CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20474 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EN OM, nato a [...] il [...] assistito e difeso dall’avv. Perla Sciretti - di fiducia avverso la sentenza in data 12/2/2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA;
preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elena Gamberini, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Milano, in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con sentenza in data 12 febbraio 2026, applicava nei confronti di OM EN la pena concordata dalle parti Penale Sent. Sez. 2 Num. 20474 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 12/05/2026 ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di concorso in rapina aggravata (artt. 110, 628, commi 1 e 3 n. 1, cod. pen.) ai danni di FA BD al quale, con violenza e minaccia effettuate anche con l’uso di armi e da persone travisate, veniva sottratto un giubbotto contenente effetti personali (chiavi dell’automobile, portafoglio, documenti e carte di debito o di altra natura). Il reato è contestato come consumato il 29 marzo 2025. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo:
2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 69, comma 4, e 628, comma 5, cod. pen. Rileva la difesa del ricorrente che, nelle fasi dell’accordo per la determinazione del trattamento sanzionatorio, le parti avevano convenuto sul bilanciamento ex art. 69, comma 4, cod. pen. tra le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, nn. 4 e 6, e 62-bis cod. pen. e l’aggravante di cui all’art. 628, comma 3 n. 1, cod. pen. Il Giudice ha ritenuto inapplicabile il predetto bilanciamento alla luce della articolata e peggiorativa previsione di cui all’art. 628, comma 5, cod. pen. e della giurisprudenza in materia. Tuttavia, prosegue la difesa del ricorrente, dalle contestazioni elevate all’imputato nel capo di imputazione non risulta presente alcuno dei casi rientranti nel perimetro delle esclusioni indicate dalla legge circa la possibilità di bilanciamento tra le circostanze attenuanti e quelle aggravanti, con la conseguenza che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata senza rinvio.
2.2. Violazioni di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. con riguardo alla disciplina dettata dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Rileva la difesa del ricorrente che il Giudice nel pronunciare la sentenza impugnata ha ritenuto di disallineare il computo del trattamento sanzionatorio sul quale le parti avevano concordato, pervenendo ad una differente strutturazione delle operazioni aritmetiche di ognuna delle fasi del conteggio, nonché ad una indicazione della pena finale superiore ad entrambe le species delle sanzioni oggetto della istanza ex art. 458-bis cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà. Risulta testualmente dalla sentenza impugnata che «l'imputato, per mezzo del proprio difensore di fiducia munito di procura speciale, ha chiesto la definizione del procedimento mediante applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen. così determinata: - pena base pari ad anni 6 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa;
- riduzione per la concessione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, nn. 4 e 2 6, cod. pen. in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti: pena pari ad anni 4 di reclusione ed euro 1.333,00 di multa;
- riduzione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche: pena pari ad anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 889,00 di multa;
- riduzione per il rito alternativo alla pena finale di anni 1, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 593,00 di multa - concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;
Il pubblico ministero titolare del procedimento ha espresso il proprio consenso in data 5 dicembre 2025». Emerge altresì dalla sentenza stessa che «Il giudice ha rideterminato il calcolo nelle modalità sopraindicate partendo dalla pena base di anni 6 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, non potendo riconoscersi le circostanze attenuanti in prevalenza rispetto alla circostanza aggravante ad effetto speciale contestata». Risulta, infine, sempre dal testo della sentenza impugnata che, al di là delle modalità di ricalcolo della pena, il Giudice è pervenuto ad una determinazione finale della pena “identica” a quella (asseritamente) concordata tra le parti. 2. Rileva, innanzitutto, il Collegio che nel verbale di udienza del 12 febbraio 2026 risulta contenuto il seguente inciso: «Il giudice sottopone la questione del patteggiamento di EN relativa all’impossibilità di concedere le circostanze attenuanti in prevalenza rispetto alle aggravanti ad effetto speciale, con conseguente rideterminazione della pena come verrà effettuata in sentenza». Deve, tuttavia, anche rilevarsi che non risulta dal predetto verbale di udienza se, a seguito della predetta questione posta dal giudice, le parti hanno concordato per una rideterminazione del trattamento sanzionatorio (rispetto a quello in origine concordato) nei termini poi indicati in sentenza. Tutto ciò doverosamente premesso, osserva il Collegio che, fermo restando che il Giudice non ha operato correttamente laddove ha testualmente affermato nella sentenza «non potendo riconoscersi le circostanze attenuanti in prevalenza rispetto alla circostanza aggravante ad effetto speciale contestata», dato che sulla base dell’imputazione non ricorreva alcune delle condizioni preclusive di cui all’art. 628, comma 5, cod. pen., né all’imputato risulta contestata la recidiva con i conseguenti effetti sulla determinazione sanzionatoria in relazione al bilanciamento delle circostanze di cui all’art. 69 cod. pen. ai sensi dell’art. 99, comma 5, cod. pen., ciononostante deve ricordarsi il principio secondo il quale «In tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale» (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, [...], Rv. 3 275915-01; Sez. 1, n. 29668 del 17/06/2014, [...], Rv. 263217-01). Occorre, tuttavia, anche rilevare che la difesa del ricorrente ha allegato al ricorso qui in esame la copia di una richiesta scritta datata 2 dicembre 2025 di applicazione della pena che indicava la determinazione finale del trattamento sanzionatorio in «anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 460,00 di multa» (in luogo di quella applicata nella sentenza di anni 1, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 593,00 di multa) e che il Pubblico Ministero con atto in data 5 dicembre 2025 (richiamato espressamente anche nella sentenza impugnata) ha prestato il consenso a tale richiesta. Non risulta, come sopra già evidenziato, che le parti in sede di udienza abbiano mutato il (finale) trattamento sanzionatorio sulla quali si erano accordate con la richiesta della difesa del 2 dicembre 2025 ed il conseguente consenso del Pubblico Ministero del 5 dicembre 2025. Ne consegue che il Giudice con la sentenza impugnata ha applicato al EN una pena finale diversa e superiore rispetto a quella sulla quale le parti avevano raggiunto l’accordo. 3. Quanto detto impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano, Sezione G.i.p., per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. Così è deciso, 12/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA;
preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elena Gamberini, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Milano, in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con sentenza in data 12 febbraio 2026, applicava nei confronti di OM EN la pena concordata dalle parti Penale Sent. Sez. 2 Num. 20474 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 12/05/2026 ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di concorso in rapina aggravata (artt. 110, 628, commi 1 e 3 n. 1, cod. pen.) ai danni di FA BD al quale, con violenza e minaccia effettuate anche con l’uso di armi e da persone travisate, veniva sottratto un giubbotto contenente effetti personali (chiavi dell’automobile, portafoglio, documenti e carte di debito o di altra natura). Il reato è contestato come consumato il 29 marzo 2025. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo:
2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 69, comma 4, e 628, comma 5, cod. pen. Rileva la difesa del ricorrente che, nelle fasi dell’accordo per la determinazione del trattamento sanzionatorio, le parti avevano convenuto sul bilanciamento ex art. 69, comma 4, cod. pen. tra le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, nn. 4 e 6, e 62-bis cod. pen. e l’aggravante di cui all’art. 628, comma 3 n. 1, cod. pen. Il Giudice ha ritenuto inapplicabile il predetto bilanciamento alla luce della articolata e peggiorativa previsione di cui all’art. 628, comma 5, cod. pen. e della giurisprudenza in materia. Tuttavia, prosegue la difesa del ricorrente, dalle contestazioni elevate all’imputato nel capo di imputazione non risulta presente alcuno dei casi rientranti nel perimetro delle esclusioni indicate dalla legge circa la possibilità di bilanciamento tra le circostanze attenuanti e quelle aggravanti, con la conseguenza che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata senza rinvio.
2.2. Violazioni di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. con riguardo alla disciplina dettata dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Rileva la difesa del ricorrente che il Giudice nel pronunciare la sentenza impugnata ha ritenuto di disallineare il computo del trattamento sanzionatorio sul quale le parti avevano concordato, pervenendo ad una differente strutturazione delle operazioni aritmetiche di ognuna delle fasi del conteggio, nonché ad una indicazione della pena finale superiore ad entrambe le species delle sanzioni oggetto della istanza ex art. 458-bis cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà. Risulta testualmente dalla sentenza impugnata che «l'imputato, per mezzo del proprio difensore di fiducia munito di procura speciale, ha chiesto la definizione del procedimento mediante applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen. così determinata: - pena base pari ad anni 6 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa;
- riduzione per la concessione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, nn. 4 e 2 6, cod. pen. in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti: pena pari ad anni 4 di reclusione ed euro 1.333,00 di multa;
- riduzione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche: pena pari ad anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 889,00 di multa;
- riduzione per il rito alternativo alla pena finale di anni 1, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 593,00 di multa - concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;
Il pubblico ministero titolare del procedimento ha espresso il proprio consenso in data 5 dicembre 2025». Emerge altresì dalla sentenza stessa che «Il giudice ha rideterminato il calcolo nelle modalità sopraindicate partendo dalla pena base di anni 6 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, non potendo riconoscersi le circostanze attenuanti in prevalenza rispetto alla circostanza aggravante ad effetto speciale contestata». Risulta, infine, sempre dal testo della sentenza impugnata che, al di là delle modalità di ricalcolo della pena, il Giudice è pervenuto ad una determinazione finale della pena “identica” a quella (asseritamente) concordata tra le parti. 2. Rileva, innanzitutto, il Collegio che nel verbale di udienza del 12 febbraio 2026 risulta contenuto il seguente inciso: «Il giudice sottopone la questione del patteggiamento di EN relativa all’impossibilità di concedere le circostanze attenuanti in prevalenza rispetto alle aggravanti ad effetto speciale, con conseguente rideterminazione della pena come verrà effettuata in sentenza». Deve, tuttavia, anche rilevarsi che non risulta dal predetto verbale di udienza se, a seguito della predetta questione posta dal giudice, le parti hanno concordato per una rideterminazione del trattamento sanzionatorio (rispetto a quello in origine concordato) nei termini poi indicati in sentenza. Tutto ciò doverosamente premesso, osserva il Collegio che, fermo restando che il Giudice non ha operato correttamente laddove ha testualmente affermato nella sentenza «non potendo riconoscersi le circostanze attenuanti in prevalenza rispetto alla circostanza aggravante ad effetto speciale contestata», dato che sulla base dell’imputazione non ricorreva alcune delle condizioni preclusive di cui all’art. 628, comma 5, cod. pen., né all’imputato risulta contestata la recidiva con i conseguenti effetti sulla determinazione sanzionatoria in relazione al bilanciamento delle circostanze di cui all’art. 69 cod. pen. ai sensi dell’art. 99, comma 5, cod. pen., ciononostante deve ricordarsi il principio secondo il quale «In tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale» (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, [...], Rv. 3 275915-01; Sez. 1, n. 29668 del 17/06/2014, [...], Rv. 263217-01). Occorre, tuttavia, anche rilevare che la difesa del ricorrente ha allegato al ricorso qui in esame la copia di una richiesta scritta datata 2 dicembre 2025 di applicazione della pena che indicava la determinazione finale del trattamento sanzionatorio in «anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 460,00 di multa» (in luogo di quella applicata nella sentenza di anni 1, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 593,00 di multa) e che il Pubblico Ministero con atto in data 5 dicembre 2025 (richiamato espressamente anche nella sentenza impugnata) ha prestato il consenso a tale richiesta. Non risulta, come sopra già evidenziato, che le parti in sede di udienza abbiano mutato il (finale) trattamento sanzionatorio sulla quali si erano accordate con la richiesta della difesa del 2 dicembre 2025 ed il conseguente consenso del Pubblico Ministero del 5 dicembre 2025. Ne consegue che il Giudice con la sentenza impugnata ha applicato al EN una pena finale diversa e superiore rispetto a quella sulla quale le parti avevano raggiunto l’accordo. 3. Quanto detto impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano, Sezione G.i.p., per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. Così è deciso, 12/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4