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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 23/10/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1555 R. G. 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Antonino Marra in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , Parte_1 C.F._1 rapp procura in atti dall'avv. Francesco Truglio
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Caliò Marincola Sculco
OGGETTO: Assegno ordinario invalidità art.1 L. n. 222/84
Definisce il presente giudizio come segue. SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento dei benefici di cui in oggetto. Stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, senza, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del requisito CP_1 sanitario, come appurato dall missione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Le doglianze sollevate da parte ricorrente sono troppo generiche. La parte ricorrente si duole del fatto che il CTU nominato nella fase di ATP abbia sottovalutato il quadro clinico del ricorrente, abbia raggiunto conclusioni che reputa non condivisibili. Tuttavia, la stessa, si è limitata a riproporre le argomentazioni offerte già nelle controdeduzioni ex art. 195 c.p.c. e incentrate, tenuto conto delle affezioni invalidanti, sulla valutazione delle occupazioni confacenti alle attitudini di parte ricorrente. La predetta, però, non adduce alcun elemento idoneo a far dubitare dell'iter logico seguito dal CTU: non indica patologie che il consulente avrebbe omesso di considerare, né indica documentazione medica allegata in atti che il CTU avrebbe omesso di considerare. In altri termini, le doglianze di parte ricorrente sono rivolte esclusivamente al risultato raggiunto dal consulente, non al metodo logico dallo stesso applicato. La valutazione dell'ausiliario può essere certamente messa in dubbio, ma per motivi oggettivi (ad es.: il mancato esame di un documento legittimamente acquisito al fascicolo, la mancata menzione di una patologia ivi documentata, l'inquadramento della stessa in una voce tabellare errata, l'attribuzione di percentuali non riconducibili alla voce tabellare correttamente individuata, l'errore di calcolo nell'applicazione della formula a scalare, etc.), ma certamente l'affidamento riposto dal giudice nell'operato del CTU non può essere messo in dubbio né per motivi soggettivi (ancorati a giudizi di valore anziché a parametri oggettivi) né per il fatto che la parte (o il suo procuratore o il CTP) avrebbero riconosciuto una maggiore rilevanza delle patologie.
Si deve quindi ritenere che i motivi dedotti a sostegno del presente ricorso siano generici, in quanto il CTU, nell'operare il proprio apprezzamento, ha tenuto conto di ogni circostanza rilevante. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per mancata indicazione degli specifici motivi di cui all'art.445-bis cpc. comma 6°.
Le spese di lite sono irripetibili sussistendo nel caso in esame il beneficio dell'esonero delle spese (si veda la dichiarazione sui redditi resa dal ricorrente ai sensi del citato D.L. 269 del 2003 ai fini della irripetibilità delle spese di lite).
PQM
-Dichiara l'inammissibilità del ricorso
- Spese di lite irripetibili. Trapani, 22/10/2025 Il G.L. Antonino Marra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Antonino Marra in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , Parte_1 C.F._1 rapp procura in atti dall'avv. Francesco Truglio
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Caliò Marincola Sculco
OGGETTO: Assegno ordinario invalidità art.1 L. n. 222/84
Definisce il presente giudizio come segue. SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento dei benefici di cui in oggetto. Stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, senza, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del requisito CP_1 sanitario, come appurato dall missione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Le doglianze sollevate da parte ricorrente sono troppo generiche. La parte ricorrente si duole del fatto che il CTU nominato nella fase di ATP abbia sottovalutato il quadro clinico del ricorrente, abbia raggiunto conclusioni che reputa non condivisibili. Tuttavia, la stessa, si è limitata a riproporre le argomentazioni offerte già nelle controdeduzioni ex art. 195 c.p.c. e incentrate, tenuto conto delle affezioni invalidanti, sulla valutazione delle occupazioni confacenti alle attitudini di parte ricorrente. La predetta, però, non adduce alcun elemento idoneo a far dubitare dell'iter logico seguito dal CTU: non indica patologie che il consulente avrebbe omesso di considerare, né indica documentazione medica allegata in atti che il CTU avrebbe omesso di considerare. In altri termini, le doglianze di parte ricorrente sono rivolte esclusivamente al risultato raggiunto dal consulente, non al metodo logico dallo stesso applicato. La valutazione dell'ausiliario può essere certamente messa in dubbio, ma per motivi oggettivi (ad es.: il mancato esame di un documento legittimamente acquisito al fascicolo, la mancata menzione di una patologia ivi documentata, l'inquadramento della stessa in una voce tabellare errata, l'attribuzione di percentuali non riconducibili alla voce tabellare correttamente individuata, l'errore di calcolo nell'applicazione della formula a scalare, etc.), ma certamente l'affidamento riposto dal giudice nell'operato del CTU non può essere messo in dubbio né per motivi soggettivi (ancorati a giudizi di valore anziché a parametri oggettivi) né per il fatto che la parte (o il suo procuratore o il CTP) avrebbero riconosciuto una maggiore rilevanza delle patologie.
Si deve quindi ritenere che i motivi dedotti a sostegno del presente ricorso siano generici, in quanto il CTU, nell'operare il proprio apprezzamento, ha tenuto conto di ogni circostanza rilevante. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per mancata indicazione degli specifici motivi di cui all'art.445-bis cpc. comma 6°.
Le spese di lite sono irripetibili sussistendo nel caso in esame il beneficio dell'esonero delle spese (si veda la dichiarazione sui redditi resa dal ricorrente ai sensi del citato D.L. 269 del 2003 ai fini della irripetibilità delle spese di lite).
PQM
-Dichiara l'inammissibilità del ricorso
- Spese di lite irripetibili. Trapani, 22/10/2025 Il G.L. Antonino Marra