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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 17/01/2025
nel procedimento iscritto al n. R.G. 3650 / 2024 promosso da Parte_1
nei confronti di e Controparte_1 CP_2
[...]
Oggi. 17.1.25 alle ore 11.40 sono comparsi per parte ricorrente, l'avv. PATRIZIA FORESTI per parte resistente già contumace nessuno è comparso;
l'avv. FORESTI chiede darsi atto della mancata comparizione dei resistenti a rendere l'ammesso interpello anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 232 c.p.c.
Il Giudice, dato atto di quanto sopra vista la rituale notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interpello ai convenuti contumaci (allegato al deposito di parte ricorrente del
19.12.24) perfezionatasi in data 5.12.24; visto l'art. 232 c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione
P.Q.M.
invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. per parte attrice , l'avv. FORESTI PATRIZIA il Parte_1
quale conclude e discute come da ricorso introduttivo;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 3650/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3650/2024 r.g. promossa da,
,C.F./P.IVA , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. FORESTI PATRIZIA,
ATTORE
Contro
, C.F. /P.IVA Controparte_1 C.F._2
C.F. Controparte_2 C.F._3
CONVENUTI contumaci
In punto a Altri istituti del diritto delle locazioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
La parte attrice ha concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza viene data contestuale lettura in udienza da parte del giudice rientrato dalla camera di consiglio;
2
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 3650/2024 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
- dato atto, di come il presente giudizio - introdotto con ricorso ex art. 447 bis ss. c.p.c. depositato in data 11.6.24 e ritualmente notificato in uno a decreto ex art. 415 c.p.c. ai convenuti per effetto di notifica a mezzo posta ritirata da entrambi in data 8.8.24 (cfr. doc. allegata al deposito di parte attrice del 30.8.24) – abbia ad oggetto la domanda di parte attrice, , n.q. di locatore e proprietario Parte_1
dell'immobile sito in Verona, Via Dolomiti n. 49 e concesso in locazione ai convenuti con contratto di locazione del 29.1.17 debitamente registrato (cfr. doc. 1), di accertamento dell'inadempimento dei conduttori al pagamento dei canoni e delle spese accessorie quali oneri condominiali, indicati in ricorso, per il complessivo
3
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 3650/2024 importo di € 9966,00 sino al rilascio intervenuto in data 30.6.23;
- dato atto di come i convenuti, pur personalmente presenti all'udienza del 26.11.24 non si siano regolarmente costituiti con l'assistenza della difesa tecnica prescritta normativamente e siano pertanto stati dichiarati contumaci;
- dato atto di come la causa, a seguito dell'ordinanza istruttoria resa alla medesima udienza, sia stata istruita mediante deposito documentale da parte della ricorrente ed interpello dei convenuti contumaci che, nonostante l'ulteriore notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interpello, non si sono presentati (cfr. verbale di udienza odierno) a tal fine, cosicché le relative circostanze ben possano essere valorizzate anche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 232 e 116 c.p.c. unitamente alla mancata comparizione senza giustificato motivo al procedimento di media conciliazione attivato da parte attrice ritualmente prima del giudizio (Cfr. doc. 4 e 8 parte attrice ricorrente);
- ritenuto in fatto come risultino circostanze acquisite al giudizio secondo cui:
- 1) che i Signori dal febbraio 2017 fino al 30.6.2023 sono stati CP_1
conduttori di un immobile ad uso abitativo, sito in Verona Via Dolomiti n. 49
(catastalmente distinto al NCEU del Comune di Verona Foglio 277 mapp. 378 sub 7 e sub 11) di proprietà del Sig. , giusto contratto di Parte_1
locazione regolarmente registrato che si dimette (doc.01);
- 2) che in data 30/6/2023 i sig.ri che sin dall'inizio della locazione CP_1
non provvidero a pagare regolarmente canoni e spese condominiali, recedevano anticipatamente dal contratto riconsegnando al proprietario le chiavi dell'appartamento senza preventiva disdetta e senza provvedere al saldo di quanto dovuto per canoni e spese condominiali maturate fino alla data del recesso (cfr. circostanza desumibile dal mancato interpello e dal mancato incontro in mediazione ex art. 116 c.p.c. e 232 c.p.c.);
- 3) che il sig. provvedeva ad inoltrare all'Agenzia delle Entrate Parte_1
comunicazione di intervenuta risoluzione del contratto, pagando la relativa
4
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 3650/2024 imposta pari ad E. 67,00= (doc.02);
- 4) che al momento del rilascio dell'immobile (30/6/2023) al sig. Parte_1
non risultavano corrisposti, totalmente o parzialmente, i canoni di dicembre
