziale – pure inserite nel computo dall'appellante -, in quanto non assimilabili alle spese giudiziali, avrebbero dovuto essere oggetto di una specifica pretesa di ristoro del danno emergente,
pretesa soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno.
24 Differentemente, l'attore non ha affatto domandato il rimborso dei costi sostenuti nella fase precontenziosa, non avendo costruito, sul punto,
un'autonoma pretesa risarcitoria nel corpo dell'atto di citazione dinanzi al giudice di pace. Detto rimborso, ex adverso, è stato chiesto (solo) attraverso la predisposizione della nota spese, nota che, come insegnato dalla Corte di cassazione, è del tutto irrilevante a questi fini (si veda, in materia di spese di assistenza legale stragiudiziale – ipotesi assimilabile a quella che ci impegna
- Cass. n. 30732 del 2019, secondo cui “La richiesta di rimborso delle spese
di assistenza legale stragiudiziale non è compresa né nella generica
domanda di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali né
nella nota spese e, ove venga formulata per la prima volta in appello,
costituisce domanda nuova”).
Pertanto, anche all'esito di questo giudizio di appello, in sede di riforma della statuizione accessoria sulle spese di lite afferenti al primo grado di giudizio –
necessaria in ragione della caducazione del capo concernente le spese -, il
Tribunale non può tenere conto degli esborsi sostenuti nella fase precontenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace di Salerno contrassegnata
da numero 2046 del 2017 pubblicata in data 18 aprile 2017, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore istanza disattesa, assorbita ogni questione non oggetto di trattazione:
- accoglie in parte l'appello promosso nell'interesse di Parte_1
e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
25 pagamento della somma di euro 1.200,00, oltre interessi e rivalutazione secondo i termini indicati nella sentenza resa dal giudice di pace;
- condanna e , in solido tra Controparte_2 Controparte_1
loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute da che Parte_1
si liquidano: 1) in relazione al primo grado di giudizio, in euro 148,59
per esborsi ed euro 700,00 per competenze della difesa, oltre i.v.a., c.p.a.
e rimborso delle spese generali come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
2) in relazione al presente grado di giudizio, in euro 211,12 per esborsi ed euro 400,00 per competenze della difesa, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge,
da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- dichiara non doversi provvedere alle spese di lite afferenti al rapporto processuale tra e Parte_1 Controparte_3
Così deciso in Salerno 16 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
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