Sentenza 24 febbraio 2004
Massime • 1
L'applicazione parziale dell'indulto ad una condanna, in riferimento ad uno soltanto dei reati uniti dal vincolo della continuazione, rende condonabili, per intero, le pene accessorie temporanee, anche se le stesse siano relative a reati esclusi in via oggettiva, o ratione temporis, dal beneficio indulgenziale; tanto deriva dalla formulazione letterale dell'art. 2 del d.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394, che stabilisce il condono, per intero, delle pene accessorie temporanee conseguenti ad una condanna alla quale venga applicato, anche solo in parte, l'indulto e dall'applicazione del generale principio del favor rei, che consente di sciogliere il vincolo ideologico, che unifica nel reato continuato i singoli fatti criminosi, solo quando da tale operazione possano derivare effetti giuridici favorevoli all'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/02/2004, n. 13376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13376 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 24/02/2004
Dott. GEMELLI Torquato - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - N. 1032
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 028414/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HE IA N. IL 23/04/1945;
avverso ORDINANZA del 14/05/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Cedrangolo O.: annullamento senza rinvio e declaratoria di estinzione delle pena accessorie temporanee. Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- La Corte d'appello di Milano, con ordinanza del 14.5.2003, premesso che, relativamente alla sentenza di condanna irrevocabile pronunziata i 15.12.1999 nei confronti di MA NO, con precedente provvedimento erano state dichiarate condonate la pena detentiva principale nella misura di anni due e le pene accessorie, con esclusione dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici attinente a reati satelliti posti in continuazione e commessi in epoca successiva all'ambito di operatività del d.p.R. n. 394/90, respingeva l'opposizione del condannato, ad avviso del quale le pene accessorie dovevano essere condonate per intero, indipendentemente dall'epoca di consumazione dei reati.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del MA, il quale ha denunziato la violazione dell'art. 2 d.p.r. n. 394/90, limitatamente all'omessa applicazione dell'indulto, per intero, alle pene accessorie temporanee, frutto a suo avviso dell'illegittima scissione del reato continuato. 2.- Il ragionamento del giudice dell'esecuzione, per il quale le pene accessorie temporanee non potevano essere condonate per intero perché alcuni reati, pur facenti parte della continuazione criminosa, erano esclusi ratione temporis dall'ambito di operatività del provvedimento di clemenza, non appare sorretto da solida base normativa ne' in linea con le prevalenti acquisizioni giurisprudenziali della Corte di legittimità.
La formulazione letterale dell'art. 2 d.p.R. 22 dicembre 1990 n. 394 (ma vedi, già prima, l'art. 9 d.p.R. 744/81 e d.p.R. 865/86), secondo cui "è concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto", non solo non consente alcuna distinzione fra condanna per reato singolo e quella per reato continuato, ma anzi esclude qualsiasi correlazione Ira la misura dell'indulto applicato alle pene accessorie temporanee - "per intero" - e Pentita del beneficio sulla pena principale - "anche solo in parte" -. La tesi sostenuta nell'ordinanza impugnata e recepita da una recente decisione di questa Corte (Sez. 1^, 30.4.2003, P.G. in proc. Facchineri, rv. 226112) - come ha esattamente osservato il difensore del ricorrente -, oltre a non trovare alcun supporto nel tenore della richiamata disposizione normativa, risulta altresì incompatibile con la natura del reato continuato, che è parificato dal legislatore al reato unico per apprezzabili ragioni equitative ispirate dall'esigenza del favor rei;
di guisa che, in tanto può consentirsi la risoluzione di quel legame ideologico fra le singole violazioni criminose che lo compongono, in quanto da tale operazione derivino taluni effetti giuridici favorevoli all'interessato. Ne consegue che il condono parziale della pena principale inflitta per il reato continuato, riguardato nella sua unitarietà, consente di dichiarare condonata per intero la pena accessoria ancorché non tutti i reati concorrenti e avvinti da quel nesso - per titolo o, come nella specie, per fattori temporali - possano fruire del beneficio indulgenziale (Cass., Sez. 3^, 8.7.1983, Zerbato, Cass. pen., 1986, 1260; Sez. 6^, 4 dicembre 1989, Di Bello, rv. 183925;
Sez. 1^, 17.11.1997, P.G. in proc. Perù, rv. 208945; Sez. 3^, 11 luglio 2000, Dell'Utri, Cass. pen, 2001, 495).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, dichiara condonate per intero le pene accessorie temporanee inflitte a MA NO con sentenza in data 15.12.1999 della Corte d'appello di Milano. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2004. Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2004