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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/11/2025, n. 4137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4137 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 14 Novembre 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 10130 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato ad [...] l'[...], c.f. , residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Santa Venerina, via Duccio Galimberti Trav. n. 11, ed elettivamente domiciliato in Messina, via degli
Angeli is.185 B n. 20, presso lo studio dell'avv. Rosario Pace, che lo rappresenta e difende per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenza Marina CP_1
IN, PI IG OM, MA IA TT, LI ZZ, per mandato generale alle liti del
23.01.2023, (Rep. 37590 - Racc. 7131) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Revoca prestazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il CP_ 29.10.2024 il ricorrente premetteva che con provvedimento datato 25.09.2024, l lo informava che era stata avviata la procedura di revoca della prestazione Inv. Civ. n. 044-210007259519, stante la sua assenza alla visita di revisione.
1 Il ricorrente contestava la predetta comunicazione poiché egli non aveva mai ricevuto la convocazione a visita di revisione, poiché - come si evinceva dal certificato di residenza rilasciato al Comune di Santa
Venerina in data 21.10.2024 – egli non risiedeva in Santa Venerina, Via Duccio Galimberti n. 160, ma in
Santa Venerina, Via Duccio Galimberti Traversa 11.
Chiedeva – inaudita altera parte – l'immediato ripristino della prestazione di invalidità civile non essendo egli titolare di altro reddito, nonché nuova convocazione del ricorrente a visita di revisione per vedere confermato il proprio stato di invalidità.
Integrato il contraddittorio, si costituiva l il quale in via preliminare eccepiva la mancanza di CP_1 riscontro alla richiesta di fornire la giustificazione all'assenza alla visita di controllo entro il termine indicato e che, se ritenuta valida, avrebbe consentito al ricorrente di ottenere una nuova data di convocazione, nonché la mancanza di ricorso amministrativo. Rilevava il corretto agire dell'Ente, riscontrabile nella missiva di convocazione a visita e nella successiva contestazione dell'assenza con invito a fornire giustificazione e preavviso di sospensione cautelativa del trattamento (v. doc dal n. 2 al n.
6). Contestava, inoltre, l'eccezione secondo cui la via ove è collocata la residenza del ricorrente avrebbe mutato il numero “civico 160” nella dizione “traversa 11”, perché nello stesso periodo risultava dimostrato il recapito anche di altra corrispondenza al civico 160 (v. doc. 7-9) ed il certificato storico confermava l'indirizzo di residenza del ricorrente in “Via Duccio Galimberti n. 160 in Santa Venerina” nel periodo del recapito;
né il ricorrente aveva mai comunicato mutamenti di indirizzo, ciò che era tenuto a fare nei rapporti con l'Ente; sottolineava che l'ordinamento prevedeva la sospensione d'ufficio di un gruppo di prestazioni INVCIV i cui titolari risultino assenti alla visita di verifica straordinaria. La sospensione, effettuata con ricostituzione lavorata dal centro, come previsto al punto 5.1 della circolare n. 76 del
22.06.2010, riguardava le posizioni, dei soggetti assenti a visita per le quali l'esito Postel è stato: CP_
“consegnata raccomandata”, “compiuta giacenza”, “respinta al mittente” e “PEC” (v. messaggio n.
16879 del 21/10/2013).
Come nel caso di specie, gli interessati sono informati della sospensione con una lettera che contiene anche l'invito a rivolgersi all'UOC/UOS competente per fissare una nuova visita e, trattandosi di CP_ prestazione sospesa, l garantisce priorità assoluta nel calendarizzare la nuova visita. Quindi
l'interessato avrebbe ottenuto una data di convocazione a breve, tenuto conto della prestazione CP_ sospesa comunque sospese fino all'esito della visita. Precisava, infine, che l poteva procedere al ripristino immediato del pagamento, su segnalazione dei responsabili UOC/UOS medico legali, esclusivamente nel caso in cui veniva accertato che la mancata presentazione a visita era stata determinata da: degenza in strutture sanitarie protette;
ricovero in strutture ospedaliere;
ricorrenza di condizioni che comportano l'esonero dalla visita secondo le norme vigenti (DM 2 agosto 2007);
2 condizioni di intrasportabilità, casi nei quali non rientrava quello del ricorrente. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 28.05.2025, reso all'esito dell'udienza del 23.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127
Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 19.09.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 14.11.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
L'oggetto del presente giudizio impone l'esame della questione di stabilire quali siano, una volta riconosciuto in capo all'assistito il diritto alla prestazione assistenziale e/o previdenziale, i presupposti CP_ che legittimano la mancata presentazione dello stesso alla visita di verifica disposta dall' . CP_ Dall'esame della produzione documentale depositata dall' si evince che la comunicazione per la sottoposizione a visita di revisione datata 23.07.2024 – contrariamente a quanto sostenuto - è pervenuta nell'esatta residenza del ricorrente (in Santa Venerina – via Duccio Galiberti n.160) e si è perfezionata per compiuta giacenza decorsi dieci giorni da quando è stato lasciato l'avviso di deposito ovvero in data 03.08.2024 (v. avviso ricevimento racc. n. 66510017411-1). CP_ Deve, pertanto, escludersi che vi sia stato errore dell' nell'indirizzare la comunicazione della visita di revisione.
