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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
NI LE, Presidente
PAPA BE PIA RITA, Relatore
DI MARCO MARCO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 573/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo - Via Troiano Odazi 64032 Atri TE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2025000212 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 63/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente chiede dichiarare la nullità dell'impugnata iscrizione a ruolo limitatamente alle sanzioni ivi irrogate.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre a Iva ed al contributo previdenziale, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore, che rende dichiarazione di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi, che si chiede siano liquidati ai sensi dell'art.15, Decreto Legislativo 546/1992, nel rispetto del Decreto Ministeriale
140/2012.
Resistentea chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava la cartella esattoriale con cui veniva richiesta la somma complessiva di Euro
7.467,60, a titolo di sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 13, comma 3) Decreto Legislativo 18 dicembre
1997, n.471, corrispondente al 30 per cento delle imposte non versate a seguito della notifica dei due avvisi di liquidazione imposta di registro ed altre derivate dalla revoca delle agevolazioni prima casa .
La parte deduceva, che avendo versato le sanzioni irrogate con gli avvisi di accertamenti nei termini dei 60 gg dal ricevimento degli stessi avvalendosi così del pagamento agevolato delle sanzioni, l'agenzia non poteva iscrivere ai ruolo nuovamente le sanzioni ai sensi del c.3 art dell'art 13, D. Lvo n.471/97 perché tale sanzioni erano applicabili in via generale con riferimento alle ipotesi di ritardati od omessi versamenti diretti, mentre non erano applicabile a fattispecie, come quella oggetto di ricorso, che aveva una normativa specifica.
Chiedeva quindi il parziale annullamento della cartella solo relativamente alle sanzioni irrogate.
L'ufficio nel costituirsi riteneva corretto il proprio operato sostenendo che si trattava di due diverse sanzioni quelle portate nell'accertamento e quelle irrogate con la cartella impugnata. Per cui l'applicazione delle sanzioni di cui all'art 13 c.3 dlvo 471/97 all'imposta non versate a seguito disconoscimento delle agevolazioni prima casa portati dagli avvisi di liquidazione ed irrogazione delle sanzioni non versate nei termini, non era impedito della sanzione del 30% irrogate con l'avviso di accertamento sulla base della normativa collegata alla revoca e che la parte aveva pagata con definizione agevolata. Insisteva per rigetto del ricorso .
La parte depositava memorie di repliche in cui insisteva per accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi di cui appresso
La perdita delle agevolazioni prima casa implica il recupero della differenza tra imposte agevolate versate e quella ordinarie, oltre all'irrogazione di una sanzione pari al 30% della differenza d'imposta dovuta e al pagamento degli interessi di mora, come previsto dalla nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, del
DPR n. 131/86.
Tale norma contenuta nel D.P.R. 131/86, Testo Unico Imposta di Registro è norma speciale e di conseguenza anche la sanzione in essa disciplinata e applicabile rientra nella norma speciale rispetto alla norna generale sulle sanzioni amministrative di cui all'art. 13. Dlvo 471/97
Di conseguenza avendo la parte versato le sanzioni portate dall'atto di accertamento, previste dalla norma speciale ciò impediva all'agenzia l'iscrizione a ruolo dell'ulteriore sanzioni generali di cui all'art 13 Dlvo 471/97 mancando nella normativa speciale il riferimento all'applicazione delle sanzioni ordinarie in caso di iscrizione a ruolo in aggiunta a quelle da essa disciplinata.
