Sentenza 12 aprile 2006
Massime • 1
Nel corso dell'esecuzione il cumulo giuridico delle pene irrogato per il reato continuato è scindibile ai fini della fruizione dei benefici penitenziari, in ordine ai reati che non sono ostativi alla concessione di detti benefici, dovendosi ritenere, in base al principio del "favor rei", che la pena inflitta con la sentenza di condanna relativa ai delitti ostativi sia stata espiata per prima.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 dicembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha dichiarato inammissibile la domanda, proposta nell'interesse di Annunziato Z., volta ad ottenere la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale - o, in subordine, della detenzione domiciliare - in riferimento alla pena residua relativa al provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale della Repubblica di Reggio Calabria in data 20 settembre 2017. Detto provvedimento di cumulo ricomprende tre diverse sentenze di condanna, elencate partitamente nell'ordinanza impugnata. Due di queste sono relative a delitti che non ostano alla concessione di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2006, n. 14563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14563 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 12/04/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 1358
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 046113/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MD AH AF, N. IL 27/03/1962;
avverso ORDINANZA del 07/09/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Presidente Dott. CHIEFFI SEVERO;
lette/sentite le conclusioni del P.G..
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza 07/09/2005 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo proposto da AM AH FE avverso l'ordinanza 20/05/2005 del Magistrato di Sorveglianza in sede, con la quale era stata dichiarata inammissibile la richiesta di applicazione della sospensione condizionata della esecuzione della pena. In particolare il Tribunale - dopo aver rilevato che il richiedente si trovava detenuto in espiazione delle pene inflitte con le sentenze 16/11/1995 (irrevocabile il 18/03/1997) del Tribunale di Milano e 22/09/2004 (irrevocabile il 13/10/2004) del G.I.P. dello stesso Tribunale e che la condanna inflitta con la seconda sentenza riguardava un fatto in continuazione con i reati giudicati con la prima sentenza - riteneva che il richiesto beneficio non potesse essere applicato, in quanto la sentenza del G.I.P. era divenuta irrevocabile in un momento successivo alla entrata in vigore della L. 207/2003. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge e per carenza della motivazione, deducendo da un lato che la condanna successiva, inflitta in continuazione con la precedente condanna, ai sensi dell'art. 51 bis ord. penit., non costituiva ostacolo alla concessione del beneficio, dall'altro che la pena inflitta con la nuova condanna, nel caso fosse ostativa alla concessione del beneficio, poteva essere considerata come pena espiata per prima. Il ricorso merita accoglimento.
Invero, ai sensi dell'art. 51 bis ord. penit., la sopravvenienza di un nuovo titolo di privazione della libertà non comporta in modo automatico la sospensione della misura in corso qualora permangono le condizioni di fruizione della misura, tenuto conto del cumulo delle pene. Ne consegue che in tema di sospensione condizionata della esecuzione della pena non vi è ragione di escludere l'applicazione della suddetta norma, atteso l'esplicito richiamo fatto dalla L. n. 207 del 2003, art. 2, comma 8, tanto più che, ove permangano le condizioni di ammissibilità previste dalla L. n. 207 del 2003, art. 1, il beneficio in esame non può essere negato nel caso di sopravvenienza di un nuovo titolo esecutivo, che non comporti il superamento del limite di due anni di pena detentiva. Nè può essere ostativo alla concessione del beneficio il fatto che la sentenza relativa alla seconda condanna sia divenuta irrevocabile dopo l'entrata in vigore della L. n. 207 del 2003. Infatti - alla luce di un consolidato indirizzo giurisprudenziale che si condivide (Sez. Un. 30/6/1999, proc. Ronga, rv. 214355; Sez. Un. n. 2780 del 15/3/1996, proc. Panigoni, rv. 203.975 e 203.97 6; Cass. sez. 1^ sentenza del 26/3/1999, proc. Parisi, rv. 213.354) - nel corso della - esecuzione il cumulo delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile, ai fini della fruizione dei benefici penitenziari, in ordine ai reati che non sono ostativi alla concessione di detti benefì ci, dovendosi ritenere, in base al principio del "favor rei", che la pena inflitta con la sentenza di condanna ostativa sia stata espiata per prima.
Pertanto, poiché nel caso di specie il Tribunale non ha tenuto conto che il ricorrente era detenuto in espiazione della pena per la condanna di gran lunga più grave divenuta esecutiva dal 18/03/1997, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Milano, che procederà a nuovo esame verificando se sussistono le condizioni per l'applicazione del beneficio in esame alla luce dell'anzidetto principio di diritto.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2006