Articolo 2 della Legge 28 marzo 1958, n. 318
Articolo 1Articolo 3
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30 aprile 1958
Art. 2.

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i salariati non di ruolo dell'Amministrazione delle antichita' e belle arti possono chiedere di essere collocati nel ruolo degli operai permanenti di cui al precedente art. 1.
Nella prima attuazione della presente legge le nomine in ruolo verranno conferite entro il numero dei posti fissato per ciascuna categoria nella tabella allegata alla legge medesima mediante concorso per titoli.
Una apposita Commissione, nominata dal Ministro, stabilira' l'inquadramento di ciascun salariato, sulla base dell'anzianita', della capacita' professionale e delle mansioni esercitate, risultanti dagli atti in possesso dell'Amministrazione.
Entrata in vigore il 30 aprile 1958