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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/10/2025, n. 4597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4597 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 29/10/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14815/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. MENALLO FRANCESCO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Dott.ssa MARTORANA ROBERTA n.q. di funzionario delegato) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente, invalida con percentuale del 51%, all'iscrizione nelle liste del collocamento mirato;
◊ condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, CP_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.250,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
◊ pone a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto di pagamento. CP_1
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE: Con ricorso depositato in data 16/10/2024, parte ricorrente conveniva in giudizio l per sentire dichiarare CP_1
il proprio diritto all'iscrizione nelle liste speciali del collocamento mirato al lavoro.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l' convenuto, il quale, in via preliminare, CP_2
chiedeva dichiararsi la connessione con altro giudizio pendente innanzi al medesimo Giudice e conseguentemente disporre la riunione delle cause e formulava eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria in ragione del decorso di un termine superiore a sei mesi dalla proposizione della domanda amministrativa e chiedeva nel merito rigettarsi il ricorso, rappresentandone l'infondatezza, variamente argomentando.
Rigettata la richiesta di riunione formulata dall'ente previdenziale in considerazione della fase processuale dei giudizi interessati, nonché l'eccezione di decadenza dell'azione giudiziaria, non essendo mai stata convocata a visita, nella fattispecie, la parte ricorrente, la causa veniva istruita attraverso la documentazione prodotta ed espletamento di CTU medica.
Fissata udienza di discussione e decisione, la causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate mediante note scritte redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Ed invero, il consulente incaricato, sulla scorta di un'accurata disamina della parte ricorrente e della documentazione prodotta, ha così concluso la propria relazione: “… La Ricorrente è da Parte_1
considerare, per le menomazioni surriferite, invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in
misura pari al 51% CON diritto al collocamento mirato a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza”.
Il ricorso va pertanto accolto.
◊
Le spese sono liquidate secondo soccombenza.
◊
Così deciso in Palermo, il 30/10/2025
IL GOP
EMANUELA AL RI LA LA
(firmato digitalmente a margine)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 29/10/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14815/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. MENALLO FRANCESCO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Dott.ssa MARTORANA ROBERTA n.q. di funzionario delegato) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente, invalida con percentuale del 51%, all'iscrizione nelle liste del collocamento mirato;
◊ condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, CP_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.250,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
◊ pone a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto di pagamento. CP_1
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE: Con ricorso depositato in data 16/10/2024, parte ricorrente conveniva in giudizio l per sentire dichiarare CP_1
il proprio diritto all'iscrizione nelle liste speciali del collocamento mirato al lavoro.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l' convenuto, il quale, in via preliminare, CP_2
chiedeva dichiararsi la connessione con altro giudizio pendente innanzi al medesimo Giudice e conseguentemente disporre la riunione delle cause e formulava eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria in ragione del decorso di un termine superiore a sei mesi dalla proposizione della domanda amministrativa e chiedeva nel merito rigettarsi il ricorso, rappresentandone l'infondatezza, variamente argomentando.
Rigettata la richiesta di riunione formulata dall'ente previdenziale in considerazione della fase processuale dei giudizi interessati, nonché l'eccezione di decadenza dell'azione giudiziaria, non essendo mai stata convocata a visita, nella fattispecie, la parte ricorrente, la causa veniva istruita attraverso la documentazione prodotta ed espletamento di CTU medica.
Fissata udienza di discussione e decisione, la causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate mediante note scritte redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Ed invero, il consulente incaricato, sulla scorta di un'accurata disamina della parte ricorrente e della documentazione prodotta, ha così concluso la propria relazione: “… La Ricorrente è da Parte_1
considerare, per le menomazioni surriferite, invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in
misura pari al 51% CON diritto al collocamento mirato a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza”.
Il ricorso va pertanto accolto.
◊
Le spese sono liquidate secondo soccombenza.
◊
Così deciso in Palermo, il 30/10/2025
IL GOP
EMANUELA AL RI LA LA
(firmato digitalmente a margine)