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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 20/06/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G 254/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 254/2025 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
Giovanbattista Pergolesi, 4, ed ai fini del presente procedimento domiciliata in Crotone alla Via V. Veneto, 136, presso lo studio dell'Avv. Sandra VARANO, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], ivi residente a[...] C.F._2
Giovanbattista Pergolesi, 4, ed ai fini del presente procedimento domiciliato in Crotone alla Via V. Veneto, 136, presso lo studio dell'Avv. Sandra VARANO, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ, depositato in data 24.02.2025, Parte_1
e esponevano:
[...] CP_1
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 23/08/1987 nel Comune di Crotone
(KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 173 parte 2 serie A - anno 1987;
- che dalla loro unione nasceva in data 27/10/1988, oggi economicamente indipendente;
Per_1 - che le numerose incomprensioni e discussioni hanno fatto venir meno quell'affectio coniugalis che rappresenta il presupposto di ogni sano rapporto matrimoniale e, vista l'impossibilità definitiva di risanamento della vita di coppia, decidevano di separarsi.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi verranno autorizzati a vivere separatamente e, quindi ne verrà dichiarata la separazione legale;
2) la casa coniugale verrà assegnata alla SI.ra , ove attualmente vi abita, fermo restando Parte_1
l'atto di donazione che sarà stipulato a breve in favore della GL;
Per_1
3) Nulla sarà richiesto in merito al mantenimento, ciascun coniuge provvederà da sé al proprio sostentamento.”
Con decreto dell'08/03/2025 di assegnazione della causa, il Presidente fissava la prima udienza di comparizione delle parti per il giorno 16/04/2025; le parti comparivano personalmente confermando di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni di separazione summenzionate.
Visto il parere favorevole del P.M., letti gli atti, all'udienza del 16/04/2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. r.g. v.g. 254/2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiarala separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 23/08/1987, nel Comune di Crotone
(KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 173 parte 2 serie A - anno 1987;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di ConSIlio del Tribunale di Crotone in data 5/06/2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 254/2025 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
Giovanbattista Pergolesi, 4, ed ai fini del presente procedimento domiciliata in Crotone alla Via V. Veneto, 136, presso lo studio dell'Avv. Sandra VARANO, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], ivi residente a[...] C.F._2
Giovanbattista Pergolesi, 4, ed ai fini del presente procedimento domiciliato in Crotone alla Via V. Veneto, 136, presso lo studio dell'Avv. Sandra VARANO, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ, depositato in data 24.02.2025, Parte_1
e esponevano:
[...] CP_1
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 23/08/1987 nel Comune di Crotone
(KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 173 parte 2 serie A - anno 1987;
- che dalla loro unione nasceva in data 27/10/1988, oggi economicamente indipendente;
Per_1 - che le numerose incomprensioni e discussioni hanno fatto venir meno quell'affectio coniugalis che rappresenta il presupposto di ogni sano rapporto matrimoniale e, vista l'impossibilità definitiva di risanamento della vita di coppia, decidevano di separarsi.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi verranno autorizzati a vivere separatamente e, quindi ne verrà dichiarata la separazione legale;
2) la casa coniugale verrà assegnata alla SI.ra , ove attualmente vi abita, fermo restando Parte_1
l'atto di donazione che sarà stipulato a breve in favore della GL;
Per_1
3) Nulla sarà richiesto in merito al mantenimento, ciascun coniuge provvederà da sé al proprio sostentamento.”
Con decreto dell'08/03/2025 di assegnazione della causa, il Presidente fissava la prima udienza di comparizione delle parti per il giorno 16/04/2025; le parti comparivano personalmente confermando di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni di separazione summenzionate.
Visto il parere favorevole del P.M., letti gli atti, all'udienza del 16/04/2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. r.g. v.g. 254/2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiarala separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 23/08/1987, nel Comune di Crotone
(KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 173 parte 2 serie A - anno 1987;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di ConSIlio del Tribunale di Crotone in data 5/06/2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli