Sentenza 26 marzo 2009
Massime • 1
In caso di reati-satellite uniti nel vincolo della continuazione a quello più grave, quando il giudice della cognizione non abbia provveduto a stabilire la pena per ciascuno di essi, il giudice dell'esecuzione deve fare riferimento, in virtù del principio del "favor rei", alla pena minima edittale prevista per ogni singolo reato. (Fattispecie relativa alla determinazione della pena condonabile ai fini dell'indulto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2009, n. 20981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20981 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 26/03/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 1219
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 30650/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HE IU TI n. il 09/12/1978;
avverso ORDINANZA del 22/01/2008 della CORTE APPELLO di ANCONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO Maria Cristina;
lette le conclusioni del P.G. Dott. STABILE Carmine, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con atto depositato il 2 luglio 2008 il difensore di LA MA TI ha proposto ricorso avverso le ordinanze 22 gennaio 2008 (dallo stesso già in precedenza impugnata) e 9 maggio 2008 con le quali la Corte di Appello di Ancona, in funzione di Giudice dell'esecuzione, aveva prima individuato in un anno e giorni ventuno di reclusione la pena residua ancora da espiare (valutati il presofferto e la parte di pena condonabile) in relazione alla condanna riportata con la sentenza 6 luglio 2006 della medesima Corte, divenuta esecutiva il 29 maggio 2007 a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso la stessa proposto, ed aveva poi corretto l'entità della pena ancora da scontare in anni tre e giorni cinque di reclusione, rilevando essere intervenuto al proposito un mero errore di calcolo.
La Corte di Appello di Ancona - su richiesta del P.G.- aveva ritenuto di poter procedere alla correzione pur in pendenza del ricorso proposto l'8 maggio 2008 dal LA avverso il provvedimento 22 gennaio 2008, peraltro non ancora notificato all'interessato ed al suo difensore ma solo comunicato al P.G., trattandosi di mero errore di calcolo dovuto alla omessa addizione delle due entità di pena già determinate ed indicate nel provvedimento, consentendo la ancora sua disponibilità da parte della Corte di adottare la pronuncia di correzione in contraddittorio tra le parti ed imponendo la immediata efficacia dei provvedimenti emessi ex art. 127 c.p.p., comma 3 e ex art. 666 c.p.p. di eliminare sollecitamente elementi di incertezza dovuti ad errori di calcolo.
Ad avviso del ricorrente le decisioni della Corte apparivano censurabili sia per i motivi già esposti nel ricorso presentato avverso la prima ordinanza, sia perché non era stata fatta retta applicazione del disposto dell'art. 130 c.p.p. essendo la correzione dell'eventuale errore materiale di competenza della Corte di Cassazione, sia perché erano stati violati i diritti della difesa ed i principi del favor rei, del divieto di reformatio in peius e del giusto processo.
La correzione di errori materiali, nel caso che il provvedimento sia oggetto di impugnazione non dichiarata inammissibile, non può essere disposta dal Giudice che abbia deliberato il provvedimento che tali errori presenta, spettando la relativa competenza al Giudice del gravame (cfr. Cass. sent. n. 47456/2004). Di conseguenza, mentre da un lato la richiesta di correzione proposta dal P.M. in data 18 marzo 2008 con riferimento all'ordinanza 22 gennaio 2008 deve essere considerata - nella sua sostanza - quale "ricorso" avverso il citato provvedimento 22 gennaio 2008 (con riguardo alla determinazione della pena), dall'altro lato l'ordinanza 9 maggio 2008 assunta in violazione della regola sopra enunciata - attinente alla competenza funzionale del Giudice - deve essere annullata perché affetta da nullità assoluta rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del processo (cfr. sentenza citata).
E dunque, seppure il ricorso (2 luglio 2008) proposto dalla difesa del LA sia inammissibile limitatamente all'ulteriore sua parte concernente l'ordinanza 22 gennaio 2008 (risultando dall'annotazione in calce al provvedimento de quo e dalle stesse precisazioni del ricorrente che questi aveva in precedenza - in data 8 maggio 2008 - già proposto ricorso), resta comunque da valutare, sulla base della "richiesta - ricorso" del P.M., la statuizione 22 gennaio 2008 avverso la quale si sono incentrate le critiche sia del P.M. che della difesa del LA. Ebbene non sembra che siffatta statuizione sia conforme a legge: e ciò sia per gli evidenti errori di calcolo ravvisabili nel provvedimento in questione, sia per l'errore di diritto in cui è incorsa la Corte di Ancona laddove, pur sciolto correttamente il cumulo al fine di distinguere i reati per i quali era applicabile il provvedimento di clemenza e quelli esclusi dal beneficio, ha illegittimamente proceduto alla determinazione della pena relativa al reato ostativo esorbitando dai poteri propri del Giudice dell'esecuzione. Ed infatti, in caso di reati satelliti avvinti dalla continuazione a quello base, ove il Giudice della cognizione non abbia adempiuto a quanto previsto dall'art. 533 c.p.p., comma 2 e non sia possibile quindi trarre elementi per diversamente opinare, deve in sede esecutiva farsi riferimento, in virtù del principio del favor rei, alla pena minima edittale prevista per ogni singolo reato satellite. Alla stregua di quanto sopra si impone dunque l'annullamento dell'ordinanza 22 gennaio 2008 con rinvio alla Corte di Appello di Ancona per nuovo esame in punto di determinazione della pena residua che il LA deve scontare.
P.Q.M.
Qualificata la richiesta di correzione proposta dal P.M. come ricorso, annulla senza rinvio l'ordinanza 9 maggio 2008 della Corte di Appello di Ancona nonché l'ordinanza 22 gennaio 2008 della stessa Corte limitatamente alla misura della pena residua da espiare e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte di Appello di Ancona. Così deciso in Roma, il 26 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2009