Articolo 2 della Legge 15 ottobre 1993, n. 415
Articolo 1Articolo 3
Versione
19 ottobre 1993
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Versione
21 settembre 1995
Art. 2. 1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 25 marzo 1993, n. 81 , e' sostituito dal seguente: "Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati".
2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della citata legge n. 81 del 1993 , e' sostituito dal seguente: "Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati". ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 422 (in G.U. 1a ss. 20/9/1995, n. 39) ha dichiarato ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Entrata in vigore il 21 settembre 1995
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