Conseguentemente, restano irrilevanti le argomentazioni addotte dal ricorrente circa una erronea CP_ indicazione dell'indirizzo, anche perché dall'esame della documentazione versata in atti dall' emerge, non solo, che la modifica dell'indirizzo è stata comunicata all'Ente previdenziale soltanto in data 03.02.2025, ma soprattutto all'asserito errato indirizzo (in Santa Venerina – via Duccio Galiberti
n.160) è stata consegnata la comunicazione datata 25.09.2024 di “Rideterminazione della prestazione
n. 044-210007259519, Cat. InvCiv”, oggetto di impugnazione in questa sede, così come è stata ricevuta allo stesso indirizzo la comunicazione datata 22.07.2024 di “Rideterminazione della pensione
n. 023-210038035197 Cat. SOCOM”. CP_ In merito all'obbligo di convocazione, va rilevato che l con nota del 24.09.2015 comunicava che ”A partire dal mese di ottobre 2015, l'Istituto procederà alla sospensione delle prestazioni economiche di invalidità i cui titolari sono stati convocati a visita di revisione dal mese di marzo 2015 e sono risultati assenti ingiustificati. Le sospensioni riguarderanno unicamente le convocazioni regolarmente effettuate.
3 In tutti gli altri casi nei quali la spedizione abbia fatto registrare anomalie nella consegna (indirizzi insufficienti, sconosciuti o errati), prima di procedere alla sospensione sarà effettuata presso le sedi territoriali una puntuale verifica della correttezza degli indirizzi comunicati dagli assistiti e registrati nelle banche dati dell'Istituto.” CP_ Conseguentemente l - essendo la comunicazione di convocazione a visita perfezionatasi per compiuta giacenza – prima di sospendere la prestazione non aveva l'obbligo ai sensi dell'art. 5, comma
1, del D.M. n. 387 del 05.08.1991, di disporre una nuova convocazione entro i successivi tre mesi.
Ed ancora, l'invio con raccomandata del provvedimento datato 25.09.2024 di “Rideterminazione della prestazione n. 044-210007259519, Cat. InvCiv”, ovvero “Modello TE087IND Prestazione n.
044.210007259519 Categoria INVCIV”, qui impugnato, con avviso di avvio del procedimento di revoca, CP_ ha posto in condizione il ricorrente di poter richiedere al CML (Direzione sanitaria) una
“ricalendarizzazione della visita medica di revisione senza perdita dei benefici” con possibilità CP_ normativamente prevista di riaprire il verbale (v. L. 214/2014 e prassi MSG n. 3483/2015), secondo cui “In seguito alla sospensione, e sino all'eliminazione della posizione amministrativa a cura della
DCAIC, il Responsabile dell'Unità operativa medico legale o il Direttore di sede (o loro delegati), come già precisato, potranno sbloccare le posizioni per adeguate motivazioni di carattere sanitario o amministrativo e consentire la redazione di un nuovo verbale sanitario. In tal caso, la DCAIC procederà centralmente all'inserimento di una nuova fascia 81 denominata "Sblocco sospensione per assenza a visita di revisione L. 114/2014" - che sovrascriverà la precedente fascia 80 - per consentire alle sedi la ricostituzione in base all'esito della visita di revisione”.
Conseguentemente la domanda di parte ricorrente di ripristinare l'erogazione della prestazione di CP_ invalidità civile e di ordinare all' di riconvocarlo a visita di revisione, non può trovare accoglimento, in quanto la prima da ritenersi infondata e la seconda perché andava richiesta in via amministrativa.
Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso va rigettato.
3. Spese.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e trovano liquidazione nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 29.10.2024 da nei confronti dell Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria Controparte_1 domanda ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso.
4 CP_ 2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dell' , che liquida in complessive € 2.236,00, per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali,
C.P.A. ed IVA., nelle misure di legge e se dovute.