2017, gennaio 2018, maggio 2018, luglio 2018, settembre 2018, febbraio 2019, marzo 2019, gennaio 2023, aprile 2023, maggio 2023, giugno 2023, per un importo complessivo di E. 3.120,00= corrispondenti al prospetto della morosità ed estratti conto dimessi da parte ricorrente (cfr doc. 03 e circostanza desumibile dal mancato interpello e dal mancato incontro in mediazione ex art. 116 c.p.c. e 232 c.p.c.);
- 5) che i sig.ri inoltre non corrispondevano all'Amministratore le CP_1 spese condominiali di competenza per l'esercizio ordinario 2022/2023 di importo pari ad E. 6.779,00, successivamente saldate dal sig. come Parte_1 da prospetto spese condominiali e resoconto dell'Amministratore che si dimette (doc.04 e circostanza desumibile dal mancato interpello e dal mancato incontro in mediazione ex art. 116 c.p.c. e 232 c.p.c.);
- 6) che in data 12/1/2024 il sig. inoltrava istanza di mediazione Parte_1 obbligatoria presso l'Organismo di Medyapro di Verona (doc.05), affrontando ulteriori spese di procedura e per l'assistenza legale (doc.06-07). Il procedimento tuttavia si concludeva negativamente per mancata adesione dei chiamati regolarmente convocati (doc.08);
- Ritenuto peraltro in diritto che, trattandosi di obbligazioni contrattuali il creditore sia tenuto esclusivamente a provare la fonte del rapporto e ad allegare l'inadempimento del debitore all'obbligazione e quest'ultimo risulti gravato, per contro, della prova dell'eventuale suo fatto estintivo, modificativo o impeditivo (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533 “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo
5
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 3650/2024 diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento la prova dell'inadempimento);
- Ritenuta pertanto la fondatezza della domanda e che le spese di lite seguano la soccombenza di parte convenuta procedendosi alla loro liquidazione come in dispositivo pur tenendo conto della natura contumaciale della lite e della semplicità delle difese svolte;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
3650 /2024 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. Dichiara tenuti e condanna e Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, a corrispondere al ricorrente, ,
[...] Parte_1
la complessiva somma di Euro 9.966,00; oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
2. condanna e in solido tra Controparte_1 Controparte_2
loro, alla refusione delle spese di lite in favore di che si Parte_1 liquidano in € 647,00 per esborsi (di cui 244,00 di mediazione) ed € 2800 per compensi difensivi;
oltre IVA e CPA come per legge ove dovute e oltre contributo spese generali al 15%
Così deciso in Verona il 17/01/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
6
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 3650/2024
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 17/01/2025
nel procedimento iscritto al n. R.G. 3650 / 2024 promosso da Parte_1
nei confronti di e Controparte_1 CP_2
[...]
Oggi. 17.1.25 alle ore 11.40 sono comparsi per parte ricorrente, l'avv. PATRIZIA FORESTI per parte resistente già contumace nessuno è comparso;
l'avv. FORESTI chiede darsi atto della mancata comparizione dei resistenti a rendere l'ammesso interpello anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 232 c.p.c.
Il Giudice, dato atto di quanto sopra vista la rituale notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interpello ai convenuti contumaci (allegato al deposito di parte ricorrente del
19.12.24) perfezionatasi in data 5.12.24; visto l'art. 232 c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione
P.Q.M.
invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. per parte attrice , l'avv. FORESTI PATRIZIA il Parte_1
quale conclude e discute come da ricorso introduttivo;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 3650/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3650/2024 r.g. promossa da,
,C.F./P.IVA , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. FORESTI PATRIZIA,
ATTORE
Contro
, C.F. /P.IVA Controparte_1 C.F._2
C.F. Controparte_2 C.F._3
CONVENUTI contumaci
In punto a Altri istituti del diritto delle locazioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
La parte attrice ha concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza viene data contestuale lettura in udienza da parte del giudice rientrato dalla camera di consiglio;
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 3650/2024 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
- dato atto, di come il presente giudizio - introdotto con ricorso ex art. 447 bis ss. c.p.c. depositato in data 11.6.24 e ritualmente notificato in uno a decreto ex art. 415 c.p.c. ai convenuti per effetto di notifica a mezzo posta ritirata da entrambi in data 8.8.24 (cfr. doc. allegata al deposito di parte attrice del 30.8.24) – abbia ad oggetto la domanda di parte attrice, , n.q. di locatore e proprietario Parte_1
dell'immobile sito in Verona, Via Dolomiti n. 49 e concesso in locazione ai convenuti con contratto di locazione del 29.1.17 debitamente registrato (cfr. doc. 1), di accertamento dell'inadempimento dei conduttori al pagamento dei canoni e delle spese accessorie quali oneri condominiali, indicati in ricorso, per il complessivo
