Sentenza 11 maggio 1998
Massime • 1
La configurazione del reato continuato come un "unicum" deve essere esclusa allorché la "fictio juris" comporti conseguenze sfavorevoli al condannato, atteso che la continuazione è un istituto ispirato al "favor rei", salve le eccezioni stabilite dalla legge. Pertanto, in tema di revoca dell'indulto condizionato, qualora sia stata irrogata una pena unica in ordine a più delitti unificati dalla continuazione, compiuti prima e dopo la data di entrata in vigore del provvedimento di clemenza, il giudice dell'esecuzione deve chiarire la portata del giudicato e individuare, nell'ambito dei plurimi episodi unificati, quello più grave e la pena per esso inflitta; e se, per nessuno dei fatti delittuosi commessi successivamente alla predetta data, dovesse ritenersi inflitta una pena detentiva che raggiunga il limite previsto per la revoca, il concesso indulto non sarebbe comunque revocabile.
Commentario • 1
- 1. Liberazione anticipata speciale a condannati per reati gravi: problematicheAccesso limitatoCarmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 27 marzo 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/1998, n. 2624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2624 |
| Data del deposito : | 11 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 11.05.1998
1.Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CHIEFFI SEVERO " N. 2624
3.Dott. DELEHAYE ENRICO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 31279/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) BE IO n. il 13.03.1947
avverso ordinanza del 12.02.1997 C. ASS. APP. di BARI sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. FAZZIOLI EDOARDO lette le conclusioni del P.G. , che ha chiesto il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
Osserva in fatto e in diritto.
1. Con ordinanza del 12 febbraio 1997 la Corte d'assise d'appello di Bari, giudice della esecuzione, revocava, tra l'altro, il beneficio dell'indulto di cui al d.p.r. 22 dicembre 1990, n. 394 applicato nei confronti di DO NT sulla pena inflitta con la sentenza della Corte d'appello di Bari del 2 luglio 1986, per avere riportato con sentenza della Corte d'assise di Bari del 29 luglio 1994, confermata dalla Corte d'assise d'appello il 4 agosto 1995, irrevocabile il 10 giugno 1996, una pena superiore a due anni di reclusione.
Osservava la Corte di merito che, dall'esame della sente poteva dedursi che la condotta estensiva posta in essere dall'interessato fosse cessata il 14 dicembre 1990 in quanto "è certo che tale attività si protrasse, secondo la Corte d'assise di Foggia, almeno sino alla data dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare del gip presso il tribunale di Foggia in data 7 maggio 1991, posto che sino a tale data si succedettero telefonante estorsive delle quali in termini drammatici ed efficaci parla AN LI, vedova AN, che, al pari del figlio MI, dichiara al dibattimento di non ricordare di altre telefonate minatorie dopo la raffica di arresti del maggio 1991".
Ha proposto ricorso per cassazione il DO, con atto sottoscritto personalmente, deducendo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 81 c.p. e 1 e 4 d.p.r. 394/90,
nonché la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. in relazione agli artt. 125 e 674 stesso codice per mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Assume il ricorrente, con il primo motivo, che la Corte d'assise d'appello, in conformità dei principi enunciati da questa Corte, avrebbe dovuto scindere il reato di estorsione continuato ascritto al ricorrente nel singoli episodi che lo compongono e di conseguenza verificare se, per gli episodi commessi dopo la data del 24 dicembre 1990 (art. 4, d.p.r. 394/90), Posse stata irrogata una pena detentiva non inferiore a due anni di reclusione.
Conclude che se fosse stata effettuata tale verifica, la Corte d'assise d'appello avrebbe rilevato che l'aumento sulla pena base di anni quattro, mesi sei di reclusione e lire due milioni di multa, irrogati per il delitto di estorsione, consumata il 21 maggio 1990, era stato comminato in mesi sei di reclusione.
Con il secondo motivo il DO denunzia che la Corte di merito avrebbe esercitato in maniera superficiale ed errata il potere di stabilire, in mancanza di apposita statuizione da parte del giudice di cognizione, la data di consumazione dei reati di tentata estorsione, non avendo interpretato correttamente le dichiarazioni dei testi AN LI e MI AN, che si sarebbero limitati a dichiarare di non ricordare di avere ricevuto telefonate minatorie, dopo la morte del congiunto AN IO. Con memoria del 4 febbraio 1998, a firma del difensore avv. Giulio A. Treggiani del foro di Foggia, il DO ribadisce la erroneità della motivazione dell'ordinanza nella parte in cui ha escluso che la consumazione dei reati di tentata estorsione sarebbe cessata prima del 24 dicembre 1990.
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
La Corte d'assise d'appello ha, infatti, con motivazione congrua e logica e che, pertanto, si sottrae a censura da parte di questa Corte, esaminato gli atti di causa ed in particolare le deposizioni rese dai testi AN e AN, ed ha ritenuto che i tentativi di estorsione del DO e dei suoi complici si erano protratti oltre il termine suindicato e fino alla emissione del provvedimento di custodia cautelare 7 maggio 1991 del gip del tribunale di Foggia. La censura del ricorrente, che si limita a lamentare la "superficialità e la erroneità" della valutazione di tali testimonianze, senza dedurre vizi logici della motivazione, si risolve, quindi, in un motivo esclusivamente di merito, come tale inammissibile in questa Sede, non rientrando in alcuno dei motivi tassativamente previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.606, comma 1, c.p.p.. 3. È fondato, invece, il primo motivo di ricorso.
Come questa Corte ha più volte affermato, la configurazione del reato continuato come un "unicum" deve essere esclusa allorché la "fictio iuris" comporti conseguenze sfavorevoli al condannato, atteso che la continuazione è un istituto ispirato al "favor rei", salve le eccezioni stabilite dalla legge.
Pertanto, in tema di revoca dell'indulto condizionato, qualora, come nel caso in esame, sia stata irrogata una unica pena in ordine a più delitti unificati dalla continuazione, compiuti prima e dopo la data di entrata in vigore del provvedimento di clemenza, il giudice dell'esecuzione deve chiarire la portata del giudicato ed individuare, nell'ambito dei plurimi episodi unificati, quello più grave e la pena per esso inflitta;
e, se per nessuno dei fatti delittuosi commessi successivamente alla predetta data dovesse ritenersi inflitta una pena detentiva che non raggiunge il limite previsto per la revoca, il concesso indulto non sarebbe comunque revocabile. (cfr. tra le altre., Cass, sez. I, 31 maggio 1997, 2057, RV. 207693 e, Sez. I, 5 dicembre 1997, n. 681, Spiritoso).
4. L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio alla stessa Corte che, uniformandosi al principio di diritto innanzi indicato, esaminerà se ricorrono i presupposti di fatto per la revoca dell'indulto concesso al DO per effetto del d.p.r. 22 dicembre 1990, n. 394.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'assise d'appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 1998