Così deciso in Catania 17.11.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 14 Novembre 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 10130 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato ad [...] l'[...], c.f. , residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Santa Venerina, via Duccio Galimberti Trav. n. 11, ed elettivamente domiciliato in Messina, via degli
Angeli is.185 B n. 20, presso lo studio dell'avv. Rosario Pace, che lo rappresenta e difende per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenza Marina CP_1
IN, PI IG OM, MA IA TT, LI ZZ, per mandato generale alle liti del
23.01.2023, (Rep. 37590 - Racc. 7131) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Revoca prestazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il CP_ 29.10.2024 il ricorrente premetteva che con provvedimento datato 25.09.2024, l lo informava che era stata avviata la procedura di revoca della prestazione Inv. Civ. n. 044-210007259519, stante la sua assenza alla visita di revisione.
1 Il ricorrente contestava la predetta comunicazione poiché egli non aveva mai ricevuto la convocazione a visita di revisione, poiché - come si evinceva dal certificato di residenza rilasciato al Comune di Santa
Venerina in data 21.10.2024 – egli non risiedeva in Santa Venerina, Via Duccio Galimberti n. 160, ma in
Santa Venerina, Via Duccio Galimberti Traversa 11.
Chiedeva – inaudita altera parte – l'immediato ripristino della prestazione di invalidità civile non essendo egli titolare di altro reddito, nonché nuova convocazione del ricorrente a visita di revisione per vedere confermato il proprio stato di invalidità.
Integrato il contraddittorio, si costituiva l il quale in via preliminare eccepiva la mancanza di CP_1 riscontro alla richiesta di fornire la giustificazione all'assenza alla visita di controllo entro il termine indicato e che, se ritenuta valida, avrebbe consentito al ricorrente di ottenere una nuova data di convocazione, nonché la mancanza di ricorso amministrativo. Rilevava il corretto agire dell'Ente, riscontrabile nella missiva di convocazione a visita e nella successiva contestazione dell'assenza con invito a fornire giustificazione e preavviso di sospensione cautelativa del trattamento (v. doc dal n. 2 al n.
6). Contestava, inoltre, l'eccezione secondo cui la via ove è collocata la residenza del ricorrente avrebbe mutato il numero “civico 160” nella dizione “traversa 11”, perché nello stesso periodo risultava dimostrato il recapito anche di altra corrispondenza al civico 160 (v. doc. 7-9) ed il certificato storico confermava l'indirizzo di residenza del ricorrente in “Via Duccio Galimberti n. 160 in Santa Venerina” nel periodo del recapito;
né il ricorrente aveva mai comunicato mutamenti di indirizzo, ciò che era tenuto a fare nei rapporti con l'Ente; sottolineava che l'ordinamento prevedeva la sospensione d'ufficio di un gruppo di prestazioni INVCIV i cui titolari risultino assenti alla visita di verifica straordinaria. La sospensione, effettuata con ricostituzione lavorata dal centro, come previsto al punto 5.1 della circolare n. 76 del
22.06.2010, riguardava le posizioni, dei soggetti assenti a visita per le quali l'esito Postel è stato: CP_
“consegnata raccomandata”, “compiuta giacenza”, “respinta al mittente” e “PEC” (v. messaggio n.
16879 del 21/10/2013).
Come nel caso di specie, gli interessati sono informati della sospensione con una lettera che contiene anche l'invito a rivolgersi all'UOC/UOS competente per fissare una nuova visita e, trattandosi di CP_ prestazione sospesa, l garantisce priorità assoluta nel calendarizzare la nuova visita. Quindi
l'interessato avrebbe ottenuto una data di convocazione a breve, tenuto conto della prestazione CP_ sospesa comunque sospese fino all'esito della visita. Precisava, infine, che l poteva procedere al ripristino immediato del pagamento, su segnalazione dei responsabili UOC/UOS medico legali, esclusivamente nel caso in cui veniva accertato che la mancata presentazione a visita era stata determinata da: degenza in strutture sanitarie protette;
ricovero in strutture ospedaliere;
ricorrenza di condizioni che comportano l'esonero dalla visita secondo le norme vigenti (DM 2 agosto 2007);
2 condizioni di intrasportabilità, casi nei quali non rientrava quello del ricorrente. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 28.05.2025, reso all'esito dell'udienza del 23.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127
Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 19.09.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 14.11.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
L'oggetto del presente giudizio impone l'esame della questione di stabilire quali siano, una volta riconosciuto in capo all'assistito il diritto alla prestazione assistenziale e/o previdenziale, i presupposti CP_ che legittimano la mancata presentazione dello stesso alla visita di verifica disposta dall' . CP_ Dall'esame della produzione documentale depositata dall' si evince che la comunicazione per la sottoposizione a visita di revisione datata 23.07.2024 – contrariamente a quanto sostenuto - è pervenuta nell'esatta residenza del ricorrente (in Santa Venerina – via Duccio Galiberti n.160) e si è perfezionata per compiuta giacenza decorsi dieci giorni da quando è stato lasciato l'avviso di deposito ovvero in data 03.08.2024 (v. avviso ricevimento racc. n. 66510017411-1). CP_ Deve, pertanto, escludersi che vi sia stato errore dell' nell'indirizzare la comunicazione della visita di revisione.
