Sentenza 3 luglio 1998
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione dell'amnistia del condono o dell'amnistia è giuridicamente possibile la scissione del reato continuato nelle sue singole componenti qualora l'unificazione si risolva non in un beneficio, ma in un danno per il condannato, incompatibile con l'esigenza del "favor rei", alla quale si ispira la "ratio" dell'istituto previsto dall'art. 81 cod. pen.
Commentario • 1
- 1. Liberazione anticipata speciale a condannati per reati gravi: problematicheAccesso limitatoCarmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 27 marzo 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/07/1998, n. 3986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3986 |
| Data del deposito : | 3 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Enzo Pirozzi Presidente del 3.7.1998
1. Dott. Bruno Rossi Consigliere SENTENZA
2. " CE UI DI " N. 3986
3. " NN NZ " REGISTRO GENERALE
4. " Angelo ER " N. 10830/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RE, NO, nato in [...] il [...],
avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 30-1-1998. Sentita la relazione fatta dal Consigliere, dott. B. Rossi. Letta l'allegata requisitoria del Sostituto procuratore generale presso questa Corte suprema di cassazione, dott. Mario Iannelli. Esaminati gli atti, osserva:
LL NO ricorre in Cassazione per l'annullamento dell'ordinanza 30 gennaio 1998 nella parte in cui il g.i.p. del tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di applicazione dell'indulto ex D.P.R. n. 394 del 1990 sulla pena inflitta con la propria sentenza 31 maggio 1996
limitatamente ai fatti contestati nei capi nn. 167 e A32 della rubrica. Con il dedotto motivo di gravame il difensore deduce, in estrema sintesi, la violazione dei principi vigenti in materia di applicazione del condono al reato continuato, assumendo, fra l'altro, che nell'impossibilità di determinare con certezza e precisione il momento consumativo di quegli episodi ricadenti nel 1989 la situazione di dubbio si sarebbe dovuto risolvere in senso favorevole all'interessato in omaggio al principio del favore rei. Il ricorso - correttamente esperito, essendo stata l'ordinanza che ne forma oggetto pronunciata con le forme del rito incidentale e non de plano, nel qual caso si sarebbe dovuto proporre opposizione ai sensi dell'art. 672 cod. proc. gen. - merita accoglimento. I capi di imputazione n. 167 e n. A32 - con ognuno dei quali sono stati contestati fatti di detenzione e di spaccio di sostanze stupefacenti, unificate dal giudice di primo grado nel vincolo della continuazione - non sono precisi nei loro riferimenti cronologici: nel primo i vari episodi sono collocati in un arco di tempo, delimitato in maniera approssimativa, che va dal 1989 al 1994, nel secondo è genericamente indicata fino al 1989-1990 la data di cessazione dell'attività delittuosa, estrinsecatasi in una pluralità di fatti, suddivisi in tre gruppi distinti.
Com'è di agevole constatazione non è precisato il tempus commissi delicti relativamente a quei fatti dell'una e dell'altra recriminanza, posta in essere nell'anno 1989, sicché sarebbe spettato al giudice dell'esecuzione, adito per l'applicazione del condono del 1990, stabilire, nell'esercizio dei suoi poteri di interpretazione di specificazione del giudicato, se alcuni di essi fossero temporalmente compresi nel beneficio in quanto realizzati prima del termine di scadenza efficacia del provvedimento di clemenza. È principio ben noto che se il decreto di concessione dell'indulto sia intervenuto primo della cessazione della continuazione i fatti successiva alla data fissata nel provvedimento debbano essere scissi da quelli anteriormente commessi, in relazione ai quali il beneficio potrebbe essere applicato, essendo innegabile che, in presenza della suddetta causa estintiva della pena, l'unificazione di più violazioni nella figura del reato continuato non ne annulla definitivamente l'autonomia, la quale permane ed è produttiva di conseguenze allorché ciò torni a vantaggio del condannato. Ripetutamente è stato, infatti, affermato nella giurisprudenza di legittimità che, ai fini dell'applicazione del condono (o della amnistia) è giuridicamente possibile la scissione del reato continuato nelle sue singole componenti qualora l'unificazione si risolverebbe non in un beneficio ma in un danno per il condannato, incompatibile con l'esigenza del favor rei, alla quale si ispira la ratio dell'istituto previsto dall'art. 81 cpv. cod. pen.. Nella specie del capo di accusa rubricato sub A32, risulta indicato l'anno nel quale furono commessi i fatti appartenenti a ciascuno dei tre gruppi in cui sono stati suddivisi (1989 quelli del primo e del secondo, 1988 quelli del terzo) anche se poi l'ambito temporale di protrazione della continuazione, comprendente la totalità degli stessi, è stato, incomprensibilmente, esteso fino al 1989-1990.
Il giudice a quo avrebbe dovuto comunque, in ossequio al principio davanti enunciato, individuare i fatti ricadenti ratione temporis nell'area di applicazione dell'indulto e determinare la porzione di pena ad ognuna di essi riferibile ed eventualmente condonabile, distinguendoli da quelli che, invece, dal beneficio sono esclusi, in quanto consumati dopo il 24 ottobre 1989. Nello stesso modo avrebbe dovuto procedere relativamente all'altro capo di imputazione (sub n. 167), posto che la contestazione con esso formulata attiene ad un periodo di tempo che dal 1989 si prolunga sino al 1994, durante il quale vennero commessi plurimi fatti realizzanti altrettanti reati in concorso avvenuti nel nesso della continuazione: è evidente che in riferimento a quelli consumati nel 1989 si sarebbe resa necessaria una indagine ex actis - invece del tutto mancato - volta ad accertare la sussistenza per alcuni di essi della condizione oggettiva di carattere temporale cui è subordinata l'applicazione del chiesto beneficio.
P.T.M.
Per tali motivi chiede che la Corte di Cassazione annulli l'ordinanza impugnata nella parte relativa alla mancata applicazione del condono del 1990 a quei fatti contestati sub n. 167 e n. A32 del capo di imputazione di cui alla sentenza 9 giugno 1995 del g.i.p. presso il tribunale di Milano con rinvio allo stesso giudice per nuova deliberazione sul punto.
Roma, lì 30 aprile 1998
Considerato che le argomentazioni in fatto e in diritto svolte dal requirente e le conclusioni cui il medesimo perviene loro da condividersi, il Collegio adotta le prime come motivazione della presente sentenza e decide in conformità delle seconde, annullando con rinvio allo stesso giudice "a quo" l'ordinanza gravata limitatamente alla mancata applicazione dell'indulto concesso con D.P.R. 22-12-1990, n. 394 in relazione ai fatti di cui ai nn. 167 e A32 della rubrica, accertati con sentenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano in data 9-6-1995, per nuovo esame sul punto;
per questi motivi
la Corte, visti gli artt. 606, 611, 623, cpp., annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla mancata applicazione dell'indulto di cui al D.P.R. n. 394/90 ai fatti indicati con i nn. 167 e A32 delle imputazioni risultanti dalla sentenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano datata 9-6-1995 e rinvia allo stesso giudice per le indagini preliminari di Milano per nuovo esame sul punto.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 1998