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19 ottobre 1993
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21 settembre 1995
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Art. 2. 1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 25 marzo 1993, n. 81 , e' sostituito dal seguente: "Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati".
2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della citata legge n. 81 del 1993 , e' sostituito dal seguente: "Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati". ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 422 (in G.U. 1a ss. 20/9/1995, n. 39) ha dichiarato ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della citata legge n. 81 del 1993 , e' sostituito dal seguente: "Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati". ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 422 (in G.U. 1a ss. 20/9/1995, n. 39) ha dichiarato ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 12/09/1995, n. 422Provvedimento: […] In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa all'art. 7, primo comma, ultimo periodo della stessa legge 25 marzo 1993, n. 81, che contiene l'identica prescrizione per le liste dei candidati nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Trattandosi di disposizioni sostitutive contenenti misure analoghe in contrasto coi principi affermati nella odierna decisione devono parimenti essere dichiarate costituzionalmente illegittime le nuove formulazioni degli stessi art. 5, secondo comma, ultimo periodo, e art. 7, primo comma, ultimo periodo, introdotte dall'art. 2 della legge 15 ottobre 1993, n. 415.Leggi di più...
- impossibilita' per ciascuno dei due sessi di esservi rappresentato in misura superiore ai due terzi·
- liste dei candidati·
- elezione a consigliere comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti·
- interpretazione di tale disposizione·
- conseguenze·
- irrilevanza giuridica e indifferenza del sesso ai fini considerati.·
- eguaglianza nell'accesso alle cariche elettive·
- sent. 422/95 c. eguaglianza (principio di)·
- eguaglianza davanti alla legge senza distinzioni di sesso·
- illegittimita' costituzionale conseguenziale.·
- sent. 422/95 d. eguaglianza sostanziale (art. 3, secondo comma, cost.)·
- sent. 422/95 e. elezioni·
- carattere non meramente programmatico e d'indirizzo ma sicuramente precettivo.·
- accesso alle cariche elettive·
- significato, in entrambi i precetti, dell'eguaglianza