Conseguentemente, restano irrilevanti le argomentazioni addotte dal ricorrente circa una erronea CP_ indicazione dell'indirizzo, anche perché dall'esame della documentazione versata in atti dall' emerge, non solo, che la modifica dell'indirizzo è stata comunicata all'Ente previdenziale soltanto in data 03.02.2025, ma soprattutto all'asserito errato indirizzo (in Santa Venerina – via Duccio Galiberti
n.160) è stata consegnata la comunicazione datata 25.09.2024 di “Rideterminazione della prestazione
n. 044-210007259519, Cat. InvCiv”, oggetto di impugnazione in questa sede, così come è stata ricevuta allo stesso indirizzo la comunicazione datata 22.07.2024 di “Rideterminazione della pensione
n. 023-210038035197 Cat. SOCOM”. CP_ In merito all'obbligo di convocazione, va rilevato che l con nota del 24.09.2015 comunicava che ”A partire dal mese di ottobre 2015, l'Istituto procederà alla sospensione delle prestazioni economiche di invalidità i cui titolari sono stati convocati a visita di revisione dal mese di marzo 2015 e sono risultati assenti ingiustificati. Le sospensioni riguarderanno unicamente le convocazioni regolarmente effettuate.
3 In tutti gli altri casi nei quali la spedizione abbia fatto registrare anomalie nella consegna (indirizzi insufficienti, sconosciuti o errati), prima di procedere alla sospensione sarà effettuata presso le sedi territoriali una puntuale verifica della correttezza degli indirizzi comunicati dagli assistiti e registrati nelle banche dati dell'Istituto.” CP_ Conseguentemente l - essendo la comunicazione di convocazione a visita perfezionatasi per compiuta giacenza – prima di sospendere la prestazione non aveva l'obbligo ai sensi dell'art. 5, comma
1, del D.M. n. 387 del 05.08.1991, di disporre una nuova convocazione entro i successivi tre mesi.
Ed ancora, l'invio con raccomandata del provvedimento datato 25.09.2024 di “Rideterminazione della prestazione n. 044-210007259519, Cat. InvCiv”, ovvero “Modello TE087IND Prestazione n.
044.210007259519 Categoria INVCIV”, qui impugnato, con avviso di avvio del procedimento di revoca, CP_ ha posto in condizione il ricorrente di poter richiedere al CML (Direzione sanitaria) una
“ricalendarizzazione della visita medica di revisione senza perdita dei benefici” con possibilità CP_ normativamente prevista di riaprire il verbale (v. L. 214/2014 e prassi MSG n. 3483/2015), secondo cui “In seguito alla sospensione, e sino all'eliminazione della posizione amministrativa a cura della
DCAIC, il Responsabile dell'Unità operativa medico legale o il Direttore di sede (o loro delegati), come già precisato, potranno sbloccare le posizioni per adeguate motivazioni di carattere sanitario o amministrativo e consentire la redazione di un nuovo verbale sanitario. In tal caso, la DCAIC procederà centralmente all'inserimento di una nuova fascia 81 denominata "Sblocco sospensione per assenza a visita di revisione L. 114/2014" - che sovrascriverà la precedente fascia 80 - per consentire alle sedi la ricostituzione in base all'esito della visita di revisione”.
Conseguentemente la domanda di parte ricorrente di ripristinare l'erogazione della prestazione di CP_ invalidità civile e di ordinare all' di riconvocarlo a visita di revisione, non può trovare accoglimento, in quanto la prima da ritenersi infondata e la seconda perché andava richiesta in via amministrativa.
Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso va rigettato.
3. Spese.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e trovano liquidazione nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 29.10.2024 da nei confronti dell Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria Controparte_1 domanda ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso.
4 CP_ 2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dell' , che liquida in complessive € 2.236,00, per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali,
C.P.A. ed IVA., nelle misure di legge e se dovute.
Così deciso in Catania 17.11.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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