Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/1998, n. 2624
CASS
Sentenza 11 maggio 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La configurazione del reato continuato come un "unicum" deve essere esclusa allorché la "fictio juris" comporti conseguenze sfavorevoli al condannato, atteso che la continuazione è un istituto ispirato al "favor rei", salve le eccezioni stabilite dalla legge. Pertanto, in tema di revoca dell'indulto condizionato, qualora sia stata irrogata una pena unica in ordine a più delitti unificati dalla continuazione, compiuti prima e dopo la data di entrata in vigore del provvedimento di clemenza, il giudice dell'esecuzione deve chiarire la portata del giudicato e individuare, nell'ambito dei plurimi episodi unificati, quello più grave e la pena per esso inflitta; e se, per nessuno dei fatti delittuosi commessi successivamente alla predetta data, dovesse ritenersi inflitta una pena detentiva che raggiunga il limite previsto per la revoca, il concesso indulto non sarebbe comunque revocabile.

Commentario1

  • 1Liberazione anticipata speciale a condannati per reati gravi: problematicheAccesso limitato
    Carmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 27 marzo 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/1998, n. 2624
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2624
Data del deposito : 11 maggio 1998

Testo completo