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 3650/2024 importo di € 9966,00 sino al rilascio intervenuto in data 30.6.23;
- dato atto di come i convenuti, pur personalmente presenti all'udienza del 26.11.24 non si siano regolarmente costituiti con l'assistenza della difesa tecnica prescritta normativamente e siano pertanto stati dichiarati contumaci;
- dato atto di come la causa, a seguito dell'ordinanza istruttoria resa alla medesima udienza, sia stata istruita mediante deposito documentale da parte della ricorrente ed interpello dei convenuti contumaci che, nonostante l'ulteriore notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interpello, non si sono presentati (cfr. verbale di udienza odierno) a tal fine, cosicché le relative circostanze ben possano essere valorizzate anche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 232 e 116 c.p.c. unitamente alla mancata comparizione senza giustificato motivo al procedimento di media conciliazione attivato da parte attrice ritualmente prima del giudizio (Cfr. doc. 4 e 8 parte attrice ricorrente);
- ritenuto in fatto come risultino circostanze acquisite al giudizio secondo cui:
- 1) che i Signori dal febbraio 2017 fino al 30.6.2023 sono stati CP_1
conduttori di un immobile ad uso abitativo, sito in Verona Via Dolomiti n. 49
(catastalmente distinto al NCEU del Comune di Verona Foglio 277 mapp. 378 sub 7 e sub 11) di proprietà del Sig. , giusto contratto di Parte_1
locazione regolarmente registrato che si dimette (doc.01);
- 2) che in data 30/6/2023 i sig.ri che sin dall'inizio della locazione CP_1
non provvidero a pagare regolarmente canoni e spese condominiali, recedevano anticipatamente dal contratto riconsegnando al proprietario le chiavi dell'appartamento senza preventiva disdetta e senza provvedere al saldo di quanto dovuto per canoni e spese condominiali maturate fino alla data del recesso (cfr. circostanza desumibile dal mancato interpello e dal mancato incontro in mediazione ex art. 116 c.p.c. e 232 c.p.c.);
- 3) che il sig. provvedeva ad inoltrare all'Agenzia delle Entrate Parte_1
comunicazione di intervenuta risoluzione del contratto, pagando la relativa
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 3650/2024 imposta pari ad E. 67,00= (doc.02);
- 4) che al momento del rilascio dell'immobile (30/6/2023) al sig. Parte_1
non risultavano corrisposti, totalmente o parzialmente, i canoni di dicembre
2017, gennaio 2018, maggio 2018, luglio 2018, settembre 2018, febbraio 2019, marzo 2019, gennaio 2023, aprile 2023, maggio 2023, giugno 2023, per un importo complessivo di E. 3.120,00= corrispondenti al prospetto della morosità ed estratti conto dimessi da parte ricorrente (cfr doc. 03 e circostanza desumibile dal mancato interpello e dal mancato incontro in mediazione ex art. 116 c.p.c. e 232 c.p.c.);
- 5) che i sig.ri inoltre non corrispondevano all'Amministratore le CP_1 spese condominiali di competenza per l'esercizio ordinario 2022/2023 di importo pari ad E. 6.779,00, successivamente saldate dal sig. come Parte_1 da prospetto spese condominiali e resoconto dell'Amministratore che si dimette (doc.04 e circostanza desumibile dal mancato interpello e dal mancato incontro in mediazione ex art. 116 c.p.c. e 232 c.p.c.);
- 6) che in data 12/1/2024 il sig. inoltrava istanza di mediazione Parte_1 obbligatoria presso l'Organismo di Medyapro di Verona (doc.05), affrontando ulteriori spese di procedura e per l'assistenza legale (doc.06-07). Il procedimento tuttavia si concludeva negativamente per mancata adesione dei chiamati regolarmente convocati (doc.08);
- Ritenuto peraltro in diritto che, trattandosi di obbligazioni contrattuali il creditore sia tenuto esclusivamente a provare la fonte del rapporto e ad allegare l'inadempimento del debitore all'obbligazione e quest'ultimo risulti gravato, per contro, della prova dell'eventuale suo fatto estintivo, modificativo o impeditivo (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533 “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 3650/2024 diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento la prova dell'inadempimento);
- Ritenuta pertanto la fondatezza della domanda e che le spese di lite seguano la soccombenza di parte convenuta procedendosi alla loro liquidazione come in dispositivo pur tenendo conto della natura contumaciale della lite e della semplicità delle difese svolte;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
3650 /2024 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. Dichiara tenuti e condanna e Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, a corrispondere al ricorrente, ,
[...] Parte_1
la complessiva somma di Euro 9.966,00; oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
2. condanna e in solido tra Controparte_1 Controparte_2
loro, alla refusione delle spese di lite in favore di che si Parte_1 liquidano in € 647,00 per esborsi (di cui 244,00 di mediazione) ed € 2800 per compensi difensivi;
oltre IVA e CPA come per legge ove dovute e oltre contributo spese generali al 15%
Così deciso in Verona il 17/01/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 3650/2024