Sentenza 14 luglio 2010
Massime • 1
L'applicazione in sede esecutiva della continuazione, che è istituto ispirato al principio del "favor rei", comporta, ove non determini una diminuzione della pena complessiva invece quantificata nel massimo consentito dalla somma delle pene inflitte, una adeguata e puntuale motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/2010, n. 33535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33535 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 14/07/2010
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 2034
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 2695/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA Sebastiano, n. il 10 agosto 1969;
avverso l'ordinanza 8 maggio 2009 - GUP del Tribunale di Napoli;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza in data 8 maggio 2009, depositata in cancelleria l'11 maggio 2009, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, ritenuta la continuazione tra i reati di cui alle sentenze indicate nella relativa istanza presentata nell'interesse di PA Sebastiano, determinava la pena complessiva da espiare in quella di cui al provvedimento di cumulo giuridico di esse sentenze. 2. - Avverso il citato provvedimento ha interposto tempestivo ricorso per Cassazione PA Sebastiano chiedendone l'annullamento per i seguenti profili:
a) vizio di motivazione;
il Tribunale non ha fatto alcun riferimento ai criteri di determinazione della pena ma ha invocato ragioni, quali l'allarme sociale e l'esiguità della pena, che sono alla stessa estranei e comunque non consentono il controllo sul potere discrezionale del giudice;
b) vizio di motivazione per mancata esplicitazione dei criteri di calcolo della pena irrogata.
OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame con rinvio per nuovo esame al GUP del Tribunale di Napoli.
3.1 - Questo Collegio intende dar continuità al condivisibile principio di diritto secondo cui, in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, trattandosi di istituto ispirato al favor rei, detta applicazione deve, di regola, comportare una diminuzione della pena complessiva, per cui, ove si ritenga invece che ricorrano elementi tali da giustificare la determinazione della pena nel massimo consentito dall'art. 671 c.p.p., comma 2 (il quale indica come limite non superabile quello consentito dalla somma delle pene inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto), deve darsi di ciò, da parte del giudice, adeguata e puntuale motivazione (Cass., Sez. 1, 10 dicembre 1996, n. 6602, Marra, rv. 206771). In altre parole, non è di per sè fatto divieto al giudice della esecuzione fissare una pena pari alla pena cui si perverrebbe con il provvedimento di unificazione pene concorrenti materiale (tanto è vero che qualora l'aumento per la continuazione determinato dal giudice di merito superi il limite massimo del triplo della pena inflitta per la violazione ritenuta più grave, la Corte di Cassazione, nell'annullare la sentenza senza rinvio, ridetermina direttamente la sanzione fissandola nel valore triplo di quella inflitta per il reato-base (Cass., Sez. U, 24 settembre 2003, n. 47289, Petrella, rv. 226076), ma il giudice stesso deve darne idonea e sufficiente motivazione (argomentando con criteri che sono propri della determinazione dell'istituto invocato) e ciò in quanto l'istituto della continuazione è stato voluto dal legislatore come mitigazione del cumulo materiale.
E nella fattispecie non può dirsi che il giudice abbia assolto all'onere di dare contezza della propria decisione essendosi limitato a far riferimento alla sola esiguità delle pene e alla gravità dei reati e non ai "criteri che sono propri della determinazione dell'istituto invocato", motivazione oltretutto di per sè scarna e insufficiente oltre che insuscettibile di far comprendere l'iter decisionale percorso onde poter instaurare un controllo sulla stessa di congruità logica e di conformità alle norme. Trattandosi di un istituto, quello applicato, volto all'alleviamento dell'asprezza derivante dalla mera sommatoria matematica delle pene irrogate, il giudice deve chiarire le ragioni per le quali intende discostarsi dalla ratio predetta prendendo in esame e applicando i parametri dettati dalla giurisprudenza di questa Corte in subiecta materia. 4. - Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 624 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla pena e rinvia per nuovo esame sul punto al GUP del Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2010. Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010