La cartella pertanto va annullata in ordine alla sanzioni in essa portate e riferite all'art 13 Dlvo 471/97
Accoglie il ricorso annulla le sanzioni irrogate. Condanna agenzia delle entrate al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.500,00 oltre oneri e accessori se dovuti per legge, da distrarsi in favore del
Procuratore che si è dichiarato antistatario, e rimborso del contributo unificato. Teramo, 9 febbraio 2026 Il
Giudice estensore La Presidente
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
NI LE, Presidente
PAPA BE PIA RITA, Relatore
DI MARCO MARCO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 573/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo - Via Troiano Odazi 64032 Atri TE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2025000212 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 63/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente chiede dichiarare la nullità dell'impugnata iscrizione a ruolo limitatamente alle sanzioni ivi irrogate.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre a Iva ed al contributo previdenziale, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore, che rende dichiarazione di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi, che si chiede siano liquidati ai sensi dell'art.15, Decreto Legislativo 546/1992, nel rispetto del Decreto Ministeriale
140/2012.
Resistentea chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava la cartella esattoriale con cui veniva richiesta la somma complessiva di Euro
7.467,60, a titolo di sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 13, comma 3) Decreto Legislativo 18 dicembre
1997, n.471, corrispondente al 30 per cento delle imposte non versate a seguito della notifica dei due avvisi di liquidazione imposta di registro ed altre derivate dalla revoca delle agevolazioni prima casa .
La parte deduceva, che avendo versato le sanzioni irrogate con gli avvisi di accertamenti nei termini dei 60 gg dal ricevimento degli stessi avvalendosi così del pagamento agevolato delle sanzioni, l'agenzia non poteva iscrivere ai ruolo nuovamente le sanzioni ai sensi del c.3 art dell'art 13, D. Lvo n.471/97 perché tale sanzioni erano applicabili in via generale con riferimento alle ipotesi di ritardati od omessi versamenti diretti, mentre non erano applicabile a fattispecie, come quella oggetto di ricorso, che aveva una normativa specifica.
Chiedeva quindi il parziale annullamento della cartella solo relativamente alle sanzioni irrogate.
L'ufficio nel costituirsi riteneva corretto il proprio operato sostenendo che si trattava di due diverse sanzioni quelle portate nell'accertamento e quelle irrogate con la cartella impugnata. Per cui l'applicazione delle sanzioni di cui all'art 13 c.3 dlvo 471/97 all'imposta non versate a seguito disconoscimento delle agevolazioni prima casa portati dagli avvisi di liquidazione ed irrogazione delle sanzioni non versate nei termini, non era impedito della sanzione del 30% irrogate con l'avviso di accertamento sulla base della normativa collegata alla revoca e che la parte aveva pagata con definizione agevolata. Insisteva per rigetto del ricorso .
La parte depositava memorie di repliche in cui insisteva per accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi di cui appresso
La perdita delle agevolazioni prima casa implica il recupero della differenza tra imposte agevolate versate e quella ordinarie, oltre all'irrogazione di una sanzione pari al 30% della differenza d'imposta dovuta e al pagamento degli interessi di mora, come previsto dalla nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, del
DPR n. 131/86.
Tale norma contenuta nel D.P.R. 131/86, Testo Unico Imposta di Registro è norma speciale e di conseguenza anche la sanzione in essa disciplinata e applicabile rientra nella norma speciale rispetto alla norna generale sulle sanzioni amministrative di cui all'art. 13. Dlvo 471/97
Di conseguenza avendo la parte versato le sanzioni portate dall'atto di accertamento, previste dalla norma speciale ciò impediva all'agenzia l'iscrizione a ruolo dell'ulteriore sanzioni generali di cui all'art 13 Dlvo 471/97 mancando nella normativa speciale il riferimento all'applicazione delle sanzioni ordinarie in caso di iscrizione a ruolo in aggiunta a quelle da essa disciplinata.
La cartella pertanto va annullata in ordine alla sanzioni in essa portate e riferite all'art 13 Dlvo 471/97
Accoglie il ricorso annulla le sanzioni irrogate. Condanna agenzia delle entrate al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.500,00 oltre oneri e accessori se dovuti per legge, da distrarsi in favore del
Procuratore che si è dichiarato antistatario, e rimborso del contributo unificato. Teramo, 9 febbraio 2026 Il
Giudice estensore La Presidente